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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 365 /2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 365/2020 R.G.A.C. introitata per la decisione con ordinanza del
28.01.2025 senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali
TRA
, nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'AVV. FRANCESCO MATTONE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello sesso, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] , CF: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. PASQUALINA PUTIGNANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione di udienza del 22.01.2025 e per il Pubblico
Ministero in sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio tra le parti iniziato in forma contenziosa, dopo l'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, esperito invano il tentativo di conciliazione e adottati i provvedimenti provvisori, veniva rimesso dinanzi al G.I. per il prosieguo.
1 Successivamente le parti hanno depositato telematicamente il 20.01.2025 un accordo in ordine alle condizioni della separazione, come da atto scritto e sottoscritto dalle stesse. Si è proceduto in conformità e con ordinanza del 28.01.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Le condizioni della separazione concordate dalle parti e riportate nel suddetto accordo possono essere integralmente recepite, non contrastando con alcuna disposizione di legge.
Possono dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe, così provvede:
Dichiara la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
28/04/1981 e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio in Castellaneta il 02.09.2005, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castellaneta dell'anno 2005, n. 65, p. II, s. A e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
Dispone che i rapporti tra le parti conseguenti alla separazione siano regolati come da accordo scritto e sottoscritto dalle parti, depositato telematicamente in data 20.01.2025, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 03/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 365/2020 R.G.A.C. introitata per la decisione con ordinanza del
28.01.2025 senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali
TRA
, nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'AVV. FRANCESCO MATTONE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello sesso, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] , CF: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. PASQUALINA PUTIGNANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione di udienza del 22.01.2025 e per il Pubblico
Ministero in sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio tra le parti iniziato in forma contenziosa, dopo l'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, esperito invano il tentativo di conciliazione e adottati i provvedimenti provvisori, veniva rimesso dinanzi al G.I. per il prosieguo.
1 Successivamente le parti hanno depositato telematicamente il 20.01.2025 un accordo in ordine alle condizioni della separazione, come da atto scritto e sottoscritto dalle stesse. Si è proceduto in conformità e con ordinanza del 28.01.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Le condizioni della separazione concordate dalle parti e riportate nel suddetto accordo possono essere integralmente recepite, non contrastando con alcuna disposizione di legge.
Possono dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe, così provvede:
Dichiara la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
28/04/1981 e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio in Castellaneta il 02.09.2005, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castellaneta dell'anno 2005, n. 65, p. II, s. A e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
Dispone che i rapporti tra le parti conseguenti alla separazione siano regolati come da accordo scritto e sottoscritto dalle parti, depositato telematicamente in data 20.01.2025, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 03/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente
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