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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 841/2022 R.G. promossa
DA
, (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce anche P.IVA_1
quale mandatario della Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Livia Gaezza;
Appellante
CONTRO
5 (C.F. (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppa Zangara
e Angela Maria Zangara;
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) in persona Controparte_3 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Maiorana;
AVENTE AD OGGETTO: appello - opposizione ad avviso di addebito;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2912/2022, depositata il 13.09.2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, – in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società odierna appellata avverso l'avviso di addebito n. 59320160004009309000, con il quale l' aveva chiesto alla suddetta società il pagamento della somma Pt_1
di euro 69.693,89 a titolo di omissioni contributive accertate in seno a verbale unico di accertamento notificato nel mese di gennaio 2016 – così statuiva:
“Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in accoglimento del ricorso dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito n. 59320160004009309000 che, per l'effetto, annulla;
condanna al pagamento in favore di parte ricorrente Pt_1
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 4.000 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge;
compensa le spese nei confronti di
Riscossione Sicilia S.p.a..”.
Per quanto qui di interesse, il decidente, istruita la causa in via documentale e mediante prove testimoniali, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell , rigettava, ritenendola infondata, l'eccezione Controparte_3
della ricorrente inerente i presunti dedotti vizi dell'iter procedimentale.
In punto di merito, riteneva che l' non avesse fornito la prova in ordine Pt_1
all'effettiva eccedenza oraria giornaliera e settimanale da parte dei lavoratori intervistati, rispetto alle risultanze delle denunce mensili inviate all'istituto dall'azienda e delle scritture obbligatorie (registri delle presenze giornaliere), né che i lavoratori indicati nel verbale fossero stati erroneamente inquadrati secondo un livello contrattuale non corrispondente alle mansioni di fatto espletate.
Appellava detta sentenza l' con ricorso depositato in data 16.09.2022, cui Pt_1
resistevano gli appellati.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 30/01/2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Richiamati i motivi di appello da intendersi qui trascritti, con il primo motivo, in sintesi, l'ente appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non avere correttamente applicato i principi in tema di onere probatorio e per avere ritenuto che gli accertamenti contenuti nel verbale erano stati sconfessati dalle dichiarazioni rese dai testi escussi. Rileva a tal fine l'assoluta genericità dei capitoli di prova articolati nel ricorso di primo grado, non idonei, nella loro formulazione,
a fornire un'adeguata prova contraria rispetto alle risultanze dell'accertamento ispettivo, in quanto aventi ad oggetto l'assetto generale dell'organizzazione del lavoro in azienda e non contenenti alcuno specifico riferimento alle posizioni interessate dall'accertamento, sì da scalfire le risultanze del verbale ispettivo relativamente all'espletamento, da parte dei dipendenti Parte_2 Pt_3
e , di un orario di lavoro superiore a quello dichiarato
[...] Parte_4
dall'azienda in L.U.L. (Libro Unico del lavoro) a titolo di orario supplementare e/o di orario straordinario, nonché alla sussistenza del potere gestorio ed organizzativo in capo ai dipendenti , , . Parte_4 Parte_5 Parte_6
Ribadisce che le prove testimoniali per la loro genericità non hanno fornito la prova contraria rispetto a quanto riscontrato nel verbale ispettivo.
2. Sotto altro profilo, l'appellante contesta la statuizione della sentenza impugnata secondo cui la prova dei fatti contestati nel verbale non avrebbe potuto essere raggiunta attraverso l'escussione degli ispettori verbalizzanti chiesta da esso istituto in primo grado, per il fatto che i capitolati di prova formulati miravano alla mera conferma del contenuto del verbale ispettivo. Reitera in conseguenza le istanze istruttorie già formulate in primo grado e non ammesse dal tribunale.
3. Con altro motivo censura la statuizione con cui esso istituto è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
4. L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
5. Circa la valenza probatoria dei verbali ispettivi, appare opportuno richiamare i principi dettati dalla Suprema Corte, di recente ribaditi da Cassazione civile sez. lav., 28/08/2024 n.23252, che ha statuito: “… 4.2. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965 del 2012).
4.3. In particolare, è stato affermato i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del
2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia
"il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo - detti verbali -un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 2012, Cass. n.
n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022).
