Articolo 4 della Legge 3 novembre 1971, n. 1068
Articolo 3
Versione
2 gennaio 1972
Art. 4.
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, a valutarsi per l'esercizio 1971 in lire 16 milioni, si provvede mediante prelievo dalla gestione dei proventi derivanti dall'amministrazione dei beni gia' di proprieta' dei Savoia, avvocati allo Stato, con conseguente versamento sul capitolo 2601 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 gennaio 1972
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