Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2013, n. 32966
CASS
Sentenza 2 maggio 2013

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Ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 1161 cod. nav., la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25), presuppone la titolarità di una concessione demaniale valida ed efficace. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato, in quanto la concessione demaniale rilasciata necessitava di un rinnovo dopo cinque anni e questo provvedimento non era mai intervenuto).

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    La proroga automatica di concessioni demaniali marittime non esclude l'abusiva occupazione di spazio demaniale Massima Giurisprudenziale Ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 1161 cod. nav., la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime presuppone la titolarità di una concessione demaniale valida ed efficace; sono soggette a disapplicazione le disposizioni normative che prevedono proroghe automatiche di concessioni demaniali marittime per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Decisione: Sentenza n. 25993/2019 Cassazione Penale – Sezione 3 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2013, n. 32966
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32966
Data del deposito : 2 maggio 2013

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