CASS
Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2023, n. 38877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38877 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AP AO nato a [...] il [...] PE IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA, il quale ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore è presente l'avvocato BIZZARRO RAFFAELE del foro di AVELLINO in difesa di: AP AO e di PE IO che conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 1(1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 38877 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 16/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza con ordinanza in data 23.11.2022, il Tribunale del riesame di Napoli, pronunciandosi ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città nei confronti di EP FR e AP LO, in relazione, per entrambi, al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso;
quanto al EP anche per tre episodi di detenzione di arma da sparo aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. e del reato di favoreggiamento, aggravato dalla finalità mafiosa;
quanto al AP, anche del reato di concorso in usura aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. e di detenzione illegale di armi da sparo aggravata dalla finalità mafiosa. 2. Il Tribunale del riesame ha richiamato, in premessa, il contesto investigativo relativo al gruppo criminale denominato clan GE descritto dall'ordinanza del Gip, evidenziando come l'esistenza di tale associazione e la sua operatività fossero comprovati: dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tra cui, in particolare, quelle di AN AC, in precedenza affiliato al clan rivale Cava;
dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali che documentavano l'attività di vigilanza, anche armata, dell'area di operatività dell'associazione criminosa, la sua capacità intimidatoria, le dinamiche del gruppo e i ruoli di alcuni affiliati;
dall'attività di appostamento e videoripresa;
dalle dichiarazioni delle persone offese relative ai singoli episodi delittuosi. Sulla base di tali elementi era emersa la posizione apicale rivestita dai fratelli IN e LA GE, la disponibilità di armi da parte del sodalizio criminoso, le tensioni con i gruppi avversari, la forza di intimidazione dell'associazione, e l'infiltrazione di capitali illegali nel tessuto produttivo lecito, anche attraverso l'erogazione di prestiti a carattere usurario. Il Tribunale, rilevato come non fosse in discussione l'esistenza dell'associazione camorristica, ma soltanto la partecipazione ad essa dei ricorrenti, ha fatto integrale rinvio all'ordinanza applicativa della misura cautelare quanto all'attività dell'associazione, soffermandosi sulla posizione dei ricorrenti, EP FR e AP LO. Quanto al primo, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i reati contestati. Riguardo al favoreggiamento, ha valorizzato le dichiarazioni di AN LI LA, vittima di una rapina dal medesimo denunciata, e in relazione alla quale egli aveva dichiarato di aver subito le pressioni del EP, di CO NT e di LL TR GI per dissuaderlo dal denunciare i fatti ai Carabinieri. L'ordinanza del riesame ha evidenziato come tali dichiarazioni fossero riscontrate dal contenuto delle 2 conversazioni telefoniche intercettate che confermavano l'attendibilità della persona offesa, nonché l'attività del EP. I diversi episodi di detenzione di armi per finalità proprie del clan erano attestati dalla attività di captazione delle conversazioni intrattenute dal ricorrente con CO NT e trovavano conferma nelle riprese del sistema di videosorveglianza. Tali attività, nonché i numerosi controlli sul territorio in cui il EP era in compagnia del CO e di altri associati al clan GE venivano ritenuti elementi comprovanti la partecipazione del EP al suddetto sodalizio criminoso. Con riguardo al AP, l'ordinanza del riesame, nel confermare la decisione del GIP, ha rinvenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione al clan camorristico GE nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN AC, riscontrate dalle captazioni di conversazioni dalle quali risulta il suo ruolo di incaricato della gestione delle terre del clan, della sua vicinanza con uno dei capi, IN GE, in compagnia del quale era stato più volte controllato. Ha altresì ritenuto sussistenti gravi indizi in ordine alla detenzione illegale di armi da parte del AP, nonché alla partecipazione al reato di usura commesso in danno di VO MO MI, comprovato dalle dichiarazioni della persona offesa e dalle intercettazioni. Per entrambi gli imputati il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari in ragione del ruolo operativo all'interno dell'associazione da essi svolto. 2. Avverso tale ordinanza FR EP, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando diverse censure. 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza per violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e all'art. 273 cod. pen., nonché per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe ritenuto esistenti gravi indizi in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa in forza dei rapporti che questi aveva con NT CO, successivamente deceduto, e alla commissione del reato fine di favoreggiamento. Tuttavia, non vi sarebbero elementi da cui desumere la stabile ed organica partecipazione del EP all'associazione. Ancor prima, meramente apparente sarebbe la motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. penj resa dal Tribunale del riesame, il quale ha affermato che l'esistenza della consorteria mafiosa non sarebbe stata messa in discussione. La difesa sostiene che, in realtà, nel corso della discussione ne aveva contestato l'esistenza, affermando che si sarebbe trattato di un'associazione di coltivatori diretti, e non già di un sodalizio criminoso. D'altra 3 parte, l'impugnazione avrebbe effetto pienamente devolutivo, con attribuzione al Tribunale del riesame della cognizione piena e dell'obbligo di motivazione ex art. 125 cod. proc. pen. Rifacendosi quasi integralmente all'ordinanza applicativa della misura cautelare, il provvedimento impugnato sarebbe del tutto privo di motivazione, limitandosi ad evocare l'episodio del cd. inchino della statua del santo protettore di Livardi davanti all'abitazione dei GE, senza tuttavia valutare quanto emergerebbe dalla documentazione anche fotografica dell'episodio, la quale attesterebbero come si sia trattato piuttosto di una «ostensione gioiosa del piccolo GE ai fedeli», e senza considerare se esso avesse o meno carattere di serietà. Inoltre, l'inchino avrebbe rilievo penale solo ove fosse stato contestato il reato di cui all'art. 405 cod. pen., mentre ciò non era avvenuto, non sussistendo alcuna turbativa della funzione religiosa. La valutazione del Tribunale, inoltre, si fonderebbe sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia di cui tuttavia non sarebbe stata vagliata la credibilità, né l'attendibilità intrinseca ed estrinseca. Quanto ad AC AN, la sua credibilità sarebbe stata sconfessata dalla sentenza del Tribunale di Avellino n. 2649/16, che lo aveva assolto dal reato di cui si era autoaccusato, oltre che dalle pronunce di altri Tribunali. Quanto al Di NI, il provvedimento impugnato non avrebbe considerato che egli era animato da livore e risentimento nei confronti del GE. Mancherebbe, inoltre, ogni valutazione in ordine all'inserimento del EP nella consorteria criminosa, nulla emergendo in proposto neppure dalle intercettazioni ambientali e telefoniche, non essendo a tal fine sufficiente lo svolgimento di un semplice contributo e di una sporadica attività priva dell'affectio societatis. