Sentenza 1 giugno 2000
Massime • 1
In tema di stupefacenti, con riferimento all'ipotesi di prescrizione abusiva da parte del medico, deve ritenersi non terapeutico e dunque contrario alla legge l'uso dello stupefacente che un medico prescriva non al fine di ottenere la dissuefazione del tossico dipendente, ma al fine di raggiungere altri scopi (sia pure soggettivamente commendevoli), con la consapevolezza, però, che la tossicodipendenza viene mantenuta e, quindi, in qualche modo alimentata. (Annullando con rinvio la pronunzia d'Appello, che aveva assolto il medico sulla base del dubbio circa il dolo, la corte ha precisato che, se pure il sanitario può essere convinto della necessità terapeutica di mantenere il tossico dipendente per un periodo più o meno lungo nel suo stato, senza procedere a "scalare" la quantità somministrata, va tuttavia scientificamente dimostrata tale ipotesi terapeutica al giudice di merito in termini rigorosi, e quel giudice deve darsene carico in motivazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/06/2000, n. 9289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9289 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 01/006/2000
1. Dott. BATTISTI MARIANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI SALVATORE " N. 1194
3. Dott. SEPE PAOLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA " N. 34135/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso C. APP. SEZ. DIST. di SASSARInei confronti di:
TT AR ANNUNZIATA N. IL 13.10.1953
avverso sentenza del 22.05.1998 C. APP. SEZ. DIST. di SASSARIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. BATTISTI MARIANO
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per l'annullamento con rinvio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La corte di appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del maggio 1998, confermava la sentenza del tribunale di Sassari del 14 ottobre 1997 che aveva assolto perché il fatto non costituisce reato la dr.ssa RI SA, alla quale era stato contestato il reato di cui agli articoli 71 e 77 della L. 22 dicembre 1975 n. 685, per avere, nella sua qualità di medico, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, rilasciato a AZ BO prescrizioni di sostanze stupefacenti in quantità non modiche - 4720 compresse di ES e 1550 fiale dello stesso prodotto - per uso non terapeutico, dall'aprile 1987 al 4 febbraio 1989, data in cui la SA era stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria.
2 - La corte di appello, ripercorreva i fatti così come esposti dal tribunale, il quale aveva accertato che, incontestate le prescrizioni del farmaco nelle quantità descritte nel capo di imputazione, l'imputata si era difesa sostenendo di non avere somministrato il ES per uso diverso da quello terapeutico, ché non si trattava di un farmaco semplicemente sostitutivo dell'eroina, ma di terapia finalizzata ad un effetto sedativo, sicché il ricorso al ES era dettato da scelte di carattere professionale e deontologico, in quanto da lei ritenuto più idoneo, per i fini perseguiti, del metadone per il minor rischia di dipendenza e di over dose.
3 - La corte di merito, affermato, poi, che era innegabile "il carattere obiettivamente abusivo delle prescrizioni di ES effettuate dalla SA", riteneva, peraltro, che l'appello del procuratore generale non potesse essere accolto e, quindi, che la sentenza di assoluzione dovesse essere confermata. "Permaneva il ragionevole dubbio - osservava - se il sanitario, allorquando operò la scelta di persistere nella terapia intrapresa, pur intimamente convinto della non regressione dello stato di tossicodipendenza del BO, ma altrettanto determinato a migliorargli la qualità della vita, avesse fatto ciò nella consapevolezza dell'antigiuridicità del proprio operato o non, piuttosto, anche facendo appello alle proprie competenze specifiche e conoscenze tecniche, avesse ritenuto che la propria condotta coincidesse con il concetto di terapia disegnato dal legislatore nella subiecta materia".
