Articolo 77 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 76Articolo 70
Versione
30 dicembre 1975
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Versione
3 marzo 1983
Art. 77. Prescrizioni abusive

Le pene previste dai precedenti articoli 71, primo e ultimo comma, e 72 si applicano altresi' a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 3 marzo 1983
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