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Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2023, n. 20364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20364 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MA CE nato a [...] il [...] RI PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20364 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: DE MARZO PE Data Udienza: 27/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 giugno 2021 la Corte d'appello di Catanzaro, salvo rideterminare in melius il trattamento sanzionatorio, ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di TT IN e US TO, rispettivamente quale amministratrice di diritto della ET IN Moda s.r.I., dichiarata fallita il 7 maggio 2010, e quale concorrente extraneus del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e, la sola IN, del reato di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso della IN 3.1. Con il primo motivo (in realtà indicato con il n. 2, poiché le considerazioni esposte al n. 1 del ricorso si traducono in principi di carattere generale relativi ai doveri argomentativi del giudice di appello investito da specifici motivi di impugnazione nei confronti della sentenza di primo grado) si denunciano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della bancarotta distrattiva. Si rileva, in particolare, che il giudice di secondo grado è giunto all'affermazione di colpevolezza aderendo acriticamente alle conclusioni del perito d'ufficio, il quale pure, nella quantificazione del valore economico delle giacenze di magazzino, aveva riconosciuto che sarebbe stato necessario conoscere il "prezzo di costo" della merce, ossia un dato che era a lui sconosciuto. Si aggiunge: a) che il perito, al fine di attribuire un valore economico alla merce rinvenuta, aveva fatto riferimento alla stima inadeguata operata dal curatore fallimentare, i cui risultati contrastavano con il rilievo che la società fallita commercializzava esclusivamente capi d'abbigliamento di marche prestigiose;
b) che, del pari, inadeguato era il riferimento al prezzo conseguito attraverso la vendita della Ediconn Servizi s.r.I., posto che il commissionario non aveva proceduto ad alcuna stima;
c) che una corretta valutazione operata valorizzando la tipologia, la qualità e la quantità della merce rinvenuta poteva condurre proprio all'importo che scaturiva detraendo, dal valore del magazzino al 10 gennaio 2005 (recte: per quanto indicato nell'analitica sentenza di primo grado, 2008), gli importi c1) derivanti dalle vendite al nero, c2) corrispondenti al costo della merce asportata dall'Istituto vendite giudiziarie in seguito ai pignoramenti, c3) corrispondenti al costo dei beni pignorati nell'ambito delle procedure 752/05, 791/06, 56/07, c4) corrispondenti al costo della merce venduta dalla società fallita a US TO (fattura n. 3 del 15 ottobre 2008); d) che analoghe considerazioni dovevano essere svolte con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, dal momento che le scritture rinvenute 1 erano quelle prescritte ed erano state sufficienti a ricostruire ogni profilo contabile e fiscale della società fallita;
e) che, secondo la giurisprudenza, ai fini della sussistenza del reato in esame, non è possibile fare riferimento a mere aspettative o interessi economici solo potenziali. 3.3. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena. 4. Ricorso del TO 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando come la Corte territoriale non aveva affrontato le censure difensive devolute con l'atto di appello. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'attribuzione al ricorrente di poteri gestori, senza considerare: a) che non è raro che il coniuge del titolare di un'attività commerciale possa, in sostituzione di quest'ultimo, ma, senza interferire nella gestione, svolgere specifiche mansioni;
b) che, d'altra parte, anche il perito non aveva colto elementi di rilievo dimostrativi del ruolo di amministratore di fatto del TO;
c) che i testi ascoltati avevano collocato la gestione del TO solo in epoca successiva al 2008; d) che l'individuazione del valore delle merci sottratte era totalmente erronea in quanto derivante dall'acritica accettazione dei risultati peritali, non sorretta dal confronto con le critiche sviluppate nell'atto di appello, tra l'altro, fondate sulle argomentate valutazioni del consulente di parte. 4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. È pervenuta rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal difensore del TO. Considerato in diritto Ricorso IN. 1. Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Proprio alla luce delle premesse indicate nel n. 1 del ricorso, quanto alla doverosità di un apparato motivazionale correlato alla specificità delle doglianze sviluppate nell'atto di impugnazione, si rileva che le critiche che la IN torna ad indirizzare contro la stima del valore delle merci rinvenute nei locali aziendali alla data del fallimento - valore che, comparato a quello che si sarebbe dovuto 2 rinvenire detraendo dall'incontroverso valore delle giacenze al 1° gennaio 2008 gli importi corrispondenti alle voci sopra indicate al n. 1, lett. da c1) a c4) (importi anch'essi non controversi), dovrebbe essere ben superiore a quello stimato -, hanno ricevuto puntuale analisi nella sentenza impugnata e ruotano, in termini di assoluta genericità, attorno alla mancata conoscenza del costo di acquisto - dato, peraltro, che, anche in ragione della confusa tenuta della contabilità, parte ricorrente si guarda bene persino dall'indicare per introdurre specifiche ragioni di dubbio rispetto al calcolo operato dal perito. E, tuttavia, l'assenza del dato non impedisce di giungere ad una stima in ragione degli elementi - razionalmente valorizzati - del carattere risalente delle merci, delle stesse strategie aziendali costrette alle vendite sottocosto, della veloce perdita di appetibilità dei capi di abbigliamento presso la clientela, quale riconosciuta dalla stessa imputata - secondo quanto ricorda la sentenza di primo grado -, professionista del settore, che aveva ammesso che la merce andava rapidamente fuori moda ed era disassortita. In tale contesto, solo genericamente vengono contestate la stima del curatore e i dati tratti dalla vendita del commissionario e altrettanto genericamente si assume, in ricorso, la congruità del valore di 250.000,00 euro. Non perspicue sono le considerazioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso (il punto 2.1), dal momento che, al netto di considerazioni di carattere generale, esse, senza correlarsi con lo specifico oggetto dell'impugnazione, deducono l'estraneità al "reato in esame" dei profili che facciano riferimento a mere aspettative o ad interessi economici solo potenziali, senza spiegare la pertinenza del rilievo rispetto alla distrazione addebitata all'imputata. Del tutto generiche sono, infine, le critiche che, al termine del primo motivo, investono l'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale contrastata con asserzioni di assoluta genericità, confermata proprio dalla impossibilità di persino indicare il costo di acquisto delle merci, secondo la prospettazione difensiva. 2. Il secondo motivo è inammissibile, poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 3 Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (laddove, nel caso di specie, la pena base è stata determinata in quattro anni di reclusione, in misura di poco superiore al minimo edittale), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Ricorso TO 3. Premesso che l'atto di rinuncia viene sottoscritto dall'avv. US Di Renzo, che si qualifica come difensore di fiducia, laddove la rinuncia all'impugnazione può essere effettuata solo dalla parte o da un procuratore speciale (art. 589, comma 2, cod. proc. pen.), si osserva quanto segue. Il primo motivo è inammissibile per assoluta genericità di formulazione, traducendosi in formulazioni di carattere generale disancorate da un puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. 4. Il secondo motivo è inammissibile perché, nonostante il richiamo alla violazione di criteri logici di apprezzamento delle risultanze istruttorie, aspira nella sostanza ad una rivalutazione delle stesse, inammissibile in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della 4 rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Nel caso di specie, il generico riferimento all'ausilio coniugale che il TO avrebbe fornito alla moglie o il tema del succedersi delle attività imprenditoriali è del tutto privo di conducenza, giacché, in disparte il rilievo che il motivo si affida ad una personale sintesi del contenuto delle prove dichiarative, resta da considerare che, secondo quanto rilevato dalla sentenza impugnata, le attività gestionali erano svolte indifferentemente dai due imputati, l'uno più versato nel settore «uomo», l'altra più nel settore «donna» dell'abbigliamento. Per il resto, con riguardo all'esistenza della distrazione, va considerato come, al netto di profili ormai incontroversi - quali, ad es., l'impiego del ricavo delle vendite al nero per finalità imprenditoriali -, le censure siano sostanzialmente sovrapponibili a quelle esaminate supra sub 1. 5. Il terzo motivo è, de pari, inammissibile. Per quanto concerne la dosimetria della pena, è, infatti, sufficiente, a fronte della genericità di formulazione delle doglianze, avere riguardo a quanto rilevato supra sub 2. Il cenno alle circostanze attenuanti generiche contenuto nella rubrica del motivo, oltre a non essere in alcun modo sviluppato, collide con il rilievo che esse sono state riconosciute dalla sentenza impugnata. 