Sentenza 11 maggio 2010
Massime • 1
È inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione con cui la parte eccepisce l'inutilizzabilità di videoriprese ad oggetto comportamenti di tipo non comunicativo omettendo di indicare quali sarebbero gli elementi probatori ricavati dalle stesse effettivamente utilizzati per adottare la sentenza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2010, n. 35149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35149 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
Testo completo
35 149 /10 M Upof. 10
R.G. n.
20686/09
Sent. N.997 Udienza pubblica del giorno 11 maggio 2010
Ruolo d'udienza n.: 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. IO de Roberto Presidente
dott. Nicola Milo Consigliere
dott. Luigi Lanza Consigliere
dott. Giorgio Colla Consigliere dott. Carlo Citterio Consigliere riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
Q SENTENZA
sul ricorso proposto da CE NI, n. a Palermo il 15 maggio 1966; NO
LL n. a Palermo il 9 maggio 1973; MA FE, n. a Palermo il 23 giugno 1971;
CE LO, n. a Palermo il 17 ottobre 1984; OG NC n. a Palermo il 27 febbraio 1951; CO ER n. a Palermo il 5 gennaio 1961, nei confronti della sentenza in data 14 ottobre 2008 della Corte d'appello di Palermo;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. AN Di Popolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di ER e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
a uditi i difensori avvocati Monica Genovese per ER, NO Turrisi per NI,
LL e FE, Marcello Bacci per NC.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
+
T
OG NC, e CO ER, riducendo la pena inflitta in primo grado ad
NO LL e CO ER a quella ritenuta di giustizia, e confermando le pene inflitta dal primo giudice relativamente agli altri imputati (sulla misura delle pene inflitte, v. l'intestazione e il dispositivo della sentenza impugnata). I ricorrenti sono tutti imputati di diversi episodi del reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/1990, mentre CE
NI, NO LL, MA FE e CE LO sono anche imputati del reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/1990.
Le indagini prendevano avvio dalle intercettazioni ambientali in carcere tra CE LO
(nel cui esercizio di vendita di detersivi di Via Ximenes venivano rinvenute alcune dosi già confezionate di cocaina) e la moglie SE RI, dalle quali emergeva una attività di spaccio di stupefacenti. Le investigazioni proseguivano attraverso servizi di osservazione di polizia giudiziaria e la installazione di un sistema di videoregistrazione all'interno di tale negozio, nonché di quello contiguo di rosticceria e “cornetteria", di cui era titolare CE NI. Si veniva a scoprire che questo secondo esercizio costituiva la base logistica di un'articolata organizzazione dedita al confezionamento e allo spaccio di droga, prevalentemente di cocaina, ma anche di hashish;
tale secondo locale faceva capo a CE IO NI (separatamente giudicato), padre del titolare della licenza dell'esercizio. Quest'ultimo si avvaleva di numerosi altri partecipi, alcuni dei quali componenti dello stesso nucleo familiare, dediti ad attività di confezionamento, manipolazione e di custodia della droga, nonché ad attività di spaccio dello stupefacente, posto in commercio nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale, ma anche in locali pubblici palermitani. Da tutto ciò emergeva un' abitualità di condotte che confermava la stabilità di rapporti illeciti e il comune interesse al commercio di stupefacenti, tali da giustificare la contestazione del reato associativo.
I ricorsi i
- NI deduce i seguenti motivi di ricorso.
2 1. Violazione degli artt. 267, 268 e 271 c.p.p. Lamenta vizio di motivazione dei decreti autorizzativi 2204/05, 2359/05 184/06. Col primo (decreto del P.m.) era stata autorizzata l'attività di captazione ambientale con motivazione per relationem in riferimento alla nota
-
26 settembre 2005 della polizia giudiziaria, senza indicazione dei luoghi. Mancherebbe inoltre il riferimento al grave pregiudizio per le indagini, e quindi alla urgenza, e mancherebbe anche la motivazione in punto di utilizzo di impianti esterni alla Procura (il decreto sarebbe motivato solo con riferimento alla indisponibilità degli impianti dell'Ufficio giudiziario).
2. La stessa doglianza il ricorrente svolge quanto al decreto 2204/05. Inoltre - sostiene -
l'ultima proroga di tale decreto sarebbe priva di data.
3. Il secondo decreto autorizzerebbe illegittimamente l'attività captativa all'interno di luoghi di privata dimora.
4. Il decreto 184/06 era stato emesso dopo che, per errore, non si era più prorogato il decreto 2359/05. Il provvedimento richiama la nota 26 gennaio 2006 (che manca di riferimento alla indispensabilità delle indagini e al grave pregiudizio). Nella proroga 9 dicembre 2005 mancherebbe l'attestazione della Procura competente. La doglianza che investe l'intera attività captativa riguarda le videoriprese. Per tutte le attività di intercettazione, si deduce, infatti, l'inutilizzabilità in quanto con esse si autorizzava anche tale modalità di captazione nel locale laboratorio dell'esercizio di rosticceria di Via
Ximenes. Non sarebbe legittimo disporre la ripresa visiva di comportamenti non comunicativi in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 135/2002. La decisione sarebbe stata ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza 28 marzo 2006, n.
26795, Prisco.
5. Violazione degli artt. 74 d.p.r. n. 309/1990 e 546, 598 e 605 c.p.p. Le attività investigative hanno una durata di tre mesi circa: si tratterebbe di un periodo troppo breve per dedurne l'esistenza di una associazione ex art. 74. Mancherebbe infatti la prova di tutti gli elementi costitutivi da cui la giurisprudenza fa derivare il reato associativo. L'attività, 부
anche reiterata, di singole condotte del reato di cui all'art. 73 non potrebbe automaticamente provare il reato associativo. La conoscenza, frequenza e vicinanza degli
3 associati deriverebbe, nel caso, dai rapporti familiari esistenti fra loro. Difetterebbero i requisiti della permanenza del vincolo in relazione a un programma indefinito di reati.
