Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11476 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
AULA B 1 147 6 /02 Слои 29084 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro : Composta dai magistrati: R.G.N. 6905/2000 Dell'Anno Presidente Z Dott. Paolino 66 Pietro Cuoco Consigliere ' Giovanni Mazzarella Rep. 56 Attilio Celentano 66 Cron. ઃઃ Pasquale Picone Relatore 66 Ud. 18.6.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI LE NC, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 29, presso l'avv. Pietro Ricci, che, unitamente all'avv. Bruno Gazzola, lo rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente- 2870
contro
POSTE ITALIANE SpA, in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliata Po 25/b in Roma, Via Bruxelles, n. 61/63 presso l'avv. Roberto Pessi, che, unitamente all'avv. Luigi Fiorillo, la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Verona n. 1437 in data 8 settembre 1999 (R.G. 229/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.6.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
8 udito gli avv. Pietro Ricci e Giovanni Gentile per delega dell'avv. Pessi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Orazio Frazzini che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo E' domandata da NC Di CL la cassazione, sulla base di un unico motivo di ricorso, della sentenza con la quale il Tribunale di Verona ha respinto l'appello e confermato la decisione del Pretore della stessa sede, che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti della SpA Poste AN per l'accertamento del diritto all'assegnazione definitiva delle mansioni proprie dell'area quadri di 1° livello, trascorso il periodo di tre mesi di assegnazione al loro svolgimento. Resiste con controricorso la SpA Poste AN, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Al rigetto dell'appello il Tribunale è pervenuto sul rilievo che il diritto all'inquadramento nell'area quadri di 1° livello si perfeziona alla scadenza del sesto 2 mese di assegnazione di fatto alle mansioni corrispondenti, secondo la previsione dell'art. 38, comma settimo, del contratto collettivo, applicabile anche ai lavoratori già appartenenti alla categoria quadri (nella specie di 2° livello). Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190 in relazione all'art. 38 del c.c.n.l., e dell'art. 2103 c.c. in relazione all'art. 37 c.c.n.l.
2. Sostiene il ricorrente che il periodo minimo di svolgimento delle mansioni z corrispondenti, necessario per acquisire il diritto alla definitiva assegnazione all'area quadri di 1° livello, era quello di tre mesi, ai sensi dell'art. 37 del contratto collettivo, non potendo trovare applicazione il più lungo termine previsto dall'art. 38, in quanto concernente solo l'accesso alla categoria quadri;
né poteva essere altrimenti alla stregua del disposto inderogabile dell'art. 61. 190/1985. 3. La Corte giudica infondato il ricorso. L'ordine logico-giuridico impone di verificare, in primo luogo, se sia consentito all'autonomia collettiva - che è sicuramente abilitata a prevedere inquadramenti in livelli diversi, nell'ambito della categoria dei quadri (o dei dirigenti), sulla base di criteri concernenti l'inserimento delle prestazioni lavorative in una più o meno complessa organizzazione aziendale e le responsabilità affidate ai dipendenti: Cass. 4 maggio 1993, n. 5136 stabilire un periodo più lungo di tre mesi, non soltanto per l'assegnazione definitiva alle mansioni proprie della categoria di "quadro" ( o dirigenziale) di coloro che non sono inquadrati nella categoria stessa, ma anche per l'assegnazione definitiva alle mansioni corrispondenti ad un livello superiore rispetto a quello di inquadramento già posseduto dal dipendente come quadro o dirigente. 3 4 Una risposta negativa al quesito è stata data dalla giurisprudenza della Corte in una controversia analoga promossa nei confronti delle Poste AN (Cass. 5 maggio 1999, n. 4516). 5 La predetta sentenza ha ritenuto necessario porre in relazione le clausole contrattuali con l'art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190 (recante norme in tema di riconoscimento giuridico dei quadri intermedi), secondo il cui disposto, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2103 c.c., come modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'art. 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, diviene definitiva q quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi.
6. Precisato che le mansioni superiori di cui all'art. 2, alle quali fa riferimento l'art. 6, sono quelle proprie della categoria dei quadri, la sentenza in esame ha ritenuto "evidente" che la norma, nel prevedere l'assegnazione temporanea del dipendente a mansioni della categoria dei quadri, si riferisca a dipendenti che a tale categoria non appartengono e, proprio in ragione del passaggio di categoria che, in tal modo, si attua, si è prevista, con norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 2103 c.c., l'eventualità di un maggior periodo di assegnazione temporanea perché la stessa diventi definitiva.
