Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
La norma dell'art. 6 della legge 13 maggio 1985 n. 190, che, in deroga all'art. 2103 cod. civ., consente alla contrattazione collettiva di prevedere un termine superiore a quello ordinario di tre mesi, perché l'assegnazione alle mansioni superiori di quadro (o di dirigente) divenga definitiva, va interpretata nel senso che essa riguarda la sola ipotesi di passaggio, per esercizio delle relative mansioni, alla categoria dei quadri (o a quella dei dirigenti) da una categoria inferiore nell'ambito delle quattro categorie del personale dipendente previste dall'art. 2095 cod. civ., e non anche per l'acquisizione del diritto all'inquadramento in un livello superiore di quelli eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva all'interno della stessa categoria, in considerazione della formulazione letterale della disposizione e, sul piano della "ratio legis", del fatto che l'esigenza di particolari garanzie riguardo alle capacità professionali, che è prospettabile per il passaggio alla categoria superiore, non sussiste in maniera analoga per passaggi interni alla stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1999, n. 4516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4516 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI Presidente
Dott. Ettore MERCURIO Consigliere
Dott. Ettore SPANÒ Consigliere
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Luciano VIGOLO Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENTE POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TE AT PP, elettivamente domiciliato in Roma, via Taranto 6 presso lo studio dell'avv. Altamura Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. VA Castro Giovanni giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.149/96 del Tribunale di Nicosia depositata il 23/10/1996 R.g. 17/96;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/2/98 dal Relatore Cons. Dott. Vigolo Luciano;
Udito l'avv. Maurizio Di Carlo;
Udito l'avv. Gangitano per delega avv. Castrogiovanni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto 31 ottobre 1995, il sig. VA IL BA, dipendente dell'ente Poste Italiane con la qualifica di quadro di II^ livello, assumendo di avere esercitato la reggenza dell'Ufficio postale centrale di Nicosia con mansioni proprie dei quadri di I^. livello dal I^ dicembre 1994 al 22 maggio 1995 e dal 21 giugno 1995 al 6 luglio 1995, ricorreva al Pretore - giudice del lavoro di Nicosia nel confronti dell'Ente; chiedeva che in applicazione dell'art.2103 gli fosse attribuita in via definitiva la qualifica superiore con le conseguenti differenze retributive. Con sentenza in data 19 dicembre 1995, il Pretore accoglieva il ricorso e dichiarava che il lavoratore aveva acquisito il diritto al riconoscimento della categoria Quadri I^ livello a far data dal I^ marzo 1995 e condannava l'ente Poste italiane al pagamento delle differenze retributive.
Con sentenza in data 14 maggio/23 ottobre 1996, il Tribunale - Sezione del lavoro della stessa sede rigettava l'appello dell'Ente che veniva condannato al pagamento delle spese.
Ha ritenuto il Tribunale che la fattispecie fosse regolata dall'art.2103 c.civ., richiamato dall'art.37 c.c.n.l. secondo cui il termine minimo per ottenere l'assegnazione definitiva alle mansioni superiori è quello trimestrale.
L'art.38 dello stesso c.c.n.l., prevedente il diritto all'inquadramento superiore solo dopo un semestre di espletamento delle mansioni relative costituisce deroga al suddetto principio, giustificata dalla particolare delicatezza delle funzioni dei quadri, necessitanti di un maggior tempo di inserimento. Trattandosi perciò di norma di stretta interpretazione, essa valeva per l'accesso alla categoria dei quadri, ma non per il passaggio, da una qualifica ad altra superiore della medesima categoria, di dipendente che già sia stato ritenuto professionalmente meritevole d i appartenere ad essa. In tale ipotesi doveva ritenersi ancora applicabile l'art.2103 c.civ.. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre l'ente Poste Italiane con tre motivi.
Resiste il lavoratore con controricorso illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con il primo motivo di annullamento, l'ente Poste Italiane deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.360 n.3) in ordine agli arti. 2 e 6 legge 19011985, ari. 12 preleggi, e agli artt. 37, 38, 41, 44, 45, 48, 49 e 51 c.c.n.l.. Si duole che il Tribunale, nell'attribuire all'BA l'inquadramento nell'Area Quadri di I^ livello non abbia considerato che l'art.38, comma settimo, del c.c.n.l. è conforme all'art.6 della legge n. 190 del 1985 la quale deroga per i quadri all'art.2103 c.civ. prevedendo per essi che l'inquadramento superiore consegue in via definitiva all'assegnazione protrattasi per tre mesi o per il periodo superiore fissato dai contratti collettivi;
l'art.338 del c.c.n.l. determina appunto tale termine in un periodo di assegnazione superiore a mesi sei. L'art.22 della legge 190/1985, riferendosi alle mansioni superiori, non consente di ritenere che attenga solo ad una prima assegnazione alla categoria dei quadri;
inoltre lo stesso articolo precisa che salvo diversa disposizione ai quadri si applicano le norme relative agli impiegati. Il legislatore ha operato un rinvio al bianco alla contrattazione collettiva e alle sue disposizioni per i diversi settori, qualifiche e inquadramenti, eventualmente diversi anche da quelli della categoria impiegatizia.
