Articolo 19 della Legge 9 dicembre 1985, n. 705
Articolo 18Articolo 20
Versione
11 dicembre 1985
Art. 19.
I limiti di spesa previsti nella gestione finanziaria ed amministrativa delle universita' e dei dipartimenti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e dallo schema-tipo di regolamento di amministrazione e contabilita' approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371 , sono adeguabili con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro del Tesoro.
Nota all'art. 19:
Vedere precedente nota all'art. 18, comma primo.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1985