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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 387 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 14.01.2025,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in margine Parte_1 all'atto di citazione, dall'avv. Cesidio Cavaioli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Colleferro, Via Consolare Latina n. 144,
ATTORE
E
AVV. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa del nuovo CP_1
difensore, dagli Avv.ti Domenico Bianchi, Manuela Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Latina Via Petrarca n. 7,
CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 29.01.2024, il sig. conveniva in giudizio Parte_1
l'Avv. chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: "1. accertare e dichiarare, le CP_1
relazioni di notifica eseguite ex art. 148 c.p.c. in danno di , sia per la fase Parte_1
monitoria precetto del 14/16 marzo 2023 (doc. 4), che per la notifica del pignoramento presso terzi del 26/29 maggio 2023 (doc.6), viziate da falso ideologico, stante l'indicazione, da parte dell'Avvocata , della residenza dell'attore in Lariano Via Roma 33, che hanno indotto CP_1
l'ufficiale giudiziario a procedere ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per l'effetto dichiararle prive di efficacia loro propria e di ogni consequenziale altro effetto alle stesse attribuito della legge;
2. accertare e dichiarare, in ogni caso affetta da falsità ideologica la notificazione eseguita ex art. 148
c.p.c. in data 01/05 giugno 2023, ai sensi dell'art. 137 VIIc. Cpc (doc.8), in ragione dell'obbligatorietà e della rilevanza nell'atto pubblico, relata di notifica, resa dalla dichiarazione dell'Avvocata , quale falso ideologico, così dichiarandola priva di efficacia sua CP_1
propria e di ogni consequenziale altro effetto ad essa attribuitogli della legge.
3. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio secondo lo scaglione di valore del giudizio, dichiarato per € 5479,76 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge e spese non imponibili.”.
A sostegno di tali domande, l'attore ha dedotto che il Sig. è residente in [...]Parte_1
alla Via Ariana n. 9 dal dicembre dell'anno 2000 e di avere avuto solo fino al dicembre del 2022 il proprio domicilio professionale di consulente del lavoro in Lariano alla Via Roma n. 27/33 e che lo stesso per la propria attività professionale è dotato di un proprio indirizzo pec risultante dal Pubblico registro del Ministero della Sviluppo economico INI.PEC indirizzo Email_1
Nell'atto di citazione evidenziava ulteriormente il Sig. che era stato oggetto di un decreto Parte_1 ingiuntivo ottenuto dall'Avvocato per conto del CP_1 Parte_2
, che il decreto ingiuntivo era stato notificato congiuntamente all'atto di precetto in data
[...]
14/03/2023 a mezzo del servizio postale nel domicilio professionale di Via Roma n. 33 Lariano, e che il Sig. non veniva trovato allo stesso indirizzo, sicché ai sensi dell'art. 140 c.p.c. la Parte_1 notifica era stata depositata presso la Comunale di Lariano con l'invio di raccomandata di avviso CP_2
del deposito non ritirata nei dieci giorni.
Assumeva che successivamente, presso lo stesso indirizzo di domicilio professionale, era stato notificato il pignoramento presso terzi in data 29/05/2023 anch'esso depositato presso la Casa
Comunale di Lariano ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non essendo lo stesso stato trovato presso quel domicilio professionale, quindi aveva conoscenza del decreto ingiuntivo e del pignoramento presso terzi solo con l'accesso al proprio conto corrente che risultava bloccato.
Ancora, esponeva che all'atto della notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento ex art. 543 c.p.c. eseguito presso lo stesso domicilio professionale, l'ufficiale giudiziario attestava che il Sig. al 05/06/2023 si era trasferito e, pertanto, la persona ivi rinvenuta rifiutava il Parte_1 ritiro dell'atto e che, quindi, l'Avvocato ritentava la notifica postale presso l'indirizzo CP_1
di residenza sito in Velletri, alla Via Ariana n. 91 ignorando del tutto la presenza del domicilio digitale ed attestando che il professionista in questione non avesse un indirizzo di posta elettronica certificata.
Secondo l'attore anche questa notifica presso la residenza conteneva una relata di notifica falsa ed era nulla, atteso che, eseguita via posta in dispregio della nuova normativa di cui all'art. 137 comma
7 c.p.c. secondo la quale la notifica, doveva, invece, essere eseguita via PEC.
Affermava, in particolare, che l'Avvocato era a conoscenza del fatto che il Sig. CP_1 Parte_1
era in possesso di un indirizzo PEC per il fatto che questo era stato dichiarato più volte nei verbali di assemblea condominiale fra cui nel verbale nel quale veniva approvato il credito oggetto di decreto ingiuntivo e utilizzato nel ricorso monitorio. L'attore, quindi, chiedeva dichiararsi la falsità ideologica delle relate di notifica del precetto, del pignoramento presso terzi e dell'avviso ex art. 543 c.p.c. in particolare per il fatto che il D.Lgs.
10/10/2022, n. 149 ha novellato il sistema delle notificazioni in materia civile disciplinato dal Codice di rito, facendo assurgere la modalità telematica di esecuzione della notificazione a requisito di forma delle notificazioni medesime, con prevalente obbligatorietà della modalità telematica di notificazione degli atti del processo civile, sia ove eseguita dagli avvocati, sia ove eseguita dall'ufficiale giudiziario.