4 - Il procuratore generale ricorre per cassazione denunciando "il vizio di errata interpretazione della legge penale". a - Il ricorrente deduce, anzitutto, che la corte di appello, nel ritenere sussistente l'elemento oggettivo del reato, "ribadisce che il trattamento medico caratterizzato dalla prescrizione di sostanze stupefacenti o psicotrope può definirsi terapeutico e, quindi, lecito, soltanto se finalizzato alla regressione della dipendenza e conferma che ogni altro intervento, ivi compresi quelli di mantenimento e quello sostitutivo, come nel caso in esame, deve intendersi escluso dal concetto di terapeuticità e perciò ricompreso nella previsione dell'articolo 77 L. n. 685/,1975". b - Deduce, poi, che la corte di appello ha esaminato "la condotta di un medico di rivendicata e accertata preparazione professionale specifica, con esperienza pluriennale nel settore delle tossicodipendenze, che per circa due anni sottopose un paziente ad un trattamento oggettivamente non terapeutico poiché non rivolto alla disassuefazione, ma dapprima alla sostituzione di uno stupefacente con un altro e, poi, al mantenimento della condizione così determinatasi".
"E che la SA conoscesse la natura del farmaco e gli effetti di esso non può essere revocato in dubbio, proprio in forza della conclamata competenza ed esperienza professionale del soggetto". "La corte di appello, peraltro, - aggiunge il ricorrente - conclude in modo esplicito che l'imputata 'opero' la scelta di persistere nella terapia intrapresa, pur intimamente convinta della non regressione dello stato di tossicodipendenza del pazientè e tale convincimento dell'inutilità della cura in termini di disassuefazione equivale a consapevolezza della non terapeuticità del trattamento e a conoscenza e accettazione dell'antigiuridicità della condotta;
del resto, la SA, nelle sue memorie, ha sempre orgogliosamente rivendicato di avere consapevolmente privilegiato nelle proprie scelte i canoni deontologici rispetto alle strettoie legali".
"Se questo era l'atteggiamento psicologico della SA, non si comprende - nota il ricorrente - quali dubbi possano persistere in tema di dolo".
"La corte di appello - conclude - affronta l'argomento chiedendosi:
'se la SA avesse soltanto immaginato che con il suo operato poteva andare incontro a sanzioni di carattere penale, avrebbe continuato a somministrare il farmaco?' e lo risolve sbrigativamente attraverso una sottintesa risposta negativa, venendo a confondere, in tal modo, il problema del dolo con quello, irrilevante, mai proposto e improponibile, avuto riguardo al livello professionale, intellettuale e culturale del soggetto, dell'ignoranza della legge penale" MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
a - Questa suprema corte ha affrontato il problema della "prescrizione abusiva" delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nella sentenza, tra le altre, di questa stessa sezione, del 29 settembre 1995, Moncalvi, i cui principi sono stati citati e fatti propri dalla sentenza impugnata, la quale, peraltro, ha ritenuto, come si è visto, che vi fosse un ragionevole dubbio se la SA avesse, "fatto ciò - avesse somministrato per circa due anni il ES - nella consapevolezza dell'antigiuridicità del proprio operato o non piuttosto, anche facendo appello alle proprie competenze specifiche e conoscenze tecniche, avesse ritenuto che la propria condotta coincidesse con il concetto di terapia disegnato dal legislatore in subiecta materia".
b - Quella sentenza è successiva al referendum abrogativo del 18 aprile 1993, il quale, eliminando dall'ordinamento giuridico alcune norme del DPR n. 309/1990, ha fatto sì che gli esercenti la professione medica possano assistere e curare le persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti senza essere più tenuti a inoltrare al servizio pubblico per le tossicodipendenze una scheda sanitaria della persona-tossicodipendente in cura, come era previsto dall'abrogato art. 120, comma 5, che corrispondeva all'art. 95, comma quinto, della L. 22 dicembre 1975. n. 685, e senza essere più tenuti a farne segnalazione al medesimo servizio pubblico per le tossicodipendenze, come prescriveva l'abrogato art. 121, comma 1, che corrispondeva all'art. 95, comma 5, della L. n. 685/1975. c - Si è detto, in quella sentenza, che il medico, che voglia seguire il tossicodipendente che a lui si rivolga per la cura della tossicodipendenza, deve proporsi lo stesso fine che il legislatore, nell'articolo 122 DPR 9 ottobre 1990, n. 309, assegna al servizio pubblico per le tossicodipendenze, ovverosia il fine della riabilitazione e del recupero del tossicodipendente, attraverso la definizione di un programma terapeutico - preceduto dai necessari accertamenti - e socioriabilitativo personalizzato, tale da assicurare, con ragionevoli probabilità, il recupero del tossicodipendente.