7. A sostegno dell'interpretazione in tal senso della norma sono utilizzati i seguenti argomenti. I "quadri", secondo la terminologia della L. 190/1985 e dell'art. 2095, novellato, c.c., costituiscono una delle quattro categorie nelle quali i lavoratori dipendenti si distinguono a norma dello stesso art. 2095 c.c., dal che può trarsi conferma che l'art. 6 L. 190/1985 consideri, appunto, l'ipotesi dell'assegnazione di un dipendente con mansioni impiegatizie o operaie a mansioni proprie della categoria dei quadri. Proprio in ragione del passaggio di categoria e delle connotazioni proprie dei quadri (prestatori di lavoro subordinati che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, art. 2, comma primo, della legge), il legislatore, dopo aver stabilito in linea di massima lo stesso termine trimestrale per la cd. promozione automatica, ha avvertito l'esigenza, in ragione delle peculiarità del lavoro nei singoli settori di attività, di consentire alla contrattazione collettiva di fissare un termine eventualmente superiore. La deroga alla regola generale, di cui all'art. 2103 c.c., ha, pertanto, una sua logica non per una qualsiasi assegnazione temporanea di un quadro a mansioni superiori all'interno della stessa categoria, ma per l'assegnazione a mansioni di quadro di chi provenga da una categoria inferiore.
8. Del resto, la suddivisione da parte del legislatore dei lavoratori dipendenti in quattro categorie perderebbe gran parte del suo significato se ad eventuali ulteriori suddivisioni, interne a ciascuna categoria, di livelli, dovesse riconoscersi una rilevanza tale da sminuire o addirittura vanificare quella distinzione per categorie cui il legislatore ha attribuito rilievo generale, tanto da farne oggetto di una specifica norma del codice civile. E', a quest'ultimo proposito, significativo rilevare come la norma generale di cui all'art. 2103 c.c., dopo avere considerato (primo periodo) le mansioni cui il lavoratore deve essere adibito, in relazione anche alla possibile acquisizione (non automatica) di una categoria superiore, nel prevedere la possibilità di acquisizione cd. automatica del diritto all'assegnazione definitiva a mansioni superiori, ha riguardo alle mansioni in sé, indipendentemente dalla qualifica, talché può aversi acquisizione automatica di 5 mansioni superiori sia all'interno di una medesima qualifica che al di sopra di essa. Per contro, nell'istituire la nuova categoria dei quadri, il legislatore ha ritenuto di emanare una norma non riferita genericamente alla prestazione di mansioni superiori, ma, specificamente, alla assegnazione delle mansioni superiori proprie della nuova categoria e la disposizione di cui all'art. 6., anche per il suo contenuto letterale, si riferisce evidentemente solo a chi sia stato per l'innanzi addetto a mansioni di impiegato o di operaio.
9. Infine, anche sotto il profilo della ratio legis, è evidente che se maggiori garanzie di capacità professionale sono richieste per il passaggio alla categoria dei quadri, non in uguale misura sono richieste per passaggi interni alla stessa (eventualmente pur articolata) categoria. La legge n. 190 del 1985 non prevede suddivisione di livelli all'interno della categoria dei quadri e se da ciò non può certo dedursi che suddivisioni di tal genere siano incompatibili con il nuovo assetto del lavoro subordinato risultante dall'art. 1 della legge medesima (del resto la contrattazione collettiva è solita dare molteplici articolazioni alle categorie di operai e impiegati), ancora meno può argomentarsi che le suddivisioni interne alla categoria dei quadri consentano per la cd. promozione automatica dall'una all'altra un termine più lungo di quello generale trimestrale di cui all'art. 2103 c.c. 10. A chiusura delle argomentazioni, sono svolte anche considerazioni generali circa la funzione di garanzia svolta dal termine per la cd. promozione automatica, a bilanciamento degli opposti interessi delle parti del rapporto del lavoro, funzione dalla quale dovrebbe dedursi una restrizione degli spazi dell'autonomia collettiva. 