Mancherebbe la prova di finanziamenti per una serie di acquisti ripetuti nel tempo.
6. Violazione dell'art. 74, comma 3, per la mancata esclusione dell'aggravante.
Quest'ultima deve essere esclusa per chi, come il ricorrente, è tossicodipendente (persona tutelata dalla norma).
7. Violazione dell'art. 74, comma 6. L'associazione, se esistente, era costituita per commettere fatti di lieve entità, sia per la qualità e quantità della sostanza, sia per il modesto impatto sul tessuto sociale. Errerebbe la sentenza nel motivare il diniego dell'attenuante sulla scorta dei soli elementi desunti dalla partecipazione di minorenni ad atti di manipolazione e confezionamento di stupefacenti e per la reiterazione dei comportamenti (fattori che potrebbero avere incidenza su altri aspetti penali).
8. Violazione dell'art. 74, comma 7. Egli aveva confessato, e anche se l'atto non poteva ritenersi decisivo, si era pur sempre trattato di un contributo fattivo per assicurare le prove dei reati.
9. – 16. Con tali motivi deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai singoli episodi di detenzione a fini di spaccio relativamente ai capi 3, 4, 6, 13, 15, 16, 17,
19, 22 e 24. (Capo 3) Cessione di droga al minore IO NI, che poi consegnava la sostanza, a sua volta, ad AN EN. Si contesta il mancato rinvenimento della confezione nella macchina di AN EN. Si contesta, inoltre, la sussistenza dell'aggravante dell'impiego del minore, nel caso semplice mezzo e non cessionario finale.
(Capo 4) Detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio desunta dalla conversazione con il coimputato Navarra. Si contesta l'interpretazione del colloquio. Si lamenta anche la mancata eliminazione del comma 1 bis (in considerazione dell'epoca del fatto): si sostiene che tale omissione avrebbe avuto effetti di illegittimo aumento del trattamento sanzionatorio. (Capo 6) Detenzione a fini di spaccio di cocaina portata nel locale dalla coimputata FE. Si lamenta, anche qui, la mancata eliminazione del comma 1 bis. (Capo 13) Cessione di droga a MI Messina. Si contesta il concorso da parte del NI col LL. (Capo 15). Cessioni di dosi, in numero di due, ad AN
EN. Si afferma che NI non avrebbe posto in essere alcuna attività concorsuale. (Capo 16) Cessione a AT OL. Si lamenta che la sentenza sia priva di motivazione sull'intero capo. (Capo 17) Detenzione, nel laboratorio, di droga portata dal coimputato LO. Si afferma che la droga era bagnata e quindi non commerciabile. Anche qui si torna a riproporre la questione della mancate esclusione del comma 1 bis. (Capo 19)
Ancora una volta si contesta la questione della mancata esclusione del comma 1 bis.
(Capo 22) Cessione di droga (in concorso con RI) a tale Barbara. Si contesta la cessione e si contesta il concorso del NI. (Capo 24) Viaggio a Napoli per l'acquisto di droga mai trovata. Si deduce che di tale viaggio sarebbe provato solo un progetto, ma non si sa nulla dell'esito, anche perché la droga non si è mai trovata.
17. Violazione di legge e vizio di motivazione relativamente: a) al computo della recidiva, non esclusa per la continuità della condotta, la pervicacia nell'attività criminosa e il protrarsi dell'attività delittuosa;
b) al diniego delle attenuanti generiche per le stesse ragioni, senza considerare la confessione e lo stato di tossicodipendenza.
18. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata indicazione delle ragioni che hanno determinato la misura della pena base.
- LL censura la sentenza per le seguenti ragioni.
1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta associazione, considerato il breve lasso temporale in cui sono si sono svolte le attività investigative
(analogo aspetto peraltro era stato ritenuto rilevante per escludere altro e diverso reato associativo contestato all'imputato in questo stesso procedimento). L'associazione non può ricavarsi dai singoli reati fine, ma dalla esistenza e dalla natura di uno specifico accordo volto alla commissione di un numero indeterminato di reati. Il materiale probatorio, inoltre, evidenzierebbe conflitti di interesse con il capo del sodalizio CE NI (ciò che lascerebbe ritenere la mancanza di comunanza di fini). Il ricorrente non partecipava agli utili del sodalizio (come pure risultante dalle dichiarazioni del coimputato collaborante
CO ER). Egli perseguiva un utile personale che era quello di cessione della sostanza per procacciarsi quantitativi necessari per suo uso esclusivo, in quanto
-
tossicodipendente. Era, inoltre, rimasto del tutto estraneo all'approvvigionamento dello stupefacente in Napoli. Lo stesso comportamento aveva tenuto prima con CE
NI e poi con il ER.
5 2. Violazione di legge per mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento con quelli per i quali era stato condannato con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palermo in data 8 novembre 2006, divenuta irrevocabile, sulla scorta della sola distanza temporale tra i reati, pur essendo egli tossicodipendente. Richiama in proposito il testo dell'art. 671, comma 1, c.p.p, recentemente modificato dalla I. 21 febbraio 2006 n. 49, il quale prescrive che la continuazione può essere riconosciuta anche in sede esecutiva, in relazione allo stato di tossicodipendenza.
- FE propone le seguenti censure.
