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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 6050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6050 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15200/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Innocenza Vono Presidente dott. Renato Cameli Giudice Relatore dott. Fabio Doro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15200/2023 promossa da:
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(P.I. e C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VITTOR MASSIMO
[...] P.IVA_1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. contumace Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da udienza di discussione svoltasi in forma scritta e, segnatamente,” In via principale: - dichiarare risolto per impossibilità sopravvenuta ex art
1463 c.c. il contratto preliminare sottoscritto in data 23.07.2015 dai signori
[...]
e avente ad oggetto la cessione della quota della Parte_1 CP_1 CP_1
PA S.r.l. e il congiunto trasferimento della sua gestione amministrativa al signor
pagina 1 di 13 ; - per l'effetto accertare e dichiarare che il signor Parte_1
deve restituire a la somma capitale di € 49.000,00, quale Controparte_1 Parte_2 soggetto che ha effettuato in suo favore il versamento del prezzo pattuito per la cessione della quota prevista nel contratto preliminare oggetto di causa, oltre agli interessi legali maturati dal 03.03.2017, data del fallimento della rifugi antiatomici e anti Controparte_2 calamità, già PA e cioè della sopravvenuta Controparte_3 impossibilità della prestazione;
- condannare pertanto il signor al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 49.000,00 oltre agli interessi legali Parte_2 maturati dal 03.03.2017, data dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione promessa.
In via subordinata: - dichiarare risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art 1467
c.c. il contratto preliminare sottoscritto in data 23.07.2015 dai signori
[...]
e avente ad oggetto la cessione della quota della Parte_1 Controparte_1
PA S.r.l. e il congiunto trasferimento della sua gestione amministrativa al signor
; - per l'effetto accertare e dichiarare che il signor Parte_1
deve restituire a la somma capitale di € 49.000,00 quale Controparte_1 Parte_2 soggetto che ha effettuato in suo favore il versamento del prezzo pattuito per la cessione della quota prevista nel contratto preliminare oggetto di causa, oltre agli interessi legali maturati dal 03.03.2017, data del fallimento della rifugi antiatomici e anti Controparte_2 calamità, già PA - sistemi parcheggi automatici - S.r.l., e cioè della sopravvenuta eccessiva onerosità; - condannare pertanto il signor al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 49.000,00 oltre agli interessi legali maturati dal Parte_2
03.03.2017, data della sopravvenuta eccessiva onerosità. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. e la Parte_1 evocavano in giudizio il sig. al fine di far accertare e Parte_2 Controparte_1 dichiarare risolto per impossibilità sopravvenuta ex art 1463 c.c. il contratto preliminare sottoscritto in data 23.07.2015 dai signori e Parte_1 CP_1 CP_1
avente ad oggetto la cessione della quota della PA S.r.l. e il congiunto
[...]
pagina 2 di 13 trasferimento della sua gestione amministrativa al signor;
Parte_1 per l'effetto, instavano altresì per la condanna nei confronti del signor CP_1
alla restituzione a della somma capitale di € 49.000,00; in via
[...] Parte_2 subordinata formulavano domanda per risoluzione del contratto a causa di eccessiva onerosità sopravvenuta.
A supporto della propria domanda gli attori deducevano che: il sig. era socio della CP_1
PA, poi denominata rifugi antiatomici e anti calamità; con scrittura Controparte_2 privata del 23.07.2015 lo stesso signor si era impegnato a trasferire per il prezzo di CP_1
€ 49.000,00 una quota, pari al 49% del capitale sociale della PA S.r.l., al signor o a persone o società da nominare entro il termine ultimo Parte_1 del 3.9.2015; contestualmente al passaggio della quota la gestione amministrativa della società sarebbe stata trasferita al signor e/o a persona da lui indicata;
attraverso due Pt_1 bonifici il sig. aveva corrisposto l'importo di €49.000; il signor Pt_1 CP_1 [...]
non aveva mai trasferito al signor la quota CP_1 Parte_1 sociale della PA S.r.l. né gli aveva mai trasferito la gestione amministrativa di detta società; era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso con sentenza n. Parte_3
26/2017 del 03.03.2017; il fallimento aveva determinato l'impossibilità sopravvenuta della prestazione con conseguente obbligo restitutorio a carico del convenuto;
parimenti, il prezzo pattuito per il trasferimento della quota sociale della PA S.r.l. e per la congiunta acquisizione della sua gestione amministrativa era divenuto eccessivamente oneroso.
Pur ritualmente evocato in giudizio il sig. non si costituiva e Controparte_1 rimaneva contumace.
Eseguite positivamente le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., all'esito della prima udienza erano rilevate d'ufficio questioni di diritto sulla domanda formulata ed era assegnato termine per memoria ex art. 101 c.p.c.
La causa era quindi istruita mediante documentazione prodotta della parte ricorrente;
il sig.
pur ritualmente evocato con interrogatorio, non si presentava in udienza. CP_1
All'udienza di discussione svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente insisteva nelle proprie domande come sopra riportate.
pagina 3 di 13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La fattispecie in esame
2. L'impossibilità sopravvenuta quale causa di scioglimento del rapporto contrattuale
2.1. Profili generali
2.2. L'impossibilità sopravvenuta nel caso concreto
2.3. Gli obblighi restitutori
3. Le spese
1.La fattispecie in esame
In punto di fatto costituisce circostanza puntualmente dedotta da parte attrice e debitamente documentata che in data 23.7.2015 il sig. e il sig. Parte_1 [...]
