Sentenza 3 ottobre 2019
Massime • 1
La sanzione amministrativa della chiusura degli ambulatori ovvero delle case o degli istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o delle pensioni per gestanti, aperte o esercitate senza l'autorizzazione del prefetto, prevista dall'art. 193, comma 4, r.d. 27 luglio 1934, n.1265, testo unico delle leggi sanitarie, si aggiunge a quella penale prevista nel comma 3 della medesima disposizione, cui può seguire, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., anche la confisca dei beni serviti o destinati a commettere il reato, non trovando applicazione, per espressa previsione della norma, il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2019, n. 3449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3449 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2019 |
Testo completo
03449-20 REPUBBLICA ITALIANA CR IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A TERZA SEZIONE PENALE Composta da 2316 - Presidente - Sent. n. Elisabetta Rosi u.p. 3 ottobre 2019 Giovanni Liberati Enrico Mengoni R.G. n. 20032/2019 Alessandro M. Andronio - Relatore - Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De UC PO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 22 maggio 2018 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'annullameto con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca. RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 22 maggio 2018, il Tribunale di Napoli Nord ha 1. - condannato De UC PO, per il reato di cui all'art. 193 del r.d. n. 1265 del 1934, per avere attivato e condotto un ambulatorio odontoiatrico, dove esercitava la professione senza essersi preventivamente munito della prescritta autorizzazione. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputato tenuto conto che la sua attività professionale fosse da qualificare come ambulatoriale, alla luce delle risultanze dibattimentali da cui era emerso che l'ambulatorio era dotato di: una sala d'attesa, un locale ufficio con scrivania, sedie, divano, armadio/libreria, due sale odontoiatriche, attrezzate con la strumentazione all'uopo necessaria, un servizio igienico per i pazienti, un servizio igienico privato, al cui interno era presente un tavolino con attrezzature per piccole riparazioni odontotecniche;
un locale vuoto "M Il Giudice di primo grado ha dunque accertato la penale responsabilità dell'imputato, lo ha condannato alla pena dell'ammenda e ha disposto la confisca, ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen., del locale ambulatoriale, che era stato oggetto di sequestro.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, chiedendone l'annullamento. - Con un primo motivo, si censurano il vizio di motivazione e la 2.1. violazione all'art. 240 cod. pen. in ordine alla confisca dell'immobile in sequestro e delle attrezzature, dal momento che, secondo le prospettazioni difensive, la formula utilizzata dal giudice per motivare la misura patrimoniale trattandosi di cose servite per la commissione del reato, non potendosi escludere che la libera disponibilità ne favorisca il reimpiego in attività illecite> sarebbe una mera clausola di stile, riproducente il testo della disposizione normativa;
mentre, per la confisca facoltativa di cui si tratta, il giudice avrebbe l'obbligo di motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa. Non si era tenuto conto del fatto che si trattava di un professionista che aveva inoltrato la domanda di autorizzazione e, dunque, disponeva dei requisiti richiesti;
tanto che la mancata concessione era dipesa esclusivamente dalla tardività della presentazione della domanda stessa.
2.2. Con un secondo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 15 cod. pen., e dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in relazione all'art. 193, quarto comma, del r.d. n. 1265 del 1934, che prevede che, in caso di apertura e gestione di un ambulatorio senza l'autorizzazione di cui al primo comma, il prefetto ora il ne ordina la chiusura. Secondo le prospettazioni difensive, avrebbe sindaco - dovuto applicarsi tale sanzione in luogo della confisca dell'immobile e dei beni in esso presenti, in quanto non soltanto più calzante - dal momento che la chiusura tende proprio ad evitare che il bene senza l'autorizzazione richiesta possa diventare mezzo o strumento per commettere nuovamente il reato di cui si discute ma anche necessaria, in virtù dell'applicazione del principio di specialità rispetto alla confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è parzialmente fondato. - 3.1. Il secondo motivo di ricorso con cui si sostiene che l'esclusiva - applicabilità della sanzione amministrativa della chiusura dell'ambulatorio, di cui all'art. 193, quarto comma, del r.d. n. 1265 del 1934, in quanto speciale rispetto alla generale previsione della confisca deve essere trattato per primo, per ragioni - di priorità logica. ли 2 3.1.1. Preliminarmente, è necessario ricordare che «il confronto tra norme ai fini dell'individuazione di ipotesi di concorso apparente, deve essere effettuato con riferimento alle fattispecie tipiche astratte, e non tra le fattispecie concrete, e ciò, anche nei rapporti tra violazioni penali e violazioni amministrative, nonostante le differenze terminologiche riscontrabili nella previsione dell'art. 15 cod. pen. rispetto all'art. 9 della legge n. 689 del 1981 (Cass., Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 21/01/2011). Anche l'art. 9, facendo riferimento al "fatto punito", non può che riferirsi a quello astrattamente previsto come illecito amministrativo e non certo al fatto naturalisticamente inteso. Tale orientamento è stato condiviso dalla Corte costituzionale che, nella sentenza 3 aprile 1987, n. 97 - pronunziata proprio sul tema del concorso tra fattispecie di reato e violazione di natura amministrativa e con riferimento alla disciplina prevista dall'art.