1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sua partecipazione al sodalizio criminoso, anzitutto per la modesta durata del periodo di osservazione (tre- quattro mesi). EL era stata vista all'interno del locale ove veniva lavorata la droga in due sole occasioni (in relazione alle quali le erano stati contestati i due reati-fine di cui ai capi
6) e 21). Non si comprenderebbe come possa essersi ritenuta la consapevolezza e volontà di partecipare a un sodalizio e di apportare un contributo causale. EL avrebbe potuto, al più, apprendere i fatti del sodalizio perché moglie di CE NI.
- LO deduce i seguenti motivi.
1. Violazione di legge in relazione alla applicazione della norma dell'art. 74 circa la sussistenza, nel caso di specie, del reato associativo, sia con riferimento all'aspetto oggettivo che soggettivo, con particolare riguardo agli elementi che lo caratterizzano distinguendolo dal semplice concorso in uno o più reati.
2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di merito ritiene la sua partecipazione al sodalizio sulla scorta della presenza nel locale di Via Ximenes, ritenuto la base logistica del sodalizio, in due sole occasioni (in realtà egli frequentava il locale solo perché legato ai NI da un rapporto di parentela), nonché sulla scorta di さ
un'intercettazione ambientale di un colloquio avvenuto in carcere tra il padre, AS
LO, e la madre, SE RI, in cui i genitori esprimevano la preoccupazione
6 perché il figlio frequentava, per motivi connessi al traffico di stupefacenti, CE
NI e CE IO NI, con il ruolo di trasportatore.
3. Violazione di legge in quanto si sarebbe dovuta ritenere l'attenuante della associazione
-
per la consumazione di fatti di lieve entità (art. 74, comma 6).
- NC censura la sentenza per le seguenti ragioni.
1. Violazione di legge e vizio di motivazione. Egli è imputato per il solo episodio di cui al capo 7). Nell'occasione veniva fermato da personale operante e non veniva trovato in possesso di alcunché. Manifestava, quindi, la volontà di tornare a casa perché diabetico.
Nonostante ciò, era visto tornare nel laboratorio di Via Ximenes insieme a una persona di circa trenta anni e dalle videoriprese si appurava che egli poneva sul tavolo di preparazione dei cibi un involucro che, con l'aiuto di questa persona, inseriva in una busta per il confezionamento, busta che veniva sigillata con un accendino per sigarette da
IO NI il quale, in precedenza, era stato già visto confezionare lo stupefacente in tal modo. Egli, uscito dal locale, veniva fermato nuovamente e non veniva trovato in possesso di alcunché. Si era giustificato sostenendo che quell'involucro conteneva pillole che giornalmente assumeva per motivi di salute che teneva ben protette per non essere danneggiate dal calore e dal sudore. Da tali fatti la Corte traeva la certezza che l'involucro contenesse sostanza stupefacente. Ulteriore elemento a carico era ritenuto il contenuto di una intercettazione ambientale in carcere tra AS LO e la moglie dalla quale emergeva che i due, parlando del NC, facevano esplicito riferimento alla frequentazione da parte sua dei locali laboratorio centrale dei traffici illeciti dei NI.
Tutto ciò non consentiva - secondo il ricorrente - di affermare la sua responsabilità.
2. e 3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata concessione dell'art. 73, comma 5 d.p.r. in quanto, ammesso che si trattasse di droga, era lecito supporre che si trattasse di un quantitativo minimo.
4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
7 5. Violazione di legge e vizio di motivazione nel ritenere la sussistenza della aggravante di cui all'art. 80, lett. a), d.p.r. n. 309, sol perché l'involucro era stato sigillato dal minore
IO NI.
6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena nei minimi edittali.
7. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto non ricorrevano i presupposti per la applicazione della pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici.
- ER, infine, propone le seguenti doglianze.
1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 7, d.p.r. n.
Uh 309/1990. La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto di disconoscere l'attenuante perché, al momento del suo arresto, il quadro probatorio era già consolidato (con riferimento ai coimputati La NT e LL), e le sue ammissioni assumevano un rilievo del tutto secondario (anche perché non destinato a porre in luce attività criminose di cui al presente procedimento, ma attività eventuali e future), in contrasto con vari passi della sentenza in cui si riconosce un fattivo contributo per le sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie. Invece, le dichiarazioni avrebbero dato un contributo importante, anche se non primario, avendo esse corroborato le intercettazioni e i servizi di pedinamento, osservazione e sequestro della polizia giudiziaria. Avrebbero, altresì, dato un aiuto in vista dell'obbiettivo di sottrarre risorse rilevanti per la commissione di delitti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono tutti infondati, a eccezione di quanto si dirà per il ricorso del NC in ordine alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici.
- Con riferimento al ricorso del NI la Corte osserva quanto segue.
Sono tutti inammissibili per genericità e manifesta infondatezza i motivi da 1 a 4 con i quali si sostiene la inutilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni ovvero dei comportamenti di tipo comunicativo desumibili dalle videoriprese.
8 Per quanto attiene alla intercettazione di conversazioni tra presenti, il ricorrente solleva ancora una volta questioni e problemi che sono stati più volte esaminati e disattesi dalla giurisprudenza di questa Corte anche nella sua più elevata composizione (si veda in particolare la sentenza delle Sezioni unite n. 919 del 26 novembre 2003, dep. 19 gennaio
2004, Gatto). Rilevato che il ricorrente non ha neppure allegato al ricorso i decreti di cui deduce l'illegittimità, va qui, comunque, ribadito che: a) la motivazione dei decreti del p.m. ovvero dei decreti autorizzativi del G.i.p. per relationem sia agli atti della polizia giudiziaria sia agli atti del p.m. è consentita alle condizioni di cui alla sentenza citata (il ricorrente non ha neppure adombrato che tali condizioni non sussistessero); b) le ragioni di urgenza sono insite e connaturate alla esigenza di perseguire un grave reato associativo (di carattere permanete) in atto, come quello di cui alla presente vicenda, di individuarne i responsabili e di porre fine alla attività illecita;
c) ove siano indisponibili, come nel caso, gli impianti per le intercettazioni collocati nella Procura della Repubblica, è sufficiente che il p.m. attesti l'indisponibilità senza che sia necessario che ne espliciti le ragioni.
