Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
L'art. 6 della legge n.190 del 1985 deve essere interpretato nel senso che, in considerazione della particolare posizione dei quadri e dei dirigenti, alla contrattazione collettiva (e non certo all'arbitrio del datore di lavoro) è attribuita la possibilità, in relazione alle concrete realtà aziendali e nel segno di un'attenuazione delle rigidità imposte dall'art. 2103 cod. civ., di stabilire un periodo di tempo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, sulla base delle mansioni di fatto svolte, ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti sia per l'ipotesi in cui sia prevista una sola qualifica (coincidente con l'appartenenza alla categoria) sia per l'ipotesi di pluralità di qualifiche e, in questo secondo caso, indipendentemente dalla circostanza che il dipendente interessato rivesta già una qualifica compresa nella categoria dei quadri o dei dirigenti. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva interpretato l'art. 38, comma settimo, del CCNL 26 novembre 1994 per i dipendenti postali nel senso che il periodo di sei mesi di svolgimento di mansioni superiori ivi previsto per la definitiva assegnazione delle mansioni stesse nell'ambito della categoria dei quadri fosse da riferire esclusivamente ai dipendenti che non appartenevano già alla predetta categoria, con la conseguenza che al ricorrente, inquadrato nell'area quadri di secondo livello, doveva applicarsi, per l'attribuzione del diritto alla promozione automatica nell'area quadri di primo livello, il termine trimestrale previsto dall'art. 2103 cod. civ.).
Commentario • 1
- 1. Il riconoscimento di mansioni superiori non dà diritto alla promozione automaticaAccesso limitatoStefano Rossi · https://www.altalex.com/ · 25 febbraio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9165 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
POSTE ITALIANE SpA, già Ente Poste NE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Lungotevere Marzio n. 1, presso l'avv. Antonio Vianello, che, unitamente all'avv. Alberto Pojaghi, la rappresenta e difende con procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LE IO MA, elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana, n. 32, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Passarini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmela Castelli e Francesca Zarbà con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania n. 630 in data 20 febbraio 1998 (R.G. n. 3297/1996);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.4.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Riccardo Chilosi per delega dell'avv. Vianello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
È domandata da Poste NE SpA la cassazione, sulla base di un unico motivo di ricorso, della sentenza con la quale il Tribunale di Catania, in parziale riforma della decisione del Pretore della stessa sede, ha accertato il diritto di IO MA SA all'assegnazione definitiva delle mansioni di dirigente superiore di esercizio, area quadri 1^ livello, con decorrenza 1^ aprile 1995 (e non 26 febbraio 1995 come ritenuto dal Pretore), pronunziando altresì la condanna delle Poste NE al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Resiste con controricorso IO MA SA.
Al rigetto dell'appello delle Poste NE il Tribunale è pervenuto sul rilievo che il diritto all'inquadramento nell'area quadri di 1^ livello si era perfezionato alla scadenza regola operativa dal 26 novembre 1994, data di entrata in vigore del contratto collettivo del terzo mese di assegnazione di fatto alle mansioni corrispondenti, non trovando applicazione il più lungo termine di sei mesi invocato dall'appellante. Ciò perché, l'art. 38, comma 7, del menzionato contratto collettivo, nel prevedere per la categoria "quadri" la necessità che l'assegnazione di fatto alle mansioni si protraesse per oltre sei mesi, non poteva essere riferito ai dipendenti che, come nel caso del SA, già appartenevano alla predetta categoria e rivendicavano il livello superiore compreso nella stessa categoria. Tale conclusione, a giudizio del Tribunale, era imposta, in primo luogo, dal dettato dell'art. 6 della L. 190/1985, nella parte in cui introduceva un'eccezione all'inderogabilità dell'art. 2103 c.c., eccezione da interpretarsi in senso stretto siccome limitata all'accesso alla categoria di "quadro"; era inoltre conforme all'intenzione delle parti collettive, atteso che il predetto art. 38 del contratto non contemplava due categorie di "quadri", ne' recava alcun riferimento alle diverse aree di inquadramento (primo e secondo livello); la lettura in tal senso della legge e del contratto rispondeva altresì al criterio logico basato sulla distinzione tra accesso alla qualifica di "quadro" e progressione all'interno della medesima qualifica. Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. con riferimento all'art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, nonché degli art. 1362 ss. c.c. con riferimento agli art. 38 e 53 del contratto collettivo 26 novembre 1994.
