CA
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/07/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
RG 763 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. DANIELA LOCOCO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ennio Zani Parte_1 appellante nei confronti di
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico CP_1 CP_2
Bettini
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 180/2022 del Tribunale di
Firenze, pubblicata in data 24 gennaio 2022, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: "Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis e in parziale riforma della impugnata sentenza, accogliere le conclusioni già precisate in primo grado, rigettando in tesi l'opposizione e le domande tutte proposte da parte opponente poiché assolutamente infondate in fatto e in diritto e comunque per
i motivi tutti di cui alla parte narrativa del presente atto. Nella denegatissima ipotesi di loro accoglimento, anche parziale, disporsi la conversione ex art.1424 c.c. del contratto asseritamente nullo in contratto di finanziamento ipotecario ordinario, con ogni
1 conseguenza e provvedimento di legge. Con vittoria dl spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”; per gli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze respingere l'appello proposto dalla società in Parte_1 quanto, inammissibile, improcedibile e comunque infondato e confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze n.
180 del 2022. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e CP_1 CP_2
convenivano davanti al Tribunale di Firenze
[...] Controparte_3
chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di mutuo fondiario
[...] stipulato con rogito a ministero Notaio rep. 1.144 Persona_1 registrato in data 28.07.2005, con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto di pignoramento immobiliare notificato dalla Banca di e tutti gli atti della procedura Controparte_4 CP_3 esecutiva n.r.g. 612 del 2015.
Alla prima udienza nessuno compariva per la banca;
conseguentemente, ne veniva dichiarata la contumacia. All'udienza successiva veniva conferito incarico al ctu per la verifica del superamento della soglia del prestito mutuabile ex art. 38 TUB. Si costituiva infine in giudizio la società veicolo, quale Parte_1 cessionaria del credito, chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata ed avanzando in subordine istanza di conversione ex art. 1424 c.c., del contratto di mutuo fondiario in contratto di finanziamento ipotecario ordinario. La causa veniva istruita documentalmente e mediante il deposito di CTU;
quindi, il
Tribunale fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale decide la causa ritenendo fondata la domanda di nullità del mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 TUB, comma 2.
2 Preliminarmente respinge la eccezione di carenza di legittimazione processuale della società veicolo, ritenendo documentalmente fondata la titolarità del credito in capo alla cessionaria, motivando che la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che la cessione in blocco dei crediti di una banca possa ritenersi dimostrata dalla produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza la necessità di una specifica enumerazione di ciascuno di essi(cfr. Cass., 29 dicembre 2017 n. 31188). Seguendo gli insegnamenti della Suprema Corte, il Tribunale ha poi condiviso il principio di diritto secondo cui il mancato rispetto del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB, determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario, perché tale limite è elemento essenziale del contratto e l'art. 38 comma due del TUB è espressione di un principio di ordine pubblico, dato che l'interesse pubblico tutelato è quello di salvaguardare la stabilità del sistema bancario e la tutela del debitore da situazioni di sovraindebitamento.(Cfr. Cass. Civ. sez. I, 9 maggio 2018, num.
11201). Ha quindi analizzato la delibera CICR del 22 aprile 1995, che stabilisce nell'ottanta per cento del valore dell'immobile la somma mutuabile senza rischi e sulla base di queste indicazioni ha dato incarico al CTU di produrre la valutazione, che egli ha quantificato in euro 198.000 alla data del finanziamento, quindi ben oltre il limite di finanziabilità permesso dalla legge. Questo dato emergeva de plano anche dalla perizia fatta eseguire dalla banca durante le operazioni preliminari al finanziamento, che valutava l'intero in euro 215.000, con la conseguenza che il massimo erogabile era di euro 172.000, a fronte dei 205.000 effettivamente erogati.
La conseguenza è la nullità del contratto di mutuo fondiario. Ha poi ritenuto astrattamente proponibile la domanda di conversione del mutuo, perché proposta nella prima difesa successiva alla rilevazione della nullità (Cfr. Cass. Sez. Un., num. 26242/2014).
Il Tribunale non ha tuttavia ritenuto accoglibile tale domanda a
3 mente del disposto dell'art. 1424 del Codice civile secondo il quale
“il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma qualora avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti debba ritenersi che esse lo avrebbero ugualmente voluto se avessero conosciuto la nullità.”
