Accoglimento
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00609/2026REG.PROV.COLL.
N. 06653/2024 REG.RIC.
N. 06654/2024 REG.RIC.
N. 06655/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6653 del 2024, proposto da
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Marinuzzi, Maria Passarelli, Mauro Sferrazza, Vincenzo Stumpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Camillo Cancellario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 6654 del 2024, proposto da
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Marinuzzi, Maria Passarelli, Mauro Sferrazza, Vincenzo Stumpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Camillo Cancellario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 6655 del 2024, proposto da
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Marinuzzi, Maria Passarelli, Mauro Sferrazza, Vincenzo Stumpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Camillo Cancellario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
quanto al ricorso n. 6653 del 2024:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (sezione Terza) n. 131/2024, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 6654 del 2024:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (sezione Terza) n. 132/2024, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 6655 del 2024:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (sezione Terza) n. 133/2024, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- s.r.l. e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. RA PA e udito per le parti il difensore dell’appellante, presente in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società -OMISSIS- s.r.l., attiva nella produzione e commercializzazione di semirimorchi cisterna per il trasporto di carburanti e gas, ha inoltrato diverse istanze alla sede dell’Inps di -OMISSIS-, dirette ad accedere alla misura dell’integrazione salariale ordinaria in favore dei dipendenti dello stabilimento di -OMISSIS-, motivando la propria richiesta in relazione alla mancanza di commesse e di ordini di lavoro nel terzo trimestre dell’anno 2018.
In particolare, la società ha presentato:
- una prima istanza in data 15 ottobre 2018, in relazione al periodo dal 1° ottobre al 3 novembre 2018;
-una seconda istanza in data 16 novembre 2018, relativa ai dipendenti a tempo pieno dello stabilimento, in relazione al periodo dal 5 novembre al 1° dicembre 2018;
-una terza istanza nella medesima data del 16 novembre 2018, relativa ad un dipendente in regime di part-time, in relazione al medesimo periodo dal 5 novembre al 1° dicembre 2018.
2. L’Inps, con tre distinti provvedimenti datati 17 dicembre 2018, ha respinto le istanze, rilevando che la situazione aziendale aveva evidenziato l’impossibilità di un normale ritorno alla produzione, nonostante il precedente ricorso alla cassa integrazione ed il tempo trascorso, durante il quale la società non aveva evidenziato alcun concreto cenno di ripresa dell’attività produttiva. In particolare, l’Istituto ha ritenuto che la relazione tecnica allegata dalla società alle proprie istanze non aveva apportato alcun elemento di novità rispetto alle precedenti relazioni e che la crisi produttiva, peraltro, non presentava i caratteri della transitorietà e temporaneità che giustificano il ricorso all’intervento ordinario, essendosi l’impresa trovata ad affrontare una congiuntura di natura strutturale, come dimostrato anche dalla mancata ripresa dell’attività dopo la data del 5 novembre 2018, cui aveva fatto seguito un’ulteriore istanza di cassa, senza soluzione di continuità, per il periodo dal 5 novembre 2018 al 1 dicembre 2018.
3. La società ha impugnato i provvedimenti di diniego dinanzi al T.a.r. per il Piemonte con tre distinti ricorsi (rubricati rispettivamente ai NRG 251/2019, 252/2019 e 253/2019), deducendo censure di violazione di legge (artt. 3 della L. n. 241/1990, 11 del d.lgs. n. 148/2015 e 1, 2, 3 e 11 del D.M. n. 95442/2016), eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto.
4. Il T.a.r. ha accolto i ricorsi con le sentenze nn. 131/2024, 132/2024 e 133/2024, ritenendo i provvedimenti di diniego insufficientemente motivati, in relazione agli elementi emergenti dalla relazione allegata dalla società alle proprie richieste. In particolare, il primo giudice ha osservato che l’Istituto non aveva menzionato gli elementi concreti che l’avevano portato a ritenere la contrazione dell’attività produttiva di natura non transitoria, precisando che l’impossibilità di un normale ritorno alla produzione - posta dall’Amministrazione a fondamento del diniego - era risultata contraddetta dal mutamento della situazione aziendale verificatosi tra la data della presentazione della domanda e l’adozione del provvedimento di diniego, periodo nel quale la società aveva ripreso l’attività lavorativa, così integrando il requisito della transitorietà di cui all’art. 1, c. 2, del D.M. n. 95442/2016.
5. L’Inps ha impugnato le sentenze con tre distinti atti di appello (rubricati ai NRG 6653/2024, 6654/2025 e 6655/2025), deducendo, anche attraverso copioso riferimento alla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che dalla relazione allegata alle domande per giustificare la richiesta di integrazione salariale era emersa l’insussistenza del requisito della temporaneità/transitorietà della stasi produttiva e lavorativa, indispensabile ai fini della positiva valutazione dell’istanza, ai sensi dall’art. 11, comma 1, lett. a) del d.lgs. 14 n. 148/2015.