Non per nulla, può aggiungersi, la norma dell'art. 120, comma quarto, del DPR n.309/1990, prevede che "gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni caso, avvalersi del servizio pubblico per le tossicodipendenze", così come lo prevedeva la norma dell'art.95, comma quarto, della L. n. 685/1975 disponendo che "i sanitari che assistono persone dedite all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio dei centri di cui all'art. 90", che erano i centri medici o di assistenza sociale istituiti in ogni regione. d - Si è, poi, aggiunto che gli interventi del sanitario, che intenda assistere e curare le persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti, possono prevedere anche il ricorso a sostanze stupefacenti, ma l'uso di dette sostanze nella cura dei tossicodipendenti presuppone sia che la terapia non ecceda la necessità della cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto, come esige l'articolo 72, comma 2, del citato DPR, sia che quella terapia si proponga la disassuefazione e la guarigione, con la conseguenza che l'uso delle sostanze stupefacenti è legittimo soltanto se è mirato, sulla base di un programma terapeutico individualizzato, ad assistere, curare e recuperare, fino alla disassuefazione, il tossicodipendente, il che è possibile con una terapia a scalare e per brevi periodi ed è inconciliabile con un qualsiasi tipo di intervento limitato al solo mantenimento dello stato di tossicodipendenza.
e - Si è precisato, infine, che "per il delitto di cui all'art. 83 dello stesso DPR - e il principio vale, evidentemente, anche per l'identico delitto, contestato all'imputata nel caso di specie, previsto dall'art. 77 della L. 22 dicembre 1975, n. 685 - non è richiesto il dolo specifico, essendo sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza, da parte del sanitario, di formare ricette contenenti la prescrizione di sostanze stupefacenti al di fuori dei casi in cui la legge lo consente, ovvero in assenza di specifiche esigenze terapeutiche".
2 - Questi principi, che debbono essere ribaditi, erano già stati formulati nella vigenza della L. n. 685/1975 e non va dimenticato che alla imputata è stato contestato il reato previsto dall'art. 77 della L. n. 685/1975 essendosi affermato - Cass. sez. VI, 14 luglio 1989, Delgatto, citata anche dalla sentenza 'Moncalvi' - che "l'uso di sostanze stupefacenti è ammesso dal legislatore con il limite invalicabile che la terapia non ecceda in modo apprezzabile le necessità della cura in relazione alle particolari condizioni del soggetto, il che impone da parte del sanitario non solo il rigoroso accertamento della situazione di tossicodipendenza del soggetto, ma anche una particolare cautela nelle prescrizioni da effettuarsi per quantitativi non discrezionali, ma strettamente necessari alla finalità curativa, cioè al superamento di una eventuale crisi di astinenza ed alla disassuefazione e guarigione, sicché l'uso suddetto non può prolungarsi oltre il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità della legge ed è legittimo soltanto se mirato, sulla base di un programma terapeutico individualizzato, ad assistere, curare e recuperare, fino alla disassuefazione, il che è possibile solo con una terapia a scalare e per brevi periodi".
3 - Ebbene, non pare possa revocarsi in dubbio, già sulla base di un esame sia pur superficiale delle norme dianzi citate, che sia la legge n. 685/1975, sia il DPR n. 309/1990 considerino la tossicodipendenza come una "malattia" da curare, considerino il tossicodipendente come persona "malata" da recuperare alla salute liberandola dalla tossicodipendenza.
a - Per rendersene meglio conto, e restando nell'ambito della l. n.685/1975, è da citare, anzitutto, l'art. 2 di quest'ultima, il quale, nel prevedere le "attribuzioni delle regioni", affermava che "le funzioni di prevenzione ed intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di assicurare la diagnosi, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone interessate, sono esercitate dalle regioni", proposizione dove l'espressione "contro l'uso non terapeutico delle sostanze" e l'altra "al fine di assicurare la diagnosi, la cura, la riabilitazione, il recupero", ecc., dicono con estrema chiarezza quale fosse l'intenzione del legislatore nell'attribuire alle regioni quei compiti: l'usa non terapeutico di stupefacente doveva essere combattuto - "contro" con opportune attività di prevenzione e di intervento e ciò al fine della cura, riabilitazione e recupero sociale del tossicodipendente, cura, riabilitazione e recupero che altro non significano se non che disassuefazione e, quindi, riabilitazione e recupero.
