Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2007, n. 42109
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Sentenza 12 ottobre 2007

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È configurabile il concorso formale tra il delitto di detenzione illegale di esplosivi (o la contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen.) e il delitto di danneggiamento aggravato del "mare territoriale" (art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen. in relazione all'art. 625, n. 7 cod. pen.) nell'esercizio dell'attività di pesca marittima con uso di materie esplodenti, in quanto si tratta di danneggiamento di bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità.

Il delitto di ricettazione concorre con la contravvenzione di messa in commercio del pescato illecitamente acquistato (art. 15, L. 14 luglio 1965, n. 963), in quanto si tratta di norme che offendono beni giuridici diversi (rispettivamente, il patrimonio e l'interesse dello Stato al regolare svolgimento dell'attività di pesca) e tra le quali non è configurabile un rapporto di specialità. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che tra i divieti previsti dall'art. 15 della citata legge non è contemplato l'acquisto del pescato che costituisce, quindi, un fatto lecito se non effettuato in mala fede in violazione di divieti previsti da altre norme, come ad esempio l'art. 648 cod. pen.).

Integra il delitto di ricettazione la condotta dell'acquirente di pesce proveniente dalla cattura mediante uso di materie esplodenti (artt. 10 e 12 della L. 14 ottobre 1974, n. 497 ovvero art. 678 cod. pen.) o da danneggiamento delle risorse marine (art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen.), qualora costui acquisti consapevolmente il pescato proveniente dai predetti delitti.

In tema di pesca marittima, risponde del delitto di detenzione illegale di esplosivi (artt. 10 e 12 della L. 14 ottobre 1974, n. 497) ovvero della contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen. colui che esercita la pesca facendo uso di materie esplodenti, non integrando tale condotta la violazione dell'art. 15, lett. d) della L. 14 luglio 1965, n. 963 (che vieta di danneggiare le risorse marine biologiche mediante l'uso di materie esplodenti), in quanto la predetta fattispecie trova applicazione "salvo che il fatto non costituisca più grave reato".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2007, n. 42109
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42109
    Data del deposito : 12 ottobre 2007

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