Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/06/2000, n. 9289
CASS
Sentenza 1 giugno 2000

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In tema di stupefacenti, con riferimento all'ipotesi di prescrizione abusiva da parte del medico, deve ritenersi non terapeutico e dunque contrario alla legge l'uso dello stupefacente che un medico prescriva non al fine di ottenere la dissuefazione del tossico dipendente, ma al fine di raggiungere altri scopi (sia pure soggettivamente commendevoli), con la consapevolezza, però, che la tossicodipendenza viene mantenuta e, quindi, in qualche modo alimentata. (Annullando con rinvio la pronunzia d'Appello, che aveva assolto il medico sulla base del dubbio circa il dolo, la corte ha precisato che, se pure il sanitario può essere convinto della necessità terapeutica di mantenere il tossico dipendente per un periodo più o meno lungo nel suo stato, senza procedere a "scalare" la quantità somministrata, va tuttavia scientificamente dimostrata tale ipotesi terapeutica al giudice di merito in termini rigorosi, e quel giudice deve darsene carico in motivazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/06/2000, n. 9289
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9289
    Data del deposito : 1 giugno 2000

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