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di favoreggiamento. Non vi sarebbero infatti elementi attestanti contatti tra il EP e il AN LI UL, né la presenza del ricorrente a casa della persona offesa, né che il ricorrente avesse cercato di influenzare le dichiarazioni da rendere ai Carabinieri, come emergerebbe dalle intercettazioni telefoniche (di due delle quali viene riprodotto il testo nel ricorso), che attesterebbero la non credibilità del AN. In ogni caso non sussisterebbe l'aggravante dell'art. 416-bis, n. 1 in quanto l'intervento di CO NT, il quale si era recato a casa della persona offesa, era stato mosso dal fine egoistico di tutelare i suoi figli, ed era perciò estraneo al contesto associativo. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Difetterebbe ogni valutazione in ordine alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, non 4 rilevando i controlli svolti dalla polizia giudiziaria, nel luglio 2019 e nel febbraio 2020, in occasione dei quali il EP era insieme al CO, essendo risalenti ad anni precedenti e considerato che l'unica persona con cui il EP aveva rapporti, e cioè il CO, è nel frattempo deceduta. 3. Anche AP LO ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione. 3.1. Con il primo motivo la difesa deduce di aver contestato l'esistenza dell'associazione mafiosa affermando che in realtà si trattava di un'associazione di coltivatori diretti e rilevando come in ogni caso l'impugnazione abbia effetto pienamente devolutivo. L'ordinanza impugnata sarebbe priva di motivazione, rifacendosi quasi integralmente all'ordinanza applicativa della misura cautelare, senza rispondere alle censure svolte dalla difesa e senza valutare l'attendibilità e la credibilità dei collaboratori di giustizia. Quanto alla partecipazione del AP alla associazione camorristica, il ricorrente sostiene che le immagini riprese dalle telecamere documenterebbero non già una riunione di sodali, ma lo svolgimento di attività agricola. Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad elencare gli elementi di riscontro della partecipazione del AP all'associazione, senza indicare le ragioni per cui ad essi è riconosciuto valore individualizzante. Non avrebbe indicato il ruolo svolto dal ricorrente nel gruppo criminoso, né vi sarebbero captazioni telefoniche o ambientali attestanti l'interazione con esso. Il AP svolgerebbe attività di agricoltore a tempo pieno e per primo avrebbe spostato i suoi interessi a Mignano Montelungo, senza che da ciò possa desumersi la sua partecipazione al clan GE. In senso contrario non rileverebbe la telefonata intercettata in data 15.12.2006, dalla quale non emergerebbe alcuna affectio societatis o partecipazione al sodalizio criminoso e neppure rileverebbe in tal senso il suo interessamento per le vicende dell'amico GE MI, anch'egli proprietario terriero a Mignano. 3.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso del AP nel reato di usura ai danni di VO MO MI. L'ordinanza impugnata avrebbe rinvenuto gravi indizi nelle dichiarazioni della persona offesa senza considerare che esse sarebbero smentite dalla intercettazione di altra conversazione del VO. In ogni caso, non sussisterebbe il reato di usura dal momento che, dalle dichiarazioni della persona offesa, il tasso di interesse applicato, pari al 18% annuo, nel 2010 non superava la soglia legale. 5 Illogica e apparente sarebbe poi la motivazione in ordine al reato concernente le armi la cui sussistenza sarebbe desunta unicamente sulla base dell'ascolto di intercettazioni inidonee ad integrare una valutazione di gravità indiziaria. 3.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. Difetterebbe infatti la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, non potendola desumere dai due controlli del 2020 in occasione dei quali il AP si trovava insieme a GE IN per questioni lavorative;
ad uno del 2019 mentre era in compagnia del EP FR ed un altro del 2020 mentre era insieme a CO NT, nel frattempo deceduto. Dalle indagini non emergerebbero elementi per fondare la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere. Considerato in diritto 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, risultando basati su motivi manifestamente infondati. 2. Ricorso proposto da ER FR. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Giova premettere che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio incidentale di impugnazione avverso i provvedimenti de libertate, pur nella specificità del giudizio di riesame sul provvedimento di cautela personale, resta fermo il principio secondo il quale la parte impugnante ha l'onere di specificare le doglianze attinenti il merito (sul fatto, sulle fonti di prove e relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, non è ammissibile sottoporre alla Corte di legittimità censure su tali punti, le quali non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile all'omessa osservanza dell'onere devolutorio, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex articolo 606 del codice di rito penale. A tale ipotesi consegue la declaratoria di inammissibilità del motivo ricorso (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01; Sez. 6, n. 3058 del 18/08/1992, De Salvo, Rv. 191962). Nella specie, la difesa sostiene di aver contestato, in sede di riesame, la sussistenza dell'associazione camorristica. Trattasi di censura che, per come riportata nei ricorsi - nei quali peraltro, neppure di dà atto che essa fosse stata inserita nel verbale di udienza ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen. - risulta del tutto generica e aspecifica, a fronte della chiara affermazione, contenuta 6 nell'ordinanza impugnata, in cui si dà espressamente conto del fatto che