Sentenza 24 giugno 2004
Massime • 1
In materia di acquisizione di atti di un procedimento penale straniero, l'utilizzazione degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera e inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ai sensi degli artt. 431 lett. d) cod. proc. pen. e 78 comma secondo disp. att. cod. proc. pen., non si pone in contrasto con la regola del contraddittorio nella formazione della prova di cui all'art. 111 comma quarto Cost., se la rogatoria si è svolta secondo i canoni dell'ordinamneto processuale straniero.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2004, n. 13112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13112 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 24/06/2004
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - est. Consigliere - N. 1063
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 6830/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL IN, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza 10.12.2003 della Corte di Appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alessandro Conzatti.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore, Avv. Michele Imperio, del Foro di Roma, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
ER IN e IL ME erano tratti a giudizio con distinti decreti del GIP del Tribunale di Vibo Valentia per rispondere, in concorso tra loro e con UR ON (deceduto nelle more del processo), del delitto di rapina aggravata commesso ad Eschwege (Repubblica Federale di Germania) in data 16.05.89 ai danni della ditta UL Hoffsommer, essendosi impossessati con minaccia e violenza nei confronti di due dipendenti della ditta, UC RI e EF EL, di un campionario di 40.000 gioielli del valore commerciale stimato tra 1,2 e 2,2 milioni di marchi tedeschi, oltre a reati connessi (sequestro di persona dei due dipendenti, porto illegale di una pistola cal. 7,65 utilizzata nella rapina, danneggiamento aggravato dell'autovettura in cui erano trasportati i gioielli, che era stata tamponata dalla vettura sulla quale viaggiavano il ER e i complici e mandata fuori strada). Il Ministro di Grazia e Giustizia aveva richiesto ai sensi dell'art. 9 c.p. di procedere penalmente nei confronti del ER e, ai sensi dell'art. 11 c.p., di rinnovare il giudizio nei confronti dell'IL, in ordine ai fatti suddetti. Nel dibattimento, riuniti i procedimenti, veniva prodotta la sentenza irrevocabile del Tribunale distrettuale di Kassel, emessa il 09.03.90 nei confronti di IL ME, IL UN, GE ME, UR ON per gli stessi fatti, oggetto di imputazione nel giudizio, e veniva disposta rogatoria internazionale, su richiesta del P.M., per acquisire la deposizione testimoniale di NT RL, ispettore di polizia giudiziaria del comando di polizia di Eschwege, che aveva svolto le indagini, e dei predetti UC e EF (atti pervenuti e acquisiti al fascicolo del dibattimento, ex artt. 238 c.p.p. e 78, 2 comma, disp.att. c.p.p., unitamente alle traduzioni peritali in lingua italiana, e dichiarati utilizzabili).
Con sentenza 17.05.02, nei procedimenti riuniti (45/95 e 46/95 RGT.), il Tribunale di Vibo Valenzia dichiarava non doversi procedere nei confronti di ER IN per il reato di cui all'art. 635 c.p. perché estinto per prescrizione (capo D, artt. 110, 635 cpv n. 1), dichiarava il medesimo colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 628, 3 comma, 61 n. 7 c.p. (capo A), del reato di cui agli artt. 110, 605, 61 n. 2 c.p. (capo B), del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 c.p., 12 e 14 legge 497/74 (capo C), e lo condannava, uniti i reati per la continuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 2.000 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, ex art. 29 c.p. La decisione del tribunale si fondava sulla deposizione del teste NT, il quale aveva svolto accertamenti sullo svolgimento della rapina (i due portavalori erano stati aggrediti, poi condotti in una cava di pietra e immobilizzati con nastro adesivo per imballaggi), e su quella degli stessi UC e EF: il primo identificava, in una fotografia del rilevamento radar in cui era incorso il veicolo utilizzato dai rapinatori per la fuga (una Lancia intestata alla moglie del GE), sia il ER che il UR, poi identificato "de visu" durante il processo a Kassel, nel quale il primo non era comparso. Il