Si costituiva la convenuta Avvocato , la quale contestava la domanda attorea in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, deduceva il difetto di legittimazione passiva della convenuta essendo il pignoramento un atto presentato nell'interesse della parte, rilevava che nel caso di mancata conoscenza del decreto ingiuntivo, l'art. 650 c.p.c. prevede la facoltà dell'opposizione tardiva e, dato che essa non era stata proposta, il decreto ingiuntivo era divenuto definitivo ed inoppugnabile e, di conseguenza, l'azione è priva di qualsiasi utilità pratica.
Il convenuto eccepiva, altresì, che la normativa di cui invocava l'applicazione parte attrice entrava in vigore, per i processi incardinati prima del 28.02.2023, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo risultava essere stato iscritto a ruolo in data antecedente, precisamente il 27/06/2022.
Contestava, inoltre, che il notificando avesse all'epoca dei fatti un valido indirizzo di posta elettronica certificata, evidenzia in merito alla notifica cartacea che il ha esercitato la propria attività Parte_1
professionale in Via Roma a Lariano e la circostanza che lo stesso avesse lasciato il domicilio professionale prima della notifica è smentita dagli atti, inoltre la notifica presso il luogo di lavoro è consentita dall'art. 139 c.p.c. ed è alternativa alla residenza, alla dimora ed al domicilio.
In particolare, assumeva che le prime due notifiche danno atto che il destinatario era temporaneamente assente dal luogo di lavoro, non che lo stesso si fosse trasferito o fosse ivi sconosciuto.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda proposta.
Premesso ciò, in merito alla domanda attorea occorre osservare quanto segue.
In primo luogo deve evidenziarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione afferma che "ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni" (in tal senso, cfr.: Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 17040 del
12/11/2003; Cass. civ., Sentenza n. 19416 del 28/09/2004; Cass. civ. Sentenza n. 6101 del
20/03/2006). Nel caso di specie è pacifico in atti e dalle risultanze probatorie che il Sig. fosse un Parte_1
professionista domiciliato in Lariano in Via Roma n. 33 presso il condominio che procedeva per decreto ingiuntivo e che, quindi, presso l'indirizzo nel quale è avvenuta la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, del precetto e del pignoramento presso terzi.
In merito al fatto che il Sig. avesse lasciato il domicilio professionale nel dicembre del Parte_1
2022 prima dalla notifica degli atti in questione, non è stata data alcuna prova se non la relata di notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c. di molto successiva al dicembre 2022 nella quale, nel rifiutare la ricezione dell'atto, si dichiara che il destinatario si era trasferito.
In merito alla proposta querela di falso la Suprema Corte di Cassazione in una pronuncia ha stabilito che "nel caso in cui la notifica venga effettuata, nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c., nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova (e senza necessità di impugnare con querela di falso la relazione dell'ufficiale giudiziario), che in quel luogo si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell'atto, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione" (Cass. Civ. Sez. VI - 3, Ord., del 18/05/2020,
n. 9049).
Ne deriva che è sufficiente contestare l'effettiva residenza anagrafica dinanzi al giudice del procedimento nel quale la notifica è stata effettuata.
A ciò deve aggiungersi che, come sostenuto dalla parte convenuta, più che impugnare con querela di falso la relata di notifica, il Sig. avrebbe dovuto effettuare una impugnazione tardiva del Parte_1
decreto ingiuntivo cosa che non ha fatto nei termini e che ad oggi la querela di falso nei confronti delle relate di notifica non ha più ragione d'essere perché non sussiste un concreto interesse del Sig.
a sentire accertare che le relate di notifica fossero false. Parte_1
In ogni modo le relate di notifica non sono false e contengono esclusivamente l'erronea indicazione che la notifica viene effettuata presso l'indirizzo di residenza piuttosto che nel domicilio professionale, anche in considerazione, come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione, che le risultanze anagrafiche costituiscono esclusivamente una presunzione della residenza effettiva mentre
è consentito alle parti del procedimento dimostrare che la residenza o il domicilio effettivi fossero presso altro luogo.
In merito alla falsità della relata di notifica perché non rispondente al disposto dell'art. 137 comma 7
c.p.c. ovvero perché non effettuata in modalità telematiche come in via preferenziale disposto dallo stesso articolo, deve evidenziarsi, come rilevato dalla stessa parte convenuta, che l'obbligo di notificare in modalità telematica è subentrato per i procedimenti iscritti a ruolo in data successiva al
28/02/2023, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato iscritto a ruolo in data antecedente.
Di conseguenza nella specie non vi era un obbligo specifico di notificare telematicamente via PEC il ricorso per decreto ingiuntivo.
Per quanto riguarda gli atti del procedimento esecutivo, il precetto, il pignoramento e l'avviso ex art. 543 c.p.c. deve essere nuovamente considerato che la relata di notifica non è un documento e non fa fede fino a querela di falso.
Di conseguenza l'erronea attestazione del fatto che il notificato non abbia un domicilio informatico non costituisce motivo di querela di falso bensì può essere motivo di contestazione della validità della notifica di fronte al giudice dell'esecuzione.
Va, quindi, rigettata la domanda attorea.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in €
3.500,00, oltre a iva, spese generali e cpa.
Latina, 31.01.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Concetta Serino)