Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2004, n. 18065
CASS
Sentenza 3 marzo 2004

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Nel caso in cui non sia stata sollevata alcuna eccezione o contestazione nel corso dell'espletamento di una determinata prova, o anche immediatamente dopo, non sussiste un diritto della parte a chiedere una successiva verifica di quella stessa prova in sede di legittimità, atteso anche il disposto dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen. che limita il ricorso per cassazione per mancata assunzione di una prova decisiva al dato che la parte ne abbia fatto richiesta ai sensi del secondo comma dell'art. 495 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2004, n. 18065
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18065
    Data del deposito : 3 marzo 2004

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