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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/10/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 24.10.2025, letti gli atti della causa n. 716/2025 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
TI (CH) in via Porta da Piedi n. 8, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Bottini e Angela
Ranieri del Foro di Lanciano
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
C.da Bavi, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Campli del Foro di Chieti
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni richieste dalla ricorrente, con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO La sig.ra ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
concordatario contratto con il sig. in FA SA TI (CH) il 10.9.2005 (trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2005), e dal
Per_ quale sono nate le figlie (a Chieti il 24.11.2005) e (a Chieti il 29.7.2007). Per_2
Ha chiesto la previsione dell'obbligo, a carico del sig. di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1
mediante il versamento della somma mensile di € 450,00 per ciascuna, la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per le figlie come individuate e disciplinate dalle “linee guida per la
regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” del CNF del 29.11.2017, l'attribuzione a sé dell'intero importo dell'assegno unico e l'assegnazione a sé della casa familiare.
Ha dato atto del fatto che la sua separazione consensuale dal sig. è stata omologata con decreto CP_1
emesso da questo Tribunale in data 24.8.2017, all'esito del procedimento n. 1062/2017 r.g., e ha dichiarato che essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra loro, non sussiste alcuna possibilità di riconciliazione, avendo peraltro il sig. trasferito la sua residenza altrove. CP_1
Il sig. si è costituito in giudizio senza opporsi alla domanda di divorzio, alla previsione CP_1
dell'obbligo a suo carico di versare assegni di mantenimento mensili in favore delle figlie, alla ripartizione delle spese straordinarie secondo le modalità stabilite dalla ricorrente e all'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , ma ha richiesto la riduzione dell'importo dei contributi di mantenimento in favore delle Pt_1
figlie ad € 350,00 mensili per ciascuna, limitatamente ai periodi in cui versa in stato di disoccupazione o nel caso in di reperimento di un'attività lavorativa continuativa da parte della ricorrente.
All'udienza del 21.10.2025, le parti si sono accordate per la definizione del procedimento alle condizioni richieste dalla ricorrente, a spese compensate tra loro, condizioni che vengono di seguito testualmente riportate:
“1) ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, pronunciare la cessazione degli effetti civili del
matrimonio celebrato tra la signora ed il signor il 10 settembre 2005 a FA Parte_1 Controparte_1
SA TI (CH), ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) assegnare la casa familiare sita in FA SA TI (CH) alla via Porta Da Piedi n. 8, e catastalmente identificata al
N.C.U. al foglio n. 21, particella n. 195, sub. 5 e 6, Categoria A/4, Classe 1, consistenza 5, e la particella n. 202, foglio
n. 21, categoria C/2, Classe 1, consistenza 24, alla ricorrente che vi abiterà con le figlie fino alla loro Parte_1
indipendenza economica;
3) disporre che il signor contribuisca al mantenimento ordinario delle figlie versando alla madre Controparte_1
entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario la complessiva somma di Euro 900,00 (novecento/00), e cioè
Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per ogni figlia, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli
indici del costo della vita calcolati dall'Istat…; 4) disporre che il signor concorra nella misura del 50% alle spese straordinarie delle figlie. Quanto Controparte_1
alla determinazione delle spese straordinarie ed alle modalità di rimborso, disporsi che si faccia riferimento alla
elencazione e disciplina contenute nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli”
del CNF del 29 novembre 2017
5) che l'assegno unico familiare sia percepito per intero dalla signora ”. Parte_1
Il procedimento, pertanto, è stato trattenuto in decisione collegiale.
1. Osserva il collegio che ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970,
essendo stata la separazione consensuale omologata con decreto n. 6091/2017 del 24.8.2017, emesso da questo Tribunale all'esito del procedimento n. 1062/2017 r.g., e non essendovi stata alcuna riconciliazione tra le parti.