Sulla piena utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni non ha alcun rilievo il fatto che l'ultimo decreto di proroga sia privo di data. La deduzione è generica perché il ricorrente non ha neppure ipotizzato che siano state utilizzate captazioni per lui sfavorevoli svolte durante il periodo di efficacia di tale decreto di proroga. Neppure ha rilievo, per le stesse ragioni, che in uno dei decreti di proroga manchi l'attestazione di indisponibilità degli impianti della Procura. Anche perché è del tutto logico ritenere che se l'indisponibilità sussisteva prima di quel decreto e permaneva dopo, la stessa indisponibilità sussistesse anche nel periodo intermedio. Non ha, infine, alcuna influenza affermare che sia stato emesso un nuovo decreto dispositivo delle intercettazioni (184/06) perché per errore non era stato prorogato il precedente (2359/05) quando neppure si ipotizza che siano state utilizzati colloqui sfavorevoli per il ricorrente e decisivi, captati nel periodo in cui si assume essersi verificato un "vuoto autorizzativo".
Le stesse considerazioni devono essere svolte per le videoriprese. Proprio le sentenze della Corte costituzionale e delle Szioni unite di questa Corte citate dal ricorrente e sopra richiamate hanno stabilito che ove le videoriprese siano eseguite, come nella specie, in luoghi di privata dimora, è necessario, per stabilire se siano legittime e quindi utilizzabili processualmente ovvero inutilizzabili, verificare se si tratti di riprese che si riferiscano ad atti di tipo comunicativo (che siano cioè rappresentazione ed espressione di un rapporto interpersonale, nel qual caso non v'è ragione di non equipararle alle conversazioni) o meno. Il ricorrente, anche su tale argomento, tace completamente e omette di dedurre in quali punti la sentenza sia basata su elementi probatori (e quali) tratti da riprese non comunicative. Tanto è sufficiente per affermare la mancanza di specificità del motivo.
Il motivo (n. 5) concernente violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di cui all'art. 74 è infondato. La Corte di merito non è incorsa in alcuno dei vizi denunciati (tanto meno in quello di violazione di legge), avendo fornito una motivazione congrua e immune da censure in punto di logica sulla sussistenza dei requisiti del reato associativo e sulla loro concreta esistenza nel caso di specie. Le due sentenze citate sul punto dal ricorrente non portano sostegno alla tesi proposta. Mentre Cass., VI, n. 9898/95 si limita ad affermare che il reato associativo non può desumersi dalla prova di un unico reato ex art. 73, proprio Cass., IV, 4 gennaio 04 n. 46556 afferma un principio opposto a quello sostenuto dal ricorrente: nella motivazione, infatti, si afferma che la sussistenza del vincolo associativo può essere desunta anche da facta concludentia, purché si provi che la commissione di reati fine si inserisca in un contesto programmato ex ante. E nel caso la decisione impugnata offre una congrua motivazione sui profili per i quali tale prova può ritenersi sicuramente raggiunta. La Corte d'appello sottolinea la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti tra i soggetti partecipanti al gruppo, l'interdipendenza delle loro condotte e la stessa efficienza dell'organizzazione. Dà, quindi, correttamente conto della esistenza di un cospicuo materiale di intercettazioni da cui ha desunto che i frequentissimi episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti nell'ambito del clan erano tutt'altro che saltuari e occasionali: la frequenza e la continuità dei fatti reato manifestavano chiaramente che essi non erano frutto di iniziative approntate di volta in volta, ma costituivano l'esplicazione di un progetto unitario volto alla consumazione di un numero indeterminato di delitti finalizzati al commercio illecito di droga: l'attività era svolta in una luogo stabile (esercizio commerciale di rosticceria di via Ximenes, che rappresentava quasi la sede sociale), ben noto a tutti i partecipi e ai clienti, all'interno del quale la droga non solo veniva manipolata e preparata, ma anche conservata, detenuta e spacciata.
I principi ora esposti sono stati riaffermati in una serie di altre decisioni conformi di questa
Corte (si veda Sez. 6,Sentenza n. 40505 del 17/06/2009 -dep.19/10/2009, Rv.245282; in
10 senso ancor più cogente, v. Sez. 2, Sentenza n. 5424 del 22/01/2010 - dep. 11/02/2010,
Rv. 246441. Si veda anche Sez. un., n. 10 del 28/3/2001 - dep. 27 aprile 2001, rv.
218376). Anche su tale punto la decisione impugnata non si presta a censure.
