Sentenza 2 marzo 2017
Massime • 1
In tema di impugnazioni, non è previsto che la preliminare verifica dei requisiti di ammissibilità del gravame si concluda con un provvedimento che esterni formalmente la ritenuta ammissibilità del mezzo, ricavandosi ciò dall'esame nel merito dell'impugnazione da parte del giudice. (Fattispecie di ricorso per cassazione del pubblico ministero convertito in appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2017, n. 37982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37982 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2017 |
Testo completo
37 982 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.842 Elisabetta Rosi -- Presidente - - Relatore - Giovanni Liberati UP 2/3/2017 Andrea Gentili R.G.N. 51743/2015 Alessio Scarcella Antonella Ciriello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LLOM NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/5/2015 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Giuseppe Di Giovine, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 marzo 2015 il Tribunale di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, condannò NO LLOM alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così riqualificata l'originaria contestazione formulata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 bis, d.P.R. 309/90 (contestatogli per avere detenuto a fine di cessione a terzi sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso complessivo di grammi 770 circa, suddivisa in sette sacchetti di plastica termosaldati), in considerazione della quantità di sostanza Zhibanow stupefacente detenuta e della modesta percentuale di principio attivo. La Corte d'appello di Bologna, provvedendo con sentenza del 22 maggio 2015 sulle impugnazioni dell'imputato e del pubblico ministero (di cui ha convertito in appello il ricorso per cassazione a seguito della proposizione di appello da parte dell'imputato, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen.), ha riqualificato la condotta come violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, rideterminando la pena in anni tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa e confermando nel resto la sentenza di primo grado. Nell'accogliere la doglianza del pubblico ministero, in ordine alla qualificazione del fatto, la Corte d'appello ha sottolineato il dato ponderale e qualitativo della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato, del peso di grammi 691,2, con una percentuale media di principio attivo del 16,60%, da cui erano ricavabili 4.592 dosi medie singole, escludendo la configurabilità della fattispecie di lieve entità e anche la destinazione a uso personale prospettata dall'imputato, rideterminando di conseguenza il trattamento sanzionatorio e rigettando le altre censure del pubblico ministero e l'impugnazione dell'imputato.
2. Avverso tale sentenza quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stato considerato dalla Corte d'appello il divieto per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di condanna rese a seguito di giudizio abbreviato, ed essendo stata omessa da parte della Corte territoriale la necessaria preliminare valutazione di ammissibilità della impugnazione del pubblico ministero, che aveva proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale, convertito in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. a seguito della impugnazione della medesima sentenza con atto d'appello da parte dell'imputato. Tale impugnazione era volta, in realtà, a conseguire una rivalutazione delle risultanze di fatto, incidenti sulla qualificazione giuridica della condotta, ed era, di conseguenza, inammissibile come ricorso per cassazione e, dunque, non avrebbe neppure potuto essere convertita in appello ai sensi della disposizione citata.
2.2. Con un secondo motivo ha prospettato mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove relative alla detenzione per uso personale della sostanza stupefacente, lamentando, in particolare, l'omessa considerazione della consulenza tecnica attestante il suo stato di tossicodipendenza, sottolineando che la stessa modalità di conservazione della sostanza stupefacente sequestrata, in buste termosaldate, era dimostrativa della sua destinazione al consumo solo personale. Ha evidenziato, inoltre, l'incongruità del riferimento al reddito dell'imputato, ER che sarebbe stato destinato in misura irragionevole all'acquisto di tale sostanza, L O 2 non trattandosi di elemento dimostrativo della destinazione a fine di spaccio, e anche della ritenuta inverosimiglianza delle giustificazioni addotte riguardo alla suddivisione della sostanza e alle ragioni dell'entità dell'acquisto.
2.3. Con un terzo motivo ha lamentato insufficienza della motivazione e violazione dell'art. 133 cod. pen. nella determinazione della misura della pena, in quanto la Corte d'appello, pur avendo qualificato la condotta ai sensi del quarto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, non aveva, se non con riferimento al mero dato ponderale, illustrato le ragioni della determinazione della pena in misura apprezzabilmente superiore al minimo edittale, essendo stata presa quale base di computo la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ridotta a quella finale di anni tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa unicamente per la diminuente del rito, non essendo neppure state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. A quest'ultimo riguardo ha lamentato l'insufficiente considerazione dello stato di tossicodipendente dell'imputato e della sua buona condotta processuale, avendo indicato, all'atto dell'interrogatorio di garanzia, prezzo, luogo e ragioni dell'approvvigionamento di droga. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato.
