Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2019, n. 3449
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Sentenza 3 ottobre 2019

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La sanzione amministrativa della chiusura degli ambulatori ovvero delle case o degli istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o delle pensioni per gestanti, aperte o esercitate senza l'autorizzazione del prefetto, prevista dall'art. 193, comma 4, r.d. 27 luglio 1934, n.1265, testo unico delle leggi sanitarie, si aggiunge a quella penale prevista nel comma 3 della medesima disposizione, cui può seguire, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., anche la confisca dei beni serviti o destinati a commettere il reato, non trovando applicazione, per espressa previsione della norma, il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2019, n. 3449
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3449
    Data del deposito : 3 ottobre 2019

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