Sentenza 8 febbraio 2000
Massime • 1
Come anche emerge dall'art.720 cod. proc. pen., il provvedimento di estradizione è autonomo e necessariamente successivo rispetto alla ordinanza custodiale che, anzi, ne costituisce il presupposto. Conseguentemente, i documenti comprovanti l'estradizione - essendo questa destinata ad incidere non sulla validità ma sull'esecuzione della ordinanza cautelare - non sono ricompresi nel novero degli "elementi su cui la richiesta si fonda" da trasmettere a norma dell'art. 309 comma 5 cod. proc. pen., e possono, pertanto, essere prodotti in qualsiasi momento dal p.m. fino alla decisione del tribunale del riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2000, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 08/02/2000
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. FABBRI GIANVITTORE " N.914
3. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N.41417/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA /ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) RA DO n. il 30.08.1958
avverso ordinanza del 14.09.1999 TRIB. LIBERTÀ di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giuliano Turone che ha chiesto il rigetto del ricorso;
È presente il difensore, avv. Antonio Managò del foro di Reggio Calabria, che conclude per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in fatto ed in diritto:
1. CA EN ha proposto, per mezzo dei difensori avv. Mauro Anetrini e avv. Antonio Managò, ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 14 settembre 1999 con la quale il tribunale di Torino, in sede di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti dal gip di EL il 19 dicembre, 1997, perché indagato dell'omicidio volontario di EP DO EP, avvenuto il 28 maggio 1980. Il ricorrente denunzia l'illegittimità della misura in quanto:
a) la stessa avrebbe perduto efficacia, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., perché il p.m., soltanto la mattina dell'udienza camerale, avrebbe trasmesso al tribunale il provvedimento con il quale il 2 agosto 1999 era stata concessa l'estradizione nei suoi confronti per il reato in esame;
b) non sussisterebbero i gravi indizi di colpevolezza in quanto l'unico elemento di accusa sarebbe costituito dalle dichiarazioni del collaboratore TU LU non suffragate da altri elementi di riscontro e, peraltro, in "discordanza notevole" con le accertate modalità esecutive del delitto;
c) sarebbero venute meno le esigenze cautelari in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del delitto;
e) l'ordinanza di custodia cautelare sarebbe stata emessa dal gip di EL funzionalmente incompetente, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, e 328, comma 1 bis, c.p.p., perché il delitto sarebbe stato commesso "nel contesto di una attività criminale organizzata e per motivi inerenti al traffico di sostanze stupefacenti".
2. I motivi di ricorso sono infondati.
Con riferimento al primo motivo ad avviso del ricorrente (che cita al riguardo anche una sentenza di questa corte - Cass. 26 maggio 1994, Di Donato -) "il principio di specialità dettato dall'art. 721 c.p.p. subordina l'applicazione della misura restrittiva della libertà personale dell'indagato estradato all'esistenza di due titoli entrambi necessari ed imprescindibili, l'ordinanza del giudice emessa ai sensi dell'art. 273 c.p.p. e la dichiarazione di consenso dello Stato estero espressa in relazione allo specifico reato per il quale la misura è disposta. La mancanza del secondo elemento rende l'ordinanza emessa titolo imperfetto e non eseguibile". La inscindibilità dei due aspetti (l'emissione e l'esecuzione del provvedimento) fa si che al gip debba essere trasmesso dal pubblico ministero, sia pure dopo l'emissione del provvedimento restrittivo, ai fini dell'esecuzione, il provvedimento autorizzativo della estradizione stessa, con la conseguenza che tale provvedimento venendo a costituire un tutt'uno con gli atti presentati a norma dell'art. 291, deve essere trasmesso al tribunale della libertà nei termini di cui all'art. 309, comma 5, c.p.p.. L'assunto è privo di fondamento.
