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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5036 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4023/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 4023/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 iciliato in MI (SA), alla via Gera
[...] lo studio dell'avv. Gabriele Gambardella dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Battipaglia (SA), alla via C. studio dell'avv. Giuseppe Mansi dal quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 30 maggio 2025, , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordata CP_1 data 9 ottobre 1999 nel Comune di MI (SA) e che, dall' unione coniugale, erano nate due figlie, (25.07.2000) e (28.12.2003), chiedeva pronunciarsi Per_1 Per_2 cumulativame arazione dal co e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, il ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile per insanabili contrasti e incomprensioni con la propria coniuge con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla CP_1 domanda di separazione alle condizioni indic a di costituzione. All'udienza di comparizione del 9 dicembre 2024, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice delegato riservava la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare:
- Si dà atto che la figlia ha contratto matrimonio in data 20.09.2023 ed oggi Per_1 vive con il proprio nuo familiare.
- La figlia , divenuta anch'ella maggiorenne, vive con la madre Per_2 CP_1
e da qualc no è impegnata nel settore turistico con contratti di determinato presso strutture ricettive della costiera amalfitana che le hanno consentito di conseguire gradualmente un grado di autonomia economica tale da provvedere al soddisfacimento delle proprie necessità, con conseguente diminuzione del bisogno del contributo dei genitori. Ella, anche per mettere ad ulteriore frutto i brillanti risultati ottenuti presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Marini-Gioia” di Amalfi, ove ha conseguito il Diploma di “Perito per il Turismo” con il massimo dei voti e con lode, ha manifestato ai genitori l'intenzione di iniziare un percorso universitario al fine di completare e perfezionare la propria formazione professionale.
- Atteso il proposito della figlia di frequentare l'università, entrambi i genitori Per_2
(e la stessa con i provent proprio lavoro stagionale e relativamente alle Per_2 spese relat l vitto, all'alloggio e al trasporto) si obbligano a sostenerla economicamente e quindi a ripartire tra loro nella misura del 50% cadauno alle spese relative alla partecipazione a corsi universitari, da intendersi sia quelle relative all'acquisto dei libri, sia a quelle relative al pagamento delle tasse universitarie il tutto sempre da concordarsi direttamente tra le parti, in tal modo auspicandosi che sia incentivato e sia mantenuto ogni più proficuo rapporto di interazione personale che, ad oggi, è mancato, vieppiù con la stessa la quale Per_2 dovrà concordare, unitamente al padre e alla madre, ogni decisio maggior rilevanza in tal senso.
- La sig.ra non ha stabile occupazione che le garantisca autonomia, CP_1 anche ali l'obiettiva difficoltà di rinvenire lavoro alla sua età, sia perché affetta da seria patologia (grave forma di osteoporosi), che le impedisce di applicarsi in lavori pesanti.
- In ragione di quanto sopra esposto il sig. , si obbliga a Parte_1 corrispondere alla signora a o alimentare CP_1
e divorzile l'importo, una t 00,00 (euro trentamilavirgolazerozero) comprensivo anche di quanto di propria competenza in ordine al mantenimento della figlia;
in particolare la misura economica dell'obbligo di Persona_3 mantenime è di comune accordo parametrata e Persona_3 limitata ai periodi di prob lontaria inoccupazione e di mancata percezione di qualsiasi forma di ausilio sociale di sostegno al reddito a cui la stessa possa ricorrere.
- Le parti si danno pure reciprocamente atto che, nel corso degli anni precedenti, il sig. , benché avesse titolo per chiedere giudizialmente la Parte_1 mo separazione, non ha operato alcuna decurtazione economica degli assegni in favore delle figlie e continuando a Per_1 Per_2 corrispondere loro l'assegno di mantenimento 0,0 nsili pro capite nonostante la loro diversa capacità reddituale acquisita circa tre anni or sono.
- La somma di cui sopra sarà corrisposta ratealmente mediante versamento dell'importo mensile pari ad € 1.000,00 (euro millevirgolazerozero) in via anticipata entro il giorno venticinque di ogni mese, a mezzo vaglia postale (ovvero con altre modalità da concordare tra di loro) intestato alla signora . CP_1
- Le spese della presente scrittura, come quelle della procedura giu integralmente compensate tra le parti costituite. Gli avvocati Gabriele Gambardella e Giuseppe Mansi sottoscrivono la presente, oltre che per autentica delle firme dei propri assistiti, anche per rinunzia la vincolo di solidarietà professionale. Con la sottoscrizione della presente scrittura privata, alla luce di tutto quando dinanzi dedotto ed argomentato, le costituite parti dichiarano di non aver altro reciprocamente a pretendere in virtù dell'intercorso rapporto di coniugio. Deve inoltre rilevarsi che, con l'accordo intervenuto, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
al riguardo, si osserva che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi-trascorsi sei mesi (in ragione dell'accordo raggiunto equiparabile ad un ricorso congiunto) dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Devono essere compiute le formalità di rito. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando non definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1
a Salerno il 14.05.1976, C.F.: ata a CodiceFiscale_1 CP_1
MI (SA) il 10.02.1972, C ntratto CodiceFiscale_2 matrimonio concordatario in dat ne di MI (SA); b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di MI (SA) (Anno 1999, Atto n. 17, Parte II, Serie A, Uff.1); d) spese al definitivo;
e) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 4023/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 iciliato in MI (SA), alla via Gera
[...] lo studio dell'avv. Gabriele Gambardella dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Battipaglia (SA), alla via C. studio dell'avv. Giuseppe Mansi dal quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 30 maggio 2025, , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordata CP_1 data 9 ottobre 1999 nel Comune di MI (SA) e che, dall' unione coniugale, erano nate due figlie, (25.07.2000) e (28.12.2003), chiedeva pronunciarsi Per_1 Per_2 cumulativame arazione dal co e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, il ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile per insanabili contrasti e incomprensioni con la propria coniuge con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla CP_1 domanda di separazione alle condizioni indic a di costituzione. All'udienza di comparizione del 9 dicembre 2024, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice delegato riservava la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare:
- Si dà atto che la figlia ha contratto matrimonio in data 20.09.2023 ed oggi Per_1 vive con il proprio nuo familiare.
