Sentenza 14 settembre 2017
Massime • 1
In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice che, per il reato-satellite, ritenga di applicare un aumento di pena prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione, è tenuto a fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità di detto aumento, atteso che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso implica, di per sé, una minore offensività della condotta illecita aggiuntiva.
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Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
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In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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La presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata impone, al fine di giungere alla riforma in senso di condanna, la scelta del metodo di acquisizione probatoria epistemologicamente più affidabile per l'apprezzamento della prova dichiarativa, e cioè quello che si basa sui principi di oralità e immediatezza. E le medesime regole interpretative valgono anche in caso di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili. Costituiscono prove orali decisive, inoltre, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/09/2017, n. 23352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23352 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2017 |
Testo completo
23352-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Camera di consiglio del 14/09/2017 Sentenza n. 2969/2017 Registro generale n. 51212/2016 Composta dai Consiglieri: Dott. ARTURO CORTESE Presidente Dott. ADET TONI NOVIK Consigliere Dott. MARCO VANNUCCI Consigliere Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Dott. ANTONIO MINCHELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA MA, n. il 19/04/1978; avverso l'ordinanza n. 288/2016 del Tribunale di Asti del 21/11/2016; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
ch lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Luigi Orsi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21/11/2016 il Tribunale di Asti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha applicato la continuazione a sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. in favore di AN MA tra i reati di truffa di cui alle sentenze del Tribunale di Asti dell'11/12/2015, irrevocabile il 18/05/2016, che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, e del 10/12/2013, irrevocabile il 16/10/2014, che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, e ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che i reati erano stati genericamente programmati nell'ambito di una deliberazione unitaria, ricollegabile alle necessità economiche del AN;
ha confermato la quantificazione del giudice della cognizione per la pena relativa al reato più grave e, per il reato satellite, ha ridotto la pena pecuniaria di euro 100,00 rispetto a quella stabilita in sentenza, lasciando inalterata la pena detentiva.
2. Il AN, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, chiedendone l'annullamento per vizio di motivazione, derivante dall'entità sproporzionata, e non accompagnata da alcuna illustrazione dei parametri commisurativi applicati, dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen., tale da condurre la pena complessiva molto vicino al limite massimo consentito. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. Va premesso che il giudice, quando riconosce la sussistenza della continuazione fra i diversi reati, è tenuto a fornire una congrua motivazione (anche) in ordine all'aumento ex cpv. art. 81 cod. pen., specificando le ragioni della sua entità (Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017 - dep. 15/01/2018, S., Rv. 2718300). Tale regola vale anche per la quantificazione della pena in executivis (Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009 - dep. 04/06/2009, Di Risio, Rv. 2441150), ove opera il limite di cui al cpv. art. 671 cod. proc. pen., quello del triplo di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 2700730) e, in generale, il divieto della reformatio in pejus (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 - dep. 10/02/2017, Nocerino, Rv. 26873501).
2. Nella fattispecie in esame il giudice dell'esecuzione ha confermato per il reato satellite la pena detentiva inflitta con la sentenza, riducendo solo alla metà la pena pecuniaria. L' operazione, che si è risolta in una determinazione di pena assai prossima a quella statuita in 2 sede di cognizione, non è stata accompagnata da alcuna spiegazione delle ragioni di tale scelta. La carenza di motivazione è evidente e di particolare rilevanza, in relazione non solo alla determinazione operata (cfr. Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009 - dep. 20/04/2009, Santaiti, Rv. 2431680) ma anche al fatto che, come noto, il riconoscimento del medesimo disegno criminoso implica una minore offensività della condotta illecita "aggiuntiva", derivante dall'unitarietà della spinta a delinquere: con la conseguenza che, qualora si ritenga di mantenere inalterata in sede esecutiva, per un reato divenuto satellite, la pena detentiva irrogata in via principale in sede di cognizione, effettuando una mera riduzione delle pena pecuniaria, è inaccettabile l'assenza di una specifica illustrazione delle ragioni di tale scelta. L'ipotesi è, in sostanza, assimilabile a quella di applicazione, in sede di cognizione, di una pena prossima al massimo edittale, che non può non essere accompagnata da un'adeguata spiegazione del concreto esercizio del potere discrezionale spettante al giudice (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013 - dep. 26/06/2013, Pasquali, Rv. 2583560).
3. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Asti che, in diversa composizione, nel pieno esercizio del proprio potere valutativo, stabilirà l'entità dell'aumento di pena per la continuazione, attenendosi ai principi sopra esposti.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumerntodi pena ex art. 81 c.p. e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Asti. Così deciso in Roma il 14 settembre 2017. IlPresidente Il Consigliere estensore Arturo Cortese Aldo Esposito Alte C DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 MAG 2018 CANCELIERE Piano Di Mee 3