Sentenza 11 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6795 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2002 |
Testo completo
AULA B 06795 02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 15609/1999Composta dai magistrati: Dott. Ettore Mercurio - Presidente 66 Fernando Lupi - Consigliere 66 Luciano Vigolo 66 Rep. 66 Cron. 13368 66 Alessandro De Renzis 66 Pasquale Picone Relatore 66 Ud. 21.2.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 798 POSTE ITALIANE SpA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Plinio, n. 21, presso l'avv. Luigi Fiorillo, che, unitamente all'avv. Roberto Pessi, la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
ZO RA, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Balduina, n. 66, presso l'avv. Giuseppe Spagnuolo, che lo rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Sala Consilina n. 134 in data 4 giugno 1999 (R.G. 79/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.2.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Giovanni Gentile per delega dell'avv. Pessi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo E' domandata da Poste Italiane SpA la cassazione, sulla base di un unico motivo di ricorso, della sentenza con la quale il Tribunale di Sala Consilina ha rigettato l'appello e confermato la decisione del Pretore della stessa sede, di accertamento del diritto di RA OZ (già inquadrato nella qualifica di "quadro” di 2° livello) all'assegnazione definitiva delle mansioni corrispondenti all'area quadri di 1° livello con decorrenza 9 febbraio 1995, in conseguenza dell'esercizio di fatto dei compiti propri di detta qualifica per un periodo continuativo di tre mesi, con la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Al rigetto dell'appello il Tribunale è pervenuto sul rilievo che il diritto all'inquadramento nell'area quadri di 1° livello si era perfezionato alla scadenza del terzo mese di assegnazione di fatto alle mansioni corrispondenti, non trovando 2 applicazione il più lungo termine di sei mesi invocato dall'appellante. Ciò perché, l'art. 38, comma 7, del contratto collettivo, nel prevedere per la categoria "quadri" la necessità che l'assegnazione di fatto alle mansioni si protraesse per oltre sei mesi, non poteva essere riferito ai dipendenti che, come nel caso del OZ, già appartenevano alla predetta categoria e rivendicavano il livello superiore compreso nella stessa categoria. In tale ratio decidendi il Tribunale ha ritenuto assorbito l'esame della causa pretendi prospettata in via subordinata dal lavoratore, secondo cui sarebbe decorso anche il periodo di sei mesi di assegnazione alle mansioni superiori, non esistendo, se non fittiziamente, altro dipendente titolare del posto che egli sarebbe stato chiamato a sostituire. Resiste con controricorso RA OZ. Motivi della decisione 1. Preliminarmente, su eccezione del controricorrente, va esaminata la questione dell'ammissibilità del ricorso, contestata a causa della mancanza, nella copia notificata, della sottoscrizione dell'avvocato.
1.2. Per la risoluzione della questione è sufficiente richiamare l'orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui la mancanza della firma dell'avvocato e dell'autenticazione della sottoscrizione della parte nella copia notificata non determina l'inammissibilità del ricorso, qualora la copia contenga elementi idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale (Cass. n. 8209 del 1992, n. 1271 del 1998, n. 29 del 2000).
1.3. Nella specie, nell'originale del ricorso vi sono la firma dell'avvocato munito della procura speciale (art. 365 cod. proc. civ.) e la sua autentica della sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente che gli aveva conferito la 3 procura. Tali elementi non sono riportati sulla copia pervenuta al controricorrente, ma la mancanza di essi non ha determinato l'inammissibilità del ricorso perché l'anteriorità della procura rispetto alla notificazione del ricorso si desume dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere eseguito la consegna dell'atto, presso il procuratore del OZ costituito nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Sala Consilina, ad istanza della ricorrente come rappresentata domiciliata e difesa nei modi risultanti dal tenore dell'atto.
2. Con l'unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e 1363 c.c., dell'art. 2103 c.c. e degli art. 12 e 14 disp. prel. al c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.