Quanto ai rapporti familiari tra i componenti dell'associazione, va osservato che la partecipazione all'organismo in virtù di tali rapporti non solo non esclude la sovrapposizione e commistione tra rapporto associativo criminale e rapporto familiare, ma anzi il legame familiare costituisce un pregnante indizio di partecipazione alla associazione
(Sez. 6, Sentenza n. 3089 del 21/05/1998 - dep. 08/03/1999, Rv. 213569), considerata la struttura del gruppo e il luogo di esercizio della attività illecita nella fattispecie in esame
(contemporaneamente esercizio commerciale e abitazione sovrastante). E ben può ricorrere la struttura organizzativa dell'associazione per delinquere quando i componenti di una stessa famiglia non si limitino a svolgere un'attività economica lecita in comune, ma realizzino, nell'ambito della esistente struttura familiare o accanto ad essa, un'altra organizzazione, dotata di distinta e autonoma operatività (criminosa). Peraltro, si è anche stabilito che partecipa alla associazione il familiare che volontariamente ponga in essere attività funzionali agli scopi del sodalizio ed apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamento dello stesso, a prescindere dai motivi che lo hanno determinato ad agire in tal modo. (Fattispecie relativa alla stabile messa a disposizione degli associati della propria abitazione per l'occultamento delle armi della
"cosca", in riferimento alla quale la Corte ha negato che potesse valere ad escludere la configurabilità del reato il fatto che l'imputato potesse aver agito in ragione dei vincoli familiari che lo legavano agli altri affiliati piuttosto che con l'intenzione di rendersi partecipe del sodalizio criminoso). (Sez. 1, Sentenza n. 17206 del 04/03/2010 - dep. 06/05/2010, Rv.
247050.
Può quindi dirsi conclusivamente sul punto che il legame familiare bene ha fatto ritenere alla Corte di merito il rafforzamento della prova circa la esistenza del sodalizio criminoso, senza che possa avere il minimo rilievo che non sia stata provata l'esistenza di stabili finanziamenti per una serie di acquisti nel tempo - requisito certamente non indispensabile per l'esistenza di una associazione finalizzata al commercio illecito di stupefacenti e '
senza che possa avere una negativa incidenza sulle soluzioni adottate dalla Corte di merito il fatto che il periodo di osservazione del gruppo abbia avuto una durata di circa
11 quattro mesi (tanto sono durate le intercettazioni) che appare comunque sufficiente per un esauriente monitoraggio.
E' privo di fondamento anche il sesto motivo di ricorso. Se appare corretta l'impostazione del ricorrente secondo la quale l'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 (che prevede un aumento di pena se dell'associazione facciano parte tossicodipendenti) mira a tutelare il tossicodipendente partecipe alla associazione e non può operare in suo danno, è anche vero che l'aggravante ha la funzione di punire più gravemente il promotore, il dirigente o l'organizzatore del sodalizio che impieghi tossicodipendenti nello stesso, o comunque chi sfrutti un tossicodipendente nella attività della associazione: la sua inapplicabilità non può quindi essere invocata da parte di chi, come il NI, rivestiva un ruolo verticistico, essendo contemporaneamente tossicodipendente, proprio per essere responsabile di vertice dell'impiego di minori.
Neanche il motivo successivo (n. 7) può trovare accoglimento. La giurisprudenza di questa
Corte è consolidata nel ritenere che sia effettivamente applicabile anche in caso di spaccio continuativo l'attenuante prevista dall'art. 74, comma 6, d.p.r. n. 309/1990. Sul punto possono vedersi Sez. 6, Sentenza n. 5415 del 10/03/1995 - dep. 11/05/1995, Rv. 201644
e più recentemente Sez. 6, Sentenza n. 25988 del 29/5/2008 - dep. 27 giugno 2008, rv.
240569). Tuttavia, la prima delle citate sentenza ha anche sottolineato che per tale valutazione deve aversi riguardo alla quantità e qualità della sostanza detenuta e spacciata, da accertarsi con riferimento al principio attivo, alla complessità ed all'ampiezza della organizzazione, al numero ed alla qualità dei soggetti coinvolti, nonché - più in generale - ad ogni altro profilo della vicenda che, secondo il giudizio discrezionale ma motivato del giudice di merito, appaia idoneo ad incidere sulla entità del fatto. Orbene, sul punto, ha ritenuto la Corte d'appello, con giudizio che non si espone ancora una volta a censure, che il fatto era denotato comunque da caratteri di gravità consistenti nella reiterata e prolungata attività di spaccio e soprattutto nel fatto che nella manipolazione e confezionamento di stupefacenti erano impiegati anche minori. Tale apprezzamento appare adeguato alla fattispecie e non si espone alle censure sollevate dal ricorrente.
La semplice esposizione del motivo di cui al n. 8 dà conto della inammissibilità per manifesta infondatezza. La sentenza impugnata svaluta correttamente le "scarse" ammissioni del ricorrente, ritenendole finalizzate unicamente a un ridimensionamento
12 Sul capo 13. L'operazione di cessione di sostanza stupefacente dal parte del NI e del
LL alla Messina è stata eseguita sotto il controllo visivo degli operanti che hanno visto il NI partecipare alla consegna.
Sul capo 15. Anche la cessione delle due dosi ad AN EM è stata eseguita sotto il controllo visivo del personale operante, che ha verificato la partecipazione del NI al fatto, e ha, altresì, osservato l'acquirente inalarsi la sostanza.
Sul capo 16. Se è vero che non v'è una motivazione sull'episodio di cessione a AT
OL, la sentenza ben può essere integrata dalla conforme decisione di primo grado in cui si precisa che anche tale episodio è stato controllato visivamente dagli agenti operanti,
i quali, subito dopo, hanno avvicinato il OL trovandogli la droga che è stata sequestrata.
Sul capo 17. La sentenza afferma che se la droga portata dal LO al NI era bagnata, essa è stata poi recuperata efficacemente dal NI stesso. La questione non incide comunque sulla sussistenza del reato di detenzione di cocaina. Sulla doglianza relativa al comma 1 bis si rimanda a quanto detto sopra.