Dunque, la conversione non opera automaticamente in base alla tempestività della richiesta, dovendosi escludere l'operatività del meccanismo qualora il credito sia stato erogato nella consapevolezza del fatto che il valore dell'immobile non raggiungeva la soglia richiesta dalla legge. Da questo presupposto il Tribunale ha fatto discendere il fatto che è improbabile che un creditore istituzionale non conoscesse il limite della soglia e che lo conoscesse è evincibile anche dalla perizia preliminare commissionata dalla banca nelle operazioni che precedevano l'erogazione. Manca quindi il presupposto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per far valere la possibilità di conversione del contratto. Ha concluso ritenendo che le domande relative alla procedura esecutiva andavano ovviamente proposte al giudice dell'esecuzione. Ha quindi dichiarato la nullità del contratto di mutuo e condannato la società veicolo al pagamento delle spese di lite e delle spese di CTU. Pt_1
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con l'unico motivo articolato, l'appellante ha lamentato come il
Tribunale abbia dato per scontato un orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte senza nemmeno citarlo, quindi non permettendo di cogliere/comprendere l'iter argomentativo seguito, e, inoltre, come il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto la nullità del contratto di mutuo, in ragione delle conoscenze tecniche che deve avere il creditore istituzionale, omettendo di valutare il dato per cui il mutuo era stato richiesto anche per ristrutturazione, posto che i mutuatari dovevano cambiare la destinazione d'uso da commerciale ad abitativo. Da questa errata deduzione è altresì
4 discesa la violazione dell'art. 1424 c.c., dato che il contratto aveva in sé tutti gli elementi per poter essere convertito.
[...] contesta, infine, il principio per cui dalla violazione Parte_1 di ogni norma imperativa che attiene al contenuto del contratto debba derivare, quale effetto automatico, la nullità del negozio giuridico, ritenendo che la conseguenza del superamento del limite di finanziabilità debba essere solo quella di escludere l'applicabilità dei privilegi collegati alla natura fondiaria dell'operazione.
Parte appellata si è costituita contestando analiticamente le ragioni di parte e ne ha chiesto la reiezione. Parte_1
Preliminarmente, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello perché tardivo, posto che la prima notifica dell'atto di citazione non andata a buon fine è stata eseguita il 20 aprile
2022 in Via Scipione Ammirato 89 e non in Via Andrea del Castagno
42, domicilio ex lege del procuratore costituito degli intimati ,dove il 17 maggio 2022 è stata eseguita la seconda notifica oltre il termine breve previsto ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla notifica della sentenza eseguita a mezzo pec il 25 marzo 2022. L'errore va imputato al notificante essendo stata richiesta all'ufficiale giudiziario la notifica dell'impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l'attività nell'ambito della circoscrizione di assegnazione (ex multis SS.UU Sentenza 14594/2016; Cass. n.15056/18;
Cass. n 32931/18; Cass. ord. n. 7180/2022).
All'udienza cartolare del 16 luglio 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva come la comparsa conclusionale e la
5 memoria di replica ex art. 190 c.p.c. siano state depositate tardivamente da parte appellante. Posto che il presente è un giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., esso, come ogni altra opposizione esecutiva, non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. A prescindere da qualsivoglia modifica successiva delle scadenze dei termini in Sicid da parte della Cancelleria, nella stessa ordinanza con la quale la causa è stata trattenuta in decisione è espressamente indicato che i suddetti termini decorrevano dalla comunicazione del provvedimento (indipendentemente dalla data di emissione); posto che l'ordinanza in questione è stata comunicata in data 17.07.2024, i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non considerando per l'appunto la sospensione feriale, scadevano rispettivamente il
16.09.2024 e il 7.10.2024. ha invece depositato Parte_1
i propri scritti conclusivi rispettivamente in data 07.10.2024 e in data 14.10.2024, quindi tardivamente. Gli stessi devono considerarsi pertanto inammissibili.
L'appello è inammissibile perché tardivo.