6. La società si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione degli appelli.
7. All’udienza pubblica del 20 novembre 2025 il Collegio ha trattenuto gli appelli in decisione.
8. Va anzitutto disposta la riunione dei tre appelli, per ragioni di economia processuale, vertendo sulle medesime questioni.
9. Gli appelli sono fondati.
9.1. L’art. 11, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 148/2015 prevede, in favore degli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto, l’integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: “ a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato ”.
9.2. Rientra nel tipico potere di valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione l’accertamento sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, in relazione alla verificazione di eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ovvero alle situazioni momentanee di mercato. Conseguentemente, il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di diniego all’ammissione alla cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria o straordinaria, incontra limiti connessi all’ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell’ente previdenziale sul riconoscimento di una situazione di crisi, di modo che le scelte dell’Amministrazione sono sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti, inattendibili ovvero viziate da travisamento in fatto ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 15 aprile 2024, n. 3426; id. 7 marzo 2023, n. 2330).
Spetta, inoltre, all’azienda richiedente l’onere di fornire la dimostrazione della sussistenza di tutti gli elementi di carattere eccezionale richiesti dalla normativa per la concessione delle prestazioni IG (la cui elargizione determina un esborso di risorse pubbliche) in deroga al generale principio della libertà e quindi della responsabilità d’impresa, che postula il suo fallimento con rilevazione delle attività e delle risorse lavorative da parte di altro e più valido imprenditore, ferme restando le necessarie misure di tutela dei lavoratori e delle loro famiglie, secondo le normali dinamiche di un mercato regolato ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 9 aprile 2025, n. 3637; id. 11 agosto 2022, n. 7098; 28 dicembre 2021, n. 8685). Non è pertanto l’Inps a dover dimostrare la insussistenza dei presupposti per l’erogazione dell’integrazione salariale.
9.3. La giurisprudenza ha poi ripetutamente precisato che la “transitorietà” della contingente situazione aziendale deve essere valutata in termini di prevedibilità della ripresa produttiva al momento della presentazione della domanda, secondo un giudizio prognostico ex ante (Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2010, n. 8129). Più in generale, la valutazione dei requisiti di ammissione all'integrazione salariale ha carattere prognostico e, quindi, deve essere effettuata soltanto sulla base delle informazioni disponibili ex ante e, naturalmente, in primis fornite dallo stesso imprenditore richiedente (Cons. Stato, Sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4084; id. 2 maggio 2012, n. 2503).
10. Ferme queste premesse, nel caso di specie la società appellata ha allegato alle proprie domande apposita relazione nella quale ha inteso giustificare la sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio. In particolare, l’impresa, dopo aver dato atto dell’andamento altalenante del mercato nei mesi precedenti alle richieste e delle azioni inutilmente intraprese per fronteggiare la situazione di crisi, ha rappresentato gli elementi posti a fondamento della prognosi di positiva ripresa, individuando, quanto mercato interno, il lancio di un nuovo prodotto, potenzialmente appetibile per la clientela e, per quanto concerne il mercato estero, l’attuazione di nuove politiche di commercializzazione. La società istante ha poi precisato che il prodotto di nuova produzione non aveva riscosso il successo sperato, mentre le politiche di commercializzazione sul mercato nazionale ed estero non avevano prodotto i risultati sperati.
11. A fronte di tali elementi, che oggettivamente depongono per una situazione di crisi aziendale priva di concreti ed apprezzabili indicatori di ripresa, l’Inps ha ritenuto carente il presupposto della temporaneità della situazione di sospensione, non essendo prevista la ripresa dell’attività entro breve termine. In particolare, l’Inps ha rilevato che il già reiterato ricorso alla cassa integrazione usufruito dalla società, unitamente all’assenza di cenni concreti di ripresa con riferimento alle azioni intraprese per affrontare la crisi ed agli elementi oggettivi circa la previsione di ripresa, avevano sostanzialmente confermato il precedente quadro di crisi, da ritenersi oramai strutturale. Tale valutazione, ha concluso l’Istituto, era risultata confermata dalla mancata ripresa dell’attività il 5 novembre 2018, cui aveva fatto seguito un’ulteriore istanza di cassa, senza soluzione di continuità, per il periodo 5 novembre 2018 – 1 dicembre 2018.
12. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la motivazione del provvedimento impugnato è congrua, dettagliata e coerente con le risultanze dell’istruttoria svolta dall’amministrazione, che si è basata, essenzialmente, sulla relazione redatta dalla stessa società a supporto della propria richiesta.
13. Le ragioni del diniego risultano pertanto fondate, emergendo chiaramente, dalle stesse informazioni prodotte dalla società richiedente, l’assenza dei requisiti di ammissione all'integrazione salariale, effettuata sulla base delle informazioni disponibili ex ante .
