Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2001, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
N ' I ee 60503 E N V ' PUBBLICA ITALIANA I G V E N T N T I I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Y ORTE S00766/0 1 L 7 - N 9 T / I 6 V / Oggetto REGISTRO O 9 SEZIONE TRIBUTARIA Prima casa H Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13293/98 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI 1556 Cron. - Consigliere - Dott. Giuseppe MARZIALE Rep. - Consigliere Dott. Eugenio AMARI - Consigliere - Ud. 22/09/00 Dott. Antonio MERONE ha pronunciato la seguente نفسا SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, MOSIZIONCORTE SUPREMA AI UFFICIO presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo Richiesta copia studi dal Sig. IL SOLE 24 ORE rappresenta e difende ope legis;
per diritti L. ricorrente # 22 GEN. 2001 IL CANCELLIER
contro
IG RE, AN AN, elettivamente CANCELLERIA domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato BARSOTTI LUCIANO Piazza Benamozegh n. 17, 2000 LIVORNO (avviso postale), giusta procura a margine;
1502 - controricom CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 60503 avversO la sentenza n. 7/97 della Commissione regionale di FIRENZE, depositata il tributaria 27/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. § 1. Svolgimento del processo L'ufficio del Registro di Livorno richiedeva con avviso di liquidazione ad Arrighi RE e a AN AN il pagamento della normale imposta di registro, oltre alle sanzioni, per l'acquisto di una casa di ci- vile abitazione, revocando le agevolazioni concesse ai ri- sensi della legge n.118/85 ( acquisto prima casa ), tenendo che i contribuenti ne avessero già usufruito e che, pertanto, non potessero beneficiare dell'agevolazione concessa, anche se avevano venduto la prima abitazione, con applicazione del beneficio di cui alla legge n.168/82, comprandone un'altra. Su ricorso degl'interessati la Commissione tributa- ria provinciale di Livorno annullava l'accertamento. L'appello dell'ufficio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana veniva respinto con sentenza 2 -19 27 maggio 1997 . Secondo i giudici d'appello, il divieto di usu- fruire più volte dell'agevolazione sussiste solo che la preve- nell'ambito delle distinte disposizioni dono ( leggi n.168/82 e 118/85 ) e solo nel caso di possesso di altra casa di abitazione nello stesso comu- ne di residenza. Avverso tale sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. ما $ 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modifiche con legge 5 aprile 1985, n.118 e della legge n.168 del 1982, in relazione all'art. 360, n.3, cod. proc. civ., l'Amministrazione ricorrente deduce che le leggi in materia sono tutte finalizzate ad incorag- giare l'acquisto della prima casa, per cui non è possi- bile usufruire più volte di agevolazioni, anche se le stesse siano previste da diverse norme succedutesi nel tempo. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di le- gittimità ( sentenze 12 marzo 1996, n.2027, e 15 feb- 3 ་ ་ ་ ་ - - ་ ་ ་ ་ : ་ ་ braio 1992, n. 1896). § 3. Motivi della decisione 3 Il ricorso non può essere accolto. L'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n.448, ha testualmente stabilito, al nono comma, che « ai trasfe- rimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 del D.L. 7.2.1985, n. 12, convertito con modi- ficazioni dalla L.
5.4.1985 n.118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto legge, com- pete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 1 della L. 22.4.1982 n.168 », precisando, al comma 10, che < le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di en- trata in vigore della presente legge ». Poichè non risulta contestata l'esistenza delle condizioni per ottenere le agevolazioni di cui alle ci- tate leggi 168/82 e 118/85 e, d'altra parte, il rappor- to tributario non è definito, il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese. spese.
P.Q.M.
4 A La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 22 settembre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Carbone Enrico Altieri IL CANCELLIERE C1 NN AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi.
1.9 GEN 2001 IL CANCELLIERE NN AT E N O I Z 6 A 8 5 R 9 . A 1 T I / N S I 4 - R / G 6 A 5 E 2 T . R . L R U . L P A B A . I D D . R B L E T A E T A T D I N I 1 E R S 3 S E 1 N E E T . S A N I A M 5