Sentenza 2 aprile 2013
Massime • 1
In tema di reati contro la libertà sessuale, ai fini della procedibilità d'ufficio prevista dall'art. 609-septies, comma quarto, n. 2, cod. pen., nel caso il reato sia stato commesso da persona cui il minore sia stato affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, deve ritenersi "minore" il soggetto che non ha compiuto la maggiore età.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2013, n. 19515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19515 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 02/04/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 982
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 45179/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.P.L. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza in data 08/02/2012 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art.609 quater c.p. perché improcedibile per difetto di querela e rinvio per la determinazione della pena, dichiarando inammissibili gli altri motivi di gravame;
udito per la parte civile l'avv. Madonna Italo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Garofalo Nicola, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 24/02/2011, con la quale M.P.L. era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., comma 1 n. 1), così riqualificati i fatti contestati nel capo a) dell'imputazione relativamente al periodo dal (omesso) , nonché del reato di cui all'art.609 quater c.p., comma 1, n. 2), così riqualificati i fatti contestati nel predetto capo di imputazione relativamente al periodo dal (omesso) ; reati a lui ascritti per avere commesso atti sessuati con G.M. fino al compimento del sedicesimo anno di età da parte della persona offesa. La sentenza di primo grado aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato afferente agli abusi sessuali commessi dal M. in danno della G. in epoca antecedente a quella oggetto della pronuncia di colpevolezza ed assolto l'imputato per i fatti, così come riqualificati, successivi al compimento del sedicesimo anno di età da parte della ragazza. La sentenza di primo grado aveva altresì dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela in ordine ad altre imputazioni di abusi sessuali ascritte al M. in danno di Gr.Ma. e N.A. , nonché assolto l'imputato dal reato di violenza privata in danno della Gr.Ma. .
Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza il M. aveva costretto e successivamente indotto G.M. , sua nipote, a subire e compiere atti sessuali fin da quando la stessa aveva meno di dieci anni. Tali rapporti erano proseguiti anche dopo il compimento del diciottesimo anno da parte della persona offesa. La vicenda era emersa a seguito delle rivelazioni fatte dallo stesso M. alla moglie in ordine alla relazione che aveva avuto con la nipote M. . Quest'ultima peraltro aveva già confidato al fidanzato in epoca pregressa di avere subito abusi ad opera del P. .
Per quanto interessa in sede di legittimità la sentenza ha confermato la decisione del Tribunale in ordine alla superfluità della ammissione di determinate prave testimoniali, che avevano formato oggetto anche di richiesta del giudizio abbreviato condizionato;
ha affermato la procedibilità di ufficio per il reato di cui all'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2), in considerazione del rapporto di affidamento della minore all'imputato; ha confermato infine il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
2.1 Violazione ed errata applicazione dell'art. 438 c.p.p., comma 5. L'uso di espressioni ipotetiche da parte della difesa in ordine alle dichiarazioni che avrebbero rese i testi, al cui esame era subordinata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, non poteva indurre ad escludere la opportunità della loro escussione, trattandosi di persone che erano a conoscenza dei fatti.
2.2 Violazione dell'art. 609 septies c.p.. Solo con la L. 6 febbraio 2006, n. 38 è stata introdotta la procedibilità di ufficio per gli atti sessuali commessi in danno di minore nell'Ipotesi di un rapporto di affidamento. Prima di tale novella l'art. 609 septies c.p. tutelava con la procedibilità di ufficio il minore degli anni quattordici solo nell'ipotesi di cui all'art. 609 bis c.p.. La nuova norma in tema di procedibilità di ufficio inoltre non può trovare applicazione retroattiva. Il fatto che determina la procedibilità di ufficio nell'Ipotesi di affidamento del minore di cui al n. 2) dell'art. 609 septies c.p. è quello di cui all'art. 609 bis c.p. e non anche la fattispecie di cui all'art. 609 quater, che è espressamente richiamata solo nel n. 5) dell'art. 609 septies c.p. in relazione all'ipotesi aggravata di cui all'art. 609 quater, u.c..
Con il mezzo di annullamento si censura anche, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d), il diniego di escussione del teste G.P. ,
padre della persona offesa.
2.3 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La Corte territoriale non si è attenuta ai alteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa che si è costituita parte civile. La G.M. era stata ritenuta non attendibile dai giudici di merito per le violenze che aveva denunciato di avere subito anche dopo il raggiungimento della maggiore età, mentre è stata ritenuta credibile per fatti pregressi senza un'adeguata motivazione. L'accusa della ragazza trovava una logica spiegazione nel fine di apparire la vittima piuttosto che partecipe dei rapporti sessuali avuti con lo zio a seguito della rivelazione della loro relazione. Il M. peraltro non avrebbe riferito il fatto alla moglie se avesse effettivamente abusato della ragazza. I giudici di merito hanno trascurato l'episodio, confermato da due testi, relativo alla richiesta di soldi da parte della ragazza al M. . Sono state ignorate le risultanze della consulenza prodotta dalla difesa, che indicava i protocolli che si sarebbero dovuti seguire nell'esame della stessa. Su tutti tali punti si denuncia carenza ed illogicità della motivazione della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. È opportuno esaminare preliminarmente la questione della perseguibllità di ufficio del reato di cui all'art. 609 quater c.p.p., comma 1, n. 2), contestata dal ricorrente con il secondo motivo di gravame, stante il carattere pregiudiziale della stessa anche per quanto si rileverà in seguito in ordine alla intervenuta prescrizione dei reati commessi in precedenza.