il difensore non aveva messo in discussione l'esistenza del clan GE (pag. 3 ordinanza impugnata). In ogni caso, anche a voler prescindere da tale rilievo, il Tribunale del riesame ha specificamente affrontato il tema dell'esistenza del sodalizio criminoso, non già attraverso un mero rinvio all'ordinanza del GIP, ma illustrandone i punti salienti che ha esplicitamente condiviso, affermando che essi non necessitavano di ulteriore approfondimento in quanto non era stata oggetto di contestazione l'esistenza dell'associazione mafiosa, ma soltanto la partecipazione ad essa dei ricorrenti. In tal modo, il Tribunale del riesame si è conformato ai principi espressi da questa Corte, secondo la quale l'obbligo di motivazione che grava sul giudice dell'impugnazione è correlato al grado d specificità delle censure prospettate, conformando il primo in modo tanto più stringente quanto più diffuse ed analitiche risultino le censure anzidette. Si è pertanto ritenuta viziata per difetto di motivazione la decisione di secondo grado che, in presenza di specifiche doglianze su uno o più punti del provvedimento impugnato, motivi per relationem, limitandosi a richiamare quest'ultimo (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 259316; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392), senza così confrontarsi con le questioni poste nell'atto di gravame ed eludendole. Il principio è stato più volte riaffermato anche nella materia cautelare, nella quale l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale del riesame contenga una motivazione che si risolva nel mero richiamo delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111), o nella pedissequa riproduzione (anche mediante la tecnica del copia-incolla informatico) di ampi stralci della parte motiva di esso (Sez. 4, n. 7031 del 05/02/2013, Conti, Rv. 254937), omettendo la valutazione delle doglianze formulate dall'impugnante. Per contro, l'ordinanza del riesame può richiamare, o riprodurre, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, in rapporto a deduzioni difensive inidonee, anche per la loro genericità, a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica. A fronte, dunque, di una richiesta di riesame priva di doglianze specificamente articolate - contenute nell'istanza originaria, o in memoria successivamente depositata, o anche formulate oralmente all'udienza e documentate nel relativo verbale - ben può il giudice del riesame far propria l'ordinanza genetica dichiarando espressamente di condividerla e riproducendone il contenuto, così anche da dimostrare di averne preso esatta contezza;
senza che 7 possa essere ad essa addebitato di non aver risposto a temi e questioni che non erano stati specificamente dedotti (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01). Ciò è proprio quanto avvenuto nel caso in esame ove, a fronte della genericità delle censure svolte dalla difesa, il Tribunale del riesame ha reso una motivazione sintetica, e tuttavia adeguata ed esaustiva. Inammissibile in quanto del tutto privo di autosufficienza è il profilo di censura con cui si contesta l'attendibilità dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni sono individuate dall'ordinanza impugnata tra i gravi indizi in ordine alla sussistenza del sodalizio criminoso. Il ricorrente si è limitato, infatti, a richiamare alcune pronunce dei giudici di merito, non meglio specificate, ad eccezione di quella resa dal Tribunale di Avellino, che - a suo dire - sconfesserebbero la credibilità del collaboratore, senza tuttavia precisare né allegare gli elementi a fondamento di tale valutazione. Senz'altro generiche sono, altresì, le censure concernenti la partecipazione del EP alla associazione mafiosa. Il Tribunale del riesame ha puntualmente e indicato i plurimi elementi dai quali ha desunto l'esistenza di gravi indizi comprovanti tali partecipazione, individuandoli non solo negli innumerevoli controlli sul territorio in cui egli era insieme a CO NT, LL TR GI ed altri associati, ritenendoli significativi della stabilità delle frequentazioni tra gli stessi, ma anche nelle numerose captazioni dalle quali emergeva come il ricorrente cooperasse attivamente all'attività di controllo del territorio del clan GE, segnalando la presenza di estranei, ovvero delle Forze dell'ordine, o ricercando la presenza di telecamere installate dalla polizia giudiziaria. Ar>s-r5, A fron-te di tali circostanze concrete, significative, già di per sé e ancor più se valutate nel loro insieme, di una attiva e continuativa partecipazione del EP al sodalizio criminoso, anche attraverso la fattiva collaborazione con esponenti dell'associazione camorristica, le censure della difesa risultano del tutto generiche e aspecifiche, oltre che in più punti confuse, laddove sovrappongono rilievi concernenti l'esistenza dell'associazione con quelli relativi alla partecipazione ad essa del ricorrente. Questi, infatti, si limita ad affermare l'inconsistenza delle dichiarazioni dei collaboratori, le quali tuttavia non rientrano tra gli elementi valutati dal Tribunale in relazione alla posizione del EP (ma solo ai fini della sussistenza dell'associazione). Contesta, inoltre, l'esistenza dell'affectio societatis, declassando la condotta dell'imputato a un mero contributo, laddove l'ordinanza impugnata dà conto della continuità di tale contributo e del concreto ausilio recato all'associazione, documentato non solo dalle conversazioni captate e specificamente indicate (a differenza di quanto si sostiene nel ricorso), ma anche 8 dalla commissione dei reati fine, quali il favoreggiamento, allorché si era trattato di dissuadere il AN LI UL, vittima della rapina perpetrata da altri partecipi, dal denunciarla ai Carabinieri, nonché i plurimi episodi di detenzione di armi per finalità proprie del sodalizio criminoso documentati sia da molteplici captazioni, sia dalle immagini delle videoriprese e che non sono state oggetto di alcuna contestazione da parte della difesa. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Trattasi di censura argomentata essenzialmente su una richiesta di nuova valutazione del contenuto delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra il EP e CO NT che, nella prospettazione difensiva, attesterebbero la volontà del ricorrente di non essere coinvolto nella vicenda relativa al AN. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). Inoltre, deve ricordarsi che, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero sms, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro. Tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza mentre è possibile prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020). Nel caso in esame, la condotta di favoreggiamento posta in essere dal EP è stata motivatamente argomentata sia sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, sia sul riscontro rinvenuto nel contenuto delle conversazioni captate, e di cui il Tribunale ha dato una interpretazione logica e coerente, che va esente da censure. 