La classificazione contrattuale prevede due distinte, e non equivalenti ne' omogenee (quanto a posizioni gerarchiche interne) aree di inquadramento dei quadri con distinte declaratorie, mansioni e trattamenti retributivi e, nell'ambito di ciascuna area, posizioni economiche differenziate. Diversi sono, secondo la contrattazione collettiva, gli accessi interni ed esterni con necessità di distinte e nuove valutazioni del personale interessato, compreso quello dei quadri di secondo livello. In sede di primo inquadramento erano stati collocati nell'area quadri di secondo livello i dipendenti della settima categoria di esercizio e nell'area quadri di primo livello quelli provenienti dalle categorie settima, ottava e nona e dal ruolo ad esaurimento della funzione direttiva nonché dall'ottava di esercizio.
Il Tribunale è anche incorso in errore nel sovraordinare l'area Q2 alla Q1, per evidente incomprensione dei termini della questione, ed ha erroneamente presupposto una sola qualifica quadri con due livelli con unico accesso per entrambe le aree, in realtà le aree quadri sono due, come detto, non assimilate in una unica entità giuridica, ma con distinte responsabilità e regolate da diverse disposizioni del contratto collettivo. Quando la contrattazione collettiva ha invece inteso distinguere due diversi profili di una stessa area ha provveduto espressamente a distinguere diverse figure professionali (art.41, comma secondo c.c.n.l.). È funzione di entrambe le aree che opera uniformemente la previsione di cui all'art.38 c.c.n.l., da leggersi in combinato disposto con l'art.44 e con l'art.45 c.c.n.l.. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in ordine all'art.2103 c.c., agli arti. 2 e 6 legge 190185 e agli arti.37 e 38 c.c.n.l. (art.360 n.3 c.p.c.) e si duole dell'attribuzione all'BA dell'Inquadramento
nell'area Q1 a decorrere dal 1^ marzo 1995 in ragione delle mansioni svolte nei tre mesi precedenti. Con ciò sarebbe stata fatta errata applicazione, quasi se si fosse trattato di personale impiegatizio, dell'art.2103 c.civ., mentre la categoria dei quadri è regolata dalla legge 190 del 1985 e, per rinvio da parte della stessa, dal contratti collettivi.
L'art.38 c.c.n.l. regola unitariamente i quadri di 1^ e 2^ livello sotto molteplici profili, e anche sotto l'aspetto dell'assegnazione temporanea in funzione di quella definitiva, riguarda entrambe le aree con riguardo alle peculiari esigenze di preparazione personale che impongono un periodo doppio per l'acquisizione delle competenze necessarie per l'assegnazione definitiva, proprio di ragione della già illustrata differenza qualitativa tra le due aree di quadri ed anche tra i due livelli di ciascuna area (diverse responsabilità, competenze professionali specialistiche, abilitazione all'esercizio della professione, iscrizione ad albi, funzioni di studio, consulenza, progettazione, programmazione e ricerca senza vincolo di subordinazione gerarchica:
art.41 prima parte e comma secondo c.c.n.l.).
La terza area (quadri di secondo livello) costituisce inquadramento autonomo rispetto ad altri impiegati ma non anche di identità professionale con quella immediatamente superiore dei quadri di primo livello.
La specifica disciplina di cui all'art.38 c.c.n.l., in relazione all'art.2 legge n.190/85 impedisce il ricorso alla disciplina di cui afl'art.2103 c.civ., possibile invece per gli impiegati in forza del richiamo dell'art.37 c.c.n.l.. La categoria giuridica dei quadri non può ritenersi semplicemente sdoppiata quasi che i dipendenti dell'area quadri di secondo livello e quello di primo livello svolgano mansioni equivalenti o indifferentemente riconducibili alla categoria medesima, il riferimento all'art.2103 c.civ. è escluso proprio dalla espressa disposizione di cui all'art.38 c.c.n.l. che prevede, per tutte le mansioni della intera categoria l'applicabilità del termine semestrale, in relazione ad entrambe le aree Quadri per le distinte mansioni ad esse ricondotte.