Si palesa evidente che il riferimento dell'art. 609 septies c.p., comma 1, alle fattispecie previste dagli art. 609 bis, 609 ter e 609 quater c.p. in ordine alla perseguibilità a querela dei reati da esse previste è del tutto generico, trovando un espresso limite detto richiamo nelle eccezioni stabilite dal comma 4 del medesimo articolo, per le quali invece il legislatore ha previsto la perseguibilità di ufficio dei fatti da esse caratterizzati. Ne consegue che la fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p. perseguibile a querela è esclusivamente quella di cui al comma 1, n. 1) (atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici), rientrando la fattispecie di cui al comma 1, n. 2) nella eccezione alla perseguibilità a querela prevista dall'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 2). Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte non ha mai dubitato della perseguibilità di ufficio della fattispecie criminosa di cui all'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2), avendo anzi precisato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 2), deve ritenersi "minore" il soggetto che non abbia compiuto la maggiore età secondo le previsioni del cod. civ., non potendosi fare riferimento al minore di anni sedici di cui all'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2, (sez. 3, sentenza n. 7873 del 02/02/2006, P.G. in proc. Patelli, Rv. 233112; sez. 3, sentenza n. 2863 del 14/12/2006, Ceraulo, Rv. 235878).
È evidente, peraltro, la diversità della ratio che giustifica la perseguibilità di ufficio nelle ipotesi di cui all'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 1), e comma 4, n. 2).
Nel primo caso, infatti, la ragione giustificatrice della perseguibilità di ufficio deve essere individuata nella gravità della violenza sessuale commessa ai danni di minore di anni quattordici, ragione giustificatrice che ricorre anche nell'ipotesi di cui all'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 5). Nell'ipotesi invece di abusi sessuali commessi in danno del minore attualmente anche dall'ascendente (a seguito della riforma di cui alla L. n. 38 del 2006), dal genitore anche adottivo, dal suo convivente, dal tutore o dall'affidatario o convivente (a seguito della predetta legge di riforma) del minore la ragione giustificatrice della perseguibilità di ufficio è da individuare nella condizione psicologica della vittima, ovvero nelle remore derivanti dal rapporto di dipendenza economica o affettiva o comunque di soggezione inerenti al rapporto stesso ad instare per la punizione del colpevole, risultando, perciò l'esercizio del diritto di querela condizionato dallo stesso rapporto che lega la vittima minorenne con l'autore dell'abuso sessuale.
Ragione per cui la perseguibilità di ufficio non era stata estesa, nella versione della norma ante riforma di cui alla L. n. 38 del 2006, al mero rapporto di convivenza, che pure era già all'epoca elemento costitutivo del reato di cui all'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2, mentre è stata successivamente stabilita per l'evidente ratio ispiratrice della norma di limitare ulteriormente i casi di perseguibilità a querela.
D'altro canto la generica menzione del fatto contenuta nell'art. 609 septies, comma 4, n. 2), che è ripetuta anche nei numeri successivi, si paleserebbe del tutto ingiustificata rispetto allo specifico riferimento del n. 1) del comma 4 al fatto di cui all'art. 609 bis c.p.. È appena il caso di rilevare che nel caso in esame il rapporto di affidamento della minore ha formato oggetto di adeguata motivazione nelle sentenze di merito e non risulta neppure specificamente contestato dal ricorrente.
Tanto precisato a confutazione della prospettazione interpretativa del ricorrente, si deve osservare che nei caso in esame sussiste anche la perseguibilità di ufficio del reato di cui all'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2), ai sensi dell'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4), essendo i fatti commessi dopo il compimento del quattordicesimo anno da parte della persona offesa connessi con quelli precedentemente ascritti dall'imputato, già inquadrati nell'ipotesi di cui all'art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1), e, pertanto, perseguibili di ufficio.
È appena il caso di ricordare sul punto che l'estensione del regime della perseguibilità di ufficio ai delitti di violenza sessuale viene meno solo a seguito dell'accertamento della insussistenza del fatto di cui alla imputazione per il reato connesso, mentre ogni altra formula di proscioglimento, ed in particolare l'estinzione del reato connesso per prescrizione, non fa venire meno la perseguibilità di ufficio del reato sessuale, (sez. 3, sentenza n. 17846 del 19/03/2009, Rv. 243760; Massime precedenti Conformi: N. 1814 del 1977 Rv. 135227, N. 11331 del 1978 Rv. 139994, N. 458 del 1979 Rv. 140814, N. 3871 del 1982 Rv. 153207, N. 3871 del 1982 Rv. 153208, N. 9264 del 1984 Rv. 166368, N. 14043 del 1986 Rv. 174581, N. 11263 del 2008 Rv. 238523).
