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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.223/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.216/2022 resa dal Tribunale di Gela il 20.4.2022 e pubblicata il 26.4.2022, avente ad oggetto risarcimento danni per vizi in contratto d'opera
vertente tra
, nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Di Benedetto per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gela via Venezia 275
- appellante -
contro
, nato a [...] il [...] c.f. e CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
, nata a [...] il dì 11.8.1948 c.f. , entrambi
[...] CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Incardona per procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Gela vico Carpentieri 1
- appellati -
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.4.2025 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi le parti hanno depositato note di trattazione, concludendo come dai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4 febbraio 2013, e CP_1 CP_2
convenivano avanti il Tribunale di Gela, al fine di sentir
[...] Parte_1
accertare e dichiarare che tra le parti vi era intercorso un contratto di prestazione d'opera relativo a lavori di manutenzione edile sul loro immobile, accertare la presenza di gravi vizi, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto e condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni.
Esponevano che in data 28 maggio 2012 avevano stipulato un contratto di prestazione d'opera con , per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione del loro Parte_1
immobile sito in Gela via M. D'Azeglio 43.
I lavori commissionati includevano il ripristino della pavimentazione, il rifacimento delle pareti del bagno e dell'angolo cottura, l'installazione di nuovi sanitari, la sistemazione dei gradini d'accesso e della piazzola esterna, l'intonacatura, la sostituzione degli infissi, il rifacimento degli impianti elettrico e idraulico e la scialbatura delle pareti.
Allegavano di aver versato a un acconto di € 1.000/00 lo stesso giorno e Parte_1
successivamente ulteriori somme, per un totale complessivo di €6.000/00, riguardo cui il aveva rilasciato relative ricevute. Parte_1
Accadeva, tuttavia, che nel corso dei lavori gli attori “notavano da parte del un Parte_1
diffuso e costante pressapochismo …”
A fronte dell'inadempimento del , che finanche aveva "arbitrariamente non Parte_1
completato i lavori" e si era rifiutato di restituire le chiavi dell'immobile, riscontrandosi numerosi vizi nelle opere eseguite (sconnessioni nelle piastrelle, errata collocazione della vasca da bagno, difetti nella piazzola e nei gradini, problemi con il citofono e le prese elettriche, etc.), gli attori contestavano i difetti con nota A/R del 17 settembre 2012 e successiva diffida legale del 3 ottobre 2012.
Quindi, provvedevano a fare stimare i vizi riscontrati nella esecuzione delle opere, che venivano quantificati in € 12.000,00 dalla perizia tecnica giurata redatta dall'ing. Per_1
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 giugno 2013 si costituiva
, contestando integralmente la domanda, sostenendo che il rapporto Parte_1
intercorso tra le parti non fosse un contratto di prestazione d'opera, bensì un rapporto di lavoro subordinato (“muratore alle dipendenze”).
Allegava di aver svolto la propria attività nel periodo compreso tra il 28 maggio 2012 e il 22
agosto 2012, rispettando un orario fisso (dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00),
affermando che i lavori si erano svolti sotto la direzione degli attori, sempre presenti sul luogo.
A sostegno della tesi della subordinazione, eccepiva di non essere titolare di impresa, né
di Partita IVA, di certificato camerale, di DURC, di attrezzature rilevanti o di dipendenti.
Riguardo alla somma di € 6.000,00 ricevuta, sosteneva che questa fosse solo un acconto sulla retribuzione e, soprattutto, un “fondo spese” utilizzato per l'acquisto di materiali (€
2.500,00) e per pagare altri soggetti coinvolti nel lavoro ( € 1.500,00, Persona_2
idraulico € 800,00, etc.). Controparte_3
In via subordinata, contestava i difetti e la quantificazione del danno, chiedeva l'accertamento dell'insussistenza del contratto d'opera invece che un rapporto di lavoro subordinato, con rigetto delle domande attoree, “con riserva di adire la competente
Autorità Giudiziaria (Giudice del lavoro di Gela) per la tutela di ogni diritto violato del sig.