stipulavano scrittura privata , denominata “accordo” con cui quest'ultimo CP_1 si obbligava a trasferire, a fronte del pagamento di € 49.000,00, una quota, pari al 49% del capitale sociale della PA S.r.l., società di cui era socio unico, al medesimo signor o a persone o società da nominare, stabilendo quale Parte_1 termine massimo per il perfezionamento della cessione il 3 settembre 2015; nel citato accordo le parti pattuivano altresì che il signor avrebbe affidato la Controparte_1 gestione amministrativa della società al signor e/o a persona da lui indicata Pt_1 contestualmente al passaggio di quote (cfr. doc. 1)
In secondo luogo, analogamente, è stato puntualmente dedotto e debitamente documentato che il sig. effettuava, coerentemente con le previsioni negoziali, un primo bonifico Pt_1 in data 24.07.2015 a nome della di cui era Parte_2 Parte_1 all'epoca amministratore delegato, per l'importo di € 24.500,00 a titolo di acconto per l'acquisto di detta quota sociale a beneficio del sig. (doc. 2); in terzo luogo, è CP_1 parimenti attestato che in data 07.08.2015 corrispondeva a mezzo bonifico Parte_2 bancario al signor l'ulteriore somma di € 24.500,00. (doc. 4) Controparte_1
Tali pagamenti sono comprovati sia da univoca documentazione bancaria costituita da estratti di bonifico recanti quale causale “Acconto acquisto quote capitale sociale PA” sia da dichiarazione debitamente sottoscritta dal medesimo sig. in cui riconosceva CP_1
pagina 4 di 13 espressamente l'integrale pagamento da parte del sig. della somma pattuita a titolo Pt_1 di prezzo nel citato contratto (cfr. doc. 5)
E' bene precisare, sul punto che, stante la contumacia del convenuto sig. (su cui CP_1 amplius infra) le citate scritture private (segnatamente accordo di cessione e dichiarazione di ricevimento del prezzo) si intendono riconosciute ex art. 215 primo comma n.1 c.p.c.
Parte attrice ha altresì puntualmente dedotto e documentato che la società PA in data
14.03.2016 variava denominazione in rifugi antiatomici e anticalamità e Controparte_2 che quest'ultima era dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 26/2017 del
03.03.2017 avendo come socio unico ed amministratore il signor : Controparte_1 tali circostanze sono comprovate univocamente da visura camerale e provvedimento giudiziale. (cfr. doc. 6 e doc.7)
Infine, risulta puntualmente dedotto che, malgrado il pagamento, non avveniva alcun trasferimento di quote sociali né della gestione amministrativa.
A fortiori, sul punto, il sig. è stato correttamente citato in giudizio per rendere CP_1 interrogatorio formale sulle circostanze esposte e non si è presentato in assenza di adeguata giustificazione.
A quest'ultimo proposito si evidenzia che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. in ragione di tale assenza,“valutato ogni altro elemento di prova” è possibile ritenere ammessi i fatti dedotti in interrogatorio;
in altri termini, in via generale, la mancata risposta alla domanda o l'assenza in udienza, pur non acquisendo valore confessorio, possono assurgere a elementi di prova a beneficio del giudice stesso secondo il prudente apprezzamento di merito: questi potrà trarre elementi di convincimento sia sulla base degli ulteriori elementi indiziari o probatori acquisiti in giudizio, sia in ragione dell'assenza di elementi di prova contraria
(Cass.
6.8.2014 n. 17719; Cass. 19.10.2006 n. 22407; Cass. 10.3.2006 n. 5240).
In definitiva, l'assenza alla data dell'interrogatorio configura ulteriore elemento di prova in ordine alle circostanze come puntualmente dedotte e documentate da parte attrice.
Più in generale, risulta particolarmente significativo che la parte convenuta sig. CP_1 quale promissario alienante, pur ritualmente evocata in giudizio, non si sia costituita pagina 5 di 13 restando contumace;
tale condotta processuale impedisce una ricostruzione alternativa delle circostanze come dedotte dagli attori.
A riguardo, il preferibile orientamento, in giurisprudenza pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2)” (In termini Cass. 29.03.2007, n. 7739; nello stesso senso Cass. 20.02.2006, n. 3601 secondo cui
“la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio
1985 n. 4301)”; (nello stesso senso Cass.
6.2.1998 n. 1293).
In ragione di quanto esposto, coerentemente con la preferibile e recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'esposizione dei fatti ed un'elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio analitiche: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017, n.
8040 Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898; Trib. Genova
20.1.2016 n. 209; Trib. Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275).
In definita, in ragione di quanto esposto, stanti gli univoci elementi probatori documentali,
l'assenza ingiustificata in sede di interrogatorio e la contumacia del convenuto, risultano comprovate in punto di fatto tutte le circostanze di fatto come esposte da parte attrice e sopra riportate.
2. L'impossibilità sopravvenuta quale causa di scioglimento del rapporto contrattuale
2.1. Profili generali
pagina 6 di 13 Ricostruita la fattispecie in punto di fatto nei termini esposti nel paragrafo precedente, risulta dirimente valutare se la dichiarazione di fallimento intercorsa dopo la stipula del contratto preliminare integri, sia in generale, sia nel caso concreto, la fattispecie di impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. idonea a determinate lo scioglimento del vincolo negoziale.
A riguardo, in via generale e in punto di diritto, “l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256
c.c., estingue l'obbligazione, è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e non si identifica, pertanto, con una semplice difficoltà di adempiere (cfr. Cass. 7-2-1979 n. 845), e cioè con una qualsiasi causa che renda più oneroso l'adempimento (Cass. 14-4-1975 n.
1409), ma consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento” (in termini con giurisprudenza citata Cass.
15.11.2013, n.25777).
Ulteriore requisito necessario, coerente con il carattere assoluto ed oggettivo, è quello dell'imprevedibilità del fattore causale esterno che determina l'impossibilità di eseguire la prestazione (ex multis Cass. 14.12.2011, n.26830).