In presenza di due diverse categorie di quadri, a norma dell'art.38 comma settimo c.c.n.l., formulato in virtù dell'art.6 della legge 190 del 1985, non poteva ragionevolmente escludersi che il termine semestrale fosse riferito ad entrambe.
Col terzo motivo, il ricorrente lamenta contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione al riconoscimento dell'inquadramento nell'Area Quadri di 1^ livello (art. 360, n. 5 c.p.c.). Premesso che la ratio dell'art.38 in relazione all'art.6 della legge n. 190 del 1985 sta nella maggior professionalità e responsabilità dei quadri, il giudice di merito non ha disconosciuto che, rispetto a quelle di Q2, le mansioni di Q1 sono superiori ed ha riconosciuto all'BA il diritto all'inquadramento in quest'ultima categoria e non ad una semplice posizione retributiva differenziata nell'ambito della medesima area. Ma sul punto la sentenza si appaleserebbe contraddittoria.
Peraltro deve considerarsi che l'identità nominale delle due aree, pur voluta dalle parti collettive, non è determinante per la configurazione giuridica della classificazione dei quadri, imponendosi l'Indagine sullo specifico contenuto professionale inerente alle mansioni. I contratti collettivi debbono interpretarsi secondo le regole di cui agli artt.1362 ss. c.civ., tenendosi conto soprattutto della comune "intenzione delle parti e secondo buona fede. Talché una parte può avvalersi solo del significato presumibile secondo le circostanze ed il comportamento dell'altra parte.
L'intendimento contrattuale in ordine alle due qualifiche emergerebbe dalle profonde differenze tra le stesse, risultante anche dall'esame delle mansioni rispettivamente connesse alle due aree. In particolare nel nuovo assetto nell'area quadri di primo livello era confluito il personale proveniente dalla categoria dei direttivi. La declaratoria relativa all'area quadri di secondo livello corrisponde alla definizione delle mansioni di dirigente principale di esercizio e dirigente superiore di esercizio che, malgrado il nome, nulla hanno a che vedere con quelle dirigenziali, trattandosi di personale della ex categoria B, ovvero del c.d. esercizio, mentre quella di area quadri di primo livello corrisponde alla definizione delle mansioni di consigliere amministrativo e vice dirigente amministrativo qualifiche sovraordinate a quelle anzidette, cui appartiene il personale dell'ex categoria A, della carriera direttiva (decreto ministeriale 5 agosto 1982, n.4584). Soltanto agli appartenenti all'area quadri di primo livello resta la massima responsabilità gestionale fuori della categoria dei Dirigenti e la convertibilità di incarichi di rappresentanza esterna e dunque l'applicabilità della legge 190/1985. Ciò posto sarebbe evidente che le eventuali limitazioni di accesso all'attribuzione definitiva di cui all'art.38 c.c.n.l. sono state poste in riferimento all'area quadri di primo livello in relazione a tutto il personale compreso quello appartenente all'area classificata in posizione immediatamente inferiore, come si evince anche dalla norma contrattuale che paritariamente fissa il periodo semestrale anche per maturare l'inquadramento dirigenziale, immediatamente superiore a quello dell'area Q1, in connessione al solo periodo di tre mesi, genericamente previsto dall'art.2103 c.civ.. L'intendimento delle parti fu quello che dovesse applicarsi il comma settimo dell'art.38 in ogni caso di assegnazione alle mansioni di quadro sia di secondo che di primo livello, non trovando giustificazione una diversa volontà.
La sentenza sarebbe, dunque, fondata su erronei presupposti, ove si consideri che in essa l'appartenenza all'area quadri di secondo livello è ritenuta comportare l'inserimento nei quadri direttivi e il passaggio di livello un semplice spostamento in un ambito pantario di quadri.
Se l'autonomia contrattuale ha classificato nell'area quadri di secondo livello mansioni attinenti a impiegati di concetto provenienti dalla ex settima categoria non si è con ciò inteso stravolgere rapporti gerarchici preesistenti e fisiologici nella compagine postale, non potendosi senz'altro riconoscere la qualità di direttivo al personale Q2, non incaricato di diretta collaborazione con i dirigenti.