2.1. Sostiene la ricorrente che il termine minimo per acquisire il diritto ad una qualifica propria della categoria dei quadri non può essere inferiore a sei mesi, ai sensi delle disposizioni contrattuali, a tanto legittimate dall'art. 6 L. 190/1985, siccome l'autonomia collettiva aveva previsto diverse qualifiche all'interno della categoria dei "quadri" ed aveva stabilito che non solo l'accesso a quella inferiore, ma anche a quella apicale, in forza delle mansioni di fatto svolte, fosse subordinato allo svolgimento dei compiti per un periodo di sei mesi. Che il contratto disponesse in tal senso, doveva desumersi dalla circostanza che, nell'ambito della categoria dei "quadri", erano state previste due diverse aree di inquadramento, con differenziati requisiti di accesso (si richiedeva il titolo di studio del diploma di laurea per accedere all'area quadri di 1° livello) e, conseguentemente, con gradi marcatamente differenti di professionalità e responsabilità. D'altra parte, ad occuparsi specificamente del rilievo dello svolgimento di fatto delle mansioni superiori ai fini del conseguimento di una qualifica appartenente alla categoria di quadro era esclusivamente l'art. 38 del c.c.n.l., sicché del tutto illogicamente il Tribunale aveva applicato alla fattispecie l'art. 37 dello stesso contratto, concernente esclusivamente le qualifiche operaie e impiegatizie.
2.2. Viene altresì denunciata l'omessa motivazione, con erronea dichiarazione di assorbimento, circa la deduzione del OZ di aver svolto in ogni caso le mansioni superiori per almeno sei mesi.
3. La censura da ultimo riportata è inammissibile perché rivolta contro un accertamento non contenuto nella sentenza impugnata perché correttamente, sotto il profilo logico-giuridico, ritenuto assorbito nella statuizione di accoglimento della domanda per effetto dello svolgimento delle mansioni per tre mesi. All'esame della diversa causa pretendi, prospettata dal OZ, infatti, si dovrà procedere nel solo caso di accertata infondatezza della pretesa fondata sul minore periodo di tre mesi.
4. Per la parte restante, la Corte giudica il ricorso fondato. Preliminarmente, va rilevato che la sentenza impugnata ha affrontato il problema dell'interpretazione delle clausole collettive senza occuparsi di quello, che l'ordine logico-giuridico imponeva di verificare per primo, se fosse consentito all'autonomia collettiva - che è sicuramente abilitata a prevedere inquadramenti in livelli diversi, nell'ambito della categoria dei quadri (come dei dirigenti), sulla base di criteri concernenti l'inserimento delle prestazioni lavorative in una più o meno complessa organizzazione aziendale e le responsabilità affidate ai dipendenti: Cass. 4 maggio 1993, n. 5136 - stabilire un periodo più lungo di tre mesi, non soltanto per l'assegnazione definitiva alle mansioni proprie della categoria di "quadro" (o dirigenziale) di coloro che non sono inquadrati nella 5 categoria stessa, ma anche per l'assegnazione definitiva alle mansioni corrispondenti ad un livello superiore per i lavoratori già appartenenti alla categoria (di quadro o dirigente).
4.1. Ne discende che sulla detta questione di diritto (sulla quale, peraltro, le pronunce di legittimità non sono state univoche: Cass. 4516/1999 e 8166/2001, in senso negativo;
Cass. 9165/2001, in senso positivo) deve ritenersi formato (implicitamente) il giudicato, dando risposta affermativa al quesito di cui sopra.
4.2. Da tale interpretazione estensiva dell'art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 2 aprile 1986, n. 106), discende che la contrattazione collettiva, in relazione alle diverse realtà aziendali, è libera di stabilire un unico termine per il conseguimento di tutte le qualifiche comprese nella categoria dei "quadri", oppure di differenziare le ipotesi e contemplare un periodo superiore a tre mesi per l'assegnazione definitiva alle mansioni corrispondenti ad una qualifica della categoria di quadro (o di dirigente) soltanto per gli appartenenti alla categoria operaia o impiegatizia, ed un periodo comunque inferiore per gli altri lavoratori già appartenenti alla categoria (ovvero periodi diversi a seconda delle qualifiche comprese nelle categorie dei quadri o dei dirigenti).
5. In questa prospettiva si è collocata la sentenza impugnata, giungendo alla conclusione che il periodo di sei mesi di svolgimento continuativo di mansioni superiori, previsto dall'art. 38, comma 7, del contratto collettivo, per la definitiva assegnazione alle mansioni nell'ambito della categoria dei quadri, fosse da riferire esclusivamente ai dipendenti che non appartenevano già alla predetta categoria. 6 Senonché, come denuncia la ricorrente, il procedimento ermeneutico risulta inficiato da violazione degli art. 1362 ss. cod. civ. e sono presenti vizi della motivazione.
6. L'argomentazione che sembra assumere un ruolo principale nella motivazione della sentenza impugnata è fondata sul rilievo che mentre nell'art. 37 del ccnl il riferimento è operato "alle mansioni superiori a quelle dell'area di inquadramento", nell'art. 38, comma 7, dello stesso contratto, il riferimento è "alle mansioni proprie della categoria quadri, ovvero a mansioni dirigenziali”.