6. Nel caso in specie, nel verbale unico di accertamento n. 000565990/DDL del
13.1.2016 redatto dagli ispettori dell' nei confronti della ditta “5 F s.r.l., è Pt_1
stato contestato all'azienda, che gestisce cinque supermercati, di non avere provveduto a quantificare e registrare sul Libro Unico del Lavoro parte delle prestazioni lavorative effettuate in orario straordinario e in orario supplementare dai lavoratori , e e di non Parte_4 Parte_2 Parte_3 avere retribuito, in applicazione del CCNL di categoria “ commercio”, secondo i livelli retributivi relativi alle mansioni svolte, i dipendenti , Parte_4
, (quest'ultimo dal Parte_5 Parte_6 Parte_7
12.11.2014).
7. Ritiene il collegio che le doglianze dell'istituto appellante siano condivisibili, quanto al primo punto, in relazione alla mancata registrazione delle prestazioni lavorative in orario straordinario e in orario supplementare rese dal dipendente il quale in sede di accertamento ha dichiarato di svolgere la Parte_2
mansione di addetto alle vendite e di lavorare dalle ore 8:30 fino alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 16:30 – 16:45 fino alle ore 20:00, di osservare tale orario sin dall'assunzione, riposando la domenica e un giorno la settimana variabile.
A fronte di tali precise dichiarazioni rese dal lavoratore interessato in sede ispettiva,
i testi escussi in primo grado, al contrario di quanto si sostiene nella sentenza impugnata, nulla hanno di specifico riferito in ordine alla posizione del . Pt_2
Come detto, il predetto in sede di accertamento ha affermato di avere lavorato Pt_2
per 40 ore settimanali, nonostante dalla documentazione prodotta risulti, per il periodo dal novembre 2012 all'aprile 2013, che lo stesso è stato assunto a part time
(cfr. comunicazioni prodotti dall'azienda). Pt_8
Analogo discorso va fatto per ciò che riguarda la mancata registrazione delle prestazioni lavorative in orario straordinario e in orario supplementare rese dal dipendente , che ha anche lui dichiarato in sede di accertamento Parte_3
di osservare un orario di lavoro che va dalle 8,30 fino alle 13,00 e di pomeriggio dalle 16,00 o 17,00 fino alle ore 20,30, sin dall'assunzione, riposando la domenica e mezza giornata variabile.
Anche in ordine alla posizione del i testi escussi non hanno riferito nulla Pt_3
di specifico, per cui va ritenuto fondato l'addebito mosso dagli ispettori all'azienda appellata.
Del pari, in ordine alla posizione del dipendente , si ritiene che Parte_4
la contestazione mossa all'azienda nel verbale sia fondata, in relazione alla mancata registrazione delle ore di lavoro supplementare e straordinario, tenuto conto delle dichiarazioni dallo stesso rese agli ispettori (“Lavoro dalle ore 8,30 fino alle 13,00, poi di pomeriggio dalle ore 16,15 fino alle 20,15. Osservo questo orario fin dall'inizio ininterrottamente. Riposo un giorno, mi correggo mezza giornata la settimana. Quindi lavoro sei giorni e mezzo compresa la domenica. Preciso però di non lavorare tutte le domeniche, ma circa una domenica al mese…”.
8. Passando a trattare la seconda delle contestazioni mosse all'azienda appellata in seno al verbale ispettivo (non avere retribuito, in applicazione del CCNL di categoria “ commercio” secondo i livelli retributivi relativi alle mansioni svolte, i dipendenti , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
), ritiene il collegio che l'addebito sia fondato in ordine alla posizione dei
[...]
dipendenti e i quali in sede ispettiva Parte_5 Parte_6
hanno dichiarato di essere responsabili del punto vendita.
In particolare, ha dichiarato: “Sono socio della società 5F S.r.l. Parte_5
fin dalla costituzione. La società è formata da cinque soci (tre sorelle e due fratelli) ognuno titolare di una quota del 20%. L'amministratore, fin dall'inizio, è mia sorella . In seno alla società ho un contratto di lavoro, credo fin CP_4
dall'inizio non ricordo esattamente, come dipendente. Mi occupo di gestire il punto vendita, mi occupo anche delle ordinazioni, organizzo i turni e il lavoro dei dipendenti. Lavoro dal lunedì al sabato per circa 40 ore settimanali. Essendo uno dei titolari può capitare di effettuare qualche ora in più. Lavoro anche una domenica al mese per 4 ore. Preciso che per un periodo ho lavorato part-time al
50% come da contratto a suo tempo stipulato. Per il resto ho sempre lavorato ininterrotta-mente a tempo pieno, come sopra descritto, e cioè 40 ore settimanali…” Del pari, ha dichiarato agli ispettori: “Sono Parte_6
socio insieme ai miei fratelli, sig. , , e , Controparte_5 Parte_5 CP_4 Per_1
della 5F fin dalla costituzione. L'attività si svolge a Ramacca, interessa la vendita al minuto dei generi alimentari e non. L'amministratore della società è CP_4
Io mi occupo un po' di tutto, sto alla cassa, aiuto i collaboratori, gestisco
[...] gli ordini eccetera;
in generale organizzo l'attività del negozio. Lavorano con me
i sig.ri , , , che è mia CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
figlia. Non svolgo altri lavori perché questo lavoro mi assorbe…”
La qualifica di responsabili dei punti vendita dei due soci e Parte_5
ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese agli ispettori dagli Parte_6
altri lavoratori (cfr. dichiarazioni di , CP_9 Parte_7 Tes_1
, pertanto in relazione a tali due posizioni sono dovuti i contributi richiesti
[...]
