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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PR PI AR SE, Presidente
BOGGIO NN US, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 619/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - IN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di IN - Via Santa Maria 9 10100 IN TO
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di IN - Via Paolo Veronese 199/a 10100 IN TO
elettivamente domiciliato presso Email_5 Consorzio Ambiente DO Sangone - 86000970011
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 11084202400035275000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Atto impugnato è il pignoramento n. 11084202400035275001. Il valore verificato della lite è di euro
23.973,62 (vedasi a riguardo quanto meglio rubricato in atti).
La ricorrente Ricorrente_1 espone di essere venuta a conoscenza del sopra indicato pignoramento per averlo appreso dalla Società_1 srl, terza pignorata. Trattasi di atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72 bis dpr n. 602/1973) da parte della Agenzia delle Entrate Riscossione di IN, per il fatto che la medesima era debitrice per la complessiva somma di euro 57.545,20, ordinando al terzo, Società_1 srl, con sede in IN, Indirizzo_1, datrice di lavoro, di pagare nei limiti previsti dalla legge, direttamente all'Agente della riscossione, le somme dovute dalla dipendente Ricorrente_1, sino alla concorrenza con l'asserito credito.
La fondatezza del pignoramento veniva indicata, da parte della Agenzia Entrate Riscossione, in precedenti cartelle esattoriali e avvisi di accertamento. Tutte le predette cartelle e avvisi sarebbero state fatte oggetto di “avviso di mora/intimazione” n. 11020249007191186000 asseritamente notificato il 6 giugno 2024.
La signora Ricorrente_1 afferma di non avere mai ricevuto la notifica e di non essere a conoscenza del predetto “avviso di mora/intimazione” n. 11020249007191186000.
La signora Ricorrente_1 afferma di non avere mai ricevuto nemmeno la notifica del pignoramento presso terzi e di esserne venuta a conoscenza solo perché, come già detto, informata dal datore di lavoro Società_1 srl.
Nel 2022 la ricorrente afferma esserle stata notificata l'intimazione n. 11020229008132750000 con la richiesta di pagamento della complessiva somma di euro 55.958,05, per somme iscritte a ruolo dall'anno
2011 al 2019. A fronte della predetta intimazione di pagamento, la signora Ricorrente_1 aveva interposto
“Istanza di riesame in autotutela” del 1 dicembre 2023, evidenziando come la maggior parte delle somme ingiunte derivassero dal mancato pagamento della tassa di registro per affitto dell'immobile sito in Giaveno, Indirizzo_2; nonché, per conseguenza, dei relativi canoni di affitto per l'imposizione Irpef.
Evidenzia che l'immobile di cui si tratta era in proprietà alla Società Semplice Società_2 (Ricorrente_1 deteneva il 50% delle quote e rivestiva la qualità di legale rappresentante, l'altro socio con il restante 50% delle quote era Nominativo_1). Il relativo contratto di affitto era stato sottoscritto con il Circolo privato “La Rosa Nera”, avente durata di anni 6, dal 15 gennaio 2009 al 31 dicembre 2014, tacitamente rinnovato e regolarmente registrato presso l'Ufficio del registro di Avigliana. Nel 2015 avveniva però sfratto per morosità per avere la conduttrice omesso il pagamento di oltre sei mensilità. L'immobile era stato rilasciato in data 30 maggio 2015.
Nei fatti dal luglio 2014 il canone di locazione non è stato più percepito dalla società semplice Società_2, pertanto la parte ricorrente sostiene che esso non possa essere più imputato ai fini del calcolo dell'Irpef
(nella misura del 50%). Con l'istanza di autotutela richiedeva all'Agenzia delle Entrate di verificare l'intervenuto sfratto e il conseguente rilascio dell'immobile a maggio del 2015, accompagnato dal consequenziale ricalcolo delle residue somme dovute ad altro titolo, ma con scorporo e annullamento di quelle afferenti l'Irpef da canoni di locazione e delle Imposte di Registro successive al luglio del 2014 (per altro da imputarsi alla signora Ricorrente_1 al 50%).
L'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, non ha fornito riscontro alcuno all'istanza, né ha provveduto al ricalcolo delle somme effettivamente dovute.
Su questo sfondo fattuale e giuridico la ricorrente eccepisce l'irregolarità delle notifiche e l'intervenuta prescrizione affermando di essere sempre stata residente in [...], IN, indirizzo presso il quale sostiene di non aver ricevuto la gran parte delle notifiche.
I resistenti chiedono preliminarmente l'inammissibilità dovuta alla regolare notifica degli atti di loro competenza.