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27/01/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere PE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20364 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: DE MARZO PE Data Udienza: 27/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 giugno 2021 la Corte d'appello di Catanzaro, salvo rideterminare in melius il trattamento sanzionatorio, ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di TT IN e US TO, rispettivamente quale amministratrice di diritto della ET IN Moda s.r.I., dichiarata fallita il 7 maggio 2010, e quale concorrente extraneus del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e, la sola IN, del reato di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso della IN 3.1. Con il primo motivo (in realtà indicato con il n. 2, poiché le considerazioni esposte al n. 1 del ricorso si traducono in principi di carattere generale relativi ai doveri argomentativi del giudice di appello investito da specifici motivi di impugnazione nei confronti della sentenza di primo grado) si denunciano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della bancarotta distrattiva. Si rileva, in particolare, che il giudice di secondo grado è giunto all'affermazione di colpevolezza aderendo acriticamente alle conclusioni del perito d'ufficio, il quale pure, nella quantificazione del valore economico delle giacenze di magazzino, aveva riconosciuto che sarebbe stato necessario conoscere il "prezzo di costo" della merce, ossia un dato che era a lui sconosciuto. Si aggiunge: a) che il perito, al fine di attribuire un valore economico alla merce rinvenuta, aveva fatto riferimento alla stima inadeguata operata dal curatore fallimentare, i cui risultati contrastavano con il rilievo che la società fallita commercializzava esclusivamente capi d'abbigliamento di marche prestigiose;
b) che, del pari, inadeguato era il riferimento al prezzo conseguito attraverso la vendita della Ediconn Servizi s.r.I., posto che il commissionario non aveva proceduto ad alcuna stima;
c) che una corretta valutazione operata valorizzando la tipologia, la qualità e la quantità della merce rinvenuta poteva condurre proprio all'importo che scaturiva detraendo, dal valore del magazzino al 10 gennaio 2005 (recte: per quanto indicato nell'analitica sentenza di primo grado, 2008), gli importi c1) derivanti dalle vendite al nero, c2) corrispondenti al costo della merce asportata dall'Istituto vendite giudiziarie in seguito ai pignoramenti, c3) corrispondenti al costo dei beni pignorati nell'ambito delle procedure 752/05, 791/06, 56/07, c4) corrispondenti al costo della merce venduta dalla società fallita a US TO (fattura n. 3 del 15 ottobre 2008); d) che analoghe considerazioni dovevano essere svolte con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, dal momento che le scritture rinvenute 1 erano quelle prescritte ed erano state sufficienti a ricostruire ogni profilo contabile e fiscale della società fallita;
e) che, secondo la giurisprudenza, ai fini della sussistenza del reato in esame, non è possibile fare riferimento a mere aspettative o interessi economici solo potenziali. 3.3. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena. 4. Ricorso del TO 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando come la Corte territoriale non aveva affrontato le censure difensive devolute con l'atto di appello. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'attribuzione al ricorrente di poteri gestori, senza considerare: a) che non è raro che il coniuge del titolare di un'attività commerciale possa, in sostituzione di quest'ultimo, ma, senza interferire nella gestione, svolgere specifiche mansioni;
b) che, d'altra parte, anche il perito non aveva colto elementi di rilievo dimostrativi del ruolo di amministratore di fatto del TO;
c) che i testi ascoltati avevano collocato la gestione del TO solo in epoca successiva al 2008; d) che l'individuazione del valore delle merci sottratte era totalmente erronea in quanto derivante dall'acritica accettazione dei risultati peritali, non sorretta dal confronto con le critiche sviluppate nell'atto di appello, tra l'altro, fondate sulle argomentate valutazioni del consulente di parte. 4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. È pervenuta rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal difensore del TO. Considerato in diritto Ricorso IN. 1. Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Proprio alla luce delle premesse indicate nel n. 1 del ricorso, quanto alla doverosità di un apparato motivazionale correlato alla specificità delle doglianze sviluppate nell'atto di impugnazione, si rileva che le critiche che la IN torna ad indirizzare contro la stima del valore delle merci rinvenute nei locali aziendali alla data del fallimento - valore che, comparato a quello che si sarebbe dovuto 2 rinvenire detraendo dall'incontroverso valore delle giacenze al 1° gennaio 2008 gli importi corrispondenti alle voci sopra indicate al n. 1, lett. da c1) a c4) (importi anch'essi non controversi), dovrebbe essere ben superiore a quello stimato -, hanno ricevuto puntuale analisi nella sentenza impugnata e ruotano, in termini di assoluta genericità, attorno alla mancata conoscenza del costo di acquisto - dato, peraltro, che, anche in ragione della confusa tenuta della contabilità, parte ricorrente si guarda bene persino dall'indicare per introdurre specifiche ragioni di dubbio rispetto al calcolo operato dal perito. E, tuttavia, l'assenza del dato non impedisce di giungere ad una stima in ragione degli elementi - razionalmente valorizzati - del carattere risalente delle merci, delle stesse strategie aziendali costrette alle vendite sottocosto, della veloce perdita di appetibilità dei capi di abbigliamento presso la clientela, quale riconosciuta dalla stessa imputata - secondo quanto ricorda la sentenza di primo grado -, professionista del settore, che aveva ammesso che la merce andava rapidamente fuori moda ed era disassortita. In tale contesto, solo genericamente vengono contestate la stima del curatore e i dati tratti dalla vendita del commissionario e altrettanto genericamente si assume, in ricorso, la congruità del valore di 250.000,00 euro. Non perspicue sono le considerazioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso (il punto 2.1), dal momento che, al netto di considerazioni di carattere generale, esse, senza correlarsi con lo specifico oggetto dell'impugnazione, deducono l'estraneità al "reato in esame" dei profili che facciano riferimento a mere aspettative o ad interessi economici solo potenziali, senza spiegare la pertinenza del rilievo rispetto alla distrazione addebitata all'imputata. Del tutto generiche sono, infine, le critiche che, al termine del primo motivo, investono l'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale contrastata con asserzioni di assoluta genericità, confermata proprio dalla impossibilità di persino indicare il costo di acquisto delle merci, secondo la prospettazione difensiva. 2. Il secondo motivo è inammissibile, poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 3 Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (laddove, nel caso di specie, la pena base è stata determinata in quattro anni di reclusione, in misura di poco superiore al minimo edittale), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Ricorso TO 3. Premesso che l'atto di rinuncia viene sottoscritto dall'avv. US Di Renzo, che si qualifica come difensore di fiducia, laddove la rinuncia all'impugnazione può essere effettuata solo dalla parte o da un procuratore speciale (art. 589, comma 2, cod. proc. pen.), si osserva quanto segue. Il primo motivo è inammissibile per assoluta genericità di formulazione, traducendosi in formulazioni di carattere generale disancorate da un puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. 4. Il secondo motivo è inammissibile perché, nonostante il richiamo alla violazione di criteri logici di apprezzamento delle risultanze istruttorie, aspira nella sostanza ad una rivalutazione delle stesse, inammissibile in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della 4 rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Nel caso di specie, il generico riferimento all'ausilio coniugale che il TO avrebbe fornito alla moglie o il tema del succedersi delle attività imprenditoriali è del tutto privo di conducenza, giacché, in disparte il rilievo che il motivo si affida ad una personale sintesi del contenuto delle prove dichiarative, resta da considerare che, secondo quanto rilevato dalla sentenza impugnata, le attività gestionali erano svolte indifferentemente dai due imputati, l'uno più versato nel settore «uomo», l'altra più nel settore «donna» dell'abbigliamento. Per il resto, con riguardo all'esistenza della distrazione, va considerato come, al netto di profili ormai incontroversi - quali, ad es., l'impiego del ricavo delle vendite al nero per finalità imprenditoriali -, le censure siano sostanzialmente sovrapponibili a quelle esaminate supra sub 1. 5. Il terzo motivo è, de pari, inammissibile. Per quanto concerne la dosimetria della pena, è, infatti, sufficiente, a fronte della genericità di formulazione delle doglianze, avere riguardo a quanto rilevato supra sub 2. Il cenno alle circostanze attenuanti generiche contenuto nella rubrica del motivo, oltre a non essere in alcun modo sviluppato, collide con il rilievo che esse sono state riconosciute dalla sentenza impugnata. 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27/01/2023