2. Le condizioni richieste dalle parti sono integralmente condivisibili, dato che l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico alla ricorrente e l'entità del contributo di mantenimento sono conformi agli interessi delle figlie e alle condizioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
in data 23.6.2025 nei confronti del sig. , così decide:
[...] Controparte_1
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in FA
SA TI (CH) in data 10.9.2005 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti, e testualmente riportate in motivazione;
• dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza, al passaggio in giudicato della sentenza;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 24.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 24.10.2025, letti gli atti della causa n. 716/2025 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
TI (CH) in via Porta da Piedi n. 8, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Bottini e Angela
Ranieri del Foro di Lanciano
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
C.da Bavi, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Campli del Foro di Chieti
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni richieste dalla ricorrente, con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO La sig.ra ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
concordatario contratto con il sig. in FA SA TI (CH) il 10.9.2005 (trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2005), e dal
Per_ quale sono nate le figlie (a Chieti il 24.11.2005) e (a Chieti il 29.7.2007). Per_2
Ha chiesto la previsione dell'obbligo, a carico del sig. di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1
mediante il versamento della somma mensile di € 450,00 per ciascuna, la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per le figlie come individuate e disciplinate dalle “linee guida per la
regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” del CNF del 29.11.2017, l'attribuzione a sé dell'intero importo dell'assegno unico e l'assegnazione a sé della casa familiare.
Ha dato atto del fatto che la sua separazione consensuale dal sig. è stata omologata con decreto CP_1
emesso da questo Tribunale in data 24.8.2017, all'esito del procedimento n. 1062/2017 r.g., e ha dichiarato che essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra loro, non sussiste alcuna possibilità di riconciliazione, avendo peraltro il sig. trasferito la sua residenza altrove. CP_1
Il sig. si è costituito in giudizio senza opporsi alla domanda di divorzio, alla previsione CP_1
dell'obbligo a suo carico di versare assegni di mantenimento mensili in favore delle figlie, alla ripartizione delle spese straordinarie secondo le modalità stabilite dalla ricorrente e all'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , ma ha richiesto la riduzione dell'importo dei contributi di mantenimento in favore delle Pt_1
figlie ad € 350,00 mensili per ciascuna, limitatamente ai periodi in cui versa in stato di disoccupazione o nel caso in di reperimento di un'attività lavorativa continuativa da parte della ricorrente.
All'udienza del 21.10.2025, le parti si sono accordate per la definizione del procedimento alle condizioni richieste dalla ricorrente, a spese compensate tra loro, condizioni che vengono di seguito testualmente riportate:
“1) ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, pronunciare la cessazione degli effetti civili del
matrimonio celebrato tra la signora ed il signor il 10 settembre 2005 a FA Parte_1 Controparte_1
SA TI (CH), ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) assegnare la casa familiare sita in FA SA TI (CH) alla via Porta Da Piedi n. 8, e catastalmente identificata al
N.C.U. al foglio n. 21, particella n. 195, sub. 5 e 6, Categoria A/4, Classe 1, consistenza 5, e la particella n. 202, foglio
n. 21, categoria C/2, Classe 1, consistenza 24, alla ricorrente che vi abiterà con le figlie fino alla loro Parte_1
indipendenza economica;
3) disporre che il signor contribuisca al mantenimento ordinario delle figlie versando alla madre Controparte_1
entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario la complessiva somma di Euro 900,00 (novecento/00), e cioè
Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per ogni figlia, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli
indici del costo della vita calcolati dall'Istat…; 4) disporre che il signor concorra nella misura del 50% alle spese straordinarie delle figlie. Quanto Controparte_1
alla determinazione delle spese straordinarie ed alle modalità di rimborso, disporsi che si faccia riferimento alla
elencazione e disciplina contenute nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli”
del CNF del 29 novembre 2017
5) che l'assegno unico familiare sia percepito per intero dalla signora ”. Parte_1
Il procedimento, pertanto, è stato trattenuto in decisione collegiale.
1. Osserva il collegio che ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970,
essendo stata la separazione consensuale omologata con decreto n. 6091/2017 del 24.8.2017, emesso da questo Tribunale all'esito del procedimento n. 1062/2017 r.g., e non essendovi stata alcuna riconciliazione tra le parti.
2. Le condizioni richieste dalle parti sono integralmente condivisibili, dato che l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico alla ricorrente e l'entità del contributo di mantenimento sono conformi agli interessi delle figlie e alle condizioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
in data 23.6.2025 nei confronti del sig. , così decide:
[...] Controparte_1
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in FA
SA TI (CH) in data 10.9.2005 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti, e testualmente riportate in motivazione;
• dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza, al passaggio in giudicato della sentenza;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 24.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco