Sentenza 12 ottobre 2007
Massime • 4
È configurabile il concorso formale tra il delitto di detenzione illegale di esplosivi (o la contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen.) e il delitto di danneggiamento aggravato del "mare territoriale" (art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen. in relazione all'art. 625, n. 7 cod. pen.) nell'esercizio dell'attività di pesca marittima con uso di materie esplodenti, in quanto si tratta di danneggiamento di bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità.
Il delitto di ricettazione concorre con la contravvenzione di messa in commercio del pescato illecitamente acquistato (art. 15, L. 14 luglio 1965, n. 963), in quanto si tratta di norme che offendono beni giuridici diversi (rispettivamente, il patrimonio e l'interesse dello Stato al regolare svolgimento dell'attività di pesca) e tra le quali non è configurabile un rapporto di specialità. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che tra i divieti previsti dall'art. 15 della citata legge non è contemplato l'acquisto del pescato che costituisce, quindi, un fatto lecito se non effettuato in mala fede in violazione di divieti previsti da altre norme, come ad esempio l'art. 648 cod. pen.).
Integra il delitto di ricettazione la condotta dell'acquirente di pesce proveniente dalla cattura mediante uso di materie esplodenti (artt. 10 e 12 della L. 14 ottobre 1974, n. 497 ovvero art. 678 cod. pen.) o da danneggiamento delle risorse marine (art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen.), qualora costui acquisti consapevolmente il pescato proveniente dai predetti delitti.
In tema di pesca marittima, risponde del delitto di detenzione illegale di esplosivi (artt. 10 e 12 della L. 14 ottobre 1974, n. 497) ovvero della contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen. colui che esercita la pesca facendo uso di materie esplodenti, non integrando tale condotta la violazione dell'art. 15, lett. d) della L. 14 luglio 1965, n. 963 (che vieta di danneggiare le risorse marine biologiche mediante l'uso di materie esplodenti), in quanto la predetta fattispecie trova applicazione "salvo che il fatto non costituisca più grave reato".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2007, n. 42109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42109 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 12/10/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 2394
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 36414/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
EL TE, nato a [...] il 5 aprile del 1969, e DI IT AN, nato a [...] il 1 dicembre del 1933;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce sezione distaccata di Taranto del 26 maggio del 2005;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. PETTI Ciro;
sentito il sostituto procuratore generale Dott. D'ANGELO Giovanni, il quale ha concluso per rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata;
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 26 maggio del 2005, la corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava quella pronunciata dal tribunale della medesima città nei confronti di DI IT AN e EL TE, i quali erano stati condannati alla pena di Euro 1.000,00, di multa, rettificata in ammenda dalla corte territoriale, quali responsabili del reato di cui alla L. n 963 del 1965, art. 15, lett. d), per avere, in concorso tra loro, messo in vendita chilogrammi 210 di pesce proveniente da pesca di frodo perché catturato mediante l'uso di materiale esplodente. Fatto commesso il 3 aprile del 2001.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
la violazione dell'art. 191 c.p.p., in relazione all'artt. 63 e 350 c.p.p., per avere i giudici del merito affermato la responsabilità
dei prevenuti sulla base di dichiarazioni non utilizzabili e più precisamente sulla base delle spontanee dichiarazioni rese dagli indagati durante la fase delle indagini preliminari, delle quali peraltro non era stata data lettura a norma dell'art. 511 c.p.p.;
La mancanza ed illogicità della motivazione:
a) in ordine alla prova della destinazione del prodotto alla vendita;
b) in merito all'elemento psicologico del reato, tanto più che il pesce era stato acquistato nel corso di un'asta la quale si svolge sotto il controllo del direttore del mercato e non era stato in alcun modo provata la cattura mediante materiale esplodente;
c) in ordine al concorso di persone;
L'omessa motivazione sulla determinazione della pena irrogata in misura notevolmente superiore al minimo;
L'omessa motivazione in ordine alla richiesta dei benefici di legge. IN DIRITTO
La corte rileva che la sentenza non era appellabile.
Invero, a norma dell'art. 593 c.p.p., comma 3, le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda non erano appellabili prima della riforma introdotta con la L. n. 46 del 2006, e non lo sono tuttora. Ne consegue che, proposto appello avverso una di tali sentenze, la Corte di merito deve astenersi dal pronunciare la decisione di secondo grado e limitarsi a qualificare come ricorso l'impugnazione stessa e trasmettere gli atti alla corte di legittimità;
Ove la Corte d'appello pronunci invece la sentenza di secondo grado e venga poi presentato ricorso per Cassazione, detta sentenza deve essere annullata senza rinvio e la Suprema Corte deve ritenere il giudizio,qualificando come ricorso per Cassazione l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado (Cass. 14 giugno 2000, Lipari). L'errore del giudice nel qualificare multa la pena pecuniaria non può incidere sul regime dell'impugnabilità oggettiva delle sentenze.
Questa corte deve quindi esaminare il solo atto d'appello qualificandolo ricorso. Nella fattispecie, con l'appello, i ricorrenti si erano limitati a dedurre il difetto di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato ed alla misura della pena. Il primo motivo non è manifestamente infondato perché in effetti nella sentenza di primo grado manca la motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato, sia con riferimento alla consapevolezza di mettere in commercio pesce proveniente da pesca di frodo sia con riguardo ad eventuale negligenza nella valutazione del prodotto messo in commercio.
Un annullamento con rinvio per carenze motivazionali sarebbe però incompatibile con il principio di cui all'art. 129 c.p.p., che impone l'immediata declaratoria di una causa di non punibilità. Nella fattispecie il reato contravvenzionale è allo stato estinto per prescrizione essendo abbondantemente decorso il termine prescrizionale massimo previsto dall'art. 157 c.p., sia nel testo vigente prima della riforma introdotta con la L. n. 251 del 2005, che in quello attuale.
Nel merito dagli atti accessibili a questa corte non emergono in maniera evidente cause di proscioglimento più favorevoli della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Anzi sarebbe configurabile un reato più grave della semplice contravvenzione contestata. Invero La L. n. 963 del 1965, art. 15, lett. d), vieta di danneggiare le risorse marine biologiche mediante l'uso di materie esplodenti. Tale comportamento è punibile a titolo contravvenzionale salvo che non costituisca più grave reato (Legge cit., art. 24). Orbene colui il quale pesca con gli esplosivi, oltre a rispondere eventualmente del delitto di detenzione di esplosivi ai sensi della L. n 497 del 1974, artt. 10 e 12, (così Cass. 11193 del 1984) o della contravvenzione di cui all'art. 678 c.p., dovrebbe rispondere anche del delitto di danneggiamento perseguibile d'ufficio a norma del capoverso dell'art. 635, n. 3, perché perpetrato su bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità quale deve considerarsi il mare territoriale. Invero il riferimento all'art. 625, n. 7, contenuto nell'art. 635, non deve essere limitato ai beni mobili che possono essere oggetto di furto poiché il legislatore, nello stabilire l'aggravante per il danneggiamento, ha tenuto conto, non della natura mobiliare del bene, ma della sua destinazione a soddisfare una pubblica utilità (Così, in maniera condivisibile, Cass. sez. 1, 20 febbraio 1987, n 287; Cass. 20 nOvembre 2003, riv 228552). Il mare territoriale ed il fondale marino, pur qualificabili come res communes omnium, sono soggetti, anche sotto il profilo del diritto internazionale (convenzioni di Ginevra del 1958), alla sovranità dello Stato che è portatore di un interesse diretto alla loro integrità (sez. 2^, 10.2.1984, Mento, rv 164776/7), sia per garantirne la conservazione come risorse naturali e la duratura fruizione da parte di tutti, sia per poterne disporre iure imperii nei casi previsti dalla legge (ad esempio in materia di pesca o di concessione anche ad altri fini di tratti di mare territoriale, ovvero in materia di esplorazione e sfruttamento del fondo e sottofondo marino). D'altra parte, questa corte con decisione n. 42119 del 2002, Combacio, ha ritenuto configurabile il delitto di danneggiamento aggravato nel comportamento di colui il quale frantumi gli scogli sotterranei per pescare le specie ittiche che vivono al loro interno, ad esempio datteri (In senso conforme Cass. 13 maggio del 2004 riv 229714). A proposito dell'uso di materiale esplodente nella pesca di frodo si deve rilevare che la linea di demarcazione tra la contravvenzione di detenzione di materiale esplodente di cui all'art. 678 c.p., ed il delitto di detenzione di esplosivi, di cui alla L. n 895 del 1967, artt. 1 e 2, come modificati dalla L. n 497 del 1974, artt. 10 e 12,