b - L'art. 90 della stessa legge disponeva, conseguentemente, nel primo comma, che "la cura e la riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope sono affidate ai normali presidi ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali localizzati nella regione e, nel terzo comma, che, fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, ai fini sopra indicati - i fini di cura e di riabilitazione - sono costituiti in ogni regione un comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e uno o più centri medici e di assistenza sociale. c - Il Titolo XI della legge, poi, nell'interessarsi degli "Interventi preventivi, curativi e riabilitativi" - e anche il Titolo XI del DPR n. 309/1990 si interessa degli "Interventi preventivi,
curativi e riabilitativi" - disciplinava, anzitutto, la "cura volontaria e l'anonimato", prevedendo anche l'intervento del medico di fiducia del tossicodipendente, il quale avrebbe potuto rivolgersi anche al proprio medico per la cura conservando, ove lo avesse voluto, l'anonimato ponendo a disposizione del medico i centri di cui all'art. 90, ai quali il sanitario si sarebbe potuto sempre rivolgere per avvalersi del loro ausilio, e facendo obbligo al medico di segnalare al centro sociale il tossicodipendente anche nel caso in cui quest'ultimo non avesse voluto sottoporsi alla cura o l'avesse interrotta: artt. 95 e 96.
d - Negli artt. 97-102 il Titolo disciplinava, poi, gli interventi dei centri e dell'autorità giudiziaria, stabilendo che i primi, ricevute le segnalazioni di cui all'art. 96 - dai medici e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che fossero venuti a conoscenza di persone che facessero uso di stupefacenti - qualora avessero accertato che la persona segnalata non si era sottoposta volontariamente al trattamento terapeutico e riabilitativo, avrebbero dovuto invitarla a provvedervi e, in caso di rifiuto, avrebbero dovuto segnalare il fatto al pretore ai soli fini degli artt. 99 e 100.
E l'art. 99 si interessava dei provvedimenti di urgenza del pretore, il quale, ricevute le segnalazioni di cui agli articoli 96 - da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - e 97 adottava, qualora ne avesse accertato la necessità e l'urgenza, i provvedimenti indicati nell'art. 100 e, in ogni caso, trasmetteva immediatamente gli atti al tribunale competente - sezione civile specializzata -, il quale, qualora avesse ravvisato la necessità del trattamento medico e assistenziale, disponeva con suo decreto il ricovero ospedaliero, se assolutamente necessario, o le opportune cure ambulatoriali o domiciliari e, se l'interessato avesse interrotto le cure o avesse rifiutato di riprenderle, poteva disporre il ricovero in idoneo istituto ospedaliero, con ampia possibilità per l'interessato di proporre reclamo alla corte di appello e, contro il provvedimento di quest'ultima, di ricorrere in cassazione per violazione di legge.
e - Questo breve excursus dimostra, per l'appunto, in modo inequivocabile, che la legge era tutta, letteralmente tutta, tesa alla cura, alla riabilitazione al recupero del tossicodipendente. E, su questa linea, si poneva anche la norma dell'articolo 80, la quale nel disporre, nel primo comma, che "non era punibile chi illecitamente acquistava o comunque deteneva sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, allo scopo di farne uso terapeutico, purché, però, la quantità delle sostanze non eccedesse in modo apprezzabile le necessità della cura, in relazione alle particolari condizioni del soggetto", nell'ultimo comma faceva, però, salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme contenute nel Titolo XI, il quale, nell'art. 96, comma sesto, stabiliva che "il giudice che, nel corso di un procedimento penale, dichiara di non doversi procedere nei casi indicati dall'art. 80, trasmette copia del provvedimento al centro previsto dall'art. 90 del luogo di residenza dell'imputato prosciolto, per gli adempimenti di competenza", e si appena visto che il centro medico doveva dar corso a quell'iter che avrebbe dovuto portare il tossicodipendente alla cura, alla riabilitazione, al recupero.