È, infine, del tutto generica, e perciò inammissibile, la doglianza in ordine al mancato esame del teste G.P. , la cui superfluità peraltro ha formato oggetto di adeguata motivazione nella sentenza impugnata.
3. Anche il primo motivo di ricorso è infondato.
È stato già affermato da questa Corte che in tema di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, la valutazione in ordine alla compatibilità dell'integrazione richiesta con il rito abbreviato, che va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta e non ex post (sez. 3, 13/01/2011 n. 7961 , Troiani, RV 249387), qualora sia logicamente e congruamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità, trattandosi di apprezzamento di merito, (Sez. 1, sentenza n. 33502 del 07/07/2010, Rv. 247957).
Orbene, l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 20 maggio 2010, già impugnata dal ricorrente in appello, con la quale è stata respinta la richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria, risulta correttamente motivata in relazione al disposto dell'art. 385 c.p.p., comma 5. La norma, infatti, subordina l'accoglimento della richiesta alla duplice condizione della necessità dell'integrazione probatoria, ai fini della decisione, e della sua compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento.
Il giudice di merito, pur riconoscendo all'esito di una sommaria analisi della richiesta di integrazione probatoria, alla luce delle risultanze delle indagini, la sua compatibilità con le finalità di economia processuale, ne ha escluso la necessità ai fini della decisione con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, proprio alla luce delle risultanze già in atti.
La motivazione sul punto, perdo, si sottrae al sindacato in sede di legittimità.
4. L'ultimo motivo di ricorso, infine, è al limite dell'ammissibilità, risolvendosi sostanzialmente nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e, comunque, è infondato.
È noto che anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per effetto della L. n. 46 del 2006, al giudice di legittimità restano precluse la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione dei fatti e il riferimento, contenuto nel nuovo testo dalla norma citata, agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità, al quale rimane estraneo il controllo sulla congruità della motivazione in rapporto ai dati processuali." (sez. 5, 22.3.2006 n. 19855 , Blandino, RV 234095 e giurisprudenza successiva conforme). Orbene, entrambe le sentenze di merito, la cui motivazione si integra per l'uniformità della decisione, hanno dato ampiamente conto delle ragioni della ritenuta attendibilità della persona offesa, in considerazione della genesi della rivelazione degli abusi, della coerenza e reiterazione del narrato, dei sentimenti di sofferenza e vergogna mostrati dalla giovane nel rievocare i fatti, della inesistenza di elementi sintomatici di una volontà ritorsiva o speculativa della medesima, della pregressa rivelazione degli abusi da parte della G. al suo fidanzato.
Si tratta di elementi di valutazione in ordine ai quali il ricorrente sostanzialmente si limita a chiedere un nuovo esame delle risultanze probatorie inammissibile in sede di legittimità.
Peraltro, proprio sulla base delle dichiarazioni della persona offesa la sentenza di primo grado ha escluso che i rapporti sessuali fossero caratterizzati dall'uso di violenza o minacce da parte dell'imputato, sicché non vi è alcuna contraddittorietà della motivazione delle sentenze sul punto della credibilità della persona offesa in relazione al diverso inquadramento giuridico dei fatti commessi successivamente al compimento del quattordicesimo anno di età da parte della G. ed alla assoluzione dell'imputato per quelli successivi al compimento del sedicesimo anno.
5. La Corte deve, però, rilevare che i giudici di appello hanno erroneamente calcolato il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1). Ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 2, nella formulazione attualmente vigente a seguito della riforma di cui alla L. n. 251 del 2005, più favorevole per l'imputato, al fini del calcolo del tempo di prescrizione, non si tiene conto delle circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o di quelle ad effetto spedale.
Orbene, l'aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1), non si qualifica ad effetto speciale ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 3, non comportando un aumento della pena base superiore ad un terzo.
Di detta aggravante pertanto non si deve tener conto, con la conseguenza che la prescrizione del reato continuato, di cui all'art.609 bis c.p., commesso tra il (omesso) è,
ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p., di anni dodici e mesi sei, sicché detto reato risultava per la maggior parte prescritto alla data della pronuncia della sentenza di appello.
Attualmente risultano inoltre prescritti anche i fatti successivi commessi fino al (omesso) , tenuto conto delle sospensioni del decorso della prescrizione durante il periodo stabilito per la stesura di entrambe le sentenze di merito e di quello ulteriore di mesi uno per rinvio del dibattimento per astensione del difensore. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente ai reati prescritti e va disposto il rinvio alla Corte territoriale per una nuova determinazione della pena in relazione ai reati residui.
Il ricorso va rigettato nel resto.
Stante la soccombenza del ricorrente, anche ai sensi dell'art. 578 c.p.p., nei confronti della parte civile lo stesso va condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla medesima.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai fatti commessi fino al (omesso) perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la determinazione della pena per i reati residui. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado, liquidate in complessivi C 2.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2013