Sentenza 29 gennaio 2008
Massime • 1
Ai fini della perseguibilità senza querela dei delitti di violenza sessuale, la connessione con reato procedibile d'ufficio cui si riferiva l'art. 542 cod. pen. - e si riferisce oggi l'art. 609-septies, comma quarto n. 4, dello stesso codice - non viene meno a seguito del ritenuto assorbimento di detto ultimo reato nel reato di violenza sessuale, ma solo all'esito di intervenuta assoluzione dal medesimo per insussistenza del fatto. (Nella specie l'assorbimento del reato di maltrattamenti, procedibile d'ufficio, in quello di violenza sessuale continuata era stato affermato dai giudici di merito in conseguenza della esclusione dell'ipotesi di concorso formale tra i due reati).
Commentari • 2
- 1. Art. 609-septies - Querela di parte (1)https://www.filodiritto.com/
- 2. Maltrattamenti in famiglia, convivenza, cessazione, episodi successiviAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 gennaio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2008, n. 11263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11263 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2008 |
Testo completo
O S C U RA T A : GLI
1 1 26 3 / 0 8 onali)
Udienza pubblica del 29 gennaio aei zu√8 COR Registro Gen. N 40620/0/0
*
2126 Sentenza 210 CANCE IL FUNZIONA ſcott Fidelia Donati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Claudio Vitalone Presidente
Dott. Ciro Petti consigliere
Dott.Claudia Squassoni consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi consigliere
Dott. Luigi Marini consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
Sul ricorso proposto dal difensore di] B.R. avverso la sentenzanato il (omissis) Па (omissis) della corte d'appello di Milano del 9 marzo del 2006; udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro
Petti; delsentito il pubblico ministero nella persona sostituto procuratore generale dott Giovanni D'Angelo , il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue
IN FATTO
Con sentenza del 9 marzo del 2006, la corte d'appello di Milano, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale della medesima città, riduceva ad anni sette di reclusione la pena inflitta a quale responsabile, in concorso di B.R. circostanze attenuanti generiche, del delitto di violenza sessuale continuata in danno della propria nipote D.G. che era
1
stata costretta a subire abusi sessuali costituiti da congiunzioni carnali complete, anche orali, a partire da quando aveva sette anni e fino alla maggiore età .Fatti commessi in (omissis)
(omissis) dal 1984 fino al mese di novembre del 2000
A fondamento della decisione la corte territoriale osservava che le dichiarazioni della parte lesa erano attendibili perché riscontrate dalle dichiarazioni rese dalla madre, la quale aveva affermato che essa stessa aveva dovuto subire indesiderati rapporti sessuali posti in essere dal padre fin da quando era bambina, rapporti cessati quando la figlia aveva compiuto i tre anni nonché dalle parziali ammissioni rese dal prevenuto alla presenza del genero e della figlia;
che il delitto di maltrattamenti autonomamente contestato doveva ritenersi assorbito in quello di violenza sessuale secondo l'orientamento espresso da questa corte con la sentenza n 3998 del 2000; che all'imputato per l'età avanzata e per il risarcimento del danno potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche
Ricorre per cassazione il prevenuto per mezzo del difensore denunciando mancanza e/o illogicità della motivazione sotto diversi profili:
1) per avere i giudici del merito attribuito valore di ammissione stragiudiziale alle dichiarazioni rese dall'imputato alla figlia ed al genero la sera dello svelamento dei fatti;
2) per avere i giudici giustificato il riconoscimento della continuazione con motivazione contraddittoria trattandosi di condotta contraddistinta da due periodi d'interruzione: uno tra i 13 ed i 16 anni e l'altro tra i 16 ed i 23 anni;
3) per la violazione degli artt 124 ed 81 del c.p. e 14 delle preleggi per avere affermato che a seguito della continuazione tra i vari reati conseguiva la riferibilità della querela presentata il 21 febbraio del 2001 a tutti gli episodi;
4)per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della violenza o minaccia relativamente all'episodio verificatosi il 14 novembre del 2000, allorché la vittima era maggiorenne;
5)per mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione dell'attenuante della minore gravità del fatto IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Con riferimento al primo motivo si osserva che sul punto la motivazione dei giudici del merito non presenta alcun profilo d'illogicità, per avere apprezzato il comportamento
2
A O S C U R A T A
tenuto dall'imputato in occasione dello svelamento dei fatti. Il
B. invero, di fronte alla contestazione della figlia e del genero,ha ammesso che quando era ubriaco toccava "il culetto" alla bambina e quando la nipote gli ha chiesto se ricordava "di averglielo messo dentro", non ha replicato. Il secondo ed il terzo motivo essendo logicamente connessi vanno esaminati congiuntamente. L'imputato non ha interesse dolersi per l'applicazione dell'istituto della continuazione in luogo del cumulo materiale delle pene, trattandosi di applicazione che lo favorisce. In realtà il prevenuto non si duole per l'applicazione della continuazione in caso di affermazione di responsabilità, ma per il fatto che la corte ha fatto decorrere il termine per la presentazione della querela dalla cessazione della continuazione
