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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 912/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZI IA CRISTINA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12507/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan N. 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010594205000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 681/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 00105942 05 000 (Irpef su redditi soggetti a tassazione separata, anno fiscale 2020, importo richiesto € 964,00) eccependo la omessa notifica della comunicazione di irregolarità; ha chiesto l'annullamento della cartella, vinte le spese
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate deducendo che il tentativo di notifica della comunicazione d'irregolarità relativa agli esiti della tassazione separata a.i 2020 era andato infruttuoso (raccomandata A/R restituita all'ufficio in quanto il destinatario era risultato essere irreperibile), ma la mancata consegna della comunicazione non pregiudicava la legittimità dell'imposta, che era dovuta e nella fattispecie non era contestata, ma era motivo per ritenere non applicabile sanzione e interessi, essendo il mancato pagamento delle somme dovute conseguente al mancato recapito della comunicazione.
Ha esposto che, come desumibile dalla documentazione prodotta, aveva proceduto ad uno sgravio parziale limitato alle sole sanzioni ed interessi, lasciando a ruolo la sola imposta. Ha chiesto di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere per i motivi sopra esposti;
2) il rigetto del ricorso per il resto.
Con memorie illustrative il ricorrente ha chiarito che, oltre ad essere stato comunicato lo sgravio parziale, era intervenuto anche il sollecito di pagamento delle corrette imposte dovute, che aveva provveduto a versare.
Ha chiesto, dunque, di dichiarare cessata la materia del contendere, insistendo per la rifusione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In riferimento all'impugnato atto è intervenuto un provvedimento di sgravio parziale del 7.8.2025 (limitato ad interessi e sanzioni). Dopo la sgravio, all'esito di notifica di sollecito di pagamento della imposta residua, il ricorrente ha provveduto a versare il giusto importo richiesto di € 777,76 il 13.10.2025 (cfr. ricevuta di versamento in atti); il medesimo ricorrente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere nelle memorie illustrative.
Va, dunque, dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 d. lgs. 546/1992, come richiesto anche dal ricorrente.
Spese compensate in presenza di orientamenti difformi sulla necessità della previa notifica della comunicazione di irregolarità in tema di tassazione separata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZI IA CRISTINA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12507/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan N. 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010594205000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 681/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 00105942 05 000 (Irpef su redditi soggetti a tassazione separata, anno fiscale 2020, importo richiesto € 964,00) eccependo la omessa notifica della comunicazione di irregolarità; ha chiesto l'annullamento della cartella, vinte le spese
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate deducendo che il tentativo di notifica della comunicazione d'irregolarità relativa agli esiti della tassazione separata a.i 2020 era andato infruttuoso (raccomandata A/R restituita all'ufficio in quanto il destinatario era risultato essere irreperibile), ma la mancata consegna della comunicazione non pregiudicava la legittimità dell'imposta, che era dovuta e nella fattispecie non era contestata, ma era motivo per ritenere non applicabile sanzione e interessi, essendo il mancato pagamento delle somme dovute conseguente al mancato recapito della comunicazione.
Ha esposto che, come desumibile dalla documentazione prodotta, aveva proceduto ad uno sgravio parziale limitato alle sole sanzioni ed interessi, lasciando a ruolo la sola imposta. Ha chiesto di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere per i motivi sopra esposti;
2) il rigetto del ricorso per il resto.
Con memorie illustrative il ricorrente ha chiarito che, oltre ad essere stato comunicato lo sgravio parziale, era intervenuto anche il sollecito di pagamento delle corrette imposte dovute, che aveva provveduto a versare.
Ha chiesto, dunque, di dichiarare cessata la materia del contendere, insistendo per la rifusione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In riferimento all'impugnato atto è intervenuto un provvedimento di sgravio parziale del 7.8.2025 (limitato ad interessi e sanzioni). Dopo la sgravio, all'esito di notifica di sollecito di pagamento della imposta residua, il ricorrente ha provveduto a versare il giusto importo richiesto di € 777,76 il 13.10.2025 (cfr. ricevuta di versamento in atti); il medesimo ricorrente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere nelle memorie illustrative.
Va, dunque, dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 d. lgs. 546/1992, come richiesto anche dal ricorrente.
Spese compensate in presenza di orientamenti difformi sulla necessità della previa notifica della comunicazione di irregolarità in tema di tassazione separata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.