medesimo riconoscimento veniva effettuato dallo EF. Precisava il Tribunale che si trattava di atti irripetibili compiuti dalla polizia tedesca, divenuti utilizzabili dopo l'esame testimoniale, ex art. 78, 2 comma, d.a.c.p.p., mentre non poteva tenersi conto delle notizie apprese in quelle indagini da fonte confidenziale non identificata, secondo la regola di esclusione di cui agli artt. 195, 7 comma, 203 c.p.p. Su appello del difensore, con sentenza 10.12.03 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma, sostituiva la pena accessoria con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Ricorre il difensore per l'annullamento della sentenza, deducendo, con un primo motivo, la violazione dell'art. 606, 1 comma, lett. b) c) d) e) c.p.p. in relazione all'art. 238 c.p.p. e all'art. 78 d.a.c.p.p., nonché in relazione agli artt. 189, 213, 214, 216 c.p.p. e per la mancata assunzione di prova decisiva, in violazione degli artt. 213, 216 c.p.p. Sostiene il ricorrente che la condanna si basa sull'unica prova costituita dall'individuazione fotografica effettuata dalle vittime della violenza nelle indagini preliminari e confermata in dibattimento, mentre un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 213, 216 c.p.p., che disciplinano la procedura di ricognizione nel dibattimento (Corte Cost. sent. 265/91), porta ad escludere l'utilizzabilità ai fini della decisione di un tale indizio, o prova atipica, trattandosi di un atto di indagine che esaurisce i suoi effetti nella fase in cui viene compiuto. In subordine, il difensore sostiene che l'individuazione fotografica eseguita dalla polizia giudiziaria può rivestire un valore indiziario nel giudizio solo se viene espletato nel dibattimento, con esito positivo, il mezzo di prova corrispondente, cioè la ricognizione di persona, e che, seppure il verbale di individuazione fotografica è acquisibile al fascicolo quale atto non ripetibile, la sua utilizzabilità come prova dipende sia dall'espressa enunciazione dei criteri d'inferenza che hanno convinto il giudice dell'inutilità della ricognizione di persona, sia dalla verifica, sulla base di elementi esterni, dell'attendibilità dell'individuazione stessa:
condizioni che non ricorrerebbero nel caso in esame. In ulteriore subordine, il ricorrente prospetta l'opportunità di un intervento delle S.U. di questa S. Corte per dirimere la questione, oggetto di contrasto in giurisprudenza, se sia o no un atto irripetibile l'individuazione fotografica nella fase delle indagini preliminari.
Con un secondo motivo, il difensore deduce la violazione dell'art. 606, 1 comma, lett. c) e) c.p.p. in relazione agli artt. 431 c.p.p. e 78 d.a.c.p.p., in quanto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti della rogatoria internazionale non sarebbe avvenuta ritualmente, perché non potrebbe ritenersi equipollente, come ritenuto in sentenza, all'assenso dell'imputato, richiesto dalla norma, la non opposizione dello stesso all'acquisizione degli atti o la non impugnazione dell'ordinanza ammissiva della rogatoria internazionale sulla prova.
Il secondo motivo, che precede l'esame del primo per la sua natura processuale, è infondato.
Osserva il Collegio che la rogatoria internazionale, come precisa lo stesso ricorrente, è stata disposta ed eseguita a norma dell'art. 78 d.a.c.p.p. per ottenere, nel contraddittorio delle parti, l'esame testimoniale dell'agente della polizia straniera che ha verbalizzato l'individuazione fotografica dell'imputato da parte delle vittime nonché la deposizione testimoniale delle vittime stesse dell'aggressione. Come specifica la norma, una tale procedura è resa necessaria proprio come alternativa al mancato consenso delle parti all'acquisizione immediata di atti non ripetibili. compiuti dalla polizia straniera, così come si è verificato nel caso in esame. Nè il ricorrente contesta che l'individuazione fotografica del ER, non comparso nel dibattimento davanti all'autorità giudiziaria tedesca, sia avvenuta nel rispetto del contraddittorio fra le parti
In secondo luogo non è priva di significato, come sostiene il ricorrente, la mancata opposizione dell'imputato all'acquisizione degli atti del processo svoltosi all'estero o la mancata impugnazione del provvedimento che disponeva a tal fine la rogatoria internazionale.