Sul capo 19. La doglianza concerne la sola questione del comma 1 bis, sulla quale si rimanda a quanto detto sopra.
Sul capo 22 la fornitura della droga al RI è correttamente desunta dai dati fattuali concernenti la stretta connessione tra l'introduzione del NI nella casa del RI e la successiva intercettazione telefonica in cui si fa riferimento alla acquisita disponibilità della droga. L'interpretazione del linguaggio criptico utilizzato nella intercettazione non è sindacabile dal giudice di legittimità.
Sul capo 24. La sentenza impugnata spiega correttamente come non sia affatto rilevante la mancata identificazione dei venditori di droga napoletani in occasione del viaggio fatto dal NI e da IU D'AN. Ugualmente irrilevante è il fatto che non sia stata mai trovata la droga oggetto dell'acquisto: i giudici di appello ricostruiscono la vicenda, in base a conversazioni intercettate, nel senso che il D'AN, temendo controlli e
14 della sua posizione processuale, precisando che, comunque, tali ammissioni nulla aggiungono alla evidenza del materiale probatorio già acquisito. Inoltre, non risulta dalla sentenza impugnata che l'imputato abbia posto in essere comportamenti tali per
"assicurare le prove del reato" e tanto meno per "sottrarre alla associazione risorse decisive per la commissione dei delitti".
I motivi di ricorso sui singoli capi di imputazione concernenti i reati fine, di cui ai nn. da 9 a
16 sono tutti inammissibili. Essi si incentrano su questioni di merito concernenti la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti. Su ciascun capo la Corte d'appello ha offerto una motivazione congrua e immune da censure di ordine logico e quindi insindacabile davanti alla Corte di legittimità.
Sul Capo 3. L'operazione di cessione dal NI al figlio minore e da questi a EN
AN è stata eseguita visivamente dagli operanti. Il EN è stato visto assumere la sostanza all'interno dell'abitacolo della sua autovettura. Non può meravigliare che non sia stata trovata traccia della sostanza. L'aggravante dell'impiego del minore è stata correttamente ritenuta, in quanto essa non ricorre solo quando il minore sia il destinatario della sostanza ma quando comunque venga impiegato in operazioni concernenti il traffico illecito.
Sul Capo 4. L'episodio è ricostruito sulla scorta di interpretazione di intercettazioni del tutto immune da censure: la Corte di cassazione non può accogliere una interpretazione alternativa della captazione come vorrebbe la difesa. Quanto al resto, non si comprende il senso della doglianza sulla mancata esclusione del comma 1 bis dell'art. 73 d.p.r. n.
309/1990. Se il fatto risale ad epoca anteriore alla modifica della legge sugli stupefacenti, va osservato che la detenzione di droga era punita anche dal primo comma della citata disposizione nel testo anteriore. La pena base è stata inflitta per il reato più grave ed è stata aumentata di mesi due di reclusione per ciascuno dei reati satelliti, aumento compatibile sia con la nuova che con la vecchia formulazione. Non si vede come possa avere influito sul trattamento sanzionatorio la mancata formale esclusione del riferimento al comma 1 bis.
Sul capo 6. Si rimanda a quanto appena detto in relazione alla doglianza sul comma 1 bis.
13 perquisizioni da parte della polizia, si era disfatto della droga, gettandola nei servizi igienici del traghetto.
Anche il diciassettesimo motivo è inammissibile per sottoporre al giudice di legittimità censure di merito insindacabili in cassazione, sia sulla valutazione della sussistenza della recidiva e delle motivate ragioni che hanno indotto i giudici di appello a non escluderla, sia sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte d'appello ha valutato congruamente i comportamenti dell'imputato ritenendo, ai fini della recidiva, la maggiore pericolosità desumibile dai fatti, caratterizzati dalla continuità della condotta e dalla pervicacia dimostrata nel protrarsi dell'attività delittuosa. Le stesse ragioni sono state legittimamente riconosciute – secondo un apprezzamento discrezionale e insindacabile -
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di maggior peso, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sullo stato di tossicodipendenza e sulla confessione. (Del tutto impropriamente la difesa richiama il primo comma dell'art. 62 bis c.p. secondo cui le attenuanti generiche possono essere concesse per "altre circostanze diverse" rispetto a quelle previste dall'art. 62 c.p.: la norma non vieta che le medesime circostanze possano essere poste a base dell'aumento di pena per la recidiva e del diniego di attenuanti generiche).
E', infine, infondato l'ultimo motivo sulla determinazione della pena base. Dal tenore delle sentenze di primo grado e di secondo grado emerge più volte e in più riprese una valutazione negativa della personalità dell'imputato: lo stato di tossicodipendenza non ha implicitamente potuto assumere alcun rilievo ai fini della diminuzione della pena base da parte dei giudici di appello.
Il ricorso di NI va complessivamente rigettato.
- Neppure il ricorso di LL può trovare accoglimento.