”, ivi compreso per il recupero delle retribuzioni maturate. Parte_1 Istruita la causa con l'espletamento di interrogatorio formale del convenuto, l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U. Ing.
[...]
), con sentenza n.216/2022 il Tribunale di Gela così statuiva: Per_3
“In parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara il diritto degli attori CP_1
e , in solido, di percepire, in forza del contratto d'opera
[...] Controparte_2
intercorso con , la somma di € 5052,96, per le causali di cui in Parte_1
motivazione e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma Parte_1
suindicata, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
1429,00, di cui € 214,00 per spese ed € 1215,00 per compensi difensivi, oltre rimborso
spese nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, con
distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Agata Barranco e Salvatore
Incardona, in solido, dichiaratisi antistatari, nonché al pagamento delle spese di C.T.U.,
liquidate come da separato decreto."
Il Tribunale rigettava la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato, ritenendo sussistenti gli elementi propri di un contratto d'opera, osservando che il si era Parte_1
obbligato alla realizzazione di specifici lavori edili per la ristrutturazione dell'immobile e non solo a mettere a disposizione le proprie energie lavorative, per l'effetto non ravvisando la subordinazione, intesa come soggezione al potere direttivo e disciplinare degli attori.
Riteneva, infatti, che la presenza degli attori sui luoghi e l'osservanza di orari prestabiliti non erano sufficienti a configurare subordinazione, in quanto il committente ha diritto di controllare l'esecuzione dell'opera.
Invece, l'utilizzo della “piantina” con le annotazioni dei lavori da svolgere, l'assunzione - da parte del - dell'obbligo di pagare il proprio collaboratore (teste : "ci ha Parte_1 Per_2 detto che ci avrebbe pagato a fine lavoro cosa che non ha fatto"), il coordinamento di altri soggetti per lavori specialistici (AT CE e e le modalità di Parte_2
pagamento da parte degli attori (acconto e fondo spese), "mal si conciliano con la struttura
propria del lavoro subordinato", ritenendo irrilevante la mancata verifica dei requisiti formali di impresa (DURC, iscrizione CCIAA).
Infine, il Tribunale accertava la presenza di vizi e difformità (sconnessioni delle piastrelle,
difetti nei gradini, errata collocazione del citofono, etc.), accogliendo la richiesta di risarcimento (equivalente al costo per l'eliminazione dei difetti) limitandolo a € 5.052,96
come quantificato dal CTU.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone gravame Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale, affidando l'impugnazione ai motivi appresso sintetizzati:
ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO O CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA EX ART.
2222 C.C. – ONERE DELLA PROVA
La pronuncia è errata nella qualificazione giuridica del rapporto: l'appellante è un semplice muratore/lavoratore subordinato,
non titolare di impresa, privo di partita IVA, DURC e attrezzature consistenti (circostanza che lo stesso Tribunale ha riconosciuto),
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante la mancata verifica, da parte dei Committenti, dei requisiti di idoneità tecnico-
professionale prevista dal D.Lgs 81/2008 per i contratti d'opera.
ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI ISTRUTTORI, IN PARTICOLARE PIANTINA E FONDO SPESE
Si censura l'interpretazione della "piantina", che è solo la sintesi delle attività richieste dai "padroni di casa" al loro dipendente/uomo di fiducia, nonchè l'inesistente accordo per lavori così estesi per soli € 6.000,00 (inclusi materiali e stipendi di altri operai), che solo un dipendente accetterebbe a fronte di retribuzione fissa.
La somma di € 6.000,00 fu utilizzata su ordine degli appellati anche per acquisti e acconti ad altri fornitori , AT, Per_2
etc.), che gli appellati avrebbero saldato direttamente.