E' stato altresì precisato dalla giurisprudenza di legittimità come “ l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile
l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione
(Cassazione civile, sez. III, 20/12/2007, n. 26959)” (in termini Cass. 29.03.2019, n.8766; nello stesso senso Cass. 23.11.2021, n.36329)
2.2. L'impossibilità sopravvenuta nel caso concreto
Orbene, richiamati i principi generali della giurisprudenza in ordine alla fattispecie ex art. 1463 c.c., il Tribunale è consapevole e aderisce all'orientamento secondo cui “ Il fallimento di una società per azioni non determina lo scioglimento per impossibilità sopravvenuta del contratto preliminare, anteriormente stipulato, di compravendita delle
pagina 7 di 13 azioni della stessa società, poiché l'art. 2448 cod. civ., nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alla riforma del diritto societario, prevede che la dichiarazione di fallimento è causa di scioglimento, ma non di immediata estinzione, della società, sicché la perdurante esistenza in vita dell'ente (sia pure ormai privo di ogni potere in relazione al suo patrimonio) e della sua organizzazione sociale conferisce, di per sé, natura di beni commerciabili alle relative quote di partecipazione e, quindi, consente che abbia corso un negozio il cui effetto è quello di impegnare alla stipulazione di un contratto definitivo rivolto ad operare la sostituzione di un soggetto ad un altro nella qualità di socio e nella titolarità delle azioni (cfr. Cass., Sez. I, 4 dicembre 1992, n. 12928; Cass., Sez. I, 6 agosto
1998, n. 7693; Cass., Sez. I, 7 maggio 1999, n. 4584; Cass., Sez. I, 11 ottobre 1999, n.
11361). (in termini, con giurisprudenza citata Cass. 23.5.2013, n. 12831; nel merito, in senso analogo più recentemente e con riferimento a ipotesi successiva alla riforma del diritto societario Corte appello Genova 18.05.2018, n.829)
Anche seguito della riforma del diritto societario di cui al d.lgs. 17.1.2003 n.6 e pertanto in ragione della formulazione dell'art. 2484 c.c. (disposizione sostitutiva dell'originario art. 2448 c.c.) vigente ratione temporis al momento della stipula del contratto preliminare, il fallimento non costituiva sic et simpliciter causa di scioglimento (invero la questione era inizialmente controversa e in senso dubitativo Trib. Roma 23.02.2016) essendo quindi applicabile al caso concreto il principio espresso dalla Cassazione soprariportato.
Incidentalmente, si sottolinea che, ad oggi, a seguito dell'ulteriore riforma intervenuta a seguito del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, così come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n.
36. ai sensi dell'art. 2484 c.c. primo comma n.
7-bis) “l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata” costituisce espressamente causa di scioglimento della società, risultando comunque ancora controversa la questione se a tale scioglimento consegua sic et simpliciter l'estinzione.
In ogni caso, nella fattispecie in esame, la ricostruzione in diritto come elaborata nella citata sentenza Cass. 12831/2013 non è in alcun modo ostativa alla configurabilità dell'impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c.
pagina 8 di 13 A questo proposito, infatti, come sopra esposto, il contratto preliminare oggetto di esame prevedeva in modo esplicito, a carico del sig. , non solo l'obbligo di trasferimento CP_1 delle quote sociali ma anche, contestualmente l'affidamento al sig. “della gestione Pt_1 amministrativa della società mantenendo LV (il sig. ) almeno una posizione in CP_1
CDA o in analogo organo anche parasociale”.
Sul punto, tuttavia si evidenzia come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la sopravvenuta dichiarazione di fallimento, rende l'ente (quindi i suoi amministratori) “privo di ogni potere in relazione al suo patrimonio” (in termini Cass.
12831/ 2013 cit. nonché Cass., 7.5.1999, n. 4584; Cass., 11.10.1999, n. 11361 secondo cui gli organi restano in funzione ma solo con significative limitazioni conseguenti alla procedura fallimentare e comunque funzionali alla necessità della procedura concorsuale e all'esigenza di assicurare alla società fallita la possibilità di tutelare i propri interessi nei confronti della proceduta).
In ragione di quanto esposto, la dichiarazione di fallimento, in relazione alla fattispecie negoziale in esame, determinava un'impossibilità sopravvenuta, caratterizzata dai requisiti di oggettività e assolutezza, della prestazione citata avente ad oggetto l'affidamento della gestione economica e amministrativa al sig. Pt_1
Sul punto non può predicarsi un'impossibilità solo parziale ex art. 1464 c.c. in quanto il trasferimento delle quote risulterebbe comunque astrattamente possibile alla luce dell'orientamento giurisprudenziale evidenziato.
L'esplicita previsione dell'affidamento della gestione amministrativa della società al sig. era infatti puntualmente motivata nelle premesse del testo negoziale, sulla base Pt_1 del perseguimento di una finalità economico imprenditoriale propria del promissario acquirente, il quale, come rappresentante del gruppo aveva “manifestato interesse ad Pt_2 aprire…nuove opportunità di sviluppo proponendosi come costruttore dei sistemi di parcheggio progettati e commercializzati dalla PA s.r.l. e diventare l'unico costruttore di riferimento”: tale esplicita manifestazione di interessi, come oggettivata nel testo contrattuale, influisce sul contenuto del sinallagma valorizzando ulteriormente il rilievo pagina 9 di 13 della prestazione avente ad oggetto l'affidamento al sig. della gestione Pt_1 amministrativa, oltre al trasferimento di quote.
A fortiori, l'affidamento della citata gestione sarebbe dovuto avvenire solo all'esito di una serie di attività tra le quali quella di “aver stabilito con il socio di maggioranza, anche con modifiche statutarie e patti parasociali. norme di comportamento che consentano un'autonomia di gestione senza pesanti interferenze del socio di maggioranza, pur nel rispetto dei poteri controllo”.