è costituito dalla natura del materiale impiegato ossia dalla sua potenzialità offensiva (Cass. Sez. Un 15 ottobre 1986 n 10901, Granata). Questa corte ha avuto modo di precisare più recentemente (Sent. n 6959 del 09/04/1997 - 14/07/1997) che, in tema di armi e materie esplodenti,l'ambito di applicabilità dell'art. 678 c.p., è limitato, oltre ad alcune ipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsione sotto l'impero di una normativa speciale, alle condotte aventi ad oggetto le materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della "micidialità";
Quest'ultimo carattere è insito invece nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi:
Siffatta situazione ossia la micidialità può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva degli esplosivi. Quindi anche le bombe carte o i giochi pirici possono rientrare nella categoria degli esplosivi allorché, per le loro caratteristiche intrinseche o per il rilevante numero, posseggono la stessa pericolosità degli esplosivi. L'accertamento sulla pericolosità della sostanza rappresenta un giudizio di fatto riservato al giudice del merito.
Nel caso esaminato nella decisione dianzi indicata questa corte ha ritenuto che la detenzione di 50 "cipolle" e 70 "tracchi ad otto girate" posti in unico contenitore potesse configurare non la contravvenzione di cui all'art. 678 c.p., ma il delitto di cui alla L. n 497 del 1974, artt. 10 e 12. Dai principi dianzi esposti discende che colui il quale acquista il pescato proveniente da cattura mediante esplosivi o da un danneggiamento di risorse marine risponde del delitto di ricettazione perché acquista cose provenienti da delitto (detenzione di esplosivi o danneggiamento aggravato) ovviamente se è consapevole dell'illecita provenienza del prodotto. Il delitto di ricettazione può concorrere con la messa in commercio del pescato illecitamente acquistato, trattandosi di norme che offendono beni giuridici diversi (l'art. 648 c.p., il patrimonio e La L. n 963 del 1965, art. 15, l'interesse dello Stato al regolare svolgimento dell'attività di pesca) così come il delitto di ricettazione di prodotti con segni mendaci può concorrere con quello di cui all'art. 474 c.p., per la messa in commercio degli stessi prodotti (Cass. Sez. unite 7 giugno del 2001 n 23427) e come quello di ricettazione di opere cinematografiche o musicali illecitamente duplicate può concorrere con la messa in commercio delle stesse opere (Cass. Sez. Un 23 dicembre del 2005 n 47164 ). Nella fattispecie in esame trattasi di condotte incriminatici diverse, sia sotto il profilo strutturale che cronologico, le quali, come già precisato, offendono beni giuridici diversi e tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità. Invero tra i divieti previsti dalla L. n 963 del 1965, art. 15, non è contemplato l'acquisto del pescato il quale costituisce quindi un fatto lecito se non effettuato in mala fede in violazione di divieti previsti da altre norme, come ad esempio l'art.648 c.p.. Pertanto la messa in commercio di pescato proveniente da pesca di frodo può concorrere con il delitto di ricettazione allorché la cattura sia stata effettuata mediante l'utilizzo di esplosivo ovvero mediante danneggiamento di risorse marine,a condizione che l'acquirente sia consapevole della delittuosa provenienza della merce. Nella fattispecie dalla sentenza della corte territoriale, ancorché annullata, emerge tuttavia che la cattura del pesce mediante l'uso di materiale esplodente era palese. Pertanto questo collegio ritiene opportuno disporre la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso i tribunale di Taranto per l'eventuale configurabilità del delitto di ricettazione a carico dei prevenuti.
P.Q.M.
La Corte:
Letto l'art. 620 c.p.p.. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato il proposto appello come ricorso,annulla senza rinvio la sentenza pronunciata il 22 aprile del 2004 dal tribunale di Taranto, rettificata in ammenda la pena pecuniaria con essa inflitta, perché il reato è estinto per prescrizione.
Dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2007