VIZIO DI MOTIVAZIONE IN MERITO AD Parte_3 L'accusa di aver arbitrariamente interrotto i lavori e rifiutato la restituzione delle chiavi è rimasta "labiale e priva di sostegno probatorio", non essendovi in atti alcuna diffida a restituire le chiavi né . Parte_4
ERRONEA VALUTAZIONE DELLA COSTANTE PRESENZA DEGLI ATTORI E DELLE LORO DIRETTIVE
L'istruttoria ha provato la presenza costante e quotidiana degli attori/datori di lavoro sul cantiere, i quali ordinavano l'attività
da espletare agli operai (e tra questi ). Parte_1
In questo senso sono le dichiarazioni del teste ("facevamo quello di cui aveva bisogno la Sig.ra") e del teste Per_2 Parte_2
(“la proprietaria gli diceva dove collocare prese/citofono”).
[...]
INAPPLICABILITÀ DELLA GARANZIA PER VIZI AL LAVORO SUBORDINATO
L'obbligo di risarcire i vizi è proprio del contratto d'opera, mentre il lavoratore subordinato si obbliga unicamente a mettere a disposizione le proprie energie e non al raggiungimento di un risultato.
Con comparsa responsiva si costituiscono e , CP_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto del gravame per l'infondatezza delle censure. Ribadiscono che il rapporto era di prestazione d'opera e che il lo ha svolto con autonomia, Parte_1
organizzando il lavoro e gestendo operai e acquisti.
Riguardo ai requisiti D.Lgs. n.81/2008, replicano che tali obblighi di verifica spettano per lavori edili soggetti a concessione edilizia o DIA e non anche per l'ordinaria attività
manutentiva svolta nel caso di specie (scialbatura, sostituzione citofono, pavimenti, servizi igienici).
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 24.4.2025 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
Il criterio discretivo tra il contratto d'opera (disciplinato dagli artt.2222 e segg. c.c.) e il rapporto di lavoro subordinato, risiede nell'elemento della subordinazione.
La subordinazione implica il vincolo di soggezione personale del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
nel contratto d'opera, invece, il prestatore si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio.
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente desunto l'esistenza del contratto d'opera dall'obbligazione di risultato assunta dal , volta alla realizzazione di specifici Parte_1
lavori edili per la ristrutturazione dell'immobile, quali rifacimento pavimentazione, posa piastrelle, montaggio sanitari, etc. (la cui individuazione non è stata oggetto di contestazione), essendo irrilevante l'assenza di requisiti formali in capo al convenuto
(assenza di impresa, Partita IVA, DURC), così come eventuali mancate verifiche della sussistenza dei requisiti ex D.Lgs 81/2008, che tutt'al più evidenziano irregolarità nei requisiti amministrativi e di sicurezza, oltreché di carattere fiscale, che non possono ridondare in danno agli attori-committenti.
Il ha svolto un ruolo di coordinamento e reclutamento di altre maestranze Parte_1
( , AT CE), attività tipica di chi gestisce in Persona_2 Parte_2
autonomia l'incarico.
Lo stesso teste ha riferito che " mi aveva detto che c'era Persona_2 Parte_1
una Signora che aveva bisogno di alcuni lavoretti e ci siamo andati a casa come operai",
confermando che il contatto e l'organizzazione iniziale passavano tramite , non Parte_1
direttamente tramite i presunti datori di lavoro altresì dichiarando che Parte_5
facevano "quello di cui aveva bisogno la Sig.ra".
Tale ultima affermazione, lungi dall'essere prova di un vincolo di soggezione quotidiana e disciplinare, si configura come la naturale aderenza del prestatore d'opera alle richieste e ai bisogni del committente. ha inoltre specificato che "le modalità di attuazione Per_2
non venivano imposte dal ", ma non ha affermato che fossero imposte dai Parte_1
Parte_5 La dichiarazione del teste di essersi recato "persino dai Sindacati per vedere se Per_2
mi avevano assunto, cosa che ho scoperto non avevano fatto", Parte_5
dimostra la sua consapevolezza che tale rapporto di lavoro subordinato non sussisteva.
Anche la testimonianza di il quale ha riferito che era la proprietaria a Parte_2
dirgli dove collocare le prese e il citofono, non prova la subordinazione, in quanto ricevere indicazioni sulla collocazione degli elementi d'impianto elettrico è prassi in un lavoro edile domestico, ma non costituisce interferenza sulle scelte di carattere squisitamente tecnico e sulle modalità di attuazione dell'opera riservate all'artigiano specializzato.