Nella causa sono coinvolte numerose posizioni di resistenti: oltre alla citata Agenzia delle Entrate
Riscossione IN, anche la Direzione Provinciale 1 di IN, la Direzione Provinciale 2 di IN,
l'Agenzia Entrate Centro Operativo di Pescara, tutti costituiti ad eccezione del Consorzio Ambiente DO
Sangone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre sintetizzare la sequenza degli atti in questione.
A tal fine si prendono in considerazione anzitutto l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
11084202400035275/001 e la precedente intimazione di pagamento 11020249007191186/000. Esse portano come riferimenti le stesse cartelle e gli stessi avvisi di accertamento (si precisa che risulta il pagamento solo di importi per Società_3 e Società_4, che non riguardano comunque la giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria).
Consta che la previa intimazione di pagamento sia stata notificata il 6 giugno 2024 in Indirizzo_3
, IN (indirizzo dove la stessa ricorrente afferma essere sempre stata residente). La notifica è stata eseguita ex art. 140 cod.proc.civ. con deposito presso la Casa Comunale e invio di raccomandata informativa restituita al mittente per compiuta giacenza (allegato 3 Agenzia Entrate Riscossione). Pertanto la notifica dell'intimazione di pagamento, contenente tutti gli atti presenti nel pignoramento impugnato, è andata a buon fine. La signora Ricorrente_1 avrebbe dovuto impugnare l'intimazione n. 11020249007191186/000, che ha preceduto l'atto di pignoramento n. 11084202400035275/001, ma ciò non è stato fatto nei sessanta giorni dalla notifica, per cui si palesa la tardività del presente ricorso e la sua inammissibilità.
Circa la contestazione dell'intimazione n. 10020229008132750000, anch'essa contiene le cartelle e gli avvisi di accertamento presenti nell'atto di pignoramento impugnato in questa sede. La contribuente eccepisce di avere agito in autotutela e che l'Agenzia delle Entrate a riguardo non abbia mai dato alcun riscontro. Peraltro la notifica è stata effettuata il 26 ottobre 2022. L'istanza di autotutela non sospende i termini per l'impugnazione. Anche qui vi è inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, poiché sono trascorsi i giorni per la formazione del silenzio rifiuto e il successivo lasso temporale per l'impugnazione, senza che questa si sia concretata.
Le notifiche nel frattempo intervenute impediscono l'avverarsi della prescrizione invocata in ricorso.
Applicazione del principio di soccombenza ex art. 15 dlgs 546/1992 in punto spese di lite: esse vengono quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1500 per ciascuna delle parti resistenti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PR PI AR SE, Presidente
BOGGIO NN US, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 619/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - IN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di IN - Via Santa Maria 9 10100 IN TO
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di IN - Via Paolo Veronese 199/a 10100 IN TO
elettivamente domiciliato presso Email_5 Consorzio Ambiente DO Sangone - 86000970011
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 11084202400035275000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Atto impugnato è il pignoramento n. 11084202400035275001. Il valore verificato della lite è di euro
23.973,62 (vedasi a riguardo quanto meglio rubricato in atti).
La ricorrente Ricorrente_1 espone di essere venuta a conoscenza del sopra indicato pignoramento per averlo appreso dalla Società_1 srl, terza pignorata. Trattasi di atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72 bis dpr n. 602/1973) da parte della Agenzia delle Entrate Riscossione di IN, per il fatto che la medesima era debitrice per la complessiva somma di euro 57.545,20, ordinando al terzo, Società_1 srl, con sede in IN, Indirizzo_1, datrice di lavoro, di pagare nei limiti previsti dalla legge, direttamente all'Agente della riscossione, le somme dovute dalla dipendente Ricorrente_1, sino alla concorrenza con l'asserito credito.
La fondatezza del pignoramento veniva indicata, da parte della Agenzia Entrate Riscossione, in precedenti cartelle esattoriali e avvisi di accertamento. Tutte le predette cartelle e avvisi sarebbero state fatte oggetto di “avviso di mora/intimazione” n. 11020249007191186000 asseritamente notificato il 6 giugno 2024.
La signora Ricorrente_1 afferma di non avere mai ricevuto la notifica e di non essere a conoscenza del predetto “avviso di mora/intimazione” n. 11020249007191186000.
La signora Ricorrente_1 afferma di non avere mai ricevuto nemmeno la notifica del pignoramento presso terzi e di esserne venuta a conoscenza solo perché, come già detto, informata dal datore di lavoro Società_1 srl.
Nel 2022 la ricorrente afferma esserle stata notificata l'intimazione n. 11020229008132750000 con la richiesta di pagamento della complessiva somma di euro 55.958,05, per somme iscritte a ruolo dall'anno
2011 al 2019. A fronte della predetta intimazione di pagamento, la signora Ricorrente_1 aveva interposto
“Istanza di riesame in autotutela” del 1 dicembre 2023, evidenziando come la maggior parte delle somme ingiunte derivassero dal mancato pagamento della tassa di registro per affitto dell'immobile sito in Giaveno, Indirizzo_2; nonché, per conseguenza, dei relativi canoni di affitto per l'imposizione Irpef.
Evidenzia che l'immobile di cui si tratta era in proprietà alla Società Semplice Società_2 (Ricorrente_1 deteneva il 50% delle quote e rivestiva la qualità di legale rappresentante, l'altro socio con il restante 50% delle quote era Nominativo_1). Il relativo contratto di affitto era stato sottoscritto con il Circolo privato “La Rosa Nera”, avente durata di anni 6, dal 15 gennaio 2009 al 31 dicembre 2014, tacitamente rinnovato e regolarmente registrato presso l'Ufficio del registro di Avigliana. Nel 2015 avveniva però sfratto per morosità per avere la conduttrice omesso il pagamento di oltre sei mensilità. L'immobile era stato rilasciato in data 30 maggio 2015.
Nei fatti dal luglio 2014 il canone di locazione non è stato più percepito dalla società semplice Società_2, pertanto la parte ricorrente sostiene che esso non possa essere più imputato ai fini del calcolo dell'Irpef
(nella misura del 50%). Con l'istanza di autotutela richiedeva all'Agenzia delle Entrate di verificare l'intervenuto sfratto e il conseguente rilascio dell'immobile a maggio del 2015, accompagnato dal consequenziale ricalcolo delle residue somme dovute ad altro titolo, ma con scorporo e annullamento di quelle afferenti l'Irpef da canoni di locazione e delle Imposte di Registro successive al luglio del 2014 (per altro da imputarsi alla signora Ricorrente_1 al 50%).
L'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, non ha fornito riscontro alcuno all'istanza, né ha provveduto al ricalcolo delle somme effettivamente dovute.
Su questo sfondo fattuale e giuridico la ricorrente eccepisce l'irregolarità delle notifiche e l'intervenuta prescrizione affermando di essere sempre stata residente in [...], IN, indirizzo presso il quale sostiene di non aver ricevuto la gran parte delle notifiche.
I resistenti chiedono preliminarmente l'inammissibilità dovuta alla regolare notifica degli atti di loro competenza.
Nella causa sono coinvolte numerose posizioni di resistenti: oltre alla citata Agenzia delle Entrate
Riscossione IN, anche la Direzione Provinciale 1 di IN, la Direzione Provinciale 2 di IN,
l'Agenzia Entrate Centro Operativo di Pescara, tutti costituiti ad eccezione del Consorzio Ambiente DO
Sangone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre sintetizzare la sequenza degli atti in questione.
A tal fine si prendono in considerazione anzitutto l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
11084202400035275/001 e la precedente intimazione di pagamento 11020249007191186/000. Esse portano come riferimenti le stesse cartelle e gli stessi avvisi di accertamento (si precisa che risulta il pagamento solo di importi per Società_3 e Società_4, che non riguardano comunque la giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria).
Consta che la previa intimazione di pagamento sia stata notificata il 6 giugno 2024 in Indirizzo_3
, IN (indirizzo dove la stessa ricorrente afferma essere sempre stata residente). La notifica è stata eseguita ex art. 140 cod.proc.civ. con deposito presso la Casa Comunale e invio di raccomandata informativa restituita al mittente per compiuta giacenza (allegato 3 Agenzia Entrate Riscossione). Pertanto la notifica dell'intimazione di pagamento, contenente tutti gli atti presenti nel pignoramento impugnato, è andata a buon fine. La signora Ricorrente_1 avrebbe dovuto impugnare l'intimazione n. 11020249007191186/000, che ha preceduto l'atto di pignoramento n. 11084202400035275/001, ma ciò non è stato fatto nei sessanta giorni dalla notifica, per cui si palesa la tardività del presente ricorso e la sua inammissibilità.
Circa la contestazione dell'intimazione n. 10020229008132750000, anch'essa contiene le cartelle e gli avvisi di accertamento presenti nell'atto di pignoramento impugnato in questa sede. La contribuente eccepisce di avere agito in autotutela e che l'Agenzia delle Entrate a riguardo non abbia mai dato alcun riscontro. Peraltro la notifica è stata effettuata il 26 ottobre 2022. L'istanza di autotutela non sospende i termini per l'impugnazione. Anche qui vi è inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, poiché sono trascorsi i giorni per la formazione del silenzio rifiuto e il successivo lasso temporale per l'impugnazione, senza che questa si sia concretata.
Le notifiche nel frattempo intervenute impediscono l'avverarsi della prescrizione invocata in ricorso.
Applicazione del principio di soccombenza ex art. 15 dlgs 546/1992 in punto spese di lite: esse vengono quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1500 per ciascuna delle parti resistenti.