La sentenza interpreterebbe la norma contrattuale in difformità dall'intendimento, delle parti, ed inciderebbe altresì su una vicenda non connotata da arbitrio della parte datoriale, ma riconducibile ad un riassetto del personale conforme a quanto previsto dallart.8, comma terzo della legge n.71 del 1994. I tre motivi che, per l'intima ed inscindibile connessione delle censure, meritano trattazione congiunta sono infondati. Secondo la non contestata trascrizione fattane dal ricorrente, l'art.38, comma settimo, del c.c.n.l., dispone che l'assegnazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri o a quella di dirigenti che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diventa definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi.
La norma contrattuale deve essere posta in relazione all'art.6 della legge 13 maggio 1985, n.] 90 (Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi): In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art.2103 c.civ., come modificato dall'art.13 della legge 20 maggio 1970, n.300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'art. 2 della presente le ovvero a mansioni dirigenziali [ ... ] diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contraili collettivi.
Precisato che le mansioni superiori di cui all'art.2 cui fa riferimento l'art.6 ult. cit. sono quelle proprie della categoria dei quadri, appare evidente che lo stesso art.6, così come l'art.38 c.c.n.l., nel prevedere l'assegnazione temporanea del dipendente a mansioni della categoria dei quadri si riferisca a dipendenti che a tale categoria non appartengono e, proprio in ragione del passaggio di categoria che, in tal modo, si attua, si è prevista, con norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art.2103 novellato c.civ., l'eventualità (da parte della legge n.190 del 1985) o la necessità (da parte dell'art.38, comma settimo, del c.c.n.l. dei dipendenti dell'ente Poste Italiane) di un maggior periodo (oltre sei mesi) di assegnazione temporanea perché la stessa diventi definitiva. I quadri, secondo la terminologia della legge n.190 del 1985 e dell'art.2095, novellato, c.civ., costituiscono una delle quattro categorie nelle quali i lavoratori dipendenti si distinguono a norma dello stesso art.2095 c.civ. , dal che può trarsi conferma che sia l'art. 6 della legge n.190 del 1985, sia l'art.38 c.c.n.l. considerano, appunto l'ipotesi dell'assegnazione di un dipendente con mansioni impiegatizie a mansioni proprie della categoria dei quadri. Proprio in ragione del passaggio di categoria e delle connotazioni proprie dei quadri (prestatori di lavoro subordinalo che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa: art.2, comma primo legge 190/85), il legislatore, pur dopo avere stabilito in linea di massima lo stesso termine trimestrale per la c.d. promozione automatica, ha avvertito l'esigenza, in ragione delle peculiarità del lavoro nei singoli settori di attività, di consentire alla contrattazione collettiva di fissare un termine eventualmente superiore.
La deroga alla regola generale, di cui alFart.2103 novellato c.civ., ha pertanto una sua logica non per una qualsiasi assegnazione temporanea di un quadro a mansioni superiori all'interno della stessa categoria, ma per l'assegnazione a mansioni di quadro di chi provenga da una categoria inferiore.
Del resto, la suddivisione da parte del legislatore dei lavoratori dipendenti in quattro categorie perderebbe gran parte del suo significato se ad eventuali ulteriori suddivisioni, interne a ciascuna categoria, di livelli dovesse riconoscersi una rilevanza tale da sminuire o addirittura vanificare quella distinzione per categorie cui il legislatore ha attribuito rilievo generale, tanto da farne oggetto di una specifica norma del codice civile. È a quest'ultimo proposito significativo rilevare come la norma generale di cui all'art.2103 c.civ. dopo avere considerato (primo periodo) le mansioni cui il lavoratore deve essere adibito, in relazione anche alla possibile acquisizione (non automatica) di una categoria superiore, nel prevedere la possibilità di acquisizione c.d. automatica del diritto ad assegnazione a mansioni superiori, ha riguardo alle mansioni in sè, indipendentemente dalla qualifica, talché può aversi acquisizione automatica di mansioni superiori sia all'interno di una medesima qualifica che al di sopra di essa. Per contro, nell'istituire la nuova categoria dei quadri, il legislatore ha ritenuto di emanare una norma non riferita genericamente alla prestazione di mansioni superiori, ma specificamente alla assegnazione delle mansioni superiori proprie della nuova categoria (alle mansioni [e non a mansioni] superiori di cui all'art. 2 della presente legge) e la disposizione di cui all'art.6 l. n. 190 del 1985 cit., anche per il suo contenuto letterale, si riferisce evidentemente solo a chi sia stato per l'innanzi addetto a mansioni di impiegato (o di operaio). Del resto, anche sotto il profilo della ratio legis, è evidente che se maggiori garanzie di capacità professionale sono richieste per il passaggio alla categoria dei quadri, non in egual misura debbano essere richieste per passaggi interni alla stessa (eventualmente pur articolata) categoria.