2.3. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso. 9 Occorre, innanzitutto, considerare che il titolo cautelare concerne, tra l'altro, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., il quale è inserito nel terzo periodo del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., che pone una "doppia presunzione relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, di cui occorre tenere conto. Si tratta di una presunzione che prevale, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen. Ne discende che la ricorrenza di questa presunzione relativa di pericolosità sociale determina l'inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare l'eventuale esistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto presuntivo (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861-01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419-01. Si vedano, altresì, Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865 - 01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02). Il Tribunale di Napoli ha dato specificamente conto della sussistenza e della attualità delle esigenze cautelari rinvenendole nel ruolo operativo ricoperto dal EP e attestato non solo dalla sua vicinanza al CO, ma anche dalla custodia delle armi del clan GE. Di contro, la difesa si è limitata a evidenziare il decorso del tempo dai fatti. In proposito conviene richiamare l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, a cui questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale il tempo ha valenza neutra, sicché, ove non sia accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità, esso non può costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889 - 01; Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019, Rv. 275681-01; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombacca, Rv. 278569 - 01; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174 - 01). Ebbene, nel caso in esame, a fronte dei plurimi legami e collegamenti del EP con il clan camorristico individuati dal Tribunale, il sopravvenuto decesso del CO non costituisce elemento idoneo ad attestare, unitamente al tempo trascorso dai fatti, il venir meno del vincolo associativo. 3. Ricorso di AP LO 10 3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Esso risulta pressoché identico al primo motivo formulato nel ricorso proposto dal EP con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'associazione criminosa denominata clan GE, di tal che valgono le medesime considerazioni sopra svolte, da intendersi qui richiamate. Aspecifiche e prive di autosufficienza sono, inoltre, le censure concernenti la partecipazione del AP alla associazione mafiosa, essendosi la difesa limitata a contestare in modo generico la mancata valutazione da parte del Tribunale della attendibilità del collaboratore di giustizia. L'ordinanza impugnata ha infatti analiticamente individuato i gravi indizi di colpevolezza rinvenendoli, innanzitutto nelle dichiarazioni - ritenute ampiamente riscontrate - del collaboratore AN AC, il quale ha descritto il ricorrente come un appartenente al clan di GE IN e come suo spalleggiatore di costui. Inoltre, ha precisato che tali dichiarazioni erano riscontrate dalle conversazioni intercettate che confermavano il suo ruolo di gestore dei terreni dei GE, nonché dai numerosi controlli cui era stato sottoposto dalla polizia giudiziaria in occasione dei quali era trovato insieme a GE IN e GE MI, CO NT ed altri associati, ed infine dalla fattiva attività di ricerca delle cimici collocate dagli inquirenti sulla sua auto. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata ha specificamente indicato i gravi indizij della partecipazione del ricorrente al reato di usura commesso ai danni dell'imprenditore VO MO MI, rinvenendoli nelle immagini dei filmati registrati presso la ditta della persona offesa che documentano la presenza in quel luogo del AP;
nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché nelle dichiarazioni del VO in ordine al denaro concessogli in prestito da GE IN e consegnatogli materialmente dal AP, nonché ai pagamenti effettuati a mani di costui, e all'importo da restituire. Quanto al carattere di usurarietà degli interessi pretesi dal GE, si tratta di valutazione correttamente operata dal giudice del riesame, la quale, essendo stata congruamente e logicamente motivata, si sottrae in questa sede alle generiche censure svolte dal ricorrente. L'ordinanza impugnata ha infatti dato atto della situazione di difficoltà economica in cui si trova la vittima nella gestione delle aziende, nonché della sproporzione tra il prestito in denaro, pari a 200.000 euro e gli interessi corrisposti, pari ad 80.000 euro in due anni. A fronte di tale sproporzione, non rilevano i parametri di valutazione dell'usura legale, ricorrendo un'ipotesi di usura in concreto (Sez. 2, n. 19134 del 17/03/2022, Di Noia, Rv. 283187 - 02). 11 w z o cf) (t- u) nr (1ji 2) ( n ,- O L --. -30-- ---) Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, drig,zp ' att. cod. proc. pen. -7- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023. Meramente discorsiva e aspecifica deve ritenersi la censura mossa con riguardo al reato di detenzione delle armi. Invero l'ordinanza del riesame ha dato analiticamente conto del contenuto delle intercettazioni e di come da esso emergeva che gli interlocutori stavano parlando di armi da sparo, atteso che facevano esplicito riferimento ad esse, alloro componenti e al fatto che le stavano maneggiando. 3.3. Il terzo motivo, con il quale si contesta la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. Valgono in proposito le considerazioni già espresse in relazione all'analoga censura formulata nel ricorso del EP con riguardo alla "doppia presunzione relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Anche in tal caso, l'ordinanza impugnata ha dato specificamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto attuali le esigenze cautelari nei confronti del AP, evidenziando come egli rivestisse il ruolo di braccio destro di GE IN, fosse depositarlo delle armi del clan, avesse la gestione dei terreni dell'associazione e si occupasse della riscossione dei prestiti usurai. A fronte di tali elementi, la difesa nulla di concreto ha addotto per smentire la presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e adeguatamente supportata dagli elementi evidenziati dal Tribunale. 4. Ne discende l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PQM
lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA, il quale ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore è presente l'avvocato BIZZARRO RAFFAELE del foro di AVELLINO in difesa di: AP AO e di PE IO che conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 1(1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 38877 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 16/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza con ordinanza in data 23.11.2022, il Tribunale del riesame di Napoli, pronunciandosi ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città nei confronti di EP FR e AP LO, in relazione, per entrambi, al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso;
quanto al EP anche per tre episodi di detenzione di arma da sparo aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. e del reato di favoreggiamento, aggravato dalla finalità mafiosa;
quanto al AP, anche del reato di concorso in usura aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. e di detenzione illegale di armi da sparo aggravata dalla finalità mafiosa. 2. Il Tribunale del riesame ha richiamato, in premessa, il contesto investigativo relativo al gruppo criminale denominato clan GE descritto dall'ordinanza del Gip, evidenziando come l'esistenza di tale associazione e la sua operatività fossero comprovati: dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tra cui, in particolare, quelle di AN AC, in precedenza affiliato al clan rivale Cava;
dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali che documentavano l'attività di vigilanza, anche armata, dell'area di operatività dell'associazione criminosa, la sua capacità intimidatoria, le dinamiche del gruppo e i ruoli di alcuni affiliati;
dall'attività di appostamento e videoripresa;
dalle dichiarazioni delle persone offese relative ai singoli episodi delittuosi. Sulla base di tali elementi era emersa la posizione apicale rivestita dai fratelli IN e LA GE, la disponibilità di armi da parte del sodalizio criminoso, le tensioni con i gruppi avversari, la forza di intimidazione dell'associazione, e l'infiltrazione di capitali illegali nel tessuto produttivo lecito, anche attraverso l'erogazione di prestiti a carattere usurario. Il Tribunale, rilevato come non fosse in discussione l'esistenza dell'associazione camorristica, ma soltanto la partecipazione ad essa dei ricorrenti, ha fatto integrale rinvio all'ordinanza applicativa della misura cautelare quanto all'attività dell'associazione, soffermandosi sulla posizione dei ricorrenti, EP FR e AP LO. Quanto al primo, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i reati contestati. Riguardo al favoreggiamento, ha valorizzato le dichiarazioni di AN LI LA, vittima di una rapina dal medesimo denunciata, e in relazione alla quale egli aveva dichiarato di aver subito le pressioni del EP, di CO NT e di LL TR GI per dissuaderlo dal denunciare i fatti ai Carabinieri. L'ordinanza del riesame ha evidenziato come tali dichiarazioni fossero riscontrate dal contenuto delle 2 conversazioni telefoniche intercettate che confermavano l'attendibilità della persona offesa, nonché l'attività del EP. I diversi episodi di detenzione di armi per finalità proprie del clan erano attestati dalla attività di captazione delle conversazioni intrattenute dal ricorrente con CO NT e trovavano conferma nelle riprese del sistema di videosorveglianza. Tali attività, nonché i numerosi controlli sul territorio in cui il EP era in compagnia del CO e di altri associati al clan GE venivano ritenuti elementi comprovanti la partecipazione del EP al suddetto sodalizio criminoso. Con riguardo al AP, l'ordinanza del riesame, nel confermare la decisione del GIP, ha rinvenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione al clan camorristico GE nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN AC, riscontrate dalle captazioni di conversazioni dalle quali risulta il suo ruolo di incaricato della gestione delle terre del clan, della sua vicinanza con uno dei capi, IN GE, in compagnia del quale era stato più volte controllato. Ha altresì ritenuto sussistenti gravi indizi in ordine alla detenzione illegale di armi da parte del AP, nonché alla partecipazione al reato di usura commesso in danno di VO MO MI, comprovato dalle dichiarazioni della persona offesa e dalle intercettazioni. Per entrambi gli imputati il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari in ragione del ruolo operativo all'interno dell'associazione da essi svolto. 2. Avverso tale ordinanza FR EP, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando diverse censure. 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza per violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e all'art. 273 cod. pen., nonché per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe ritenuto esistenti gravi indizi in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa in forza dei rapporti che questi aveva con NT CO, successivamente deceduto, e alla commissione del reato fine di favoreggiamento. Tuttavia, non vi sarebbero elementi da cui desumere la stabile ed organica partecipazione del EP all'associazione. Ancor prima, meramente apparente sarebbe la motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. penj resa dal Tribunale del riesame, il quale ha affermato che l'esistenza della consorteria mafiosa non sarebbe stata messa in discussione. La difesa sostiene che, in realtà, nel corso della discussione ne aveva contestato l'esistenza, affermando che si sarebbe trattato di un'associazione di coltivatori diretti, e non già di un sodalizio criminoso. D'altra 3 parte, l'impugnazione avrebbe effetto pienamente devolutivo, con attribuzione al Tribunale del riesame della cognizione piena e dell'obbligo di motivazione ex art. 125 cod. proc. pen. Rifacendosi quasi integralmente all'ordinanza applicativa della misura cautelare, il provvedimento impugnato sarebbe del tutto privo di motivazione, limitandosi ad evocare l'episodio del cd. inchino della statua del santo protettore di Livardi davanti all'abitazione dei GE, senza tuttavia valutare quanto emergerebbe dalla documentazione anche fotografica dell'episodio, la quale attesterebbero come si sia trattato piuttosto di una «ostensione gioiosa del piccolo GE ai fedeli», e senza considerare se esso avesse o meno carattere di serietà. Inoltre, l'inchino avrebbe rilievo penale solo ove fosse stato contestato il reato di cui all'art. 405 cod. pen., mentre ciò non era avvenuto, non sussistendo alcuna turbativa della funzione religiosa. La valutazione del Tribunale, inoltre, si fonderebbe sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia di cui tuttavia non sarebbe stata vagliata la credibilità, né l'attendibilità intrinseca ed estrinseca. Quanto ad AC AN, la sua credibilità sarebbe stata sconfessata dalla sentenza del Tribunale di Avellino n. 2649/16, che lo aveva assolto dal reato di cui si era autoaccusato, oltre che dalle pronunce di altri Tribunali. Quanto al Di NI, il provvedimento impugnato non avrebbe considerato che egli era animato da livore e risentimento nei confronti del GE. Mancherebbe, inoltre, ogni valutazione in ordine all'inserimento del EP nella consorteria criminosa, nulla emergendo in proposto neppure dalle intercettazioni ambientali e telefoniche, non essendo a tal fine sufficiente lo svolgimento di un semplice contributo e di una sporadica attività priva dell'affectio societatis. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di favoreggiamento. Non vi sarebbero infatti elementi attestanti contatti tra il EP e il AN LI UL, né la presenza del ricorrente a casa della persona offesa, né che il ricorrente avesse cercato di influenzare le dichiarazioni da rendere ai Carabinieri, come emergerebbe dalle intercettazioni telefoniche (di due delle quali viene riprodotto il testo nel ricorso), che attesterebbero la non credibilità del AN. In ogni caso non sussisterebbe l'aggravante dell'art. 416-bis, n. 1 in quanto l'intervento di CO NT, il quale si era recato a casa della persona offesa, era stato mosso dal fine egoistico di tutelare i suoi figli, ed era perciò estraneo al contesto associativo. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Difetterebbe ogni valutazione in ordine alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, non 4 rilevando i controlli svolti dalla polizia giudiziaria, nel luglio 2019 e nel febbraio 2020, in occasione dei quali il EP era insieme al CO, essendo risalenti ad anni precedenti e considerato che l'unica persona con cui il EP aveva rapporti, e cioè il CO, è nel frattempo deceduta. 3. Anche AP LO ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione. 3.1. Con il primo motivo la difesa deduce di aver contestato l'esistenza dell'associazione mafiosa affermando che in realtà si trattava di un'associazione di coltivatori diretti e rilevando come in ogni caso l'impugnazione abbia effetto pienamente devolutivo. L'ordinanza impugnata sarebbe priva di motivazione, rifacendosi quasi integralmente all'ordinanza applicativa della misura cautelare, senza rispondere alle censure svolte dalla difesa e senza valutare l'attendibilità e la credibilità dei collaboratori di giustizia. Quanto alla partecipazione del AP alla associazione camorristica, il ricorrente sostiene che le immagini riprese dalle telecamere documenterebbero non già una riunione di sodali, ma lo svolgimento di attività agricola. Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad elencare gli elementi di riscontro della partecipazione del AP all'associazione, senza indicare le ragioni per cui ad essi è riconosciuto valore individualizzante. Non avrebbe indicato il ruolo svolto dal ricorrente nel gruppo criminoso, né vi sarebbero captazioni telefoniche o ambientali attestanti l'interazione con esso. Il AP svolgerebbe attività di agricoltore a tempo pieno e per primo avrebbe spostato i suoi interessi a Mignano Montelungo, senza che da ciò possa desumersi la sua partecipazione al clan GE. In senso contrario non rileverebbe la telefonata intercettata in data 15.12.2006, dalla quale non emergerebbe alcuna affectio societatis o partecipazione al sodalizio criminoso e neppure rileverebbe in tal senso il suo interessamento per le vicende dell'amico GE MI, anch'egli proprietario terriero a Mignano. 3.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso del AP nel reato di usura ai danni di VO MO MI. L'ordinanza impugnata avrebbe rinvenuto gravi indizi nelle dichiarazioni della persona offesa senza considerare che esse sarebbero smentite dalla intercettazione di altra conversazione del VO. In ogni caso, non sussisterebbe il reato di usura dal momento che, dalle dichiarazioni della persona offesa, il tasso di interesse applicato, pari al 18% annuo, nel 2010 non superava la soglia legale. 5 Illogica e apparente sarebbe poi la motivazione in ordine al reato concernente le armi la cui sussistenza sarebbe desunta unicamente sulla base dell'ascolto di intercettazioni inidonee ad integrare una valutazione di gravità indiziaria. 3.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. Difetterebbe infatti la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, non potendola desumere dai due controlli del 2020 in occasione dei quali il AP si trovava insieme a GE IN per questioni lavorative;
ad uno del 2019 mentre era in compagnia del EP FR ed un altro del 2020 mentre era insieme a CO NT, nel frattempo deceduto. Dalle indagini non emergerebbero elementi per fondare la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere. Considerato in diritto 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, risultando basati su motivi manifestamente infondati. 2. Ricorso proposto da ER FR. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Giova premettere che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio incidentale di impugnazione avverso i provvedimenti de libertate, pur nella specificità del giudizio di riesame sul provvedimento di cautela personale, resta fermo il principio secondo il quale la parte impugnante ha l'onere di specificare le doglianze attinenti il merito (sul fatto, sulle fonti di prove e relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, non è ammissibile sottoporre alla Corte di legittimità censure su tali punti, le quali non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile all'omessa osservanza dell'onere devolutorio, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex articolo 606 del codice di rito penale. A tale ipotesi consegue la declaratoria di inammissibilità del motivo ricorso (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01; Sez. 6, n. 3058 del 18/08/1992, De Salvo, Rv. 191962). Nella specie, la difesa sostiene di aver contestato, in sede di riesame, la sussistenza dell'associazione camorristica. Trattasi di censura che, per come riportata nei ricorsi - nei quali peraltro, neppure di dà atto che essa fosse stata inserita nel verbale di udienza ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen. - risulta del tutto generica e aspecifica, a fronte della chiara affermazione, contenuta 6 nell'ordinanza impugnata, in cui si dà espressamente conto del fatto che il difensore non aveva messo in discussione l'esistenza del clan GE (pag. 3 ordinanza impugnata). In ogni