6.1. Da ciò il Tribunale desume che tale ultima clausola non può riguardare il passaggio dall'area Q/2 all'area all'area Q/1 (occupandosi soltanto l'art. 37 del passaggio tra le aree), ma esclusivamente l'accesso alla categoria da parte di colui che non vi apparteneva in precedenza.
6.2. Lo stesso Tribunale, peraltro, dà atto che l'art. 38, comma 7, del ccnl si limita a riprodurre in sostanza il contenuto dell'art. 6 della legge n. 190 del 1985, sicché già per questo la formulazione letterale, da sola, non poteva essere considerata sufficiente per ritenere che la consentita deroga all'art. 2103 c.c. fosse stata dalle parti circoscritta all'accesso alla categoria e non estesa anche ai mutamenti di area di inquadramento interni alla categoria stessa.
6.3. Ed in effetti, non è logicamente giustificata la lettura restrittiva della locuzione "mansioni della categoria", risultando astrattamente compatibile sia con l'intenzione dei contraenti di fissare il termine di sei mesi soltanto per il conseguimento del diritto all'inquadramento (nell'area Q/2 o Q/1) da parte dell'estraneo alla categoria, sia con l'intento di fissarlo in via generale per tutte le mansioni inerenti alla categoria stessa, secondo una disciplina dettata in via generale e complessiva per i quadri (e i dirigenti). 7 La comune intenzione dei contraenti andava quindi ricostruita sulla base di altri elementi.
7. Tra gli elementi da valorizzare non poteva essere compresa, come ha fatto il Tribunale, la mancata espressa menzione delle due aree di inquadramento dei quadri, potendo l'omissione trovare una spiegazione plausibile proprio nella volontà di assoggettare tutte le mansioni comprese nella categoria (al pari di quelle comprese nella categoria dei dirigenti) al regime derogatorio dell'art. 2103 cod. civ, senza operare distinzioni di sorta.
8. Il medesimo rilievo si deve estendere a tutte le altre considerazioni della sentenza impugnata basate sulla circostanza che l'art. 38 aveva dettato una disciplina unitaria della categoria dei quadri, senza distinguere tra gli appartenenti all'una o all'altra area di inquadramento. E' pacifico che l'art. 38 aveva provveduto a definire in via generale la categoria 平 dei quadri mediante una dizione ed una disciplina unica, rinviando per l'individuazione delle diverse aree di inquadramento interne alla categoria ad altre disposizioni (art. 41 e ss. del ccnl).
8.1. Ma non si vede come ciò possa suffragare una lettura restrittiva della disciplina specifica in tema di mansioni di fatto degli appartenenti alla categoria dei "quadri", potendo indurre a ritenere esattamente il contrario: che, cioè, il termine di sei mesi fosse la regola vigente in generale con riferimento a questa categoria di personale e alle mansioni inerenti, il cui status complessivo era preso in considerazione dall'art. 38. 9. Soprattutto, la violazione degli art. 1362, primo comma, e 1363 cod. civ., inficia il nucleo fondamentale del ragionamento consistito nel desumere argomenti decisivi, per interpretare l'art. 38, comma 7, dal disposto dell'art. 37 dello stesso contratto. 8 9.1. Quest'ultima clausola, secondo l'accertamento in fatto dello stesso giudice di merito, regola esclusivamente gli effetti dell'esercizio delle mansioni superiori nell'ambito delle categorie operaie e impiegatizie. Di conseguenza, la sentenza impugnata non fornisce valide giustificazioni del perché la disciplina avente ad oggetto determinate categorie di personale debba ripercuotersi, e comunque in qualche modo influenzare, la disciplina, affatto distinta, operante per il personale appartenente ad una diversa categoria.
9.2. D'altra parte, la stessa sentenza impugnata esprime l'avviso che il menzionato art. 37 si limiti a ripetere il contenuto dell'art. 2103 cod. civ., sicché risulta contraddittorio attribuire alle parti l'intenzione di avere, con la detta clausola, inteso dettare una regola di carattere generale, della quale l'art. 38 rappresentava una deroga, da interpretare in modo restrittivo. Infatti, l'art. 2103 cod. civ. è norma inderogabile che non lascia alcuno spazio all'autonomia privata e nessun intento dispositivo potrebbe, in linea generale, attribuirsi ad una clausola negoziale che ne ripeta il precetto.
