Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 1
Il rinvio "quoad poenam" all'art. 570 cod. pen., operato dall'art. 12 sexies legge n. 898 del 1970 e succ. modif. che punisce l'inadempimento del coniuge all'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, deve intendersi alla disposizione del comma secondo, con applicazione quindi della pena congiunta della reclusione sino ad un anno e della multa da Euro 103,00 a Euro 1032,00.
Commentari • 3
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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23866 depositata il 31/05/2013, ha stabilito un importante principio in relazione alla pena da applicare nel caso di mancata corresponsione dell'assegno di divorzio di cui all'art. 12-sexies L- 898/70. E' importante sottolineare, come ricordato dalla stessa Corte che, con l'introduzione della legge sul divorzio (n. 898/70), erano rimaste prive di rilevanza penale le condotte dell'ex coniuge che omettesse il pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal Giudice. La lacuna è stata colmata dall'art. 21 della legge n. 74/81 attraverso al quale il legislatore ha inserito nella legge sul divorzio l'art. 12-sexies che stabilisce …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2009, n. 28557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28557 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 24/06/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1264
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 169/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI CATANIA;
avverso la sentenza del Tribunale di Catania/Mascalcia 24 giugno 2008 n. 399;
nel processo penale a carico di:
P.M., nato il (OMISSIS);
Letta la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 24 giugno 2008 n. 399 il Tribunale di Catania/Mascalcia applicava su richiesta a P.M. per il reato previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, commesso in (OMISSIS), previo riconoscimento delle attenuanti generiche, la pena concordata col P.M. di Euro 400,00 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Catania, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies (art.606 c.p.p., lett. b)) per illegalità della pena concordata, perché,
trattandosi di delitto, la specie della pena non poteva essere quella dell'ammenda e, inoltre, perché la sanzione prevista dall'art. 570 c.p., comma 2 è la reclusione fino a un anno e la multa da Euro
103,00 a Euro 1.032,00. L'impugnazione è inammissibile. L'applicazione della pena su richiesta si fonda su un accordo tra l'imputato e il P.M., rispetto al quale il giudice ha solo funzioni di controllo del rispetto delle regole del procedimento. Come conseguenza dell'assetto strutturale del procedimento speciale, la sentenza non contiene un vero e proprio giudizio, ma si limita a prendere atto dell'accordo e della richiesta congiunta delle parti, dandovi esecuzione con una motivazione che non contiene un accertamento e una valutazione dei fatti ma piuttosto un resoconto del controllo di legalità eseguito dal giudice, mediante l'identificazione del fatto, qual è delineato nell'imputazione, e la verifica della correttezza della qualificazione giuridica di esso, dell'inesistenza delle cause di non punibilità indicate nell'art.129 c.p.p. e della legittimità e della congruità della pena patteggiata, nel rispetto dell'art. 27 Cost. (Cass., Sez. 1, 21 gennaio 1998 n. 6548, ric. Padalino). La previsione dell'intervento del giudice per il controllo della legittimità dell'accordo intervenuto fra le parti risponde a una funzione di garanzia di carattere ordinamentale, volta ad assicurare che il patteggiamento non diventi un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni in violazione dell'art. 112 Cost., il quale esclude la facoltativi dell'azione penale (cfr., Cass., Sez. 3, 15 aprile 1991 n. 4271, Pulzone;
Id., 11 dicembre 1992, Greco). Nella specie il controllo non è stato correttamente eseguito con riguardo alla sanzione. Infatti, il rinvio della L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 12 sexies, per la sanzione da applicare all'inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento stabilito in favore del coniuge e dei figli minori, deve ritenersi riferito all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, che riguarda la condotta di chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori o al coniuge. Di conseguenza, la sanzione prevista è quella congiunta della reclusione fino a un anno e della multa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00.
La pena applicata all'imputato in sede di patteggiamento risulta perciò illegale e di conseguenza, in accoglimento del ricorso del P.M., la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2009