4 - La norma dell'art. 77 della L. n. 685/1975, la cui violazione è stata contestata alla imputata, va, dunque, letta alla luce di tutta questa complessa normativa, la quale, pur prevedendo la punizione anche del tossicodipendente che spacciasse o detenesse - od altro - non modica quantità di sostanza stupefacente - art. 71 - o che spacciasse o detenesse modica quantità della stessa sostanza per uso non terapeutico di terzi - art. 72 mirava, comunque, al recupero del tossicodipendente e ciò in armonia, oltre che con le convenzioni internazionali, con il dettato costituzionale, con quell'art. 32 della Carta costituzionale secondo cui "la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino e come interesse della collettività, interesse che è una delle possibili concretizzazioni di quel dovere di solidarietà sociale il cui adempimento, insieme con l'adempimento dei doveri di solidarietà politica ed economica, è richiesto a tutti dall'art. 2 della stessa Carta.
In questa complessa luce, dunque, va considerata, come si diceva, la norma dell'art. 77 che vuole che "le pene previste dai precedenti articoli 71, primo ed ultimo comma, e 72 si applichino altresì a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilasci prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico".
a - Se tutto ciò che è stato dianzi sottolineato è esatto, non pare possa contestarsi che, se l'uso terapeutico delle sostanze stupefacenti non è soltanto l'uso, a scalare, dello stupefacente per ottenere la disassuefazione del. tossicodipendente - si pensi, per esempio, all'uso della morfina in determinate malattie -, è, però, certamente uso non terapeutico - e, quindi, contra legem, - l'uso dello stupefacente che un medico prescriva non per ottenere la disassuefazione del tossicodipendente, ma per raggiungere altri, sia pure soggettivamente commendevoli, scopi, con la consapevolezza, però, che la tossicodipendenza viene mantenuta e, quindi, in qualche modo alimentata.
Il medico, in altre parole, anche se specialista in psichiatria - e non si dimentichi che la presenza di specialisti in psichiatria era prevista dalle legge n. 685/1975 ed è prevista dal DPR n. 309/1990 - non può sostituire il proprio giudizio a quello del legislatore ed è davvero certamente impossibile che un medico non conoscesse quale fosse - nella vigenza della L. n. 685/1975 - e non conosca quale sia - nella vigenza del DPR n. 309/1990 - il giudizio, la volontà del legislatore in tema di tossicodipendenza e, quindi, in tema di cura, riabilitazione e recupero del tossicodipendente.
5 - Certo, può anche darsi che un serio specialista in psichiatria - come pare fosse l'imputata - dimostri scientificamente - e contro l'affermazione della giurisprudenza che lo stupefacente può essere somministrato, ai fini della disassuefazione, a scalare e per un breve periodo - che i tempi di disassuefazione non sono identici per tutti i tossicodipendenti e che, pertanto, prima di somministrare lo stupefacente a scalare, un tossicodipendente possa avere bisogno di essere "mantenuto" per qualche tempo in quello stato sotto costante controllo medico, così come può darsi che quel serio specialista dimostri che - sia ieri, oggi, - anche i presidi sanitari previsti dalla legge ottenessero e ottengano risultati, in termini di cura, riabilitazione e recupero, non solo non istantanei, ma a distanza dall'inizio della terapia.
Ma, è innegabile che dimostrare tutto ciò - e il giudice deve pretendere, ove il problema venga sollevato, una dimostrazione, in termini tecnico-scientifici, particolarmente rigorosa significa, per quello specialista, dimostrare pur sempre di avere programmato la disassuefazione, di essersi proposto e avere voluto come fine la disassuefazione del tossicodipendente.
6 - La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio e il giudice del rinvio accerterà la sussistenza del dolo alla luce di tutto quanto si è messo dianzi in evidenza:
- in tema di "voluntas legis",
- in tema di autonomia del medico, anche nella vigenza della legge n.685/1975, nella cura del tossicodipendente e in tema di fini che quel medico deve proporsi allorché assista - facendo anche ricorso agli stupefacenti - un tossicodipendente, fini che non possono non essere quelli voluti, dal legislatore, e - in tema - eventuale, delicatissimo tema - dei tempi e, quindi, dei modi per la cura.
P.Q.M.
la corte di cassazione annulla
la sentenza impugnata e rinvia
per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Cagliari. Così deciso in Roma, il 1 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2000