Con riferimento alle prove documentali, il Tribunale ha correttamente valutato la "piantina"
(all.2 all'atto di citazione) il cui uso dalle parti è rimasto incontestato, che riportava annotazioni che evidenziavano la suddivisione delle responsabilità, con diciture come "a
carico mio" e "a carico del proprietario", comprovando l'assunzione di rischi e responsabilità da parte di per l'esecuzione di specifici lavori, confermando la Parte_1
natura autonoma dell'incarico.
Riguardo al corrispettivo di € 6.000,00 ricevuto, che l'appellante sostiene sia troppo esiguo per un contratto d'opera (comprendendo anche un fondo spese per l'acquisto di materiali e il pagamento di acconti ad altre maestranze), la consegna di una somma in acconto e fondo spese effettivamente mal si concilia con la struttura propria del lavoro subordinato,
nel quale il lavoratore riceve una retribuzione fissa periodica.
La lamentela per la mancanza di prova del rifiuto di restituzione delle chiavi e dell'abbandono dei lavori è smentita dal fatto che gli attori hanno prodotto una missiva di contestazione dei lavori del 17 settembre 2012 (all.2 all'atto di citazione) e una diffida inviata dallo del 3 ottobre 2012 (all.3 ibidem), che è Controparte_4
stata rifiutata dal . Parte_1
Tali atti provano le contestazioni tempestive degli attori riguardo all'esecuzione e all'abbandono, prima dell'accettazione dell'opera ai sensi dell'art.2226 c.c.
Qualificandosi il rapporto come contratto d'opera, l'applicazione della garanzia per le difformità e i vizi (ex artt.2226 e 1668 c.c.) è pienamente conforme a diritto.
La C.T.U., svolta dall'ing. con rigore logico-scientifico e incontestata Persona_3
in appello dal , ha accertato l'esistenza di vizi dovuti alla “inosservanza delle Parte_1
regole dell'arte” (pag.4), quantificando il danno in €5.052,96, corrispondente al costo necessario per eliminare tali difetti.
I principali vizi rilevati, riguardano difetti di posa e problemi funzionali:
- pavimentazione e rivestimenti: "sconnessioni tra piastrelle adiacenti che superano il
millimetro" (pagina 4), sia nel pavimento dell'appartamento (superando il limite di tolleranza UNI 11493) sia nel rivestimento delle pareti del bagno;
- rivestimento bagno: "disallineamenti nelle fughe e realizzazione di fori nelle piastrelle, in
corrispondenza delle tubazioni, di diametro maggiore rispetto al necessario tanto da
rimanere visibili nonostante la collocazione delle rosette" (pagina 5);
- gradini e piazzola d'ingresso: "i gradini sono stati collocati secondo delle pendenze che
non allontanano l'acqua, ma, al contrario, la mantengono sul gradino e, in alcuni punti, la
convogliano verso la parete del fabbricato con il rischio di provocare umidità di risalita
all'interno dell'appartamento" (pagina 5); tutte le lastre di marmo posizionate erano prive di gocciolatoi.
- impiantistica: l'unità interna ed esterna del citofono erano state collocate in posizioni inadeguate, ostacolando l'apertura completa dell'anta della persiana e della porta.
Il costo totale dell'intervento di riparazione è stato quantificato in "€ 4.141,77 oltre IVA al
22%, per un totale di € 5.052,96" (pagina 10)
Di qui il rigetto dell'appello.
Quale logico corollario, atteso l'esito del giudizio, devono porsi a carico dell'appellante le spese del gravame, che si liquidano come in dispositivo secondo il vigente D.M.
n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa dichiarato dalle parti da €
5.201/00 ad € 26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.223/2022, conferma la sentenza n.216/2022
resa dal Tribunale di Gela il 20.4.2022 e pubblicata il 26.4.2022, appellata da Parte_1
.
[...]
Condanna a corrispondere le spese del grado di giudizio in favore Parte_1
degli appellati e in solido, che liquida in complessive € CP_1 Controparte_2
1.700/00 oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovuti.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)