Per i motivi esposti, stante il complessivo contenuto contrattuale come evidenziato, emerge come l'acquisizione delle quote fosse invero strumentale all'obbligazione principale costituita dal trasferimento di poteri gestori, funzionali allo sviluppo economico imprenditoriale congiunto della società PA e delle società del gruppo , di cui il Pt_2 sig. era già rappresentante. Pt_1
L'impossibilità del conferimento di poteri gestori implica quindi l'impossibilità assoluta della prestazione come configurata ed elaborata dalla giurisprudenza.
Parimenti sussistente, infine, il requisito dell'imprevedibilità.
A riguardo, si evidenzia, anzitutto, in via generale che la dichiarazione di fallimento non costituisce ipotesi ordinaria per lo scioglimento della società, configurandosi sicuramente come evenienza possibile ma, almeno astrattamente, non probabile.
In secondo luogo, nel caso concreto, nelle premesse del contratto preliminare il promissario venditore dava atto espressamente dell'integrale ricostituzione ad € 100.000,00 del capitale sociale e che il patrimonio netto contabile della società era in quel momento di € 91.514,00, richiamando bilanci depositati;
parimenti, sotto ulteriore e connesso profilo, sempre nelle premesse si attestava che PA S.r.l. aveva una propria struttura tecnica amministrativa e un proprio Know how e che aveva la “necessità di dare vigore all'attività e presentarsi ai committenti con una struttura integrata (engineering e costruzione) che comprendesse nella compagine sociale un nuovo partner industriale affidabile già attivo nel settore delle costruzioni metalmeccaniche ed impiantistiche”; - infine, si dava atto che la PA S.r.l. aveva perfezionato nuove commesse e che stava completando la trattativa per altre nuove e interessanti”
pagina 10 di 13 A riguardo, in ragione di quanto esposto, non vi era alcun elemento fattuale concreto sintomatico di una grave e continua insolvenza, presupposto per il fallimento.
Infine, ulteriori elementi indiziari che escludevano la prevedibilità del fallimento nel caso concreto era costituito sia dall'integrale pagamento dell'importo da parte del promissario acquirente in via anticipata rispetto alla conclusione del contratto definitivo sia dal rilascio di garanzia personali da parte dello stesso in relazione alla corretta esecuzione CP_1 dell'affare. (cfr. doc. 3)
In definitiva in ragione di quanto esposto, la domanda principale risulta fondata sussistendo i presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c.
2.3. Gli obblighi restitutori
Lo scioglimento del contratto per impossibilità sopravvenuta determina obblighi restitutori a carico della parte che abbia ricevuto la prestazione “secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”, ovvero ex art. 2033 c.c.
Il convenuto sig. è quindi obbligato a corrispondere, anzitutto, €49.000 quale CP_1 somma percepita a titolo di prezzo per lo svolgimento di prestazioni alla , come da Pt_2 domanda formulata da parte ricorrente;
a questo proposito, si evidenzia infatti che, pur essendo stato il contratto preliminare sottoscritto dal sig. in proprio quale persona Pt_1 fisica, la , di cui il medesimo era amministratore, ha provveduto al materiale Pt_2 Pt_1 pagamento dell'importo dovuto, configurandosi pertanto la fattispecie ex art. 1180 c.c. di adempimento del terzo.
A riguardo, al fine di individuare il dies a quo della maturazione degli interessi, è necessario approfondire se l'accipens fosse o meno in mala fede;
a questo proposito, secondo consolidato orientamento, la buona fede si presume e può essere esclusa solo dalla prova della consapevolezza da parte dello stesso "accipiens" della insussistenza di un suo diritto al pagamento (Cass. 30.07.2002 n. 11259).
Tale condizione soggettiva di mala fede, nel presente giudizio, non è stata invero specificatamente dedotta dalla parte attrice e neanche comprovata pagina 11 di 13 A fortiori, a quest'ultimo proposito, è attestato come, al momento della sottoscrizione del contratto preliminare il sig. prestava in garanzia orologi dal valore complessivo CP_1 per €121.000 (cfr. doc. 3)
L'esclusione della malafede comporta che sono dovuti interessi esclusivamente dalla data di domanda, intesa anche come diffida stragiudiziale (in tal senso, pur consapevole di orientamento difforme, Cass 1.4.2011 n. 7586); la richiesta di pagamento è stata formulata, la prima volta, in via stragiudiziale , in data 3.11.2020 ( cfr. doc. 5); in parte qua, risulta non accoglibile la domanda attorea che individua il termine iniziale per la maturazione degli interessi “dalla data della sopravvenuta impossibilità e cioè dalla data del fallimento della società”, (cfr. atto di citazione pag.5)
Ai sensi dell'art. 1284 c.c. sono dovuti interessi nella misura legale fino all'introduzione del giudizio (ovvero al 17.10.2023, data di perfezionamento della notifica) e, successivamente interessi moratori fino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese
Le spese sono addebitate su parte convenuta soccombente ex art. 91 c.p.c.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra €26000 e €52000 applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per l'istruttoria (stante la contumacia del convenuto) e minimo per la decisionale (prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate) risultando quindi pari a €
5261,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa nonché spese di marca e contributo pari a
€1063,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I)Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda degli attori
[...]