2. Nell'ambito dell'unico motivo, assume autonomo rilievo il profilo di critica diretto a sostenere che erroneamente il Tribunale ha attribuito valore alle mansioni di fatto svolte a partire dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo 26.11.1994, senza considerare che l'art. 53 del detto contratto disponeva nel senso che la nuova classificazione del personale "sarà effettuata a partire dal 15.2.95" prevedendo all'uopo la stipula di accordi integrativi volti a definire le modalità di concreta attuazione dei principi di classificazione;
l'intento delle parti di differire alla data indicata l'operatività della nuova classificazione sulla quale la domanda di inquadramento risultava fondata, si desumeva inoltre con evidenza da altre disposizioni dello stesso contratto collettivo.
2.1. Il descritto profilo di censura non può essere esaminato perché risulta totalmente estraneo alla materia controversa, come definita dalla sentenza impugnata (dal cui contenuto emerge che la questione, prospettata in primo grado, non è stata riproposta con i motivi di impugnazione), sicché si deve ritenere che le questioni di fatto che solleva (in quanto attinenti all'esame di clausole negoziali) non siano state sottoposte al vaglio del giudice di appello, mancando qualsiasi denunzia di error in procedendo per non avere il Tribunale pronunziato sul tema, ritualmente introdotto in appello, dello spostamento della data di efficacia di alcune disposizioni del contratto collettivo (art. 112 c.p.c.).
3. Nell'unico motivo di ricorso è presente, altresì, altro, autonomo, profilo di censura, concernente l'impossibilità di sommare, ai fini del decorso del periodo previsto per l'assegnazione definitiva alle mansioni superiori, frazioni di tempo inferiori. Anche questo profilo di censura risulta inammissibile perché concernente questione di fatto estranea a quelle esaminate dalla sentenza impugnata ai fini della decisione.
4. Si deve esaminare, quindi, soltanto il profilo di censura concernente la questione del termine necessario per acquisire il diritto alla definitiva assegnazione delle mansioni superiori. Sostiene la ricorrente che il suddetto termine non può essere inferiore a sei mesi, ai sensi delle disposizioni contrattuali, a tanto legittimate dall'art. 6 L. 190/1985, norma che non pone alcuna limitazione al potere dell'autonomia collettiva di prevedere diverse qualifiche all'interno della categoria dei "quadri" e di stabilire che non solo l'accesso a quella inferiore, ma anche a quella apicale, in forza delle mansioni di fatto svolte, sia subordinato allo svolgimento dei compiti per un periodo superiore ai tre mesi. Che il contratto disponesse in tal senso, doveva desumersi dalla circostanza che, nell'ambito della categoria dei "quadri", erano state previste due diverse aree di inquadramento, con differenziati requisitì di accesso (si richiedeva il titolo di studio del diploma di laurea per accedere all'area quadri di 1^ livello), e, conseguentemente, con gradi marcatamente differenti di professionalità e responsabilità. Sulla tale questione il ricorso è fondato.
5. L'ordine logico-giuridico impone di verificare, in primo luogo, se sia consentito all'autonomia collettiva che è sicuramente abilitata a prevedere inquadramenti in livelli diversi, nell'ambito della categoria dei quadri (o dei dirigenti), sulla base di criteri concernenti l'inserimento delle prestazioni lavorative in una più o meno complessa organizzazione aziendale e le responsabilità affidate ai dipendenti: Cass. 4 maggio 1993, n. 5136 stabilire un periodo più lungo di tre mesi, non soltanto per l'assegnazione definitiva alle mansioni proprie della categoria di "quadro" ( o dirigenziale) di coloro che non sono inquadrati nella categoria stessa, ma anche per l'assegnazione definitiva alle mansioni corrispondenti ad un livello superiore rispetto a quello di inquadramento già posseduto dal dipendente come quadro o dirigente.