La sequenza temporale degli adempimenti di deposito e notifica della sentenza e di notifica successiva dell'atto di impugnazione è pacifica. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Firenze Parte_1
n. 180 del 2022, pubblicata il 24 gennaio 2022. La sentenza è stata notificata a mezzo P.E.C. in data 25 marzo 2022. Il termine “breve” di 30 giorni ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza scadeva pertanto in data 26 aprile 2022 (24 aprile domenica;
25 aprile Festa della Liberazione). L'atto di citazione in appello di è stato notificato la prima volta ai Sig.ri Parte_1
e mediante invio di copia conforme CP_1 CP_2 all'originale a mezzo piego raccomandato, in data 20 aprile 2022, presso lo studio del loro procuratore costituito e domiciliatario nel giudizio di primo grado (l'Avv. Enrico Bettini) sito in Via
6 Scipione Ammirato n. 89, ; la notifica, tuttavia, come si CP_3 evince dagli avvisi di ricevimento depositati in data 25 maggio 2022, non è andata a buon fine (in entrambe le ricevute di ritorno si dà atto della mancata consegna “per irreperibilità del destinatario”, da intendersi quale irreperibilità assoluta) per errore imputabile al notificante, in quanto eseguita presso un domicilio errato.
L'avv. Bettini ha dimostrato, infatti, di avere trasferito il proprio domicilio professionale/studio legale in via Andrea del Castagno n.
42, a far data dal 31 agosto 2020 (cfr. comunicazione CP_3 dell'Ordine degli Avvocati di prodotta come doc. 2 allegato CP_3 alla comparsa di costituzione e risposta in appello); quindi, quando ancora pendeva il giudizio di primo grado.
L'avv. Zani ha provveduto a notificare nuovamente l'atto di citazione in appello ai Sig.ri in data 17 maggio 2022, sempre mediante CP_1 invio di copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato, stavolta presso l'indirizzo corretto dello studio legale/domicilio professionale dell'Avv. Enrico Bettini (Via Andrea del Castagno n.
42, ). CP_3
Tale seconda notificazione si è chiaramente perfezionata ben oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado.
Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, «ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso,
l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione;
nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al
7 giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare» (così, ex alteris, Cass. civ., Sez. I, ord. 17 maggio
2024, n. 13735).
Il primo problema che si pone è dunque quello concernente l'imputabilità dell'errore sul domicilio. Sempre secondo il giudice di legittimità, occorre distinguere due ipotesi, a seconda che il procuratore eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia.
Segnatamente, «nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata
l'indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell'ambito del giudizio del successivo mutamento» (Cass., Sez. Un.
Civ., 24 luglio 2009, n. 17352, che richiama a sua volta Cass., Sez.
Un. Civ., 18 febbraio 2009, n. 3818; il principio di diritto è stato in seguito ribadito da Cass., Sez. Un. Civ., 15 luglio 2016, n.
14594).
Il giudizio di primo grado è stato instaurato e si è svolto dinanzi al Tribunale di Firenze. Il domicilio professionale/lo studio legale dell'Avv. Enrico Bettini (iscritto all'Albo degli Avvocati di
), procuratore costituito e domiciliatario dei Sig. , si CP_3 CP_1 trovava già in precedenza e si trova tuttora nel circondario del
Tribunale di Firenze. Egli, dunque, ha svolto le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale al quale era - ed è ancora oggi – professionalmente assegnato.
In definitiva, nel caso di specie non aveva avuto luogo alcuna elezione di domicilio extra districtum, con la conseguenza che i
8 successivi mutamenti di domicilio del difensore dovevano presumersi noti alle altre parti, le quali ben potevano averne contezza consultando l'albo professionale (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 10 luglio 2023, n. 19475).
A ciò si aggiunga che nell'intestazione di scritti difensivi del giudizio di primo grado quali il “Foglio di precisazione delle conclusioni” depositato in data 31.08.2021, la “Comparsa conclusionale” depositata in data 03.12.2021 e la “Memoria di replica” depositata in data 22.12.2021 è chiaramente indicato il nuovo indirizzo dello studio legale dell'Avv. Enrico Bettini, ossia
Via Andrea del Castagno n. 42, CP_3
Pertanto, dal momento che l'originario errore sul domicilio è sine ullo dubio imputabile al notificante e che la rinnovata notifica è intervenuta dopo lo spirare del termine per impugnare, l'appello proposto da non può che essere ritenuto tardivo Parte_1
e, quindi, inammissibile.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la già citata sentenza n. 14594 del 2016, ha altresì stabilito il seguente principio di diritto: «la parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cpc, salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova». Quindi, anche volendo tralasciare l'onere di controllo incombente sulla parte notificante e anche volendo considerare l'errore sul domicilio non imputabile alla società odierna appellante, quest'ultima avrebbe comunque dovuto provare di aver riattivato il procedimento notificatorio nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della
9 notificazione e di aver svolto con tempestività gli atti necessari al suo completamento, vale a dire, per l'appunto, senza superare il limite di tempo pari alla metà del termine indicato dall'art. 325
c.p.c. (v. Cass. civ., Sez. III, ord. 7 dicembre 2023, n. 34272).
, invece, ha omesso persino di allegare/indicare Parte_1 il giorno in cui le sarebbe stato consegnato l'avviso di ricevimento del plico raccomandato riportante l'esito negativo della prima notificazione, impedendo così a questa Corte di verificare con precisione la tempestività (o meno) della ripresa del processo notificatorio.
Volendo, per ipotesi, assumere come data in cui è stata appresa la notizia circa l'esito negativo della notificazione, al più tardi, il 30 aprile 2022 (l'agente postale tentò invano la consegna il 22 aprile 2022), non sarebbe comunque possibile applicare la rimessione in termini, perché dal 30 aprile 2022 al momento della seconda notifica dell'atto d'appello, cioè il 17 maggio 2022 trascorsero più dei 15 giorni ritenuti congrui per poter ritenere che il secondo processo notificatorio sia in realtà la ripresa del primo, quindi tempestivo, e non un processo autonomo, totalmente irrispettoso del termine breve previsto per l'impugnazione dall'art. 325 cpc.
Posto che la pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 3 marzo
2022, n. 7024), le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico di ai Parte_1 sensi dell'art. 91 c.p.c. (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00; applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 13 agosto
2022, n. 147; adozione dei valori minimi attesa la pronuncia solo in rito;
escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
10
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
• DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello come in atti proposto da
avverso la sentenza n. 180/2022 del Tribunale Parte_1 di Firenze, pubblicata in data 24 gennaio 2022;
• CONDANNA la parte appellante a rimborsare Parte_1 agli appellati e le spese di questo grado CP_1 CP_2 di giudizio che liquida in € 4997,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, Iva e c.p.a. come per legge;
• DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115/2002, che ricorrono, a carico di i Parte_1 presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze,23 luglio 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno2003,
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. DANIELA LOCOCO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ennio Zani Parte_1 appellante nei confronti di
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico CP_1 CP_2
Bettini
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 180/2022 del Tribunale di
Firenze, pubblicata in data 24 gennaio 2022, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: "Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis e in parziale riforma della impugnata sentenza, accogliere le conclusioni già precisate in primo grado, rigettando in tesi l'opposizione e le domande tutte proposte da parte opponente poiché assolutamente infondate in fatto e in diritto e comunque per
i motivi tutti di cui alla parte narrativa del presente atto. Nella denegatissima ipotesi di loro accoglimento, anche parziale, disporsi la conversione ex art.1424 c.c. del contratto asseritamente nullo in contratto di finanziamento ipotecario ordinario, con ogni
1 conseguenza e provvedimento di legge. Con vittoria dl spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”; per gli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze respingere l'appello proposto dalla società in Parte_1 quanto, inammissibile, improcedibile e comunque infondato e confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze n.
180 del 2022. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e CP_1 CP_2
convenivano davanti al Tribunale di Firenze
[...] Controparte_3
chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di mutuo fondiario
[...] stipulato con rogito a ministero Notaio rep. 1.144 Persona_1 registrato in data 28.07.2005, con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto di pignoramento immobiliare notificato dalla Banca di e tutti gli atti della procedura Controparte_4 CP_3 esecutiva n.r.g. 612 del 2015.
Alla prima udienza nessuno compariva per la banca;
conseguentemente, ne veniva dichiarata la contumacia. All'udienza successiva veniva conferito incarico al ctu per la verifica del superamento della soglia del prestito mutuabile ex art. 38 TUB. Si costituiva infine in giudizio la società veicolo, quale Parte_1 cessionaria del credito, chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata ed avanzando in subordine istanza di conversione ex art. 1424 c.c., del contratto di mutuo fondiario in contratto di finanziamento ipotecario ordinario. La causa veniva istruita documentalmente e mediante il deposito di CTU;
quindi, il
Tribunale fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale decide la causa ritenendo fondata la domanda di nullità del mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 TUB, comma 2.
2 Preliminarmente respinge la eccezione di carenza di legittimazione processuale della società veicolo, ritenendo documentalmente fondata la titolarità del credito in capo alla cessionaria, motivando che la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che la cessione in blocco dei crediti di una banca possa ritenersi dimostrata dalla produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza la necessità di una specifica enumerazione di ciascuno di essi(cfr. Cass., 29 dicembre 2017 n. 31188). Seguendo gli insegnamenti della Suprema Corte, il Tribunale ha poi condiviso il principio di diritto secondo cui il mancato rispetto del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB, determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario, perché tale limite è elemento essenziale del contratto e l'art. 38 comma due del TUB è espressione di un principio di ordine pubblico, dato che l'interesse pubblico tutelato è quello di salvaguardare la stabilità del sistema bancario e la tutela del debitore da situazioni di sovraindebitamento.(Cfr. Cass. Civ. sez. I, 9 maggio 2018, num.
11201). Ha quindi analizzato la delibera CICR del 22 aprile 1995, che stabilisce nell'ottanta per cento del valore dell'immobile la somma mutuabile senza rischi e sulla base di queste indicazioni ha dato incarico al CTU di produrre la valutazione, che egli ha quantificato in euro 198.000 alla data del finanziamento, quindi ben oltre il limite di finanziabilità permesso dalla legge. Questo dato emergeva de plano anche dalla perizia fatta eseguire dalla banca durante le operazioni preliminari al finanziamento, che valutava l'intero in euro 215.000, con la conseguenza che il massimo erogabile era di euro 172.000, a fronte dei 205.000 effettivamente erogati.
La conseguenza è la nullità del contratto di mutuo fondiario. Ha poi ritenuto astrattamente proponibile la domanda di conversione del mutuo, perché proposta nella prima difesa successiva alla rilevazione della nullità (Cfr. Cass. Sez. Un., num. 26242/2014).
Il Tribunale non ha tuttavia ritenuto accoglibile tale domanda a
3 mente del disposto dell'art. 1424 del Codice civile secondo il quale
“il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma qualora avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti debba ritenersi che esse lo avrebbero ugualmente voluto se avessero conosciuto la nullità.”
Dunque, la conversione non opera automaticamente in base alla tempestività della richiesta, dovendosi escludere l'operatività del meccanismo qualora il credito sia stato erogato nella consapevolezza del fatto che il valore dell'immobile non raggiungeva la soglia richiesta dalla legge. Da questo presupposto il Tribunale ha fatto discendere il fatto che è improbabile che un creditore istituzionale non conoscesse il limite della soglia e che lo conoscesse è evincibile anche dalla perizia preliminare commissionata dalla banca nelle operazioni che precedevano l'erogazione. Manca quindi il presupposto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per far valere la possibilità di conversione del contratto. Ha concluso ritenendo che le domande relative alla procedura esecutiva andavano ovviamente proposte al giudice dell'esecuzione. Ha quindi dichiarato la nullità del contratto di mutuo e condannato la società veicolo al pagamento delle spese di lite e delle spese di CTU. Pt_1
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con l'unico motivo articolato, l'appellante ha lamentato come il
Tribunale abbia dato per scontato un orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte senza nemmeno citarlo, quindi non permettendo di cogliere/comprendere l'iter argomentativo seguito, e, inoltre, come il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto la nullità del contratto di mutuo, in ragione delle conoscenze tecniche che deve avere il creditore istituzionale, omettendo di valutare il dato per cui il mutuo era stato richiesto anche per ristrutturazione, posto che i mutuatari dovevano cambiare la destinazione d'uso da commerciale ad abitativo. Da questa errata deduzione è altresì
4 discesa la violazione dell'art. 1424 c.c., dato che il contratto aveva in sé tutti gli elementi per poter essere convertito.
[...] contesta, infine, il principio per cui dalla violazione Parte_1 di ogni norma imperativa che attiene al contenuto del contratto debba derivare, quale effetto automatico, la nullità del negozio giuridico, ritenendo che la conseguenza del superamento del limite di finanziabilità debba essere solo quella di escludere l'applicabilità dei privilegi collegati alla natura fondiaria dell'operazione.
