Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0 1 355 / 0 1 REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto A SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente - R.G.N. 19934/98 - Cron. 2765 Dott. Alberto SPANO' Consigliere - Consigliere - Rep. Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Rel. Consigliere - Ud. 09/11/00 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI ConsigliereDott. Pasquale PICONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA 1500 per diritti # 31 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE IO IVANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 4 LIRE 1500 27, presso lo studio dell'avvocato DEL CANCELLERIA G.G. BELLI GABRIELLA, che la rappresenta e difende, giusta ROSSO delega in atti;
ricorrente -
contro
CONTE SUPHEMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro Rilasciata copia legale al Sig. Avv. GEN. STATO tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, per diritti presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 16 FEB. 2001 il- rappresenta e difende ope legis;
IL CANCELLIERE controricorrente 2000 nonchè contro 4589 -1- MINISTERO DEL TESORO;
- intimato Tribunale di avverso la sentenza n. 266/98 del FIRENZE, depositata il 31/07/98 R.G.N. 154/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Raffaele PALMIERI che ha concluso per Generale Dott. il rigetto del ricorso con eventuale integrazione delle motiviazioni ex art. 384 cpc. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sign.AN GI ha adito il Pretore di Firenze perché il Ministero dell'Interno chiamato in giudizio unitamente al Ministero del Tesoro- fosse condannato a corrisponderle l'indennità di accompagnamento. Il Pretore ha rigettato la domanda sulla base della c.t.u.da esso disposta. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 31.7.98, ha rigettato l'appello ritenendo che la malattia neurologica, da cui era affetta l'appellante, non giustificava la richiesta indennità ed ha condannato alle spese la stessa. La sign.IO chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi. Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con la prima censura la ricorrente addebita al Tribunale di non aver tenuto conto delle censure mosse nell'atto d'appello limitandosi ad osservare che essa ricorrente è in grado di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita in quanto affetta soltanto da psicosi cronica psico affettiva curata con psico farmaci maggiori. In realtà, essa ricorrente è affetta da un gravissimo quadro psicotico schizofrenico che ha comportato il ricovero in reparti psichiatrici e la sottoposizione ad ellettroshock;
ha costante bisogno di farmaci maggiori che le sono indispensabili,ha più volte tentato il suicidio e manifesta crisi di aggressività verso se stessa e gli altri. La censura contiene due distinti profili entrambi infondati. Con il primo di essi si denuncia una vera e propria omissione di pronuncia da parte del Tribunade in ordine ad argomentazioni ad esso sottopost. Senonchè, la ricorrente omette del tutto di indicare il contenuto delle predette argomentazioni, in tal modo violando il principio di autosufficienza del ricorso, F impedendo,di conseguenza, di valutare la decisività delle argomentazioni che non sarebbero state esaminate dal Tribunale, ai fini della sussistenza del denunciato vizio di omessa pronuncia. Il secondo profilo contrappone alla valutazione del Tribunale relativa all'entità della malattia psichica la valutazione della ricorrente secondo la quale i suoi effetti non possono esser contenuti con la sola somministrazione di farmaci. Questa Corte ha più volte affermato che in ordine alla entità delle patologie è ammissibile il ricorso in sede di legittimità solo ove vengano denunciati errori di vera e propria devianza dai principi della scienza medica. indicandone le fonti, altrimenti le critiche formulate nei confronti della decisione impugnata si traducono in un mero I D , O L dissenso diagnostico inammissibile nella presente sede. A tale criterio non si è attenuta la ricorrente ed il suo ricorso va quindi rig 3 I 0 A 1 3 S D 5 . S , T A O . R L N , A L ' A O L S 3 L S E 7 I E P - S D D 8 I - I A 1 N S T 1 G N S E O O E S P A
P.Q.M.
G I M D I A G E E , A O L O T D La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. T R I E A T T R S L I I N L D G E E E S D дне O R E Roma 9 novembre 2000 : IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Il Consigliere es. Depositata in Cancelleria Corral. Gay 30 GEN. 2001 Il Presidente oggi, Repuie be uunis ABORATORE K ANCELLERIA E 2 T R O C