Se è vero, infatti, che la restrizione della libertà personale della persona estradata è legittima soltanto nei limiti in cui l'estradizione è stata concessa per cui il giudice è tenuto ad esaminare sia che esista un titolo valido secondo la legge italiana per privare della libertà il soggetto, sia che sia stato rimosso l'ostacolo giuridico all'esecuzione di tale titolo derivante dalle norme di diritto internazionale, non può porsi in dubbio che i due provvedimenti mantengano la loro autonomia, tanto che pur in presenza di un valido provvedimento di estradizione il soggetto deve essere scarcerato se la custodia cautelare (o l'esecuzione della pena) risulta illegittima secondo le norme di diritto interno che la regolano.
D'altra parte l'autonomia risulta espressamente dall'art. 720 c.p.p. secondo il quale il procuratore generale nel richiedere al ministro della giustizia di promuovere la estradizione deve allegare "gli atti e i documenti necessari", cioè il titolo che in base alla legge italiana consente la privazione della libertà personale, che nel caso della custodia cautelare è costituito dall'ordinanza del giudice che procede. Con l'ulteriore conseguenza, quindi, che il provvedimento di estradizione non può essere temporalmente che successivo all'ordinanza custodiale che, anzi, ne costituisce il presupposto.
Pertanto, poiché per le conseguenze che ai sensi del successivo comma 10 derivano dalla sua inosservanza l'art. 309, comma 5, c.p.p. non può essere applicato al di fuori dei casi espressamente previsti, deve escludersi che nel novero degli "elementi sui cui la:
richiesta si fonda" possa essere compreso con interpretazione analogica, come sembra sostenere il ricorrente, anche il provvedimento di estradizione, la cui concessione è sempre successiva al provvedimento di custodia cautelare, ed, addirittura, la necessità di richiederla può essere ignorata dal giudice nel momento in cui dispone la misura non risultando dagli atti che l'indagato si trova fuori dello Stato italiano.
Le condizioni per le emissione della misura non vanno, dunque, confuse con quelle relative alla sua esecuzione.
La mancanza del provvedimento di estradizione rende illegittima la esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, ma non la sua emissione. Di conseguenza gli atti comprovanti la legittimità dell'esecuzione della misura, non attinendo al suo momento genetico, possono essere prodotti in qualsiasi momento dal p.m. fino alla decisione del tribunale del riesame.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Come, infatti, affermato da questa corte, con la nota sentenza S.U. 1 agosto 1995, n. 11, OS (RV 202002), non è necessario che la chiamata in reità o in correità nella fase delle indagini preliminari sia corredata da riscontri esterni riferiti in modo specifico alla posizione soggettiva del chiamato, ma è sufficiente, anche per la naturale incompletezza delle indagini, anche la esistenza di riscontri che confermino la portata accusatoria e la complessiva attendibilità del chiamante.
A tale principio si è attenuta l'ordinanza impugnata che con motivazione ampia ed esauriente ha indicato le ragioni del proprio convincimento in ordine alla attendibilità del collaboratore TU, motivazione che certamente non può essere ritenuto manifestamente illogica soltanto in base al rilievo, peraltro, generico che "secondo il TU l'episodio si sarebbe verificato in maniera diversa" da quanto risulterebbe dalla perizia autoptica.
Esclusivamente di fatto è, poi, il motivo in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, atteso che il ricorrente si limita a sostenere che il tribunale avrebbe dovuto attribuire maggiore rilievo al tempo trascorso dalla commissione dell'omicidio, senza indicare le ragioni della manifesta illogicità delle conclusioni del tribunale che ha ritenuto sussistente il concreto pericolo di fuga in base alla pericolosità del ricorrente, alla lunga latitanza all'estero. La fondatezza, infine, della eccezione di incompetenza funzionale del gip del tribunale di EL (eccepita per la prima volta in questa sede) va valutata con riferimento alla situazione esistente all'atto della emissione della misura.
Orbene dall'esame di tale provvedimento e del capo di imputazione non si evince che all'epoca della sua emissione (19 dicembre 1997) fosse stato accertato che l'omicidio in questione era stato commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis, ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazione.
La cancelleria provvederà alla comunicazione di cui all'art. 23, legge 8 agosto 1995, n. 332.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone a che cura della cancelleria copia del presente provvedimento sia inviata dal direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è detenuto per gli adempimenti di cui all'art. 23, legge 332/95. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2000