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Sul primo motivo, con il quale si contesta il reato associativo, si rinvia a quanto si è già detto sull'identico motivo proposto da NI, sia in punto di costituzione del gruppo e prova del reato, sia in punto di sufficienza del periodo di monitoraggio della attività del sodalizio, periodo che ha comunque consentito di evidenziare il nutrito e reiterato numero di episodi di reati fine dai quali si è potuta rilevare l'esistenza dell'organizzazione. Gli aspetti peculiari del motivo del LL in punto di sussistenza del reato sono palesemente
15 infondati. E' del tutto errato ritenere che il periodo di osservazione di circa quattro mesi avrebbe dovuto comportare l'assoluzione del LL così come l'ha comportata per l'analogo reato associativo contestato al capo 25). A parte il fatto che una cosa sono
"quattro mesi" e altra "poche settimane", non occorre spendere eccessive parole per chiarire che non sono i giorni di osservazione che contano nel giudizio in questione, ma il materiale probatorio che si raccoglie nel periodo di tempo esaminato. Ammesso che il periodo sia lo stesso, non è possibile paragonare le acquisizioni probatorie raccolte in ordine all'uno o all'altro capo (1 e 25). Quanto ai presunti conflitti tra il NI e il LL, il motivo deve considerarsi del tutto generico, in quanto tali conflitti non vengono neppure indicati specificamente nel ricorso. Comunque, il fatto che LL non partecipasse agli utili associativi, ma perseguisse il solo scopo di conseguire droga da utilizzare personalmente, non significa non contribuire causalmente alla realizzazione del programma associativo, in quanto il vantaggio che l'associato intende perseguire può essere della più varia natura e non è certamente solo quello di ricavare denaro dalla
Ch partecipazione al gruppo.
Quanto al secondo motivo, lo stesso deve ritenersi inammissibile. L'apprezzamento della identità del disegno criminoso, ai fini della continuazione, rientra nelle specifiche attribuzioni del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato, come lo è nella specie, in cui la continuazione si è esclusa per la distanza temporale degli episodi criminosi cui il ricorrente ha fatto riferimento. Non può derivare alcun risultato utile sul punto dalla considerazione secondo cui l'art. 671 c.p.p., come modificato dalla I. 21 febbraio 2006, n. 49, ammette che la continuazione possa essere riconosciuta dal giudice dell'esecuzione in relazione allo stato di tossicodipendenza, perché la norma fa salva l'ipotesi in cui la continuazione stessa sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
Anche il ricorso di LL va quindi rigettato.
- Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per il ricorso della FE. La donna, moglie del 2
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capo dell'associazione, con lui coabitante, non può efficacemente contestare le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'appello in ordine al reato associativo. EL è protagonista a pieno titolo della associazione al di là del fatto che le sono contestati solo due reati fine. La sentenza impugnata sottolinea come la FE e ciò è comprovato
16 - fosse consapevole di tutti i più rilevanti fatti che dalle intercettazioni ambientali interessavano l'associazione, e oltre a fornire un importante contributo per il lavoro di preparazione e confezionamento delle dosi, fosse la custode e depositaria della droga del 3
gruppo, droga che veniva conservata e occultata nella abitazione sovrastante il laboratorio di rosticceria, che costituiva la vera e propria base logistica della associazione. EL era sistematicamente impegnata nel traffico e trasporto dello stupefacente dalla abitazione al laboratorio, inserendosi nelle dinamiche del gruppo del quale costituiva un preciso punto di riferimento.
Il suo ricorso va quindi rigettato.
- E' infondato anche il ricorso del LO. Sui primi due motivi, va osservato che essi sono ai limiti della ammissibilità, in quanto il ricorrente, non contestando la responsabilità in ordine ai due reati fine che gli sono attribuiti, censura la decisione in punto di partecipazione al reato associativo (e più in generale in punto di sussistenza del reato), genericamente enunciando una serie di massime giurisprudenziali, senza riferimento al caso concreto, e deducendo che la motivazione della sentenza non darebbe conto, con riferimento al caso concreto e alla sua posizione, della distinzione che intercorre tra la programmazione di un numero indeterminato di reati, tipica della associazione, dal concorso in vari episodi di reato, senza argomentare le ragioni della affermazione. In realtà, la sentenza dimostra, sulla base di intercettazioni ambientali, che LO era persona che si occupava di una attività continuativa di spaccio della droga, che riceveva dallo zio CE NI, per conto della associazione, e che si occupava anche di tagliare e manipolare la sostanza insieme con lo zio e con il nonno. La sentenza conclude adeguatamente sul punto nel senso che le modalità delle conversazioni intercettate lasciavano ritenere una stabilità di rapporti e abitualità di condotte che facevano fondatamente propendere per il suo stabile inserimento nel gruppo. L' intercettazione del colloquio in carcere tra i genitori che si dolevano del fatto che il loro figlio aveva iniziato a frequentare abitualmente il locale di Via Ximenes dei NI in relazione alle attività illecite che costoro svolgevano, ha indubbiamente una sua efficacia dimostrativa ulteriore.
Sui forti dubbi sulla possibilità di poter escludere il reato associativo nel caso di sovrapposizione di rapporti leciti e illeciti nell'ambito di un contesto familiare, e anzi sulla possibilità che il rapporto familiare possa costituire un ulteriore fattore indiziante in ordine al reato, si rimanda a quanto detto per la posizione del NI.
17 E' infondato anche il terzo motivo di ricorso. Si è già detto delle logiche ragioni che hanno indotto la Corte d'appello a escludere la concessione dell'attenuante di cui agli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, d.p.r. n. 309/1990, riconducibili alla frequenza dei rapporti illeciti e all'impiego di minori nella attività stessa (v. più diffusamente nella trattazione della posizione del NI).
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso del LO.
Per quanto attiene al ricorso del NC si osserva che devono essere disattesi i primi sei motivi.
