Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 4918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4918 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE SEZNE PRIMA CIVILE INGIUNTIVO0 4 9 1 8 / 03 A DECRETO Composta dagli Ill. .N. 23840/00 Presidente Dott. Antonio SAGGIO Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO 11005 Cron. Rel. Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. 1358 Dott. Walter CELENTANO © Consigliere Ud. 21/11/2002 Dott. Renato RORDORF ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: OR AR IN PROPRIO E NELLA QUALITA' DI CONIUGE DELLA DEFUNTA "gia' appellata" AF ID, OR Te OR GI AN, OR MA NI NELLA QUALITA' DI in propric EREDI LEGITTIMI DI AF ID, OR IU y a p EO ROCCO, EO NATALE, EO ER, AM EZ, CA NI, SC AR, AM NATALE, EL PA, RO AZ, AM RA, PRESTERA' LA, EO GU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUIGI RIZZO 41, presso l'avvocato ANTONINO CIMELLARO, rappresentati e difesi 2002 dall'avvocato MA LABATE, giusta procura in calce al 2122 ricorso;
ricorrenti -
contro
TO FU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONSERRATO 34, presso l'avvocato GIACOMO ANTONELLI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato DONATELLA VICARI, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 2726/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 09/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità о in subordine il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo In data 10.4.1991 il Presidente del Tribunale di Milano emetteva quindici decreti ingiuntivi con i quali ingiungeva a IO SO di pagare in favore di quindi- ci soggetti diversi la somma complessiva di £ 300.000.000. Avverso i decreti ingiuntivi proponeva opposizione IO SO assumendo di non avere mai avuto rapporti 2 con le persone che avevano richiesto i decreti ingiun- tivi opposti, precisando che, nella sua qualità di agente di cambio, operante in Milano, aveva avuto rap- porti professionali con IO LA che 10 aveva incaricato in un primo tempo di acquistare, con i fondi che via via gli consegnava, titoli di stato a reddito fisso. Successivamente il LA gli aveva richiesto di intestare i fissati bollati relativi agli indicati ti- toli di stato a nominativi di persone che, per quanto a sua conoscenza, potevano essere anche dei prestanome. Predisposti i fissati bollati li aveva consegnati al LA disinteressandosi delle successive operazio- ni. Precisava altresì il SO che secondo le dichiara- zioni del LA i titoli di stato dovevano servire co- me garanzia di successivi acquisti di azioni ed obbli- gazioni, come poi verificatosi. L'acquisto delle azioni e obbligazioni effettuato secondo le indicazioni del LA si era rivelato ne- gativo al punto di determinare l'azzeramento del capi- tale investito. Costituitisi in giudizio gli opposti assumevano di avere affidato i propri risparmi ad un'agenzia di Reg- gio Calabria la s.r.l. Valori mobiliari, conferendole 3 il mandato di investire il denaro stesso solo in titoli di stato. L'agenzia, agendo a mezzo di IO LA, aveva travalicato i limiti del mandato, investendo il denaro avuto in consegna in disastrose operazioni di borsa. Gli opposti osservavano che il SO aveva dato cor- So alle operazioni richiestegli senza accertare se titolari delle somme avute in consegna fossero o meno consenzienti, benchè tale accertamento fosse facilmente attuabile a seguito della conoscenza dei destinatari effettivi delle operazioni di borsa. Il Tribunale di Milano, riuniti i quindici procedi- menti, respingeva le opposizioni proposte dal SO, confermando i decreti ingiuntivi. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano propo- neva impugnazione IO SO e la Corte di appello di Milano, con sentenza in data 9.11.1999 revocava gli op- posti decreti, condannando gli appellati-appellanti in- cidentali al pagamento delle spese di giudizio dei due gradi. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propongono ricorso, fondato su unico articolato ricorso gli appellati. Resiste con controricorso IO SO. Motivi della decisione 4 7 Con l'unico motivo di cassazione i ricorrenti la- mentano violazione e falsa applicazione di norme di di- ritto nonchè omessa insufficiente o contraddittoria mo- tivazione circa un punto decisivo della controversia. Lamentano che la Corte territoriale nella ricostru- zione della vicenda abbia "mistificato la realtà dei fatti" in quanto avendo dato esclusiva rilevanza alla missiva spedita dal LA al SO, datata 24.5.1991, ha totalmente ignorato il tenore della dichiarazione rila- sciata dal LA in data 10.2.1992. Da tale dichiarazione risultava che il LA: a) non aveva potuto operare in nome e per conto della s.r.l. Valori mobiliari di Reggio Calabria a cau- sa dell'impossibilità di tale società ad operare in borsa;
b) aveva fin dall'anno 1983 operato quale procac- ciatore di affari del SO e in tale qualità aveva collaborato con lo stesso fino al 1986, procurandogli vari clienti fra i quali i ricorrenti;
c) non aveva mai trasmesso in qualità di remissier alcun ordine di borsa all'agente di cambio d) ed inoltre che fin dal 1986 i ricorrenti avevano ricevuto direttamente dal SO i rendimenti relativi ai titoli acquistati mentre successivamente i rapporti an- 5 che contabili erano proseguiti direttamente fra il SO e i ricorrenti. Omettendo di considerare le riportate circostanze la Corte territoriale ha dato rilevanza ad un mandato nullo, posto che la s. r.
1. Valori mobiliari non aveva i requisiti per svolgere attività di intermediazione di borsa. Nullità prevista dall'art. 1346 c.c. e dalla norma- tiva che regola i rapporti di borsa. La Corte inoltre ha omesso di considerare che l'art. 5 del contratto stipulato con la s.r.l. Valori mobiliari prevedeva che i valori dovessero restare sem- pre di proprietà di coloro che li avevano versati men- tre nella specie sono stati investiti in operazioni che hanno determinato l'azzeramento dei valori stessi. In ordine logico va per prima esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controri- corrente. Al riguardo si osserva che dagli atti risulta che l'impugnata sentenza, dopo la correzione di un errore materiale relativo all'omessa indicazione nell'epigrafe del nominativo di un appellato, è stata notificata nel- la sua totalità agli attuali ricorrenti in data 27.6.200 sicchè il termine per proporre ricorso per cassazione scadeva in data 11.10.2000, avendo avuto i 6 ricorrenti completa conoscenza della sentenza, con le modalità previste dall'art. 326 c.p.c.. Consegue che essendo stato il ricorso notificato solo in data 4.12.2000 il ricorso deve essere dichiara- to inammissibile per essere, all'atto della notifica, già passata in giudicato l'impugnata sentenza. Nè vale a modificare l'esposta conclusione la con- a siderzione che la sentenza impugnata stata notificata presso la cancelleria del giudice a quo posto che dall' epigrafe della sentenza stessa risulta che il procura- Lensi ricorrenti, all'epoca appellati, non aveva tore dei eletto domicilio in Milano, sede della Corte di appel- lo, ma in Varese sicchè rettamente l'impugnata sentenza è stata notificata presso la cancelleria del giudice a quo ai sensi dell'art. 82 R.D. n 37/1934. (Cass. civ. sez. II, 18.4.2000 n 4984; Cass. civ.sez. III 10.2.2000 n 1460; Cass. civ. sez. II 15.5.1996 n 4502) Va infine rilevato che l'inammissibilità del ricor- SO rende non proponibile la rinunzia al ricorso effet- tuata da PE NO ed AG MB, posto che si può rinunziare solo ad un ricorso ritualmente proposto, difettando in caso contrario le condizioni per l'esercizio del relativo diritto processuale. (Cass. civ. SS.UU. 23.2.2000 n 15). Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti 7 le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 21 novembre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saggio Mario Adamo Mor's Man supp Domenico Markalufe IL CANCE Domenice Doposito APR. IL CAN 8