dall' con l'avviso di addebito opposto. Pt_1
Deve invece escludersi, in relazione alla posizione dei dipendenti e , Parte_4 Pt_7
che l'azienda appellata sia incorsa nella violazione riscontrata dagli ispettori.
In ordine a , si osserva che dal complesso delle dichiarazioni Parte_4
raccolte dagli ispettori è emerso che lo stesso svolge funzioni di responsabile del punto vendita solo in caso di assenza del titolare . Il teste Parte_5
ha confermato che il ha sempre svolto mansioni di Testimone_2 Parte_4
addetto alle vendite. Non vi è dunque prova piena che nel corso della sua Parte_4
attività lavorativa abbia svolto in modo costante e continuo le mansioni di responsabile del punto vendita;
di conseguenza le dichiarazioni dallo stesso rese agli ispettori vanno ridimensionate anche in considerazione del fatto che i ruoli di gestori dell'attività sono svolti dai fratelli . Deve pertanto ritenersi che Pt_5
l'azienda non sia incorsa in irregolarità contributiva in relazione all'inquadramento del suddetto lavoratore ed alla corresponsione della relativa retribuzione.
Analogo discorso deve farsi in ordine alla posizione del dipendente , Parte_7
il quale innanzi agli ispettori ha dichiarato di essere stato assunto dapprima come apprendista e poi, da novembre 2014, come macellaio qualificato.
Non essendo tuttavia emersi in sede ispettive altri dati specifici volti a connotare, al di là della definizione usata dal lavoratore, l'attività svolta dal nel Pt_7
supermercato, in termini di specifiche conoscenze, adeguate capacità professionali e autonomia operativa, si ritiene che sia corretto l'inquadramento del suddetto lavoratore nel IV livello del CCNL di settore allo stesso attribuito fin dall'assunzione dall'impresa (in detto livello rientrano i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendite e relative operazioni complementari, nonché adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico -pratiche comunque acquisite, tra cui rientra lo specialista di macelleria).
9. In definitiva, alla stregua delle considerazioni esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto si conferma, l'opposizione proposta dalla società
5 F s.r.l., avverso l'avviso di addebito n. 59320160004009309000, va solo parzialmente accolta in relazione all'inquadramento dei dipendenti Parte_7
e . Parte_4
La società appellata è invece tenuta a corrispondere i contributi di cui all'opposto avviso di addebito in relazione alle ore di lavoro supplementare e straordinario svolte dai dipendenti e e in ordine al diverso Pt_2 Pt_3 Parte_4
inquadramento indicato dagli ispettori per i dipendenti e Parte_5
. Parte_6
10. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, a carico della società appellata ed in favore dell' , nella misura indicata in dispositivo in Pt_1
relazione al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
Nulla sulle spese nei confronti di , la cui carenza di legittimazione è stata CP_10
dichiarata dal primo giudice;
non essendo stata sul punto svolta alcuna censura, deve ritenersi che l'appello sia stato notificato all'agente della riscossione solo ai fini di litis denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto si conferma, accoglie parzialmente l'opposizione proposta nella società 5 F s.r.l. avverso l'avviso di addebito n. 59320160004009309000 in relazione all'inquadramento retributivo dei dipendenti e;
Parte_7 Parte_4
rigetta nel resto la proposta opposizione.
Condanna la società appellata a pagare in favore dell' le spese processuali di Pt_1
entrambi i gradi, che liquida per il primo grado in euro 6.115,00 e per il presente grado in euro 7.160,00, oltre rimborso spese generali.
Nulla sulle spese tra appellante e . Controparte_11
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 30/01/2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi