Articolo 6 della Legge 17 febbraio 1961, n. 68
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 marzo 1961
Art. 6.
Alla spesa di cui all'articolo 5 per l'esercizio 1959-60 si fara' fronte a carico dello stanziamento inscritto al capitolo 612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo allo stesso esercizio, riguardante gli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso, e, per l'esercizio successivo, al corrispondente capitolo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 24 marzo 1961