Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2006, n. 7873
CASS
Sentenza 2 febbraio 2006

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In tema di violenza sessuale, ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art. 609 septies, comma quarto, n. 2, cod. pen., nella parte in cui stabilisce la procedibilità d'ufficio del fatto, quando questo sia stato commesso da persona cui il minore sia stato affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, deve ritenersi "minore" anche il soggetto che abbia compiuto gli anni 16 ma non ancora i 18, diversa essendo la "ratio" della norma anzidetta rispetto a quella dell'art. 609 quater, comma primo, n. 2, che fissa ai sedici anni l'età oltre la quale, anche sussistendo la suddetta condizione di affidamento, il compimento di atti sessuali con il consenso del minore affidato non costituisce reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2006, n. 7873
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7873
    Data del deposito : 2 febbraio 2006

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