9.3. He discende altresì, più specificamente, l'incongruenza logica del ritenuto rapporto di specialità fra le disposizioni dell'art. 38 e quelle contenute nell'art. 37: si è già detto che per le categorie diverse da quelle di quadro o di dirigente, nessun intervento è consentito sulla materia all'autonomia negoziale, così da privare l'art. 37 di ogni effettivo contenuto precettivo;
per le categorie di quadro o dirigente, al contrario, la legge amplia gli spazi dell'autonomia collettiva, consentendole di stabilire un termine superiore a quello di tre mesi;
di tale possibilità i contraenti si sono avvalsi per le mansioni inerenti alla categoria dei quadri (e dei dirigenti); la relazione generale-speciale, quindi, intercorre tra regime giuridico (legale) delle mansioni proprie di categorie diverse da quelle di quadro (o di dirigente) e regime giuridico negoziale di queste ultime, restando del 9 tutto impregiudicata la soluzione del problema se, all'interno della regolamentazione pattizia delle mansioni di quadro (o di dirigente), le parti abbiano inteso derogare al regime legale limitatamente all'accesso dall'esterno, ovvero assoggettarle interamente al regime derogatorio di quello legale. 10. In definitiva, l'errore fondamentale del Tribunale è consistito nell'avere, immotivatamente ed illogicamente, ritenuto applicabile senz'altro agli appartenenti alla categoria di quadro una clausola (l'art. 37), dettata - -per i specificamente anche a prescindere dalla reale portata precettiva lavoratori non appartenenti alla categoria predetta. Invece, esclusivamente all'interno della disciplina dettata per i quadri sarebbe stato possibile giungere a stabilire se le parti avessero inteso derogare al termine stabilito dall'art. 2103 c.c. non per tutte le mansioni inerenti alla categoria, ma solo per quelle svolte da dipendenti non appartenenti alla categoria stessa. 11. Su questo piano di indagine, invero, si collocano altre considerazioni, contenute nella sentenza impugnata, relative al grado minore di differenza di professionalità riscontrabile, all'interno della categoria quadri, tra l'area Q/2 e l'area Q/1, non comparabile, quindi, con l'ipotesi di accesso alla categoria degli operai o degli impiegati. 11.1. Si tratta di considerazioni che non assumono carattere decisivo nell'economia della decisione, essendo piuttosto svolte a conferma della ricostruzione dell'intento negoziale operata fondamentalmente - come si è detto - sulla base dell'applicazione della regola dell'art. 37 ccnl ai già appartenenti alla categoria dei quadri. 11.2. Si tratta, altresì, di considerazioni fondate sull'asserita differenza di natura quantitativa e non qualitativa tra le professionalità dell'area di inquadramento Q/1 rispetto a quelle dell'area di inquadramento Q/2, che si pongono in contrasto, 10 sotto il profilo logico, con la stessa previsione di due distinte aree di inquadramento e, soprattutto, con la lettera della declaratoria dei profili professioni. Infatti, lo stesso Tribunale riferisce che il discrimen tra le due aree è rappresentato da elementi come "l'elevata preparazione professionale" a fronte della semplice "preparazione professionale”, ovvero dalla maggiore complessità delle unità organizzative di cui si ha la responsabilità ed il controllo, dalla più ampia discrezionalità, ecc., sicché l'affermazione della natura quantitativa e non qualitativa della differenza di professionalità risulta non sufficientemente e logicamente motivata. 12. I vizi riscontrati nella sentenza impugnata conducono, pertanto, in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, alla cassazione con rinvio perché si proceda ad una nuova indagine circa la volontà espressa dalle parti collettive con la previsione di cui all'art. 38, comma 7, del ccnl;
se, cioè, il periodo di sei mesi, utile ai fini del diritto alla qualifica, si riferisca a tutte, indistintamente, le mansioni comprese nella categoria dei quadri, oppure soltanto a quelle svolte dai dipendenti che non siano già inquadrati nella categoria stessa. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Salerno. 0 I A 1 ^ S D . S , A T Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2002. O . T R Esttre Uncuris. L , N A L ' A L P 9 L Il Presidente Consigliere estensore 7 E - D 8 - I терии N 1 S 1 G N O E A E S D A IL CANCELLIEREer I G E D A G T & Depositato in Cancelleria E N , O L E O T 11 MAG.2002 S T R E I T A CANCELLEREVAf illeCANCELLVER S R L oggi, I I L G D E E 11 O D R Y R O C