6. Una risposta negativa al quesito è stata data dalla giurisprudenza della Corte in una controversia analoga promossa nei confronti delle Poste NE (Cass. 5 maggio 1999, n. 4516).
6.1. La predetta sentenza ha ritenuto necessario porre in relazione le clausole contrattuali con l'art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190 (recante norme in tema di riconoscimento giuridico dei quadri intermedi), secondo il cui disposto, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2103 c.c., come modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'art. 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi.
6.2. Precisato che le mansioni superiori di cui all'art. 2, alle quali fa riferimento l'art. 6, sono quelle proprie della categoria dei quadri, la sentenza m esame ha ritenuto "evidente" che la norma, nel prevedere l'assegnazione temporanea del dipendente a mansioni della categoria dei quadri, si riferisca a dipendenti che a tale categoria non appartengono e, proprio in ragione del passaggio di categoria che, in tal modo, si attua, si è prevista, con norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 2103 c.c., l'eventualità di un maggior periodo di assegnazione temporanea perché la stessa diventi definitiva.
6.3. A sostegno dell'interpretazione in tal senso della norma sono adotti i seguenti argomenti.
I "quadri", secondo la terminologia della L. 190/1985 e dell'art 2095, novellato, c.c., costituiscono una delle quattro categorie nelle quali i lavoratori dipendenti si distinguono a norma dello stesso art. 2095 c.c., dal che può trarsi conferma che l'art. 6 L. 190/1985 consideri, appunto, l'ipotesi dell'assegnazione di un dipendente con mansioni impiegatizie o operaie a mansioni proprie della categoria dei quadri. Proprio in ragione del passaggio di categoria e delle connotazioni proprie dei quadri (prestatori di lavoro subordinati che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa (art. 2, conima primo, della legge), il legislatore, dopo aver stabilito in linea di massima lo stesso termine trimestrale per la cd. promozione automatica, ha avvertito l'esigenza, in ragione delle peculiarità del lavoro nei singoli settori di attività, di consentire alla contrattazione collettiva di fissare un termine eventualmente superiore. La deroga alla regola generale, di cui all'art. 2103 c.c., ha, pertanto, una sua logica non per una qualsiasi assegnazione temporanea di un quadro a mansioni superiori all'interno della stessa categoria, ma per l'assegnazione a mansioni di quadro di chi provenga da una categoria inferiore.
6.4. Del resto, la suddivisione da parte del legislatore dei lavoratori dipendenti in quattro categorie perderebbe gran parte del suo significato se ad eventuali ulteriori suddivisioni, interne a ciascuna categoria, di livelli, dovesse riconoscersi una rilevanza tale da sminuire o addirittura vanificare quella distinzione per categorie cui il legislatore ha attribuito rilievo generale, tanto da farne oggetto di una specifica norma del codice civile. È, a quest'ultimo proposito, significativo rilevare come la norma generale di cui all'art. 2103 c.c., dopo avere considerato (primo periodo) le mansioni cui il lavoratore deve essere adibito, in relazione anche alla possibile acquisizione (non automatica) di una categoria superiore, nel prevedere la possibilità di acquisizione cd. automatica del diritto all'assegnazione definitiva a mansioni superiori, ha riguardo alle mansioni in sè, indipendentemente dalla qualifica, talché può aversi acquisizione automatica di mansioni superiori sia all'interno di una medesima qualifica che al di sopra di essa. Per contro, nell'istituire la nuova categoria dei quadri, il legislatore ha ritenuto di emanare una norma non riferita genericamente alla prestazione di mansioni superiori, ma, specificamente, alla assegnazione delle mansioni superiori proprie della nuova categoria e la disposizione di cui all'art. 6., anche per il suo contenuto letterale, si riferisce evidentemente solo a chi sia stato per l'innanzi addetto a mansioni di impiegato o di operaio.