- -Con il primo di essi si denunciano sostanzialmente la valutazione delle prove e la ricostruzione (asseritamente erronea) del fatto in punto di responsabilità sull'episodio di detenzione di droga di cui al capo 7). Sennonché, la sentenza contiene una motivazione congrua e non manifestamente illogica sul punto. Il contenitore di plastica che il NC - osservato dagli operanti ha consegnato a IO NI veniva sigillato da
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quest'ultimo con la fiamma di un accendino. Con tale sistema il NI era solito sigillare buste contenenti droga, coma in precedenza accertato dagli stessi operanti. Le dichiarazioni contrarie dell'imputato sono state ritenute inattendibili anche perché
l'imputato è stato visto partecipare al confezionamento di dosi con l'uso di carta stagnola procuratasi all'interno del laboratorio. L'indizio si caratterizza di per sé di una significativa rappresentatività e raggiunge correttamente, ad avviso della corte d'appello, il livello di prova certa se si tiene conto dell'ulteriore elemento indiziante desumibile dal contenuto del già richiamato colloquio intercettato in carcere tra AS LO e la moglie nel quale si afferma che il NC era un frequentatore abituale del locale del NI nel quale si svolgevano i traffici illeciti senza che sia emerso un valido motivo alternativo di frequentazione - .
I motivi sulla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, sono 천
infondati. Sulla posizione del NC, contrariamente all'assunto della difesa, esiste una specifica motivazione in punto di diniego della attenuante del fatto di lieve entità. Del resto, la Corte di merito, in motivazione, chiarisce, anche con riferimento ad altre posizioni processuali, che per tutti i reati contestati nel presente procedimento non potevano essere
18 concesse le attenuanti del fatto di lieve entità in ordine al reato associativo e in ordine ai singoli reati fine per le modalità dei fatti stessi caratterizzati comunque da notevole gravità, sia per l'organizzazione del gruppo in forma associativa, sia per il numero e la frequenza degli episodi contestati, sia perché dell'organizzazione erano chiamati a far parte minori (si veda in proposito, ad esempio, quanto riportato alla pag. 27 della sentenza riguardo alla posizione di CE NI). Si deve pertanto ritenere che sul punto vi sia una conferma esplicita di tali argomenti che, come si è accennato, appaiono del tutto adeguati e immuni da censure.
Anche il quarto e il sesto motivo devono essere disattesi perché esiste un'adeguata motivazione in punto di diniego di attenuanti generiche, basata oltre che su quanto appena detto, anche sulla negativa personalità dell'imputato desumibile dai suoi precedenti penali.
La concessione delle attenuanti generiche è facoltà discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di giudizio di legittimità quando fondata su congrua e non manifestamente illogica motivazione. Nel caso di specie il diniego è stato motivato con riferimento anche alla pericolosità sociale dell'imputato, desunta dai precedenti, nonché dalle modalità del fatto, elementi ritenuti ostativi al beneficio;
né può il ricorrente proporre una valutazione diversa e fondare su di essa il ricorso. Considerazioni identiche valgono per l'entità della pena (NC ha avuto il minimo della pena base detentiva, diminuita di un terzo per il rito).
Infondato è anche il quinto motivo. La sentenza dà atto che il reato contestato al NC è stato commesso proprio in concorso con il minore, avendo l'imputato consegnato la droga al minore stesso. Il dettato legislativo è talmente chiaro che non si vede cosa altro avrebbe dovuto aggiungere la Corte d'appello nella motivazione, essendo del tutto infondata la deduzione difensiva che vorrebbe affermare una partecipazione di minima importanza del minore NI.
Appare, invece, fondato l'ultimo motivo di ricorso per quanto di ragione. L'imputato è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione. Non poteva essergli applicata l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici perché, all'esito del giudizio abbreviato, deve aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito (Sez. un., n. 8411 del 27/5/1998 - 17/7/1998,
19 rv. 210980). La sentenza va pertanto annullata sul punto senza rinvio e la durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici va determinata in anni quattro.
Con riguardo al ricorso in esame, la sentenza va dunque annullata senza rinvio in punto di sanzione accessoria di interdizione dai pubblici uffici che va rideterminata in anni quattro. II ricorso va rigettato nel resto.
- E' infine infondato il ricorso di ER.
La Corte di merito ha sottolineato, con motivazione congrua e immune da vizi, che la collaborazione rilevante ai sensi dell'art. 73 comma 7 d.pr. n. 309 /1990 deve attenere ai fatti relativi al processo in cui è prestata e non a fatti concernenti altri processi, come si è verificato nella specie. Essa, inoltre, non può essere concessa a fronte di un generico atteggiamento collaborativo dell'imputato, tanto più, come si è pure verificato nella specie, di semplice conferma di acquisizioni probatorie già assunte (nel momento in cui il
ER è stato arrestato). La Corte ha del tutto legittimamente riconosciuto che il comportamento processuale dell'imputato poteva avere rilievo ai fini della esclusione della recidiva e del contenimento del trattamento sanzionatorio, ma non ai fini del riconoscimento della invocata attenuante. Si aggiunga che il ricorso presenta profili di genericità che lo pongono ai limiti della ammissibilità in quanto si sottolineano aspetti di contraddittorietà della motivazione, perché in alcuni passi si riconoscerebbe un fattivo contributo processuale del ricorrente, senza indicare quali sarebbero tali passi e senza comunque superare lo sbarramento concettuale in forza del quale contributi probatori di conferma di già assunte acquisizioni dimostrative non consentono la concessione dell'attenuante.
Il ricorso va quindi rigettato.
Conclusivamente: la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di OG NC limitatamente alla durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici la quale va rideterminata in anni quattro. Il ricorso di NC va rigettato nel resto e vanno rigettati tutti gli altri ricorsi, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti, a esclusione del NC, al pagamento delle spese processuali.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OG NC limitatamente alla durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici che ridetermina in anni quattro. Rigetta nel resto il ricorso del NC. Rigetta gli altri ricorsi e condanna ciascuno dei relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Roma 11 maggio 2010 состичес Il Consigliere estensore) Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA]
oggi 29 SET 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER Lidia Scalia
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