Ed invero il consenso dell'interessato, richiesto dal citato art. 78 delle d.a.c.p.p., può desumersi anche dal suo comportamento processuale, atteso che, nel momento in cui il provvedimento di rogatoria è stato adottato, il difensore non ha sollevato alcuna eccezione (art. 182 c.p.p.), ne' sul merito, ne' sulla forma dell'atto stesso.
Quanto al primo motivo, osserva il Collegio che la ritenuta ammissibilità della prova, come atto non ripetibile, del verbale di individuazione fotografica di polizia giudiziaria, discende non solo dalla necessità dell'immediata documentazione di quanto è stato dichiarato davanti agli agenti operanti (Cass. 42802/02 rv 223073), ma dall'ulteriore elemento costituito dall'avvenuta conferma dell'atto da parte dei testi, vittime del reato, e dell'agente operante (Cass. 8034/00, Crignola). Appare quindi inconferente il prospettato contrasto con l'art. 618 c.p.p. Da tali premesse discende l'infondatezza delle ragioni addotte dal ricorrente per contestare l'utilizzabilità della prova ottenuta per rogatoria estera nel processo svoltosi in Italia nei confronti del ER.
Atteso che non è essenziale ai fini della validità della rogatoria internazionale la presenza dell'imputato davanti all'autorità giudiziaria estera (Cass. 19678/03 rv 224572), va ribadito l'orientamento secondo il quale l'art. 431, lett. d) c.p.p. e l'art. 78 d.a.c.p.p. (norma speciale che integra le regole di carattere generale ex artt. 234, 238 c.p.p.: Cass. 2774/96 rv 204136), laddove consentono l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento di documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e ne prevedono l'utilizzabilità come prove, non si pongono in contrasto con la regola del contraddittorio nella formazione della prova (di cui all'art. 111, 4 comma, della Costituzione), se la rogatoria si è svolta secondo i canoni dell'ordinamento processuale straniero (Cass. 36290/01 rv 219740).
Ne consegue l'infondatezza delle censure basate sull'utilizzazione della prova da parte dei giudici del merito nel presente giudizio, o sulla correttezza della relativa motivazione, perché detta utilizzabilità non dipende dall'osservanza delle specifiche disposizioni di rito in ordine alla ricognizione personale dell'imputato nel dibattimento di cui alla legge processuale italiana (artt. 213, 214 c.p.p.), mentre il criterio di inferenza è desumibile dalla stessa necessità che giustifica il ricorso alla - rogatoria internazionale.
Costituiscono infine censure in punto di fatto della sentenza impugnata le deduzioni del ricorrente (3 motivo, violazione dell'art. 606, 1 comma, c.p.p. in relazione agli artt. 216, 605 c.p.p.)
relative alla "leggibilità" della copia delle fotografie in questione, ai fini dell'identificazione del ER (e del UR), nonché, in quanto ad essa collegata, la doglianza relativa al mancato inserimento nel fascicolo dell'originale a colori della fotografia stessa.
Altrettanto deve concludersi in ordine al quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce l'illogicità della motivazione nella valutazione dei fatti (e la conseguente violazione dell'art. 605 c.p.p.): secondo il ricorrente, il breve intervallo tra il momento della rapina (ore 7,30-7,40) e il momento in cui è stata scattata la fotografia dell'autovettura, che ha consentito l'individuazione degli autori (8,38), non sarebbe compatibile con il tempo occorrente a imbavagliare e legare le vittime, portarle all'interno della cava, trasbordare dalla vettura utilizzata per la rapina a quella utilizzata per la fuga e recarsi sul punto in cui la stessa venne fotografata per eccesso di velocità. Dedurre l'illogicità della motivazione in cassazione significa individuare un vizio manifesto di logicità della stessa, non già prospettare una ricostruzione del fatto diversa, magari altrettanto logica, da quella ritenuta dai giudici di merito, (SU 16/96, Di Francesco). Ritenuta la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2005