11 La Corte però, sottoposte a rimeditazione le ragioni che hanno condotto alla decisione nei termini sopra indicati, ha successivamente ritenuto che il risultato interpretativo, che conduce a limitare in maniera rilevante i poteri attribuiti dalla norma alla contrattazione collettiva, non sia, in realtà, giustificato né alla lettera, né dalla ratio della disposizione legislativa (Cass. 6 luglio 2001, n. 9165; 6 marzo 2002, n. 3210; 11 maggio 2002, n. 6795). E' questo secondo indirizzo giurisprudenziale che merita di essere confermato 12. E' importante, in primo luogo, ricordare che il testo dell'art. 6 L. 190/1985 è stato sostituito dall'art. 1 della successiva legge 2 aprile 1986, n. 106, e che il significato dell'innovazione, pacificamente identificato, è stato quello di sottrarre allo statuto comune della cd. promozione automatica esclusivamente le posizioni lavorative inerenti alle categorie dei quadri e dei dirigenti (mentre, nell'originaria versione l'autorizzazione alla contrattazione collettiva riguardava tutte le categorie dei dipendenti, quali menzionate dall'art. 2095 c.c., novellato). 13 La ratio della restrizione va sicuramente individuata nella considerazione che soltanto le categorie dei quadri e dei dirigenti sono caratterizzate da professionalità peculiari, dall'assunzione di responsabilità nei confronti dei terzi (cfr. l'art. 5 L. 190/1985 in tema di assicurazione sulla responsabilità civile), dall'intenso rapporto fiduciario con l'imprenditore (connotati che possono persino comportare l'inapplicabilità in toto dell'art. 2103 c.c., come sancito per la dirigenza pubblica dall'art. 19, comma 1, d.lgs. 29/1993). 14. I rilievi che precedono giustificano, in primo luogo, due considerazioni. La prima è che il legislatore del 1986, se davvero avesse inteso non soltanto restringere gli spazi dell'autonomia collettiva alle sole categorie dei quadri e dei dirigenti, ma anche, ulteriormente limitarla nel senso dell'interpretazione che si critica, ci si sarebbe potuto attendere, ragionevolmente, una qualche precisazione al riguardo. 7 La seconda è che, nella descritta prospettiva, non è condivisibile l'insistenza sulla pretesa eccezionalità della possibilità di derogare alla regola generale del termine massimo di tre mesi, poiché la disciplina legislativa particolare è pienamente giustificata dalle peculiarità delle qualifiche comprese nelle categorie di quadro o di dirigente. 15. In secondo luogo, si è già riferito come non si dubiti, anche sulla base dell'ampio rinvio alla fonte negoziale collettiva per stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri (art. 2, comma 2, L. 190/1985), della possibilità di differenziare i dipendenti appartenenti alla categoria secondo distinte qualifiche, in relazione alla struttura organizzativa dell'impresa, alle diverse professionalità e gradi di assunzione di responsabilità. Ciò del resto, conformemente ai principi generali che inducono alla sicura distinzione tra la nozione di categoria, cui si riferisce l'art. 2095 c.c. e quella di "qualifica", intesa come sintesi verbale per descrivere il complesso di mansioni proprie di un determinato livello di professionalità. Ed infatti, alla nozione di qualifica, non certo a quella di categoria, malgrado la dizione letterale, si deve intendere si riferisca l'art. 2103 c.c. (più correttamente, alle mansioni corrispondenti alla qualifica si riferisce l'art. 56 d.lgs. 29/1993 per il settore pubblico). 16. Anche all'interno della categoria dei dirigenti, introdotte dalla pratica negoziale, esistono diverse qualifiche o livelli di inquadramento, spesso molto articolate in taluni settori, che talvolta segnano una vera e propria diversità qualitativa anche in ordine allo statuto del rapporto di lavoro (cfr. Cass., sez. un., 29 maggio 1995, n. 6041, in ordine alla distinzione tra dirigenti alter ego dell'imprenditore ei cd. pseudo-dirigenti). 00 8 17. Queste considerazioni dimostrano come non esistano nella legge elementi testuali che possono confortare la lettura in senso restrittivo del potere della contrattazione collettiva, anzi gli stessi elementi appaiono piuttosto in grado di offrire sostegno all'interpretazione di segno contrario: l'art. 6, infatti, per il suo collegamento all'art. 2103 c.c. e per il suo riferimento alle "mansioni superiori", non è suscettibile di essere circoscritto alla categoria come tale e, quindi, "le mansioni superiori dell'art. 2 della presente legge" si devono intendere come mansioni certamente proprie di un "quadro", ma ulteriormente specificate dalla qualifica, ove la contrattazione collettiva ne contempli di diverse all'interno della categoria stessa;