6.5. Infine, anche sotto il profilo della ratio legis, è evidente che se maggiori garanzie di capacità professionale sono richieste per il passaggio alla categoria dei quadri, non in uguale misura sono richieste per passaggi interni alla stessa (eventualmente pur articolata) categoria. La legge n. 190 del 1985 non prevede suddivisione di livelli all'interno della categoria dei quadri e se da ciò non può certo dedursi che suddivisioni di tal genere siano incompatibili con il nuovo assetto del lavoro subordinato risultante dall'art. 1 della legge medesima (del resto la contrattazione collettiva è solita dare molteplici articolazionì alle categorie di operai e impiegati), ancora meno può argomentarsi che le suddivisioni interne alla categoria dei quadri consentano, per la cd. promozione automatica dall'una all'altra un termine più lungo di quello generale trimestrale di cui all'art. 2103 c.c.
6.6. A chiusura delle argomentazioni, sono svolte anche considerazioni generali circa la funzione di garanzia svolta dal termine per la cd. promozione automatica, a bilanciamento degli opposti interessi delle parti del rapporto del lavoro, funzione dalla quale dovrebbe dedursi una restrizione degli spazi dell'autonomia collettiva.
7. La Corte, sottoposte a rimeditazione le ragioni che hanno condotto alla decisione nel termini sopra indicati, ritiene che il risultato interpretativo, che conduce a limitare in maniera rilevante i poteri attribuiti dalla norma alla contrattazione collettiva, non sia, in realtà, giustificato ne' dalla lettera, ne' dalla ratio della disposizione legislativa.
7. 1. È importante, in primo luogo, ricordare che il testo dell'art. 6 L. 190/1985 è stato sostituito dall'art. 1 della successiva legge 2 aprile 1986, n. 106, e che il significato dell'innovazione,
pacificamente identificato, è stato quello di sottrarre allo statuto comune della cd. promozione automatica esclusivamente le posizioni lavorative inerenti alle categorie dei quadri e dei dirigenti (mentre, nell'originaria versione l'autorizzazione alla contrattazione collettiva riguardava tutte le categorie dei dipendenti, quali menzionate dall'art. 2095 c.c., novellato).
7.2. La ratio della restrizione va sicuramente individuata nella considerazione che soltanto le categorie dei quadri e dei dirigenti sono caratterizzate da professionalità peculiari, dall'assunzione di responsabilità nei confronti dei terzi (cfr. l'art. 5 L. 190/1985 in tema di assicurazione sulla responsabilità civile), dall'intenso rapporto fiduciario con l'imprenditore (connotati che possono persino comportare l'inapplicabilità in toto dell'art. 2103 c.c., come sancito per la dirigenza pubblica dall'art. 19, comma 1, d.lgs. 29/1993).
7.3. I rilievi che precedono giustificano due rilievi. Il primo è che se il legislatore del 1986, davvero avesse inteso non soltanto restringere gli spazi dell'autonomia collettiva alle sole categorie dei quadri e dei dirigenti, ma anche, ulteriormente limitarla nel senso dell'interpretazione che si critica, ci si sarebbe potuto attendere, ragionevolmente, una qualche precisazione al riguardo.
Il secondo è che, nella descritta prospettiva, non è condivisibile l'insistenza sulla pretesa eccezionalità della possibilità di derogare alla regola generale del termine massimo di tre mesi, poiché la disciplina legislativa particolare è pienamente giustificata dalle peculiarità delle qualifiche comprese nelle categorie di quadro o di dirigente.
