Sentenza 11 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2004, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro "pro tempore", rappresentato e difeso "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
IMMOBILIARE SANTO NO S.R.L. corr. in Silvi (Te) in persona del legale rappresentante "pro tempore" amministratore Di EN Domenico, rappresentata e difesa dagli avv. ANDREA PETRACCIA e GIUSEPPE MALIGNANO STUART per delega a margine del ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Virgilio Gaito, piazzale Clodio 1;
- intimato controricorrente -
avverso la sentenza n. 39.5.00 in data 13.4.00 della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, depositata in data 27.4.00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.9.2003 dal Consigliere Dr. Vincenzo Di Nubila;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. MARCO PIVETTI, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto pubblico rogato dal notaio De Galitiis in data 24.7.95. la s.r.l. Immobiliare Santo TE acquistava un'area posta in Silvi Marina, costituita da più particene, tra le quali la particella n. 850. Sull'area veniva edificata una palazzina, con tre unità abitative le quali venivano vendute a terzi. A causa della manomissione del foglio di mappa (tesi dell'Amministrazione Finanziaria) ovvero di un errato posizionamento di detto numero su area confinante (tesi della società) con piccola freccia indicativa, la costruzione veniva progettata e realizzata in modo da ricadere su area senza numerazione, erroneamente ritenuta essere la particella 850.
2. Nel 1998, a seguito di una denuncia penale per presunta manomissione del foglio di mappa, l'Ufficio del Territorio formava una nuova particella indicata col n. 2194 in luogo della particella senza numero sopra indicata e ne attribuiva la proprietà al Comune di Silvi: notificato l'atto di individuazione della nuova particella, l'Immobiliare Santo TE proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, contestando la legittimità dell'operato dell'ufficio. Nelle more del processo, la società Santo TE concludeva un accordo col Comune, formalizzato mediante atto pubblico notar De Galitiis in data 19.1.99, mediante il quale il Comune riconosceva che l'area attribuitagli catastalmente non era di sua proprietà ne' faceva parte dello stradario comunale.
3. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della società. Questa proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale de l'Aquila, pur dando atto che l'ufficio aveva legittimamente operato, dichiarava cessata la materia del contendere;
dichiarava peraltro l'obbligo dell'ufficio di intestare alla Immobiliare Santo TE la particella n. 2194 e sovrastante porzione di fabbricato.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo unico, articolato motivo. Resiste con controricorso la s.r.l. Immobiliare Santo TE, la quale ha depositato memoria integrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente Amministrazione Finanziaria dello Stato deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., dell'art. 57 del Decreto Legislativo n. 546.92, dei principi generali in tema di proprietà; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C.. Sottolinea, in particolare, come la Commissione Tributaria Regionale abbia accolto una domanda nuova, improponibile in appello. Oggetto del ricorso in primo grado è stato l'accatastamento eseguito in favore del Comune. Vero è che la società aveva costruito su di un'area di proprietà del comune;
la situazione irregolare è stata sanata, ma comunque l'operato dell'ufficio non poteva essere posto nel nulla, attese le irregolarità in concreto contestate;
ne' era possibile ordinare una volturazione a favore della s.r.l. Immobiliare Santo TE, in mancanza dei dati identificativi dell'edificio e in assenza dei soggetti terzi, cui le unità abitative erano state nel frattempo vendute.
6. Nel controricorso, la società contesta che sia domanda nuova quella volta all'intestazione della particella a sè medesima, posto che comunque la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Contesta altresì che la sentenza di appello sia contraddittoria, che l'atto pubblico 19.1.99 sia irregolare ed irrilevante. Con la memoria integrativa, la società ribadisce le proprie contestazioni al ricorso per Cassazione e sottolinea come nessuna dolosa manomissione della mappa catastale sia avvenuta, bensì un mero errore di progettazione.
7. Rileva la Corte: è stato accertato in fatto con le sentenze di merito che, per ragioni imprecisate, la s.r.l. Immobiliare Santo TE ha costruito una palazzina su di un terreno formato da più particelle, tra le quali la n. 850. Le unità abitative sono state vendute a terzi. Successivamente l'Ufficio del Territorio ha rilevato che la particella n. 850, in realtà senza numero, risultava non essere di proprietà di alcuno, e poiché risultava che su detta particella correva una strada, di ufficio ha formato una nuova particella e ne ha attribuito la proprietà al Comune.
8. Contro l'atto istitutivo della particella catastale, presupposto per la riscossione della relativa Imposta, ha legittimamente proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado la s.r.l. Immobiliare Santo TE, che ha contestato la legittimità dell'operato dell'ufficio, e nel contempo ha raggiunto un accordo col Comune di Silvi, il quale ha riconosciuto che la particella contestata non gli apparteneva ne' era compresa nello stradario comunale. In tale contesto, la Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere, ordinando peraltro all'ufficio di intestare la particella all'Immobiliare Santo TE.
9. Il ricorso per Cassazione dell'Amministrazione Finanziarla dello Stato è fondato per quanto di ragione. Va anzitutto confermata la sentenza di appello, la quale ha dato atto della cessazione della materia del contendere. Ed invero, dinanzi ad una costruzione eseguita in parte su terreno (apparentemente) di proprietà pubblica, l'ufficio non poteva fare altro che istituire una nuova particella ed intestarla all'ente proprietario. Il fatto che, successivamente, la società Immobiliare abbia sistemato la questione col comune non fa venir meno la legittimità dell'operato dell'ufficio. A seguito della ricognizione effettuata dal Comune in suo favore, la s.r.l. ha ottenuto di far cessare la materia del contendere, onde la situazione ritorna ad essere quella precedente alla creazione della nuova particella.
10. Quello che non può essere condiviso, nella sentenza di appello, è l'ordine di accatastare la ripetuta particella a nome della s.r.l. Immobiliare Santo TE. E ciò per un duplice, concorrente ordine di motivi.
11. Non si tratta di domanda nuova, in quanto essa può ritenersi implicita nel "petitum" del ricorso in primo grado. Ma una sentenza che accerta la cessazione della materia del contendere non sembra poter contenere una disposizione aggiuntiva del tipo considerato. Con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il giudice da atto che tra le parti non permane alcuna controversia, neppure in ordine al regime delle spese processuali. Se nessuna controversia permane, non è dato vedere la ragione di una statuizione aggiuntiva, quale l'obbligo di intestare la particella alla società immobiliare, quasi che sul punto una controversia permanga. In altri termini, una sentenza la quale accerta la - ®cessazione della materia del contendere non sopporta, per sua natura, alcuna statuizione aggiuntiva, di contenuto decisorio, in quanto tale statuizione contraddice l'accertamento di completa cessazione della materia del contendere.
12. Inoltre, l'affermazione dell'obbligo dell'ufficio di volturare la part. 2194 alla s.r.l. Immobiliare Santo TE non tiene conto del fatto che, a detta della stessa società, le unità abitative sono stante cedute a terzi e quindi una pronuncia del genere dovrebbe essere resa in contraddittorio coi terzi controinteressati. 13. Il ricorso viene quindi accolto per quanto di ragione. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione aggiuntiva. Per il resto, la sentenza di appello viene confermata. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità iniziale della materia del contendere, alla confusa situazione in fatto ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in parziale accoglimento del ricorso, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al dichiarato "obbligo di intestare alla società appellante la particene n. 2194 e la soprastante porzione di fabbricato"; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004