(C.F. ), e (P.I. e C.F. ) e, Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 per l'effetto:
a) dichiara risolto per impossibilità sopravvenuta ex art 1463 c.c. il contratto preliminare
pagina 12 di 13 sottoscritto in data 23.07.2015 dai signori e Parte_1 CP_1
(C.F. );
[...] C.F._2
b) condanna il signor al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_2 somma di € 49.000,00 oltre agli interessi come da motivazione maturati dal 3.11.2020 fino al soddisfo;
II) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare agli attori Controparte_1
e le spese di lite, che si liquidano in € 1063 per Parte_1 Parte_2 spese, € 5261,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Venezia, 15 dicembre 2025
Il Giudice Estensore dott. Renato Cameli
La Presidente dott.ssa Innocenza Vono
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Innocenza Vono Presidente dott. Renato Cameli Giudice Relatore dott. Fabio Doro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15200/2023 promossa da:
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(P.I. e C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VITTOR MASSIMO
[...] P.IVA_1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. contumace Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da udienza di discussione svoltasi in forma scritta e, segnatamente,” In via principale: - dichiarare risolto per impossibilità sopravvenuta ex art
1463 c.c. il contratto preliminare sottoscritto in data 23.07.2015 dai signori
[...]
e avente ad oggetto la cessione della quota della Parte_1 CP_1 CP_1
PA S.r.l. e il congiunto trasferimento della sua gestione amministrativa al signor
pagina 1 di 13 ; - per l'effetto accertare e dichiarare che il signor Parte_1
deve restituire a la somma capitale di € 49.000,00, quale Controparte_1 Parte_2 soggetto che ha effettuato in suo favore il versamento del prezzo pattuito per la cessione della quota prevista nel contratto preliminare oggetto di causa, oltre agli interessi legali maturati dal 03.03.2017, data del fallimento della rifugi antiatomici e anti Controparte_2 calamità, già PA e cioè della sopravvenuta Controparte_3 impossibilità della prestazione;
- condannare pertanto il signor al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 49.000,00 oltre agli interessi legali Parte_2 maturati dal 03.03.2017, data dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione promessa.
In via subordinata: - dichiarare risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art 1467
c.c. il contratto preliminare sottoscritto in data 23.07.2015 dai signori
[...]
e avente ad oggetto la cessione della quota della Parte_1 Controparte_1
PA S.r.l. e il congiunto trasferimento della sua gestione amministrativa al signor
; - per l'effetto accertare e dichiarare che il signor Parte_1
deve restituire a la somma capitale di € 49.000,00 quale Controparte_1 Parte_2 soggetto che ha effettuato in suo favore il versamento del prezzo pattuito per la cessione della quota prevista nel contratto preliminare oggetto di causa, oltre agli interessi legali maturati dal 03.03.2017, data del fallimento della rifugi antiatomici e anti Controparte_2 calamità, già PA - sistemi parcheggi automatici - S.r.l., e cioè della sopravvenuta eccessiva onerosità; - condannare pertanto il signor al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 49.000,00 oltre agli interessi legali maturati dal Parte_2
03.03.2017, data della sopravvenuta eccessiva onerosità. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. e la Parte_1 evocavano in giudizio il sig. al fine di far accertare e Parte_2 Controparte_1 dichiarare risolto per impossibilità sopravvenuta ex art 1463 c.c. il contratto preliminare sottoscritto in data 23.07.2015 dai signori e Parte_1 CP_1 CP_1
avente ad oggetto la cessione della quota della PA S.r.l. e il congiunto
[...]
pagina 2 di 13 trasferimento della sua gestione amministrativa al signor;
Parte_1 per l'effetto, instavano altresì per la condanna nei confronti del signor CP_1
alla restituzione a della somma capitale di € 49.000,00; in via
[...] Parte_2 subordinata formulavano domanda per risoluzione del contratto a causa di eccessiva onerosità sopravvenuta.
A supporto della propria domanda gli attori deducevano che: il sig. era socio della CP_1
PA, poi denominata rifugi antiatomici e anti calamità; con scrittura Controparte_2 privata del 23.07.2015 lo stesso signor si era impegnato a trasferire per il prezzo di CP_1
€ 49.000,00 una quota, pari al 49% del capitale sociale della PA S.r.l., al signor o a persone o società da nominare entro il termine ultimo Parte_1 del 3.9.2015; contestualmente al passaggio della quota la gestione amministrativa della società sarebbe stata trasferita al signor e/o a persona da lui indicata;
attraverso due Pt_1 bonifici il sig. aveva corrisposto l'importo di €49.000; il signor Pt_1 CP_1 [...]
non aveva mai trasferito al signor la quota CP_1 Parte_1 sociale della PA S.r.l. né gli aveva mai trasferito la gestione amministrativa di detta società; era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso con sentenza n. Parte_3
26/2017 del 03.03.2017; il fallimento aveva determinato l'impossibilità sopravvenuta della prestazione con conseguente obbligo restitutorio a carico del convenuto;
parimenti, il prezzo pattuito per il trasferimento della quota sociale della PA S.r.l. e per la congiunta acquisizione della sua gestione amministrativa era divenuto eccessivamente oneroso.
Pur ritualmente evocato in giudizio il sig. non si costituiva e Controparte_1 rimaneva contumace.
Eseguite positivamente le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., all'esito della prima udienza erano rilevate d'ufficio questioni di diritto sulla domanda formulata ed era assegnato termine per memoria ex art. 101 c.p.c.
La causa era quindi istruita mediante documentazione prodotta della parte ricorrente;
il sig.
pur ritualmente evocato con interrogatorio, non si presentava in udienza. CP_1
All'udienza di discussione svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente insisteva nelle proprie domande come sopra riportate.
pagina 3 di 13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La fattispecie in esame
2. L'impossibilità sopravvenuta quale causa di scioglimento del rapporto contrattuale
2.1. Profili generali
2.2. L'impossibilità sopravvenuta nel caso concreto
2.3. Gli obblighi restitutori
3. Le spese
1.La fattispecie in esame
In punto di fatto costituisce circostanza puntualmente dedotta da parte attrice e debitamente documentata che in data 23.7.2015 il sig. e il sig. Parte_1 [...]
