Sentenza 3 marzo 2004
Massime • 1
Nel caso in cui non sia stata sollevata alcuna eccezione o contestazione nel corso dell'espletamento di una determinata prova, o anche immediatamente dopo, non sussiste un diritto della parte a chiedere una successiva verifica di quella stessa prova in sede di legittimità, atteso anche il disposto dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen. che limita il ricorso per cassazione per mancata assunzione di una prova decisiva al dato che la parte ne abbia fatto richiesta ai sensi del secondo comma dell'art. 495 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2004, n. 18065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18065 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 03/03/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 00388
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 004928/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SC UA, N. IL 19/09/1949;
avverso SENTENZA del 04/12/2001 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
Udito il P.M. in persona del Dott. ALBANO Antonio che ha concluso:
rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. PANZANO Leonardo (Foggia).
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 4.12.2001 la Corte d'Appello di Bari confermò la sentenza 13.7.2001 del Tribunale di Foggia, con la quale AN LE era stato condannato, con le attenuanti genetiche prevalenti e la sospensione condizionale, alla pena di mesi otto di reclusione e lire trecentomila di multa, perché riconosciuto colpevole dei reati, unificati a titolo di continuazione, di cui agli artt.: A) 483 c.p. in relaz. all'art. 4 e 26 l. 15/68, per aver falsamente attestato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata alla domanda di condono edilizio che i lavori abusivi erano stati ultimati il 31.12.1993, in Foggia li 1.3.95; B) 349 co. 1 e 2 c.p., per aver violato i sigilli apposti al manufatto abusivo sequestrato e del quale era stato nominato custode, realizzando un muretto in c.a. per tutta la lunghezza della facciata, in agro di Foggia tra il 21.12.94 e il 6.3.97.
La sentenza di appello è stata impugnata dal difensore dell'imputato, con ricorso per Cassazione, i cui primi due motivi concernono il reato di falso. Il primo motivo è incentrato sulla nozione di "ultimazione" dei lavori che, secondo il ricorrente, sarebbe stata male applicata dai giudici di merito, in quanto "ai sensi dell'art. 31 l. 47/85, norma concernente la sanatoria degli abusi edilizi, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura". A tale nozione corrispondeva - sempre secondo il ricorrente - lo stato dell'opera e, peraltro, "la mancanza di opere di completamento non preclude la possibilità di conseguire il condono".
Con altro motivo viene denunciata carenza di motivazione, in quanto la Corte di merito si sarebbe "limitata a licenziare con affermazioni generiche e comunque poco coerenti con il contenuto detratto di appello quelle che erano state le specifiche e precise doglianze prospettate". In particolare, il ricorrente lamenta che i giudici di merito non avrebbero dovuto basarsi sulla testimonianza del vigile ER, perché: 1) il verbalizzante era stato chiamato a deporre "solo a sei anni di distanza dal sopralluogo"; 2) gli elementi in base ai quali il ER stesso aveva ritenuto che il cantiere era in corso d'opera erano da ritenere "aleatori e incerti", così come gli elementi desunti dalle dichiarazioni dei testi AN e SA e dalle acquisite fatture di acquisto di materiale per costruzioni. Trattasi di motivi inammissibili per manifesta infondatezza e, comunque, non consentiti. Infatti, l'intera discussione in ordini: alla nozione di ultimazione dei lavori risulta superata dai rilievi dei giudici di merito, i quali hanno rilevato che "... le opere fino ad allora eseguite consistevano soltanto in pilastri in c.a. con solaio di copertura, senza neanche i muri di tompagnatura". Trattasi, con ogni evidenza, di accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità e sorretto da motivazione inoppugnabile (in quanto basata, oltre che sugli elementi indicati dallo stesso ricorrente, sulla inoppugnabile documentazione fotografica acquisita). E, in ogni caso, risulta evidente che del pari inammissibili, perché di mero fatto e attinenti a una diversa valutazione delle risultanze processuali sono le considerazioni del ricorrente sulla valenza delle fatture e delle dichiarazioni citate.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, sotto i profili della carenza e del vizio logico della motivazione, che l'affermazione di responsabilità è stata basata sulle dichiarazioni del verbalizzante, che aveva desunto l'avventa prosecuzione dei lavori dal "raffronto tra le foto scattate in sede di sopralluogo ed altre rinvenute presso la sede dei VV.UU. al momento del sequestro e non acquisite agli atti"; tale carenza avrebbe fatto sì che i Giudici di merito si adeguassero alle dichiarazioni stesse "senza alcuna reale ed esauriente verifica, lasciando inalterati i dubbi sulla attendibilità e veridicità del raffronto fotografico effettuato". Tale motivo (la cui sede propria sarebbe stata quella di mancata assunzione di una prova decisiva) è infondato, dovendo condividersi l'argomentazione sul punto della sentenza impugnata, secondo cui "sulla circostanza riferita dal teste nel giudizio di primo grado non vi è stata alcuna contestazione da parte della difesa, che in questa sede invece chiede, senza alcuna plausibile ragione, di poter verificare la documentazione fotografica in possesso della Pol. Mun. di Foggia". L'adeguatezza e logicità dell'argomentazione discendono dal rilievo che, ove nessuna eccezione o contestazione sia stata mossa nel corso dell'espletamento di una determinata prova (o anche immediatamente dopo), non può, anche in base all'inequivoco disposto dell'art. 606 lett. d) c.p.p. (mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495 co. 2), sorgere solo successivamente (nella specie, addirittura in un grado successivo) il diritto della parte a chiedere una verifica di quella stessa prova.
Infine, in sede di discussione orale, il difensore ha prospettato la tesi dell'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. La tesi non può essere accolta, in quanto la continuazione dei reati, unificati a tale titolo in primo grado, deve ritenersi cessata, in base al principio fissato nell'art. 158 c.p., al 6.3.97 (data dell'ultimo accertamento della violazione dei sigilli) e da tale data non sono ancora decorsi i sette anni e sei mesi della prescrizione ex artt. 157 n. 4 e 160 u.c. c.p.. D'altra parte, non potrebbe, in questa sede, sostenersi per la prima volta che la continuazione del delitto di cui all'art. 349 c.p. sarebbe cessata notevolmente prima della data indicata dell'ultimo accertamento, perché la relativa indagine, in quanto di mero fatto, non è consentita in sede di legittimità.
Deve, pertanto, concludersi che, non essendo fondate le censure mosse, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2004