TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/11/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott.ssa Alessandra Frasca Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 596/2021 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promossa da:
, nata in [...], il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Canicattì (AG), via Regina Margherita n. 154, presso lo studio dell'avvocato Maria Lo Giudice, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ricorrente
contro
:
nato in [...], il giorno 11.05.1973, codice fiscale , CP_1 C.F._2 resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da relative note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza già fissata per il giorno 10.06.2025 e, con ordinanza emessa in pari data, il giudice istruttore ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio, previo parere del pubblico ministero, assegnando il termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) 1. Con ricorso depositato in data 20.04.2021, ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1
e, premesso di avere contratto matrimonio con il predetto, a Ipatele, distretto di Iasi CP_1
(Romania), il 23.10.2000, e che dall'unione sono nati due figli, (il 19.12.2001), Persona_1 ormai economicamente autosufficiente, e (il giorno 06.12.2003), ha dedotto Persona_2 il venir meno dell'affectio coniugalis, “in conseguenza dell'atteggiamento tenuto dal marito, il quale si è, via via, sempre più dimostrato insofferente all'esistenza del vincolo coniugale assumendo comportamenti poco rispettosi nei confronti della moglie… culminati nell'abbandono della casa familiare, stabiliti in Italia come da ultima residenza di entrambi i coniugi” (cfr. pagg.
1-2 del ricorso).
Ha concluso, quindi, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dal marito ex art. 151 c.c., con addebito a carico dello stesso, nonché: “affidare la figlia minore Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento stabile e residenza anagrafica della ragazza, attualmente residente in [...]per motivi di studio, dove quest'ultima deciderà essendo ormai prossima alla maggiore età; disporre l'assegnazione dell'abitazione sita in
Romania ad Ipatele, di proprietà di entrambi i coniugi, alla ricorrente in modo da potervi abitare successivamente insieme alla figlia ; porre, a carico del sig. Persona_2 [...] un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia CP_1 minore da versare direttamente a quest'ultima con una cadenza mensile entro Persona_2
e non oltre il cinque/5 di ogni mese fino a quando quest'ultima non sarà economicamente indipendente. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT: porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinaria sostenute CP_1 nell'interesse della minore ...” (così, a pag. 3 del ricorso). Persona_2
Rimasto vano il tentativo di conciliazione, in ragione della mancata comparizione del resistente, con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, ed è stato posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , con un assegno mensile di euro Persona_2
150,00, da versare direttamente alla predetta entro il giorno cinque di ogni mese, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nel suo interesse.
Nel corso del giudizio dinanzi al giudice istruttore, sono stati disposti plurimi ordini di rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale;
indi, instaurato ritualmente il contraddittorio, in assenza di richiesta di termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e di articolazione di mezzi di prova, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Il Pubblico Ministero interveniente nulla ha osservato.
2. Esposti i fatti, in via preliminare, va dichiarata la contumacia di il quale non si CP_1
è costituito in giudizio, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti (cfr. deposito documentale del 10.06.2024).
3. Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ed invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione e la natura delle doglianze formulate sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, già di fatto interrotta, sicché ricorrono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalla parte.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio a Ipatele (Romania), il 23.10.2000, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Delia (CL) al n. 48, parte II, serie C, anno 2021.
4. Va, invece, disattesa la domanda di addebito della separazione.
4.1. Com'è noto, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte.
La dichiarazione di addebito della separazione implica, dunque, la prova – il cui onere grava ex art. 2697 c.c. sulla parte richiedente (cfr. tra le tante, Cass. sez. I, 05.08.2020, n. 16691) – tanto della contrarietà del comportamento di uno o di entrambi i coniugi ai doveri matrimoniali, quanto dell'efficacia causale del comportamento nel fallimento del matrimonio.
4.2. Nel caso di specie, a fondamento della domanda di addebito, la ricorrente ha lamentato
“l'atteggiamento tenuto dal marito, il quale si è, via via, sempre più dimostrato insofferente all'esistenza del vincolo coniugale assumendo comportamenti poco rispettosi nei confronti della moglie… culminati nell'abbandono della casa familiare, stabilita in Italia come da ultima residenza di entrambi i coniugi. In tal modo, dunque, il sig. è venuto completamente CP_1 meno ai suoi doveri nei confronti della moglie e dei figli” (così a pagg.
1-2 del ricorso).
Orbene, siffatte allegazioni, prima ancora che sfornite di supporto probatorio (non avendo la ricorrente articolato alcuna istanza istruttoria sul punto, né prodotto qualsivoglia documentazione a supporto), si presentano del tutto generiche, non consentendo i fatti allegati di comprendere in che termini e in quali circostanze di tempo si sarebbero verificate le pretese violazioni dei doveri coniugali e, soprattutto, in che modo abbiano inciso causalmente nel fallimento del matrimonio.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito.
5. Nessuna statuizione va adottata in ordine al regime di affidamento e di collocamento di
[...]
, nata il giorno 06.12.2003 e, perciò, divenuta maggiorenne nel corso del Persona_3 giudizio.
6. Le domande di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento nell'interesse della figlia vanno rigettate, dovendosi escludere, in assenza del requisito oggettivo della Persona_2 convivenza (siccome allegato dalla medesima parte, sin dalla costituzione in giudizio), la legittimazione iure proprio della madre richiedente.
A ciò aggiungasi, con riferimento alla domanda di mantenimento, che la ricorrente ha, in ogni caso, mancato di dimostrare l'allegato stato di dipendenza economica della figlia maggiorenne, nulla avendo, peraltro, dedotto (e provato) in merito alle condizioni che fondano il diritto al mantenimento ulteriore (così, a titolo esemplificativo, la prosecuzione di studi ultra-liceali con diligenza – cfr. ex multis, tra le tante, Cass., sez. I, 14.08.2020, n. 17183).
7. Va, del pari, rigettata la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente nel proprio interesse, per la prima volta, nella memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c.
7.1. In diritto, va ricordato che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (così, tra le tante, Cass., sez.
I, 22.3.2023, n. 8254).
7.2. Nel caso di specie, va rilevato che , gravata dal relativo onere ex art. 2697 c.c., Parte_1 nulla ha specificatamente dedotto in ordine al tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale, né in merito alla sussistenza di una sperequazione reddituale attuale tra i coniugi, tale da giustificare il preteso obbligo di mantenimento ex art. 156 c.c. a carico del marito.
In tale contesto, non ricorrono, all'evidenza, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, con conseguente rigetto della domanda.
8. Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, tenuto conto della natura della controversia, dell'esito del giudizio e della contumacia del resistente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 596/2021 R.G.:
DICHIARA la contumacia di CP_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio a Ipatele (Romania), il 23.10.2000, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Delia al n. 48, parte II, serie C, anno 2021;
RIGETTA le ulteriori domande proposte da;
Parte_1
DICHIARA irripetibili le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso il giorno 14 novembre 2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Guardo dott.ssa Gabriella Canto