Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/1986, n. 1196
CASS
Sentenza 25 febbraio 1986

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Il giudice che abbia deliberato una sentenza non definitiva, anche se non passata in giudicato, resta da questa vincolato, agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sè, in ordine alle questioni definite ed a quelle da queste dipendenti che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia. (nella fattispecie, in applicazione dell'enunciato principio, è stata considerata preclusa, nel prosieguo del giudizio, la possibilità di escludere, sia pur in conformità ad un nuovo orientamento giurisprudenziale, la conversione della domanda di risarcimento per danni da illegittima occupazione del fondo in domanda di opposizione alla stima, già riconosciuta con la sentenza non definitiva. ( V 546/85, mass n 438742).*

Al fine della Determinazione del danno, dovuto al proprietario del fondo occupato in via d'urgenza per il periodo dell'illegittimo protrarsi dell'occupazione stessa, il criterio degli interessi legali sulla somma attribuita a titolo d'indennità espropriativa è diretto a quantificare in via presuntiva il predetto danno, in difetto di altri elementi, e non osta, pertanto, secondo i principi generali della responsabilità per fatto illecito, a che al proprietario medesimo debba essere riconosciuto il maggior pregiudizio, rispetto al tasso legale degli interessi, che egli deduce e dimostri di aver in concreto subito (ivi incluso il lucro cessante derivante dalla perduta possibilità di utilizzare l'immobile a scopi edilizi durante l'indicato periodo). ( V 1440/84, mass n 433541; ( V 3016/83, mass n 427935; ( V 6913/82, mass n 424571).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/1986, n. 1196
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1196
    Data del deposito : 25 febbraio 1986

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