Sentenza 26 marzo 2015
Massime • 1
L'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia.
Commentari • 7
- 1. Art. 54 - Stato di necessitàhttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurazione di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata; ove tale onere di allegazione sia positivamente adempiuto dall'imputato, l'onere di dimostrare la non configurabilità della causa di giustificazione invocata grava sulla parte pubblica e, nei casi in cui residui il dubbio sull'esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perché il fatto …
Leggi di più… - 2. Cass. pen., sez. II, 18 settembre 2020, n. 26225https://www.iusinitinere.it/
breve commento a cura di Rossella Giuliano In tema d'illecita occupazione di un immobile altrui, prevista e punita dall'art. 633 c.p., la scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. (ai sensi del quale non è punibile colui che abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale, non volontariamente causato, né altrimenti evitabile di un danno grave alla persona, purché il fatto sia proporzionato al pericolo) può essere invocata solo in presenza di un pericolo imminente: l'ordinamento giuridico, nelle ipotesi d'indigenza permanente non connotata da prossimità, non può legittimare una surrettizia soluzione delle …
Leggi di più… - 3. Quando l’occupazione abusiva di un immobile non è punibile?https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 4. Lo stato di necessità: approfondimento e casiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 11 novembre 2022
Art. 54 CP – Stato di necessità Non è punibile chi commette il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall' altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l' ha costretta a commetterlo Indice La ratio fondamentale dell' Art. 54 CP L' Art. …
Leggi di più… - 5. Invasione di terreni o edifici: il reato previsto dall'art. 633 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 ottobre 2022
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di invasione di terreni o edifici previsto e punito dall'art. 633 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2015, n. 28067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28067 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 26/03/2015
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 730
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 48956/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA;
nei confronti di:
NT GI N. IL 10/03/1986;
SA DA N. IL 21/04/1985;
avverso la sentenza n. 61/2010 GIUDICE DI PACE di GELA, del 05/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VERGA GIOVANNA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Caltanisetta avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gela che ha assolto NT SE e SA NA dal reato di occupazione abusiva di un alloggio di proprietà della società Ferrovie dello Stato sulla base della ritenuta sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 c.p., senza fornire alcuna indicazione degli elementi ed argomenti posti a sostegno della sussistenza di detta scriminante.
Il ricorso è fondato.
Il giudice di primo grado ha ritenuto certa l'occupazione dell'appartamento, ma altrettanto certo lo stato di necessità dei coniugi, costretti all'occupazione abusiva perché entrambi disoccupati e preoccupati di dare un tetto ai figli minori. La sentenza sul punto è sicuramente apodittica, considerato anche che la giurisprudenza di questa Corte - in particolare la sentenza di questa Sezione n. 19147 del 2013 Rv. 255412 -ha avuto modo di affermare che il dettato dell'art. 54 c.p., che presuppone l'attualità del pericolo richiede che, nel momento in cui l'agente agisce contra ius - al fine di evitare "un danno grave alla persona" - il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (Cass. 3310/1981 riv 148374). Non può infatti parlarsi di attualità del pericolo in tutte quelle situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità essendo destinate a protrarsi nel tempo, quale appunto l'esigenza di una soluzione abitativa. Infatti, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell'attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto. Invero, il pericolo non sarebbe più attuale (rectius: imminente) bensì permanente proprio perché l'esigenza abitativa - ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità "di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona" è necessariamente destinata a prolungarsi nel tempo. Va, poi, osservato che, venendo in rilievo il diritto di proprietà, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 54 c.p., alla luce dell'art. 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili l'attualità del pericolo con l'esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un'alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale ( cfr. sul punto, Cass. 35580/2007 riv 237305; Cass. 7183/2008 riv 239447).
In conclusione, la doglianza deve ritenersi fondata in quanto una condizione di difficoltà economica non può legittimare, ai sensi dell'art. 54 c.p., un'occupazione permanente di un immobile per risolvere, in realtà, in modo surrettizio, un'esigenza abitativa. S'impone pertanto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio al Giudice di pace di Gela per nuovo giudizio che si atterrà ai principi indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Gela per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2015