caso, anche a voler prescindere da tale rilievo, il Tribunale del riesame ha specificamente affrontato il tema dell'esistenza del sodalizio criminoso, non già attraverso un mero rinvio all'ordinanza del GIP, ma illustrandone i punti salienti che ha esplicitamente condiviso, affermando che essi non necessitavano di ulteriore approfondimento in quanto non era stata oggetto di contestazione l'esistenza dell'associazione mafiosa, ma soltanto la partecipazione ad essa dei ricorrenti. In tal modo, il Tribunale del riesame si è conformato ai principi espressi da questa Corte, secondo la quale l'obbligo di motivazione che grava sul giudice dell'impugnazione è correlato al grado d specificità delle censure prospettate, conformando il primo in modo tanto più stringente quanto più diffuse ed analitiche risultino le censure anzidette. Si è pertanto ritenuta viziata per difetto di motivazione la decisione di secondo grado che, in presenza di specifiche doglianze su uno o più punti del provvedimento impugnato, motivi per relationem, limitandosi a richiamare quest'ultimo (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 259316; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392), senza così confrontarsi con le questioni poste nell'atto di gravame ed eludendole. Il principio è stato più volte riaffermato anche nella materia cautelare, nella quale l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale del riesame contenga una motivazione che si risolva nel mero richiamo delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111), o nella pedissequa riproduzione (anche mediante la tecnica del copia-incolla informatico) di ampi stralci della parte motiva di esso (Sez. 4, n. 7031 del 05/02/2013, Conti, Rv. 254937), omettendo la valutazione delle doglianze formulate dall'impugnante. Per contro, l'ordinanza del riesame può richiamare, o riprodurre, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, in rapporto a deduzioni difensive inidonee, anche per la loro genericità, a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica. A fronte, dunque, di una richiesta di riesame priva di doglianze specificamente articolate - contenute nell'istanza originaria, o in memoria successivamente depositata, o anche formulate oralmente all'udienza e documentate nel relativo verbale - ben può il giudice del riesame far propria l'ordinanza genetica dichiarando espressamente di condividerla e riproducendone il contenuto, così anche da dimostrare di averne preso esatta contezza;
senza che 7 possa essere ad essa addebitato di non aver risposto a temi e questioni che non erano stati specificamente dedotti (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01). Ciò è proprio quanto avvenuto nel caso in esame ove, a fronte della genericità delle censure svolte dalla difesa, il Tribunale del riesame ha reso una motivazione sintetica, e tuttavia adeguata ed esaustiva. Inammissibile in quanto del tutto privo di autosufficienza è il profilo di censura con cui si contesta l'attendibilità dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni sono individuate dall'ordinanza impugnata tra i gravi indizi in ordine alla sussistenza del sodalizio criminoso. Il ricorrente si è limitato, infatti, a richiamare alcune pronunce dei giudici di merito, non meglio specificate, ad eccezione di quella resa dal Tribunale di Avellino, che - a suo dire - sconfesserebbero la credibilità del collaboratore, senza tuttavia precisare né allegare gli elementi a fondamento di tale valutazione. Senz'altro generiche sono, altresì, le censure concernenti la partecipazione del EP alla associazione mafiosa. Il Tribunale del riesame ha puntualmente e indicato i plurimi elementi dai quali ha desunto l'esistenza di gravi indizi comprovanti tali partecipazione, individuandoli non solo negli innumerevoli controlli sul territorio in cui egli era insieme a CO NT, LL TR GI ed altri associati, ritenendoli significativi della stabilità delle frequentazioni tra gli stessi, ma anche nelle numerose captazioni dalle quali emergeva come il ricorrente cooperasse attivamente all'attività di controllo del territorio del clan GE, segnalando la presenza di estranei, ovvero delle Forze dell'ordine, o ricercando la presenza di telecamere installate dalla polizia giudiziaria. Ar>s-r5, A fron-te di tali circostanze concrete, significative, già di per sé e ancor più se valutate nel loro insieme, di una attiva e continuativa partecipazione del EP al sodalizio criminoso, anche attraverso la fattiva collaborazione con esponenti dell'associazione camorristica, le censure della difesa risultano del tutto generiche e aspecifiche, oltre che in più punti confuse, laddove sovrappongono rilievi concernenti l'esistenza dell'associazione con quelli relativi alla partecipazione ad essa del ricorrente. Questi, infatti, si limita ad affermare l'inconsistenza delle dichiarazioni dei collaboratori, le quali tuttavia non rientrano tra gli elementi valutati dal Tribunale in relazione alla posizione del EP (ma solo ai fini della sussistenza dell'associazione). Contesta, inoltre, l'esistenza dell'affectio societatis, declassando la condotta dell'imputato a un mero contributo, laddove l'ordinanza impugnata dà conto della continuità di tale contributo e del concreto ausilio recato all'associazione, documentato non solo dalle conversazioni captate e specificamente indicate (a differenza di quanto si sostiene nel ricorso), ma anche 8 dalla commissione dei reati fine, quali il favoreggiamento, allorché si era trattato di dissuadere il AN LI UL, vittima della rapina perpetrata da altri partecipi, dal denunciarla ai Carabinieri, nonché i plurimi episodi di detenzione di armi per finalità proprie del sodalizio criminoso documentati sia da molteplici captazioni, sia dalle immagini delle videoriprese e che non sono state oggetto di alcuna contestazione da parte della difesa. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Trattasi di censura argomentata essenzialmente su una richiesta di nuova valutazione del contenuto delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra il EP e CO NT che, nella prospettazione difensiva, attesterebbero la volontà del ricorrente di non essere coinvolto nella vicenda relativa al AN. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). Inoltre, deve ricordarsi che, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero sms, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro. Tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza mentre è possibile prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020). Nel caso in esame, la condotta di favoreggiamento posta in essere dal EP è stata motivatamente argomentata sia sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, sia sul riscontro rinvenuto nel contenuto delle conversazioni captate, e di cui il Tribunale ha dato una interpretazione logica e coerente, che va esente da censure. 