Articolo 773 del Codice di procedura civile
Articolo 772Articolo 733
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21 aprile 1942
Art. 773.
(Nomina di stimatore).

L'ufficiale che procede all'inventario nomina, quando occorre, uno o piu' stimatori per la valutazione degli oggetti mobili.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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