Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 75
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in data 6 giugno 2024, mentre il ricorso è stato depositato successivamente, superando il termine di sessanta giorni per l'impugnazione.

  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    L'intimazione di pagamento è stata notificata il 26 ottobre 2022. L'istanza di autotutela non ha sospeso i termini per l'impugnazione, che sono quindi trascorsi.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    Le notifiche degli atti intercorse impediscono l'avverarsi della prescrizione invocata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 75
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 75
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo