Sentenza 9 settembre 2015
Massime • 1
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen. è applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la previsione di diverse soglie di rilevanza penale all'interno della fattispecie tipica.
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza: applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fattohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/09/2015, n. 50243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50243 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2015 |
Testo completo
5 0 24 3/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO - Rel. Presidente - N. 1682/2015 - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. UMBERTO MASSAFRA N. 33926/2015 Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE - Consigliere - - Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EC IA N. IL 13/03/1958 avverso la sentenza n. 263/2014 CORTE APPELLO di TRIESTE, del : 04/03/2015 : visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio BALDI che ha concluso per l'inamminililità del ricons. avv. Enrico FED0221Udito il difensore , 2VV. che ha concluso per d'accogliments del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. 1 La Corte osserva: I) EC IA ha proposto ricorso avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la condanna - pronunziata nei suoi confronti dal Tribunale di Udine, sez. dist. di Cividale del Friuli in data 28 ottobre 2013 - per il reato di cui all'art. 186 commi 1 e 2 del codice della strada per aver circolato alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza. Con la medesima sentenza la Corte di merito, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale, ha aumentato di due mesi la durata della sospensione della patente di guida stabilita dal primo giudice. A fondamento del ricorso si deduce, con il primo motivo, il vizio di inosservanza di norme di legge perché la sentenza impugnata avrebbe attribuito il valore di "prova legale" ai risultati dell'esame etilometrico senza considerare che il plurimi indizi sintomatici evidenziati sulla persona del ricorrente (midriasi, deficit motori, e difficoltà di guida) erano riconducibili a patologie preesistenti dalle quali l'imputato è affetto. Con il secondo motivo si deducono analoghe censure con riferimento al vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la Corte di merito. Con il terzo motivo si chiede, in via subordinata, che venga applicata al fatto per il qua le si procede, la causa di non punibilità del reato prevista dall'art. 131 bis c.p. mentre, con il quarto motivo, si chiede che il reato contestato venga dichiarato estinto per prescrizione. II) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Preliminarmente va rilevata la manifesta infondatezza dell'eccezione svolta nell'udienza davanti a questa Corte dal difensore del ricorrente che ha eccepito il mancato avviso di questa udienza al suo assistito. Basti rilevare che, ove l'imputato ricorrente sia assistito da un difensore di fiducia cassazionista, questo avviso non è previsto (art. 613 c. 4 c.p.p.). -Quanto ai primi due motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione si osserva che l'art. 5 del d.l. 3 agosto 2007 n. 117, convertito nella 1. 2 ottobre 2007 n. 160, ha riformulato l'art. 186 del d. lgs. n. 285 del 1992 e questa disciplina è rimasta sostanzialmente immutata (con il solo aggravamento delle pene previste per le ipotesi più gravi) anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 23 maggio 2008 n. 92 convertito nella I. 24 luglio 2008 n. 125. La nuova disciplina introdotta nel 2007 prevede tre fasce con sanzioni diverse a seconda del tasso alcolemico accertato. E la giurisprudenza di legittimità ha precisato (v. Cass., sez. IV, 3 giugno 2008 n. 28547, Morandi, rv. 240380) che si tratta di autonome ipotesi incriminatici e non di un reato base aggravato a seconda del tasso alcolemico rilevato. La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito, in più occasioni, che la nuova disciplina non ha fatto venir meno la possibilità di accertare l'esistenza dello stato di ebbrezza in base ai sintomi rilevati, come la giurisprudenza precedente consentiva, e di ritenere quanto meno l'esistenza dell'ipotesi prevista dalla fascia a) più favorevole all'imputato (in questo senso v. Cass., sez. IV, 3 giugno 2008 n. 26132, Ouhda, rv. 240850; 3 giugno 2008 n. 28547, Morandi, rv. 240381, già citata;
28 febbraio 2008 n. 22274, Gelmetti, rv. 240173). Il tema ha poi assunto un maggior rilievo perché l'art. 33 della I. 29 luglio 2010 n. 120 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del codice della strada in relazione alle sanzioni previste dal precedente art. 186 in tema di guida in stato di ebbrezza. In particolare la legge ha conservato la natura di reato delle ipotesi previste alle lettere b) e c) del comma 2 mentre, all'ipotesi prevista dalla lett. a) del medesimo comma (tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro) è stata attribuita la natura di violazione amministrativa punita con una sanzione di analoga natura. Dunque in base alla ricostruzione delle modifiche normative cui si è fatto cenno deve essere ribadito che l'esame alcolemico non costituisce una prova legale e che permane la possibilità di accertare lo stato di ebbrezza in base ad elementi sintomatici. Ma, nel caso in esame, il ricorrente si è limitato ad indicare elementi idonei, secondo il suo parere, ad eliminare o attenuare il valore indiziante degli elementi sintomatici rilevati dalla polizia giudiziaria senza peraltro addurre alcun elemento astrattamente idoneo ad inficiare i risultati dell'esame etilometrico che, da soli pur non avendo valore di prova - legale sono sufficienti a fondare l'accertamento a meno che non risulti, - anche in base a consistenti elementi indiziari, che sia ipotizzabile un malfunzionamento dell'apparecchiatura etilometrica. Il che, nella specie, neppure è stato prospettato. III) Infondato è anche il terzo motivo di ricorso con cui si chiede l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto). 3 Ritiene la Corte che il problema dell'astratta applicabilità di questa causa di non punibilità possa essere dedotta, anche nel nostro caso, con il ricorso in cassazione essendo stato, l'art. 131 bis del codice penale, introdotto nel nostro ordinamento dopo la pronunzia della sentenza di appello oggi impugnata. Naturalmente il giudice di legittimità non può direttamente applicare la noma in esame che richiede una valutazione di merito non consentita in questa sede. La Corte di cassazione potrà, in questi casi, esprimere soltanto una valutazione di plausibilità dell'applicazione della nuova normativa lasciando al giudice la valutazione di merito che ne consegue (a meno che il giudice di merito si sia già espresso, sia pure ad altri fini, sul punto); e tenendo presente che la previsione di soglie di punibilità non sempre è idonea ad escludere l'applicabilità del nuovo istituto come affermato in altra sentenza decisa in questa stessa udienza (proc. 13135/2015 nei confronti di NI VI). A Nel caso in esame l'impossibilità di ritenere applicabile il nuovo istituto per essere esclusa la particolare tenuità del fatto - emerge già dal tenore della sentenza impugnata;
indipendentemente dalla possibilità di ritenere minimo lo scostamento dal limite di soglia (i due rilevamenti hanno dato questi risultati: 1,65 g/l e 1,61 g/l) la Corte di merito ha sottolineato come la condizione di obeso del ricorrente che gli impediva di effettuare agevolmente le manovre di guida avrebbe dovuto - sconsigliarlo dall'assumere alcoolici anche in considerazione delle conoscenze di cui il medesimo dispone posto che esercita la professione di produttore di vino. Si aggiungano le particolari caratteristiche della condotta di guida accertata (l'imputato, alla guida di un veicolo di grosse dimensioni, percorreva con la parte destra del veicolo un canaletto di irrigazione) per concludere che anche la gravità del pericolo creato è idonea ad escludere la particolare tenuità del fatto. IV) Infondato è infine l'ultimo motivo di ricorso perché, se è vero che dalla data del commesso reato (20 maggio 2010) sono ad oggi decorsi cinque anni il termine di prescrizione non può ritenersi decorso essendosi verificate cause di sospensione dal 22 novembre 2012 al 14 febbraio 2013 e dal 14 febbraio 2013 al 14 marzo 2013 per complessivi giorni 110 che consentono di ritenere che il termine massimo di prescrizione scadrà il 10 settembre 2015. h 7 La Corte Suprema condanna il ricorrente Roma 9 settembre IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIC Doty Giovanni RU
P. Q. M.
di Cassazione, sezione IV penale, rigetta il ricorso e al pagamento delle spese processuali. 2015. Il presidente relatore SUP (Carlo Giuseppe Brusco Cry CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 DIC. 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO OF Goyannt FUELLO 5