stipulavano scrittura privata , denominata “accordo” con cui quest'ultimo CP_1 si obbligava a trasferire, a fronte del pagamento di € 49.000,00, una quota, pari al 49% del capitale sociale della PA S.r.l., società di cui era socio unico, al medesimo signor o a persone o società da nominare, stabilendo quale Parte_1 termine massimo per il perfezionamento della cessione il 3 settembre 2015; nel citato accordo le parti pattuivano altresì che il signor avrebbe affidato la Controparte_1 gestione amministrativa della società al signor e/o a persona da lui indicata Pt_1 contestualmente al passaggio di quote (cfr. doc. 1)
In secondo luogo, analogamente, è stato puntualmente dedotto e debitamente documentato che il sig. effettuava, coerentemente con le previsioni negoziali, un primo bonifico Pt_1 in data 24.07.2015 a nome della di cui era Parte_2 Parte_1 all'epoca amministratore delegato, per l'importo di € 24.500,00 a titolo di acconto per l'acquisto di detta quota sociale a beneficio del sig. (doc. 2); in terzo luogo, è CP_1 parimenti attestato che in data 07.08.2015 corrispondeva a mezzo bonifico Parte_2 bancario al signor l'ulteriore somma di € 24.500,00. (doc. 4) Controparte_1
Tali pagamenti sono comprovati sia da univoca documentazione bancaria costituita da estratti di bonifico recanti quale causale “Acconto acquisto quote capitale sociale PA” sia da dichiarazione debitamente sottoscritta dal medesimo sig. in cui riconosceva CP_1
pagina 4 di 13 espressamente l'integrale pagamento da parte del sig. della somma pattuita a titolo Pt_1 di prezzo nel citato contratto (cfr. doc. 5)
E' bene precisare, sul punto che, stante la contumacia del convenuto sig. (su cui CP_1 amplius infra) le citate scritture private (segnatamente accordo di cessione e dichiarazione di ricevimento del prezzo) si intendono riconosciute ex art. 215 primo comma n.1 c.p.c.
Parte attrice ha altresì puntualmente dedotto e documentato che la società PA in data
14.03.2016 variava denominazione in rifugi antiatomici e anticalamità e Controparte_2 che quest'ultima era dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 26/2017 del
03.03.2017 avendo come socio unico ed amministratore il signor : Controparte_1 tali circostanze sono comprovate univocamente da visura camerale e provvedimento giudiziale. (cfr. doc. 6 e doc.7)
Infine, risulta puntualmente dedotto che, malgrado il pagamento, non avveniva alcun trasferimento di quote sociali né della gestione amministrativa.
A fortiori, sul punto, il sig. è stato correttamente citato in giudizio per rendere CP_1 interrogatorio formale sulle circostanze esposte e non si è presentato in assenza di adeguata giustificazione.
A quest'ultimo proposito si evidenzia che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. in ragione di tale assenza,“valutato ogni altro elemento di prova” è possibile ritenere ammessi i fatti dedotti in interrogatorio;
in altri termini, in via generale, la mancata risposta alla domanda o l'assenza in udienza, pur non acquisendo valore confessorio, possono assurgere a elementi di prova a beneficio del giudice stesso secondo il prudente apprezzamento di merito: questi potrà trarre elementi di convincimento sia sulla base degli ulteriori elementi indiziari o probatori acquisiti in giudizio, sia in ragione dell'assenza di elementi di prova contraria
(Cass.
6.8.2014 n. 17719; Cass. 19.10.2006 n. 22407; Cass. 10.3.2006 n. 5240).
In definitiva, l'assenza alla data dell'interrogatorio configura ulteriore elemento di prova in ordine alle circostanze come puntualmente dedotte e documentate da parte attrice.
Più in generale, risulta particolarmente significativo che la parte convenuta sig. CP_1 quale promissario alienante, pur ritualmente evocata in giudizio, non si sia costituita pagina 5 di 13 restando contumace;
tale condotta processuale impedisce una ricostruzione alternativa delle circostanze come dedotte dagli attori.
A riguardo, il preferibile orientamento, in giurisprudenza pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2)” (In termini Cass. 29.03.2007, n. 7739; nello stesso senso Cass. 20.02.2006, n. 3601 secondo cui
“la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio
1985 n. 4301)”; (nello stesso senso Cass.
6.2.1998 n. 1293).
In ragione di quanto esposto, coerentemente con la preferibile e recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'esposizione dei fatti ed un'elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio analitiche: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017, n.
8040 Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898; Trib. Genova
20.1.2016 n. 209; Trib. Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275).
In definita, in ragione di quanto esposto, stanti gli univoci elementi probatori documentali,
l'assenza ingiustificata in sede di interrogatorio e la contumacia del convenuto, risultano comprovate in punto di fatto tutte le circostanze di fatto come esposte da parte attrice e sopra riportate.
2. L'impossibilità sopravvenuta quale causa di scioglimento del rapporto contrattuale
2.1. Profili generali
pagina 6 di 13 Ricostruita la fattispecie in punto di fatto nei termini esposti nel paragrafo precedente, risulta dirimente valutare se la dichiarazione di fallimento intercorsa dopo la stipula del contratto preliminare integri, sia in generale, sia nel caso concreto, la fattispecie di impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. idonea a determinate lo scioglimento del vincolo negoziale.
A riguardo, in via generale e in punto di diritto, “l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256
c.c., estingue l'obbligazione, è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e non si identifica, pertanto, con una semplice difficoltà di adempiere (cfr. Cass. 7-2-1979 n. 845), e cioè con una qualsiasi causa che renda più oneroso l'adempimento (Cass. 14-4-1975 n.
1409), ma consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento” (in termini con giurisprudenza citata Cass.
15.11.2013, n.25777).
Ulteriore requisito necessario, coerente con il carattere assoluto ed oggettivo, è quello dell'imprevedibilità del fattore causale esterno che determina l'impossibilità di eseguire la prestazione (ex multis Cass. 14.12.2011, n.26830).
E' stato altresì precisato dalla giurisprudenza di legittimità come “ l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile
l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione
(Cassazione civile, sez. III, 20/12/2007, n. 26959)” (in termini Cass. 29.03.2019, n.8766; nello stesso senso Cass. 23.11.2021, n.36329)
2.2. L'impossibilità sopravvenuta nel caso concreto
Orbene, richiamati i principi generali della giurisprudenza in ordine alla fattispecie ex art. 1463 c.c., il Tribunale è consapevole e aderisce all'orientamento secondo cui “ Il fallimento di una società per azioni non determina lo scioglimento per impossibilità sopravvenuta del contratto preliminare, anteriormente stipulato, di compravendita delle
pagina 7 di 13 azioni della stessa società, poiché l'art. 2448 cod. civ., nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alla riforma del diritto societario, prevede che la dichiarazione di fallimento è causa di scioglimento, ma non di immediata estinzione, della società, sicché la perdurante esistenza in vita dell'ente (sia pure ormai privo di ogni potere in relazione al suo patrimonio) e della sua organizzazione sociale conferisce, di per sé, natura di beni commerciabili alle relative quote di partecipazione e, quindi, consente che abbia corso un negozio il cui effetto è quello di impegnare alla stipulazione di un contratto definitivo rivolto ad operare la sostituzione di un soggetto ad un altro nella qualità di socio e nella titolarità delle azioni (cfr. Cass., Sez. I, 4 dicembre 1992, n. 12928; Cass., Sez. I, 6 agosto
1998, n. 7693; Cass., Sez. I, 7 maggio 1999, n. 4584; Cass., Sez. I, 11 ottobre 1999, n.
11361). (in termini, con giurisprudenza citata Cass. 23.5.2013, n. 12831; nel merito, in senso analogo più recentemente e con riferimento a ipotesi successiva alla riforma del diritto societario Corte appello Genova 18.05.2018, n.829)
Anche seguito della riforma del diritto societario di cui al d.lgs. 17.1.2003 n.6 e pertanto in ragione della formulazione dell'art. 2484 c.c. (disposizione sostitutiva dell'originario art. 2448 c.c.) vigente ratione temporis al momento della stipula del contratto preliminare, il fallimento non costituiva sic et simpliciter causa di scioglimento (invero la questione era inizialmente controversa e in senso dubitativo Trib. Roma 23.02.2016) essendo quindi applicabile al caso concreto il principio espresso dalla Cassazione soprariportato.
Incidentalmente, si sottolinea che, ad oggi, a seguito dell'ulteriore riforma intervenuta a seguito del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, così come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n.
36. ai sensi dell'art. 2484 c.c. primo comma n.
7-bis) “l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata” costituisce espressamente causa di scioglimento della società, risultando comunque ancora controversa la questione se a tale scioglimento consegua sic et simpliciter l'estinzione.
In ogni caso, nella fattispecie in esame, la ricostruzione in diritto come elaborata nella citata sentenza Cass. 12831/2013 non è in alcun modo ostativa alla configurabilità dell'impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c.
pagina 8 di 13 A questo proposito, infatti, come sopra esposto, il contratto preliminare oggetto di esame prevedeva in modo esplicito, a carico del sig. , non solo l'obbligo di trasferimento CP_1 delle quote sociali ma anche, contestualmente l'affidamento al sig. “della gestione Pt_1 amministrativa della società mantenendo LV (il sig. ) almeno una posizione in CP_1
CDA o in analogo organo anche parasociale”.
Sul punto, tuttavia si evidenzia come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la sopravvenuta dichiarazione di fallimento, rende l'ente (quindi i suoi amministratori) “privo di ogni potere in relazione al suo patrimonio” (in termini Cass.
12831/ 2013 cit. nonché Cass., 7.5.1999, n. 4584; Cass., 11.10.1999, n. 11361 secondo cui gli organi restano in funzione ma solo con significative limitazioni conseguenti alla procedura fallimentare e comunque funzionali alla necessità della procedura concorsuale e all'esigenza di assicurare alla società fallita la possibilità di tutelare i propri interessi nei confronti della proceduta).
In ragione di quanto esposto, la dichiarazione di fallimento, in relazione alla fattispecie negoziale in esame, determinava un'impossibilità sopravvenuta, caratterizzata dai requisiti di oggettività e assolutezza, della prestazione citata avente ad oggetto l'affidamento della gestione economica e amministrativa al sig. Pt_1
Sul punto non può predicarsi un'impossibilità solo parziale ex art. 1464 c.c. in quanto il trasferimento delle quote risulterebbe comunque astrattamente possibile alla luce dell'orientamento giurisprudenziale evidenziato.
L'esplicita previsione dell'affidamento della gestione amministrativa della società al sig. era infatti puntualmente motivata nelle premesse del testo negoziale, sulla base Pt_1 del perseguimento di una finalità economico imprenditoriale propria del promissario acquirente, il quale, come rappresentante del gruppo aveva “manifestato interesse ad Pt_2 aprire…nuove opportunità di sviluppo proponendosi come costruttore dei sistemi di parcheggio progettati e commercializzati dalla PA s.r.l. e diventare l'unico costruttore di riferimento”: tale esplicita manifestazione di interessi, come oggettivata nel testo contrattuale, influisce sul contenuto del sinallagma valorizzando ulteriormente il rilievo pagina 9 di 13 della prestazione avente ad oggetto l'affidamento al sig. della gestione Pt_1 amministrativa, oltre al trasferimento di quote.
A fortiori, l'affidamento della citata gestione sarebbe dovuto avvenire solo all'esito di una serie di attività tra le quali quella di “aver stabilito con il socio di maggioranza, anche con modifiche statutarie e patti parasociali. norme di comportamento che consentano un'autonomia di gestione senza pesanti interferenze del socio di maggioranza, pur nel rispetto dei poteri controllo”.
