Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 agosto 1961 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 novembre 1962 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione dagli articoli 13 , 14 , 16 e 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive proroghe e modificazioni, sono estese agli edifici contemplati dall' articolo 2, comma secondo, del regio decreto 21 giugno 1938, n. 1094 , convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35 .
Le agevolazioni si applicano anche all'ampliamento ed al completamento degli edifici gia' costruiti o in corso di costruzione. - Art. 2.
Per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli edifici di cui al precedente articolo si prescinde dalle caratteristiche degli edifici medesimi e dal termine di ultimazione della costruzione stessa. - Art. 3.
Per la ricostruzione degli edifici di cui al precedente articolo 1, distrutti da eventi bellici, e' concessa la esenzione dall'imposta di consumo, purche' la ricostruzione sia ultimata entro il 31 dicembre 1965.