Il rilievo è esatto perché il reato continuato va considerato come fenomeno unitario solo per i limitati fini previsti espressamente dalla legge. Invero,pur in presenza di un unico disegno criminoso, ogni episodio criminoso ha sue proprie caratteristiche e diverse potenzialità lesive. Di conseguenza la persona offesa ha il diritto di determinarsi liberamente con riferimento a ciascuno degli episodi, formulando eventualmente solo per taluni istanza di punizione e soprassedendo per altri, Da ciò discende che il termine per presentare la querela decorre autonomamente per i singoli reati (cfr cass n 2344 del 1999)- Da ciò però non discende nella fattispecie la declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. A prescindere dalla considerazione che la querela è stata comunque presentata il 2 febbraio del 2001 e comprendeva quindi quanto meno l'episodio o gli episodi criminosi verificatisi nel semestre antecendente la presentazione dell'istanza di punizione, si rileva che il delitto di violenza sessuale era perseguibile d'ufficio per la connessione con il delitto di maltrattamenti perseguibile d'ufficio, il quale nella fattispecie concorre formalmente con quello di violenza sessuale per le ragioni già espresse da questa corte nella sentenza n 22850 del
2007. Invero gli atti sessuali in danno della minore si erano protratti per anni, da quando la bimba aveva sette anni e fino alla maggiore età, con cadenze ravvicinate ( circa tre volte la settimana ), ed erano costituiti da rapporti sessuali completi anche orali che avevano causato alla vittima, come risulta dal capo d'imputazione e dalle dichiarazioni della stessa minore, penose condizioni di vita idonee a configurare anche quella condotta persecutoria continuativa che caratterizza il reato di cui all'articolo 572 c.p. Come risulta dalla sentenza di primo grado A 3 O S C U R A T A
4:
(fol 10), lo stesso difensore non aveva escluso che gli abusi sessuali addebitati al proprio assistito potessero configurare l'elemento materiale del concorrente delitto di maltrattamenti, ma aveva insistito in ordine all'assenza dell'elemento psicologico sotto lo specifico profilo che il B. non si era rappresentata la possibilità che dalla sua azione conseguisse una condizione di prostrazione nella vittima " avendo l'imputato posto in essere le condotte a sfondo sessuale nei confronti della nipotina perché le voleva bene": Detto in altri termini il prevenuto con il suo comportamento non riteneva di maltrattare la nipote, al contrario pensava di manifestarle il suo affetto . Non è il caso di approfondire in questa fattispecie la natura del dolo nel delitto di maltrattamenti in famiglia e la sua autonoma configurabilità allorché tale delitto concorra formalmente con l'abuso sessuale continuato perché il delitto di maltrattamenti, sia pure erroneamente (secondo l'opinione di questo collegio), è stato escluso dalla corte territoriale perché ritenuto assorbito nella violenza sessuale continuata e sul punto manca l'impugnazione del pubblico ministero. Va invece puntualizzato che l'eliminazione del delitto di maltrattamenti non determina l'improcedibilità dell'azione penale per tutti i fatti non coperti dalla querela, giacché siffatta improcedibilità, secondo il consolidato orientamento di questa corte(per tutte Cass: 93 riv 196817),non viene meno a seguito di una qualsivoglia pronuncia di assoluzione o di proscioglimento del delitto perseguibile d'ufficio con formula diversa dall'insussistenza del fatto. Nella fattispecie la corte non ha escluso il fatto materiale ma lo ha ritenuto assorbito nella violenza carnale continuata.
Il quarto motivo è inammissibile perché la questione della dedotta mancata violenza in danno della nipote per l'episodio verificatosi il 14 novembre del 2000 non risulta avanzata in maniera specifica nei motivi d'appello con riferimento alle osservazioni formulate sul punto dal tribunale alla pag 14 relativamente all'impossibilità della vittima di difendersi per la pregressa situazione che si era venuta a creare tra nonno e nipote
Inammissibile per la sua genericità è anche il quinto motivo, in quanto i giudici non sono tenuti a prendere in considerazione censure o richieste generiche. Il prevenuto non ha indicato la ragione per la quale un abuso sessuale protrattosi per anni ai danni della nipote minore degli anni dieci avrebbe dovuto considerarsi lieve. D'altra parte una motivazione sul punto, sia pure sintetica, esiste avendo i giudici del merito considerato
"mostruoso" il comportamento del prevenuto. O S C U RA TA
P.Q.M.
LA CORTE letto l'articolo 616 c.p.p.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 29 gennaio del 2008
Il Presidente Il consigliere estensore Claudio Vitalone Ciro Petti
Ciss SelfCiro Chines
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 1 3 MAR. 2008
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA (dott. Fiorella Donati)
5