2. Non sussiste, anzitutto, la violazione dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., che vieta al pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di condanna rese a seguito di giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, posto che è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie, nel quale il pubblico ministero, a seguito della riqualificazione da parte del Tribunale della originaria contestazione, come violazione dell'art. 73, comma 1 bis, d.P.R. 309/90, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha proposto ricorso per cassazione prospettando violazione di tale disposizione nella riqualificazione della condotta, trattandosi di fattispecie autonome (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 47301 del 22/09/2016, Singh, Rv. 268330), ed attenendo, di conseguenza, la doglianza del pubblico ministero alla modificazione del titolo del reato. Neppure risulta essere stata omessa la necessaria e preliminare valutazione di ammissibilità della impugnazione proposta dal pubblico ministero, mediante ricorso per cassazione convertito in appello a seguito della impugnazione della medesima sentenza anche da parte dell'imputato, avendo la Corte territoriale, nel ravvisare la violazione di legge prospettata con il ricorso del Procuratore Generale, riguardo alla qualificazione giuridica della condotta (ai sensi dell'art. 3 Elikinai 73, comma 4, d.P.R. 309/90 anziché ai sensi del quinto comma della medesima disposizione), implicitamente ritenuto correttamente prospettato tale vizio della sentenza impugnata, avendo esaminato nel merito l'impugnazione. D'altra parte non è prevista una fase preliminare di delibazione della ammissibilità dell'impugnazione, destinata a concludersi con una formale pronunzia di ammissibilità del gravame, ma solo la verifica dei requisiti di ammissibilità della impugnazione (tra cui la legittimazione di chi l'abbia proposta, la sua tempestività, l'impugnabilità del provvedimento e il rispetto dei requisiti di forma stabiliti dall'art. 581 cod. proc. pen. e di quelli per la presentazione fissati dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.), con la pronunzia di ordinanza solo nel caso di inammissibilità della impugnazione, sicché, nel caso di ammissibilità del mezzo, non occorre alcun provvedimento espresso che la dichiari, ricavandosi ciò dalla valutazione nel merito della impugnazione da parte del giudice del gravame. La censura, peraltro, non si sottrae neppure al rilievo di mancanza di specificità intrinseca, non essendo stato allegato al ricorso o riportato nello stesso (quantomeno per estratto o nelle parti più significative) il ricorso per cassazione del pubblico ministero, e ciò preclude la verifica della fondatezza della eccezione di inammissibilità di tale impugnazione a cagione della sua genericità. Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza della doglianza.
3. La censura in ordine alla insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa alla esclusione del prospettato uso personale della sostanza stupefacente sequestrata all'imputato, è manifestamente infondata. Al riguardo la Corte territoriale ha adeguatamente evidenziato i plurimi elementi convergenti in modo univoco nel senso della destinazione allo spaccio di detta sostanza, tra cui il rilevante dato ponderale (pari a grammi 691,2, con una percentuale media di principio attivo del 16,60%, da cui erano ricavabili 4.592,00 dosi medie singole), la suddivisione in sette sacchetti di cellophane termosaldati e l'impiego di una consistente somma di denaro (euro 3.000,00, pari al doppio del reddito mensile dell'imputato) per acquistare detta sostanza, ritenuti tutti elementi incompatibili con la destinazione a uso personale, bensì indicativi del fine di spaccio. Tali considerazioni, con le quali, peraltro, l'imputato ha omesso un autentico confronto critico, sono idonee a dar conto delle ragioni dell'esclusione della destinazione a uso personale, essendo stata chiaramente evidenziata la manifesta incompatibilità con siffatta destinazione del quantitativo di droga detenuto, e non sono sindacabili sul piano del merito nel giudizio di legittimità.
4. Le doglianze in ordine alla insufficienza della motivazione riguardo alla misura della pena, determinata in misura non corrispondente al minimo edittale, e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono infondate. Attraverso la doglianza relativa alla misura della pena il ricorrente ha censurato, in realtà, una valutazione di merito compiuta dal giudice dell'impugnazione, che, nel sottolineare la gravità dei fatti (in considerazione del quantitativo di stupefacente detenuto dall'imputato e delle modalità di custodia dello stesso), ha dato conto in maniera sufficiente degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. per addivenire alla determinazione della pena: tale valutazione non è sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità, ed è stata adeguatamente motivata, in quanto la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, giacché ciò dimostra che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 Rv 181825). La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è anch'essa infondata, in quanto, anche a questo proposito, la Corte territoriale, con la sottolineatura della gravità del fatto e della assenza di elementi di positiva considerazione, ha dato conto, sia pure implicitamente, degli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuti di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato. La ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti;
ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base alla gravità del fatto o ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di particolare gravità della condotta e di disvalore sulla personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale,Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). Non vi è, poi, contraddizione tra la mancata applicazione della recidiva e la valutazione in termini negativi della personalità dell'imputato, tale da determinare l'esclusione della riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche, essendo la prima stata spiegata con la risalenza nel tempo della 4 9 5 precedente condanna, che non è incompatibile con una valutazione negativa della personalità dell'imputato, compiuta sulla base delle modalità del fatto, indicative di collegamenti attuali con fornitori di stupefacenti di elevato livello. Neppure pare essere stato trascurato il comportamento processuale dell'imputato, giudicato elusivo e non collaborativo, con la conseguenza che anche sotto questo profilo non è dato rilevare il vizio di motivazione prospettato dal ricorrente.
5. In conclusione il ricorso deve essere respinto, a cagione della infondatezza del primo e del terzo motivo e della inammissibilità del secondo. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2/3/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta RosiConta ched to Ro Giovanni Liberati Ebbenau DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3 1 LUG 2017 IL CANCELLIERE Luana Maka 6