Parte appellata si è costituita contestando analiticamente le ragioni di parte e ne ha chiesto la reiezione. Parte_1
Preliminarmente, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello perché tardivo, posto che la prima notifica dell'atto di citazione non andata a buon fine è stata eseguita il 20 aprile
2022 in Via Scipione Ammirato 89 e non in Via Andrea del Castagno
42, domicilio ex lege del procuratore costituito degli intimati ,dove il 17 maggio 2022 è stata eseguita la seconda notifica oltre il termine breve previsto ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla notifica della sentenza eseguita a mezzo pec il 25 marzo 2022. L'errore va imputato al notificante essendo stata richiesta all'ufficiale giudiziario la notifica dell'impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l'attività nell'ambito della circoscrizione di assegnazione (ex multis SS.UU Sentenza 14594/2016; Cass. n.15056/18;
Cass. n 32931/18; Cass. ord. n. 7180/2022).
All'udienza cartolare del 16 luglio 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva come la comparsa conclusionale e la
5 memoria di replica ex art. 190 c.p.c. siano state depositate tardivamente da parte appellante. Posto che il presente è un giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., esso, come ogni altra opposizione esecutiva, non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. A prescindere da qualsivoglia modifica successiva delle scadenze dei termini in Sicid da parte della Cancelleria, nella stessa ordinanza con la quale la causa è stata trattenuta in decisione è espressamente indicato che i suddetti termini decorrevano dalla comunicazione del provvedimento (indipendentemente dalla data di emissione); posto che l'ordinanza in questione è stata comunicata in data 17.07.2024, i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non considerando per l'appunto la sospensione feriale, scadevano rispettivamente il
16.09.2024 e il 7.10.2024. ha invece depositato Parte_1
i propri scritti conclusivi rispettivamente in data 07.10.2024 e in data 14.10.2024, quindi tardivamente. Gli stessi devono considerarsi pertanto inammissibili.
L'appello è inammissibile perché tardivo.
La sequenza temporale degli adempimenti di deposito e notifica della sentenza e di notifica successiva dell'atto di impugnazione è pacifica. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Firenze Parte_1
n. 180 del 2022, pubblicata il 24 gennaio 2022. La sentenza è stata notificata a mezzo P.E.C. in data 25 marzo 2022. Il termine “breve” di 30 giorni ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza scadeva pertanto in data 26 aprile 2022 (24 aprile domenica;
25 aprile Festa della Liberazione). L'atto di citazione in appello di è stato notificato la prima volta ai Sig.ri Parte_1
e mediante invio di copia conforme CP_1 CP_2 all'originale a mezzo piego raccomandato, in data 20 aprile 2022, presso lo studio del loro procuratore costituito e domiciliatario nel giudizio di primo grado (l'Avv. Enrico Bettini) sito in Via
6 Scipione Ammirato n. 89, ; la notifica, tuttavia, come si CP_3 evince dagli avvisi di ricevimento depositati in data 25 maggio 2022, non è andata a buon fine (in entrambe le ricevute di ritorno si dà atto della mancata consegna “per irreperibilità del destinatario”, da intendersi quale irreperibilità assoluta) per errore imputabile al notificante, in quanto eseguita presso un domicilio errato.
L'avv. Bettini ha dimostrato, infatti, di avere trasferito il proprio domicilio professionale/studio legale in via Andrea del Castagno n.
42, a far data dal 31 agosto 2020 (cfr. comunicazione CP_3 dell'Ordine degli Avvocati di prodotta come doc. 2 allegato CP_3 alla comparsa di costituzione e risposta in appello); quindi, quando ancora pendeva il giudizio di primo grado.
L'avv. Zani ha provveduto a notificare nuovamente l'atto di citazione in appello ai Sig.ri in data 17 maggio 2022, sempre mediante CP_1 invio di copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato, stavolta presso l'indirizzo corretto dello studio legale/domicilio professionale dell'Avv. Enrico Bettini (Via Andrea del Castagno n.
42, ). CP_3
Tale seconda notificazione si è chiaramente perfezionata ben oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado.
Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, «ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso,
l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione;
nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al
7 giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare» (così, ex alteris, Cass. civ., Sez. I, ord. 17 maggio
2024, n. 13735).
Il primo problema che si pone è dunque quello concernente l'imputabilità dell'errore sul domicilio. Sempre secondo il giudice di legittimità, occorre distinguere due ipotesi, a seconda che il procuratore eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia.
Segnatamente, «nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata
l'indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell'ambito del giudizio del successivo mutamento» (Cass., Sez. Un.