7.4. In secondo luogo, si è già riferito come non si dubiti, anche sulla base dell'ampio rinvio alla fonte negoziale collettiva per stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri (art. 2, comma 2, L. 190/1985), della possibilità di differenziare i dipendenti appartenenti alla categoria secondo distinte qualifiche, in relazione alla struttura organizzativa dell'impresa, alle diverse professionalità e gradi di assunzione di responsabilità. Ciò del resto, conformemente ai principi generali che inducono alla sicura distinzione tra la nozione di categoria, cui si riferisce l'art. 2095 c.c. e quella di "qualifica" intesa come sintesi verbale per descrivere il complesso di mansioni proprie di un determinato livello di professionalità. Ed infatti, alla nozione di qualifica, non certo a quella di categoria, malgrado la dizione letterale, si deve intendere si riferisca l'art. 2103 c.c. (più correttamente, alle mansioni corrispondenti alla qualifica si riferisce l'art. 56 d.lgs. 29/1993 per il settore pubblico).
7.5. Anche all'interno della categoria dei dirigenti, introdotte dalla pratica negoziale, esistono diverse qualifiche o livellì di inquadramento, spesso molto articolate in taluni settori, che talvolta segnano una vera e propria diversità qualitativa anche in ordine allo statuto del rapporto di lavoro (cfr. Cass., sez. un., 29 maggio 1995, n. 6041, in ordine alla distinzione tra dirigenti alter ego dell'imprenditore e i c.d. pseudo-dirigenti).
7.6. Queste considerazioni dimostrano come non esistano nella legge elementi testuali che possono confortare la lettura in senso restrittivo del potere della contrattazione collettiva, anzi gli stessi elementi appaiono piuttosto in grado di offrire sostegno all'interpretazione di segno contrario: l'art. 6, infatti, per il suo collegamento all'art. 2103 c.c. e per il suo riferimento alle "mansioni superiori", non è suscettibile di essere riferito alla categoria come tale e, quindi, "le mansioni superiori dell'art. 2 della presente legge" si devono intendere come mansioni certamente proprie di un "quadro", ma ulteriormente specificate dalla qualifica, ove la contrattazione collettiva ne contempli di diverse all'interno della categoria stessa;
del resto, si è già ricordato come il richiamo dell'art. 2 sia stato sostituito, dalla L. 106/1986, all'originario richiamo dell'art. 1 (e, quindi, dell'intero art. 2095 c.c., come novellato dalla predetta norma), sicché deve ritenersi privo di consistenza l'argomento letterale che se ne vorrebbe trarre per leggere la norma in senso restrittivo.
7.7. Sotto il profilo logico-sistematico, non si ravvisano valide ragioni per ritenere che la contrattazione collettiva possa stabilire un termine superiore ai tre mesi per il solo caso in cui alle mansioni superiori (di quadro o di dirigente di qualsiasi livello) sia adibito un dipendente inquadrato nella categoria operaia o impiegatizia (o anche di quadro relativamente a mansioni dirigenziali), considerato che un determinato livello della categoria di quadro o di dirigente può essere, per professionalità e grado di responsabilità, altrettanto distante per un lavoratore già appartenente alla categoria di quanto non lo sia il livello inferiore di quadro rispetto alla qualifica massima di un impiegato.
7.8. La giustificazione, poi, dell'interpretazione restrittiva fondata sulla diminuzione di garanzie per i lavoratori, non può considerarsi corretta, posto che non sarebbe possibile spiegare razionalmente perché debba, mediante la rigidità dell'art. 2103 c.c., tutelarsi maggiormente la pretesa al conseguimento di una qualifica superiore di colui che è già inquadrato come quadro (o dirigente) rispetto a quella di chi aspira alla stessa qualifica, essendo però inquadrato nella categoria di impiegato o di operaio. Non può soddisfare la spiegazione fondata sul "salto di qualità", perché finirebbe per privilegiare un elemento formale rispetto al dato della professionalità sperimentata sul campo, in contrasto con i principi che ispirano il complesso della disciplina relativa al diritto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori al compimento di un determinato periodo.