- La figlia , divenuta anch'ella maggiorenne, vive con la madre Per_2 CP_1
e da qualc no è impegnata nel settore turistico con contratti di determinato presso strutture ricettive della costiera amalfitana che le hanno consentito di conseguire gradualmente un grado di autonomia economica tale da provvedere al soddisfacimento delle proprie necessità, con conseguente diminuzione del bisogno del contributo dei genitori. Ella, anche per mettere ad ulteriore frutto i brillanti risultati ottenuti presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Marini-Gioia” di Amalfi, ove ha conseguito il Diploma di “Perito per il Turismo” con il massimo dei voti e con lode, ha manifestato ai genitori l'intenzione di iniziare un percorso universitario al fine di completare e perfezionare la propria formazione professionale.
- Atteso il proposito della figlia di frequentare l'università, entrambi i genitori Per_2
(e la stessa con i provent proprio lavoro stagionale e relativamente alle Per_2 spese relat l vitto, all'alloggio e al trasporto) si obbligano a sostenerla economicamente e quindi a ripartire tra loro nella misura del 50% cadauno alle spese relative alla partecipazione a corsi universitari, da intendersi sia quelle relative all'acquisto dei libri, sia a quelle relative al pagamento delle tasse universitarie il tutto sempre da concordarsi direttamente tra le parti, in tal modo auspicandosi che sia incentivato e sia mantenuto ogni più proficuo rapporto di interazione personale che, ad oggi, è mancato, vieppiù con la stessa la quale Per_2 dovrà concordare, unitamente al padre e alla madre, ogni decisio maggior rilevanza in tal senso.
- La sig.ra non ha stabile occupazione che le garantisca autonomia, CP_1 anche ali l'obiettiva difficoltà di rinvenire lavoro alla sua età, sia perché affetta da seria patologia (grave forma di osteoporosi), che le impedisce di applicarsi in lavori pesanti.
- In ragione di quanto sopra esposto il sig. , si obbliga a Parte_1 corrispondere alla signora a o alimentare CP_1
e divorzile l'importo, una t 00,00 (euro trentamilavirgolazerozero) comprensivo anche di quanto di propria competenza in ordine al mantenimento della figlia;
in particolare la misura economica dell'obbligo di Persona_3 mantenime è di comune accordo parametrata e Persona_3 limitata ai periodi di prob lontaria inoccupazione e di mancata percezione di qualsiasi forma di ausilio sociale di sostegno al reddito a cui la stessa possa ricorrere.
- Le parti si danno pure reciprocamente atto che, nel corso degli anni precedenti, il sig. , benché avesse titolo per chiedere giudizialmente la Parte_1 mo separazione, non ha operato alcuna decurtazione economica degli assegni in favore delle figlie e continuando a Per_1 Per_2 corrispondere loro l'assegno di mantenimento 0,0 nsili pro capite nonostante la loro diversa capacità reddituale acquisita circa tre anni or sono.
- La somma di cui sopra sarà corrisposta ratealmente mediante versamento dell'importo mensile pari ad € 1.000,00 (euro millevirgolazerozero) in via anticipata entro il giorno venticinque di ogni mese, a mezzo vaglia postale (ovvero con altre modalità da concordare tra di loro) intestato alla signora . CP_1
- Le spese della presente scrittura, come quelle della procedura giu integralmente compensate tra le parti costituite. Gli avvocati Gabriele Gambardella e Giuseppe Mansi sottoscrivono la presente, oltre che per autentica delle firme dei propri assistiti, anche per rinunzia la vincolo di solidarietà professionale. Con la sottoscrizione della presente scrittura privata, alla luce di tutto quando dinanzi dedotto ed argomentato, le costituite parti dichiarano di non aver altro reciprocamente a pretendere in virtù dell'intercorso rapporto di coniugio. Deve inoltre rilevarsi che, con l'accordo intervenuto, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
al riguardo, si osserva che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi-trascorsi sei mesi (in ragione dell'accordo raggiunto equiparabile ad un ricorso congiunto) dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Devono essere compiute le formalità di rito. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando non definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1
a Salerno il 14.05.1976, C.F.: ata a CodiceFiscale_1 CP_1
MI (SA) il 10.02.1972, C ntratto CodiceFiscale_2 matrimonio concordatario in dat ne di MI (SA); b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di MI (SA) (Anno 1999, Atto n. 17, Parte II, Serie A, Uff.1); d) spese al definitivo;
e) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi