CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2023, n. 29879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29879 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VI EN nato il [...] avverso l'ordinanza del 24/02/2022 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/irte le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 29879 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 24/03/2023 Letta la requisitoria del dott. Nicola Lettieri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a AN EN con la sentenza dello stesso Tribunale in data 6/12/2008, irrevocabile il 21/03/2009. Detto Tribunale ha ritenuto, invero, la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., di cui a quest'ultima sentenza, per avere AN commesso nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio un delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per il quale era condannato alla pena di mesi 4 di reclusione. 2. Avverso detta ordinanza AN, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 168, primo comma, n. 1, e 163 cod. pen. e in particolare rilevando che il delitto per il quale si è proceduto alla revoca della sospensione condizionale della pena, per come è dato evincere dallo stesso provvedimento impugnato, risulta commesso oltre il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di concessione del beneficio. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Il Tribunale di Milano, invero, indica il delitto successivo, giustificativo della revoca, come commesso in data 8/10/2015, per mero errore materiale, come è dato evincere dallo stesso provvedimento in cui la relativa sentenza di condanna risulta indicata come emessa antecedentemente a detto delitto, in data 24/04/2015, nonché dal certificato del casellario giudiziale e dal provvedimento di cumulo in atti, che individuano la data di commissione di detto delitto nell'11/01/2010. Ne deriva l'infondatezza della doglianza difensiva. 2. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2023.
lette/irte le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 29879 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 24/03/2023 Letta la requisitoria del dott. Nicola Lettieri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a AN EN con la sentenza dello stesso Tribunale in data 6/12/2008, irrevocabile il 21/03/2009. Detto Tribunale ha ritenuto, invero, la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., di cui a quest'ultima sentenza, per avere AN commesso nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio un delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per il quale era condannato alla pena di mesi 4 di reclusione. 2. Avverso detta ordinanza AN, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 168, primo comma, n. 1, e 163 cod. pen. e in particolare rilevando che il delitto per il quale si è proceduto alla revoca della sospensione condizionale della pena, per come è dato evincere dallo stesso provvedimento impugnato, risulta commesso oltre il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di concessione del beneficio. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Il Tribunale di Milano, invero, indica il delitto successivo, giustificativo della revoca, come commesso in data 8/10/2015, per mero errore materiale, come è dato evincere dallo stesso provvedimento in cui la relativa sentenza di condanna risulta indicata come emessa antecedentemente a detto delitto, in data 24/04/2015, nonché dal certificato del casellario giudiziale e dal provvedimento di cumulo in atti, che individuano la data di commissione di detto delitto nell'11/01/2010. Ne deriva l'infondatezza della doglianza difensiva. 2. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2023.