Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1999, n. 4516
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Sentenza 5 maggio 1999

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La norma dell'art. 6 della legge 13 maggio 1985 n. 190, che, in deroga all'art. 2103 cod. civ., consente alla contrattazione collettiva di prevedere un termine superiore a quello ordinario di tre mesi, perché l'assegnazione alle mansioni superiori di quadro (o di dirigente) divenga definitiva, va interpretata nel senso che essa riguarda la sola ipotesi di passaggio, per esercizio delle relative mansioni, alla categoria dei quadri (o a quella dei dirigenti) da una categoria inferiore nell'ambito delle quattro categorie del personale dipendente previste dall'art. 2095 cod. civ., e non anche per l'acquisizione del diritto all'inquadramento in un livello superiore di quelli eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva all'interno della stessa categoria, in considerazione della formulazione letterale della disposizione e, sul piano della "ratio legis", del fatto che l'esigenza di particolari garanzie riguardo alle capacità professionali, che è prospettabile per il passaggio alla categoria superiore, non sussiste in maniera analoga per passaggi interni alla stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1999, n. 4516
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4516
    Data del deposito : 5 maggio 1999

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