2.3. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso. 9 Occorre, innanzitutto, considerare che il titolo cautelare concerne, tra l'altro, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., il quale è inserito nel terzo periodo del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., che pone una "doppia presunzione relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, di cui occorre tenere conto. Si tratta di una presunzione che prevale, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen. Ne discende che la ricorrenza di questa presunzione relativa di pericolosità sociale determina l'inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare l'eventuale esistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto presuntivo (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861-01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419-01. Si vedano, altresì, Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865 - 01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02). Il Tribunale di Napoli ha dato specificamente conto della sussistenza e della attualità delle esigenze cautelari rinvenendole nel ruolo operativo ricoperto dal EP e attestato non solo dalla sua vicinanza al CO, ma anche dalla custodia delle armi del clan GE. Di contro, la difesa si è limitata a evidenziare il decorso del tempo dai fatti. In proposito conviene richiamare l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, a cui questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale il tempo ha valenza neutra, sicché, ove non sia accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità, esso non può costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889 - 01; Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019, Rv. 275681-01; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombacca, Rv. 278569 - 01; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174 - 01). Ebbene, nel caso in esame, a fronte dei plurimi legami e collegamenti del EP con il clan camorristico individuati dal Tribunale, il sopravvenuto decesso del CO non costituisce elemento idoneo ad attestare, unitamente al tempo trascorso dai fatti, il venir meno del vincolo associativo. 3. Ricorso di AP LO 10 3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Esso risulta pressoché identico al primo motivo formulato nel ricorso proposto dal EP con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'associazione criminosa denominata clan GE, di tal che valgono le medesime considerazioni sopra svolte, da intendersi qui richiamate. Aspecifiche e prive di autosufficienza sono, inoltre, le censure concernenti la partecipazione del AP alla associazione mafiosa, essendosi la difesa limitata a contestare in modo generico la mancata valutazione da parte del Tribunale della attendibilità del collaboratore di giustizia. L'ordinanza impugnata ha infatti analiticamente individuato i gravi indizi di colpevolezza rinvenendoli, innanzitutto nelle dichiarazioni - ritenute ampiamente riscontrate - del collaboratore AN AC, il quale ha descritto il ricorrente come un appartenente al clan di GE IN e come suo spalleggiatore di costui. Inoltre, ha precisato che tali dichiarazioni erano riscontrate dalle conversazioni intercettate che confermavano il suo ruolo di gestore dei terreni dei GE, nonché dai numerosi controlli cui era stato sottoposto dalla polizia giudiziaria in occasione dei quali era trovato insieme a GE IN e GE MI, CO NT ed altri associati, ed infine dalla fattiva attività di ricerca delle cimici collocate dagli inquirenti sulla sua auto. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata ha specificamente indicato i gravi indizij della partecipazione del ricorrente al reato di usura commesso ai danni dell'imprenditore VO MO MI, rinvenendoli nelle immagini dei filmati registrati presso la ditta della persona offesa che documentano la presenza in quel luogo del AP;
nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché nelle dichiarazioni del VO in ordine al denaro concessogli in prestito da GE IN e consegnatogli materialmente dal AP, nonché ai pagamenti effettuati a mani di costui, e all'importo da restituire. Quanto al carattere di usurarietà degli interessi pretesi dal GE, si tratta di valutazione correttamente operata dal giudice del riesame, la quale, essendo stata congruamente e logicamente motivata, si sottrae in questa sede alle generiche censure svolte dal ricorrente. L'ordinanza impugnata ha infatti dato atto della situazione di difficoltà economica in cui si trova la vittima nella gestione delle aziende, nonché della sproporzione tra il prestito in denaro, pari a 200.000 euro e gli interessi corrisposti, pari ad 80.000 euro in due anni. A fronte di tale sproporzione, non rilevano i parametri di valutazione dell'usura legale, ricorrendo un'ipotesi di usura in concreto (Sez. 2, n. 19134 del 17/03/2022, Di Noia, Rv. 283187 - 02). 11 w z o cf) (t- u) nr (1ji 2) ( n ,- O L --. -30-- ---) Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, drig,zp ' att. cod. proc. pen. -7- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023. Meramente discorsiva e aspecifica deve ritenersi la censura mossa con riguardo al reato di detenzione delle armi. Invero l'ordinanza del riesame ha dato analiticamente conto del contenuto delle intercettazioni e di come da esso emergeva che gli interlocutori stavano parlando di armi da sparo, atteso che facevano esplicito riferimento ad esse, alloro componenti e al fatto che le stavano maneggiando. 3.3. Il terzo motivo, con il quale si contesta la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. Valgono in proposito le considerazioni già espresse in relazione all'analoga censura formulata nel ricorso del EP con riguardo alla "doppia presunzione relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Anche in tal caso, l'ordinanza impugnata ha dato specificamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto attuali le esigenze cautelari nei confronti del AP, evidenziando come egli rivestisse il ruolo di braccio destro di GE IN, fosse depositarlo delle armi del clan, avesse la gestione dei terreni dell'associazione e si occupasse della riscossione dei prestiti usurai. A fronte di tali elementi, la difesa nulla di concreto ha addotto per smentire la presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e adeguatamente supportata dagli elementi evidenziati dal Tribunale. 4. Ne discende l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PQM