La legge n. 190 del 1985 non prevede suddivisione di livelli all'interno della categoria dei quadri e se da ciò non può certo dedursi che suddivisioni di tal genere siano incompatibili con i nuovo assetto del lavoro subordinato risultante dall'art.1 della legge medesima (del resto la contrattazione collettiva è solita dare molteplici articolazioni alle categorie di operai e impiegati), ancor meno può argomentarsi che le suddivisioni interne alla categoria dei quadri impongano per la c.d. promozione automatica dall'una all'altra il termine ultrasemestrale di cui al c.c.n.l. anziché quello generale trimestrale di cui all'art.2103 c.civ.. Il termine per la c.d. promozione automatica costituisce garanzia, per il lavoratore, che le capacità professionali concretamente in suo possesso non vengano fruite dal datore di lavoro, al di là di un limite ragionevole, senza accollarsi gli oneri connessi ad un conseguente sviluppo di carriera secondo le legittime aspettative del dipendente;
costituisce, d'altro canto, garanzia anche per le esigenze operative del datore di lavoro cui viene consentito di avvalersi - per un tempo limitato e per contingenti esigenze di flessibilità dell'impiego della forza lavoro di dipendenti con determinate qualifiche in mansioni di qualifica superiori senza immediatamente dover incorrere negli oneri cui si è fatto cenno e dover riconoscere il diritto del dipendente al passaggio definitivo al livello o qualifica superiore. Del tutto secondario è, invece, l'interesse datoriale (enfatizzato oltre misura dal ricorrente) a una adeguata maturazione professionale del dipendente nelle superiori mansioni (prima che ne consegua la c.d. promozione automatica, maturazione che del resto è sovente impedita proprio dalla revoca dell'incarico nell'imminenza del termine prescritto o dal frazionamento della adibizione alle mansioni superiori), la cui attribuzione, seppur protratta per un tempo limitato è, di norma. già indice di un certo affidamento del datore di lavoro nel possesso dei necessari requisiti professionali del lavoratore.
Non sembrano, pertanto decisive le diffuse argomentazioni del ricorrente in ordine ai criteri seguiti dalla contrattazione collettiva per l'individuazione di quattro aree di dipendenti all'interno delle quali si inseriscono due aree di quadri, rispettivamente di 2^ livello e di 1^ livello e al criteri di assegnazione o di accesso dei lavoratori alle aree ed ai livelli, una volta che, alla stregua delle argomentazioni sul qui svolte, si debba affermare che il maggior impegno, la maggiore qualificazione professionale, la maggiore esperienza, ecc. richiesti comunque per l'esercizio di mansioni superiori, vengono in rilievo ai fini di un maggior termine di espletamento per l'acquisizione del diritto a promozione automatica solo nel passaggio da una categoria inferiore a quella dei quadri.
Si tratta di considerazioni assorbenti rispetto alle pur diffuse argomentazioni del ricorrente in ordine (in particolare, v.primo e secondo motivo) alla non omogeneità delle rispettive qualificazioni professionali, responsabilità, vie di accesso per i due livelli di articolazione dei quadri (trattandosi di dati differenti rispetto alla questione della c.d. promozione automatica la quale presuppone comunque il passaggio ad un livello di maggiore qualificazione, responsabilità, ecc).
Nè è ravvisabile contraddizione (v. in particolare terzo motivo) tra il riconoscimento di due livelli, sia pure differenziati, all'interno della categoria dei quadri e, al tempo stesso, l'affermazione della sufficienza del termine generale, ordinario (tre mesi) per la c.d. promozione automatica.
Del pari ininfluente, infine, rispetto alla questione controversa, è il richiamo (terzo motivo) alle esigenze di riassetto, di eventuale riconversione del personale, di risanamento economico finanziario dell'ente di soddisfacimento delle esigenze degli utenti, ecc., implicito nel riferimento del ricorrente all'art.8 (contratto di programma) del d.l. 13 dicembre 1^ dicembre 1993, n.487, convertito con modificazioni di legge 29 gennaio 1994, n.71. Conclusivamente, avendo il Tribunale correttamente fatto applicazione dei principi sopra illustrati - del tutto irrilevante è l'evidente errore materiale, privo di incidenza sostanziale sulla decisione, nel quale è incorso laddove ha affermato che il lavoratore era già inserito nei quadri direttivi, anche se al lo livello [anziché al 2^] ed ha ritenuto ricondurre nella norma generale dell'art.2103 c. civ. il suo spostamento dal 1^ al 2^ livello [anziché dal 2^ al 1^] -, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 1999