7.9. Conclusivamente, l'art. 6 della L. 190/1985 deve essere interpretato nel senso che, in considerazione della particolare posizione lavorativa dei quadri e dei dirigenti, alla contrattazione collettiva (non certo all'arbitrio del datore di lavoro) è attribuita la possibilità, in relazione alle concrete realtà aziendali e nel segno di un'attenuazione delle rigidità imposte dall'art. 2103 c.c., di stabilire un periodo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, in forza delle mansioni di fatto svolte, ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti, che può essere una soltanto (coincidente con l'appartenenza alla categoria) o più, e, in questo secondo caso, indipendentemente dalla circostanza che il dipendente interessato rivesta già una qualifica compresa nella categoria dei quadri (o dei dirigenti).
8. Stabilito il suesposto principio di diritto, è in esso insito che la contrattazione collettiva ben potrebbe, in relazione alle diverse realtà aziendalì, differenziare le ipotesi e contemplare un periodo superiore a tre mesi per l'assegnazione definitiva alle mansioni corrispondenti ad una qualifica della categoria di quadro (o di dirigente) soltanto per gli appartenenti ad una categoria operaia o impiegatizia, ed un periodo comunque inferiore per gli altri lavoratori già appartenenti alla categoria (ovvero periodi diversi a seconda delle qualifiche comprese nelle categorie dei quadri o dei dirigenti).
8.1. È, quindi, evidente che la risoluzione della controversia in oggetto dipendeva esclusivamente dall'interpretazione delle d6,posizioni del contratto collettivo, compito istituzionalmente riservato al giudice di merito e suscettibile di essere sindacato in sede di legittimità solo per violazione degli art. 1362 ss. c.c. e per vizi di motivazione.
8.2. La sentenza impugnata ha proceduto all'operazione ermeneutica giungendo alla conclusione che il periodo di sei mesi di svolgimento continuativo di mansioni superiori, previsto dall'art. 38, comma 7, del contratto collettivo, per la definitiva assegnazione alle mansioni stesse nell'ambito della categoria dei quadri, fosse da riferire esclusivamente ai dipendenti che non appartenevano già alla predetta categoria.
Senonché, il procedimento interpretativo è stato più apparente che reale, posto che il Tribunale ha ritenuto che la legge non consentisse altra conclusione e, sulla base di tale premessa, ha considerato le clausole negoziali come se riproducessero la regola legale.
Caduto il presupposto del ragionamento, ne risultano irrimediabilmente inficiati da violazione degli art. 1362 ss. e da vizi della motivazione il procedimento e la conclusione.
8.3. La legge, come si è dimostrato, non dice nulla in un senso o nell'altro, limitandosi ad autorizzare la contrattazione collettiva a prevedere periodi superiori a tre mesi. Per stabilire, dunque, il significato dell'art. 38, comma 7, occorreva verificarne gli elementi testuali e ricercare gli altri fattori utili per determinare l'intenzione delle parti. In particolare, sarebbe stato necessario giustificare adeguatamente la conclusione che il termine di sei mesi non si riferiva alla promozione automatica all'area quadri di 1^ livello di coloro che erano inquadrati nell'area quadri di 2^ livello, non rivestendo validità logico-giuridica l'argomento che il contratto non contemplava due distinte categorie di quadri (la categoria non può che essere una). Si sarebbe dovuto, invece, indagare sull'effettiva portata della previsione di due distinte aree professionali e sul significato dell'assenza di qualsiasi ulteriore specificazione nella previsione del termine di sei mesi, al fine di giungere a ricostruire la comune intenzione degli stipulanti.
9. Si impone, perciò, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata perché si proceda, sulla base del principio di diritto enunciato, ad una nuova indagine circa la volontà espressa dalle partì collettive con la previsione di cui all'art. 38, comma 7, del contratto. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001