Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2000, n. 914
CASS
Sentenza 8 febbraio 2000

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Come anche emerge dall'art.720 cod. proc. pen., il provvedimento di estradizione è autonomo e necessariamente successivo rispetto alla ordinanza custodiale che, anzi, ne costituisce il presupposto. Conseguentemente, i documenti comprovanti l'estradizione - essendo questa destinata ad incidere non sulla validità ma sull'esecuzione della ordinanza cautelare - non sono ricompresi nel novero degli "elementi su cui la richiesta si fonda" da trasmettere a norma dell'art. 309 comma 5 cod. proc. pen., e possono, pertanto, essere prodotti in qualsiasi momento dal p.m. fino alla decisione del tribunale del riesame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2000, n. 914
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 914
    Data del deposito : 8 febbraio 2000

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