Civ., 24 luglio 2009, n. 17352, che richiama a sua volta Cass., Sez.
Un. Civ., 18 febbraio 2009, n. 3818; il principio di diritto è stato in seguito ribadito da Cass., Sez. Un. Civ., 15 luglio 2016, n.
14594).
Il giudizio di primo grado è stato instaurato e si è svolto dinanzi al Tribunale di Firenze. Il domicilio professionale/lo studio legale dell'Avv. Enrico Bettini (iscritto all'Albo degli Avvocati di
), procuratore costituito e domiciliatario dei Sig. , si CP_3 CP_1 trovava già in precedenza e si trova tuttora nel circondario del
Tribunale di Firenze. Egli, dunque, ha svolto le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale al quale era - ed è ancora oggi – professionalmente assegnato.
In definitiva, nel caso di specie non aveva avuto luogo alcuna elezione di domicilio extra districtum, con la conseguenza che i
8 successivi mutamenti di domicilio del difensore dovevano presumersi noti alle altre parti, le quali ben potevano averne contezza consultando l'albo professionale (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 10 luglio 2023, n. 19475).
A ciò si aggiunga che nell'intestazione di scritti difensivi del giudizio di primo grado quali il “Foglio di precisazione delle conclusioni” depositato in data 31.08.2021, la “Comparsa conclusionale” depositata in data 03.12.2021 e la “Memoria di replica” depositata in data 22.12.2021 è chiaramente indicato il nuovo indirizzo dello studio legale dell'Avv. Enrico Bettini, ossia
Via Andrea del Castagno n. 42, CP_3
Pertanto, dal momento che l'originario errore sul domicilio è sine ullo dubio imputabile al notificante e che la rinnovata notifica è intervenuta dopo lo spirare del termine per impugnare, l'appello proposto da non può che essere ritenuto tardivo Parte_1
e, quindi, inammissibile.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la già citata sentenza n. 14594 del 2016, ha altresì stabilito il seguente principio di diritto: «la parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cpc, salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova». Quindi, anche volendo tralasciare l'onere di controllo incombente sulla parte notificante e anche volendo considerare l'errore sul domicilio non imputabile alla società odierna appellante, quest'ultima avrebbe comunque dovuto provare di aver riattivato il procedimento notificatorio nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della
9 notificazione e di aver svolto con tempestività gli atti necessari al suo completamento, vale a dire, per l'appunto, senza superare il limite di tempo pari alla metà del termine indicato dall'art. 325
c.p.c. (v. Cass. civ., Sez. III, ord. 7 dicembre 2023, n. 34272).
, invece, ha omesso persino di allegare/indicare Parte_1 il giorno in cui le sarebbe stato consegnato l'avviso di ricevimento del plico raccomandato riportante l'esito negativo della prima notificazione, impedendo così a questa Corte di verificare con precisione la tempestività (o meno) della ripresa del processo notificatorio.
Volendo, per ipotesi, assumere come data in cui è stata appresa la notizia circa l'esito negativo della notificazione, al più tardi, il 30 aprile 2022 (l'agente postale tentò invano la consegna il 22 aprile 2022), non sarebbe comunque possibile applicare la rimessione in termini, perché dal 30 aprile 2022 al momento della seconda notifica dell'atto d'appello, cioè il 17 maggio 2022 trascorsero più dei 15 giorni ritenuti congrui per poter ritenere che il secondo processo notificatorio sia in realtà la ripresa del primo, quindi tempestivo, e non un processo autonomo, totalmente irrispettoso del termine breve previsto per l'impugnazione dall'art. 325 cpc.
Posto che la pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 3 marzo
2022, n. 7024), le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico di ai Parte_1 sensi dell'art. 91 c.p.c. (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00; applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 13 agosto
2022, n. 147; adozione dei valori minimi attesa la pronuncia solo in rito;
escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
10
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
• DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello come in atti proposto da
avverso la sentenza n. 180/2022 del Tribunale Parte_1 di Firenze, pubblicata in data 24 gennaio 2022;
• CONDANNA la parte appellante a rimborsare Parte_1 agli appellati e le spese di questo grado CP_1 CP_2 di giudizio che liquida in € 4997,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, Iva e c.p.a. come per legge;
• DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115/2002, che ricorrono, a carico di i Parte_1 presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze,23 luglio 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno2003,
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11