Per i motivi esposti, stante il complessivo contenuto contrattuale come evidenziato, emerge come l'acquisizione delle quote fosse invero strumentale all'obbligazione principale costituita dal trasferimento di poteri gestori, funzionali allo sviluppo economico imprenditoriale congiunto della società PA e delle società del gruppo , di cui il Pt_2 sig. era già rappresentante. Pt_1
L'impossibilità del conferimento di poteri gestori implica quindi l'impossibilità assoluta della prestazione come configurata ed elaborata dalla giurisprudenza.
Parimenti sussistente, infine, il requisito dell'imprevedibilità.
A riguardo, si evidenzia, anzitutto, in via generale che la dichiarazione di fallimento non costituisce ipotesi ordinaria per lo scioglimento della società, configurandosi sicuramente come evenienza possibile ma, almeno astrattamente, non probabile.
In secondo luogo, nel caso concreto, nelle premesse del contratto preliminare il promissario venditore dava atto espressamente dell'integrale ricostituzione ad € 100.000,00 del capitale sociale e che il patrimonio netto contabile della società era in quel momento di € 91.514,00, richiamando bilanci depositati;
parimenti, sotto ulteriore e connesso profilo, sempre nelle premesse si attestava che PA S.r.l. aveva una propria struttura tecnica amministrativa e un proprio Know how e che aveva la “necessità di dare vigore all'attività e presentarsi ai committenti con una struttura integrata (engineering e costruzione) che comprendesse nella compagine sociale un nuovo partner industriale affidabile già attivo nel settore delle costruzioni metalmeccaniche ed impiantistiche”; - infine, si dava atto che la PA S.r.l. aveva perfezionato nuove commesse e che stava completando la trattativa per altre nuove e interessanti”
pagina 10 di 13 A riguardo, in ragione di quanto esposto, non vi era alcun elemento fattuale concreto sintomatico di una grave e continua insolvenza, presupposto per il fallimento.
Infine, ulteriori elementi indiziari che escludevano la prevedibilità del fallimento nel caso concreto era costituito sia dall'integrale pagamento dell'importo da parte del promissario acquirente in via anticipata rispetto alla conclusione del contratto definitivo sia dal rilascio di garanzia personali da parte dello stesso in relazione alla corretta esecuzione CP_1 dell'affare. (cfr. doc. 3)
In definitiva in ragione di quanto esposto, la domanda principale risulta fondata sussistendo i presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c.
2.3. Gli obblighi restitutori
Lo scioglimento del contratto per impossibilità sopravvenuta determina obblighi restitutori a carico della parte che abbia ricevuto la prestazione “secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”, ovvero ex art. 2033 c.c.
Il convenuto sig. è quindi obbligato a corrispondere, anzitutto, €49.000 quale CP_1 somma percepita a titolo di prezzo per lo svolgimento di prestazioni alla , come da Pt_2 domanda formulata da parte ricorrente;
a questo proposito, si evidenzia infatti che, pur essendo stato il contratto preliminare sottoscritto dal sig. in proprio quale persona Pt_1 fisica, la , di cui il medesimo era amministratore, ha provveduto al materiale Pt_2 Pt_1 pagamento dell'importo dovuto, configurandosi pertanto la fattispecie ex art. 1180 c.c. di adempimento del terzo.
A riguardo, al fine di individuare il dies a quo della maturazione degli interessi, è necessario approfondire se l'accipens fosse o meno in mala fede;
a questo proposito, secondo consolidato orientamento, la buona fede si presume e può essere esclusa solo dalla prova della consapevolezza da parte dello stesso "accipiens" della insussistenza di un suo diritto al pagamento (Cass. 30.07.2002 n. 11259).
Tale condizione soggettiva di mala fede, nel presente giudizio, non è stata invero specificatamente dedotta dalla parte attrice e neanche comprovata pagina 11 di 13 A fortiori, a quest'ultimo proposito, è attestato come, al momento della sottoscrizione del contratto preliminare il sig. prestava in garanzia orologi dal valore complessivo CP_1 per €121.000 (cfr. doc. 3)
L'esclusione della malafede comporta che sono dovuti interessi esclusivamente dalla data di domanda, intesa anche come diffida stragiudiziale (in tal senso, pur consapevole di orientamento difforme, Cass 1.4.2011 n. 7586); la richiesta di pagamento è stata formulata, la prima volta, in via stragiudiziale , in data 3.11.2020 ( cfr. doc. 5); in parte qua, risulta non accoglibile la domanda attorea che individua il termine iniziale per la maturazione degli interessi “dalla data della sopravvenuta impossibilità e cioè dalla data del fallimento della società”, (cfr. atto di citazione pag.5)
Ai sensi dell'art. 1284 c.c. sono dovuti interessi nella misura legale fino all'introduzione del giudizio (ovvero al 17.10.2023, data di perfezionamento della notifica) e, successivamente interessi moratori fino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese
Le spese sono addebitate su parte convenuta soccombente ex art. 91 c.p.c.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra €26000 e €52000 applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per l'istruttoria (stante la contumacia del convenuto) e minimo per la decisionale (prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate) risultando quindi pari a €
5261,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa nonché spese di marca e contributo pari a
€1063,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I)Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda degli attori
[...]
(C.F. ), e (P.I. e C.F. ) e, Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 per l'effetto:
a) dichiara risolto per impossibilità sopravvenuta ex art 1463 c.c. il contratto preliminare
pagina 12 di 13 sottoscritto in data 23.07.2015 dai signori e Parte_1 CP_1
(C.F. );
[...] C.F._2
b) condanna il signor al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_2 somma di € 49.000,00 oltre agli interessi come da motivazione maturati dal 3.11.2020 fino al soddisfo;
II) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare agli attori Controparte_1
e le spese di lite, che si liquidano in € 1063 per Parte_1 Parte_2 spese, € 5261,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Venezia, 15 dicembre 2025
Il Giudice Estensore dott. Renato Cameli
La Presidente dott.ssa Innocenza Vono
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