Non può infatti rinvenirsi, nelle informazioni offerte dalla richiedente, una situazione di temporaneità e/o di transitorietà della stasi lavorativa, avendo la società dato chiaramente atto di una situazione di crisi strutturale dell’attività produttiva, protrattasi nonostante le iniziative e le politiche commerciali poste in essere tanto sul mercato nazionale quanto su quello estero, le quali non sono riuscite a rilanciare l’attività produttiva, nonostante gli sforzi profusi.
14. A tal riguardo, com’è stato già rilevato, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che “ Il requisito della temporaneità della sospensione dell’attività lavorativa e, di converso, la probabilità dell’ordinaria ripresa dell’attività lavorativa al termine del periodo di integrazione salariale-ovverosia di una sostanziale prospettiva di riavvio dell’attività lavorativa a pieno organico - deve, infatti, essere valutata ex ante, con riferimento alla presentazione della domanda di integrazione salariale, con un giudizio di c.d. prognosi postuma ” (così: Cons. Stato, Sez. II, 21 aprile 2023, n. 4082; id. 20 aprile 2023, n. 4031).
15. Nel caso di specie, pertanto, la società richiedente non è riuscita ad assolvere al proprio onere dimostrativo relativo alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della propria domanda, non avendo essa fornito elementi concreti, anche solo indiziari o probabilistici, valutabili ex ante al momento della presentazione delle domande, dai quali si potesse intravedere se e quando sarebbe potuta avvenire una effettiva ordinaria ed integrale ripresa lavorativa di tutte le maestranze sospese. A tal riguardo, non è superfluo rilevare che la ripresa dell’attività lavorativa deve essere intesa alla stregua di un pieno recupero della capacità di operare sul mercato (cfr., Cons. Stato, Sez. II, 27 aprile 2023, n. 4241), ovverosia di una sostanziale prospettiva di riavvio dell’attività di lavorativa a pieno organico (cfr., Cons. Stato, Sez. II, 21 aprile 2023, n. 4082).
16. Né in senso contrario può rilevare, come pure ritenuto dal T.a.r. per il Piemonte, la ripresa dell’attività produttiva per soli 6 giorni, dal 26 novembre 2018 al 1° dicembre 2018, da parte dei lavoratori che avevano già usufruito della cassa integrazione ordinaria dal 5 novembre 2018 al 24 novembre 2018, in virtù del contenuto della comunicazione del direttore generale del 3 maggio 2017 n. 1856. Ed infatti, la ripresa dell’attività pe una manciata di giorni, seguita da una nuova sospensione, non è idonea a dimostrare un superamento della situazione di contrazione e di crisi.
17. A tal riguardo, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di rilevare che “ il criterio della capacità dimostrativa dell’effettività della ripresa economica non pone nel nulla quello, pacificamente riconosciuto anche in giurisprudenza e sopra più volte richiamato, del giudizio prognostico ex ante di transitorietà al momento della domanda (e del connesso onere probatorio in capo a chi ha proposto la domanda di fornire adeguati elementi in merito), anzi si pone solo quale elemento interpretativo dello stesso ” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27 aprile 2023, n. 4241) e che “ La ripresa dell’attività deve tuttavia essere completa, con onere di dimostrazione in capo a chi la invoca per dimostrare la transitorietà; elemento che, in conformità con quanto rilevato dall’appellato, non sussiste nel caso di specie. Non è sufficiente, infatti, che via sia una qualsiasi ripresa dell’attività medesima, essendo necessaria che la ripresa dell’attività d’impresa e lavorativa sia non solo effettiva, ma anche normale e ordinaria (in linea generale riguardante l’intera forza lavoro sospesa )” (Cons. Stato, Sez. II, 27 aprile 2023, n. 4241).
18. Per queste ragioni, non può ritenersi illogica, irragionevole o insufficientemente motivata la valutazione dell’Inps secondo cui, già al momento della presentazione delle ammissioni e di proroga del beneficio, sussisteva un quadro generale di comprovata e stabile difficoltà di impresa, incompatibile con un giudizio di probabilità di superamento.
19. In tale quadro, non condivisibili risultano, altresì, le statuizioni del primo giudice in relazione alla violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione del provvedimento, risultando al contrario evidente che gli scritti difensivi dell’istituto appellante si sono limitati a illustrare le ragioni ampiamente e chiaramente già espresse dal provvedimento impugnato.
20. Per queste ragioni l’appello dell’Inps deve essere accolto e, in riforma delle decisioni impugnate, i ricorsi della società -OMISSIS- s.r.l. devono essere respinti.
21. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, in riforma delle sentenze impugnate, respinge i ricorsi proposti da -OMISSIS- s.r.l..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA De IS, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
RA PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA PA | SA De IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.