del resto, si è già ricordato come il richiamo dell'art. 2 sia stato sostituito, dalla L. 106/1986, all'originario richiamo dell'art. 1 (e, quindi, dell'intero art. 2095 c.c., come novellato dalla predetta norma), sicché deve ritenersi privo di consistenza l'argomento letterale che se ne vorrebbe trarre per leggere la norma in senso restrittivo. 18. Sotto il profilo logico-sistematico, non si ravvisano valide ragioni per ritenere che la contrattazione collettiva possa stabilire un termine superiore ai tre mesi per il solo caso in cui alle mansioni superiori (di quadro o di dirigente di qualsiasi livello) sia adibito un dipendente inquadrato nella categoria operaia o impiegatizia (o anche di quadro relativamente a mansioni dirigenziali), considerato che un determinato livello della categoria di quadro o di dirigente può essere, per professionalità e grado di responsabilità, altrettanto distante per un lavoratore già appartenente alla categoria di quanto non lo sia il livello inferiore di quadro rispetto alla qualifica massima di un impiegato. 19. La giustificazione, poi, dell'interpretazione restrittiva fondata sulla diminuzione di garanzie per i lavoratori, non può considerarsi corretta, posto che non sarebbe possibile 9 spiegare razionalmente perché debba, mediante la rigidità dell'art. 2103 c.c., tutelarsi maggiormente la pretesa al conseguimento di una qualifica superiore di colui che è già inquadrato come quadro (o dirigente) rispetto a quella di chi aspira alla stessa qualifica, essendo però inquadrato nella categoria di impiegato o di operaio. Non può soddisfare la spiegazione fondata sul "salto di qualità", perché finirebbe per privilegiare un elemento formale rispetto al dato della professionalità sperimentata sul campo, in contrasto con i principi che ispirano il complesso della disciplina relativa al diritto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori al compimento di un determinato periodo. 20. Conclusivamente, l'art. 6 della L. 190/1985 deve essere interpretato nel senso che, in considerazione della particolare posizione lavorativa dei quadri e dei dirigenti, alla contrattazione collettiva (non certo all'arbitrio del datore di lavoro) è attribuita la possibilità, in relazione alle concrete realtà aziendali e nel segno di un'attenuazione delle rigidità imposte dall'art. 2103 c.c., di stabilire un periodo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, in forza delle mansioni di fatto svolte, ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti, che può essere una soltanto (coincidente con l'appartenenza alla categoria) o più, e, in questo secondo caso, indipendentemente dalla circostanza che il dipendente interessato rivesta già una qualifica compresa nella categoria dei quadri (o dei dirigenti). 21. Stabilito il suesposto principio di diritto, è in esso insito che la contrattazione collettiva ben potrebbe, in relazione alle diverse realtà aziendali, differenziare le ipotesi e contemplare un periodo superiore a tre mesi per l'assegnazione definitiva alle mansioni corrispondenti ad una qualifica della categoria di quadro (o di dirigente) soltanto per gli appartenenti ad una categoria operaia o impiegatizia, ed un periodo 10 comunque inferiore per gli altri lavoratori già appartenenti alla categoria (ovvero periodi diversi a seconda delle qualifiche comprese nelle categorie dei quadri o dei dirigenti). 22. E', quindi, evidente che la risoluzione della controversia in oggetto dipendeva esclusivamente dall'interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo, compito istituzionalmente riservato al giudice di merito e suscettibile di essere sindacato in sede di legittimità solo per violazione degli art. 1362 ss. c.c. e per vizi di motivazione. 23. La sentenza impugnata ha proceduto all'operazione ermeneutica giungendo alla conclusione che il periodo di sei mesi di svolgimento continuativo di mansioni superiori, previsto dall'art. 38, comma 7, del contratto collettivo, per la definitiva assegnazione alle mansioni stesse nell'ambito della categoria dei quadri, fosse da riferire anche ai dipendenti già appartenenti alla predetta categoria, e cioè per il passaggio dall'area quadri di 2° livello a quella dell'area quadri di 1° livello. Tale interpretazione non è contestata dal motivo di ricorso, né sotto il profilo della violazione delle norme sull'ermeneutica dei contratti, né sotto quello del vizio motivazione. 24. Il contrasto determinatosi in senso alla giurisprudenza della Corte costituisce giust motivo per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa interamente le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2002. Presidente Il Consigliere estensore Vulin. Hill Gr Такийпринтіна IL CANCELLIERG Auco ncelleria # AGD1 460 2002 Л учайся