9 - ebbe ad osservare che, per risolvere il problema del concorso apparente, «vanno confrontate le astratte, tipiche fattispecie che, almeno a prima vista, sembrano convergere su di un fatto naturalisticamente inteso». A nulla rileva, quindi, sotto lo specifico profilo del concorso apparente, che nel singolo caso le sanzioni amministrative siano state applicate, in concreto, per i medesimi fatti storici oggetto dell'imputazione penale. A ciò deve aggiungersi che l'art. 9 della legge n. 689 del 1981 non è norma presidiata da garanzie costituzionali e può sicuramente essere derogata da leggi ordinarie, con l'unico limite del rispetto del principio di ragionevolezza e proporzionalità stabilito dall'art. 3 Cost. E non è senza interesse osservare, al riguardo, che l'art. 15 cod. pen., ultimo inciso, prevede esplicitamente che il principio di specialità possa non operare anche quando ne ricorrerebbero astrattamente le condizioni, se così "sia diversamente stabilito"; inoltre il cumulo risponde anche ad una logica repressiva complessiva, che non può prescindere dal concorso dei due tipi di sanzione. L'art. 9 della legge n. 689 del 1981 costituisce un'importante chiave di lettura a favore dell'applicazione del principio di specialità in tutti i casi in cui ad una condotta penalmente sanzionata si aggiunga soprattutto se ciò avvenga con riferimento a norme poste nell'ordinamento in tempi successivi una disciplina normativa che la preveda anche come violazione di natura amministrativa, salvo però che non risulti, da una previsione espressa o da ragioni logiche implicite o da altre considerazioni, che il legislatore abbia inteso affiancare la sanzione amministrativa a quella penale (ex multis, Sez. 2, n. 41007 del 22/05/2018, Rv. 274463).
3.1.2. Tali principi trovano applicazione anche in relazione alla disposizione in esame, con la conseguenza che deve ritenersi che il legislatore del Testo unico in materia sanitaria abbia inequivocabilmente inteso consentire il cumulo delle sanzioni penali e amministrative rispettivamente previste dal terzo e dal quarto comma dell'art. 193, tant'è che al richiamato quarto comma ha inserito la clausola "indipendentemente dal procedimento penale", che deroga espressamente al principio di specialità. Ne consegue che la sanzione amministrativa della chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperte o esercitate senza l'autorizzazione indicata nel presente articolo» non solo si cumula con la sanzione penale prevista dal precedente terzo comma dello stesso articolo, ma convive con l'intero sistema penale, tanto da non escludere, in linea di principio, l'applicazione della confisca di cui all'art. 240 cod. pen. Ne deriva l'infondatezza della doglianza. 3.2. -Il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione, lamentando l'omessa motivazione in ordine alla confisca dell'immobile in sequestro e delle attrezzature, è invece fondato. Posta l'ammissibilità in astratto della confisca, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa suprema Corte secondo cui la confisca facoltativa di cui all'art. 240, primo comma, cod. pen. è misura di sicurezza patrimoniale fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto;
di talchě l'istituto, che consiste nell'espropriazione di quelle cose a favore dello Stato, tende a prevenire la commissione di nuovi reati (ex multis, Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007). Il giudice è pertanto tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni in quanto serviti o destinati a commettere il reato, ovvero prodotto o profitto dello stesso, non essendo sufficiente riconoscerne la natura di bene utilizzato per la consumazione del reato;
tale natura del bene costituisce il presupposto dell'esercizio del potere di confisca e non esaurisce perciò l'onere motivazionale del giudice che la dispone (ex plurimis, Sez. 6, n. 10531 dei 21/02/2007, Rv. 235928; Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, Rv. 245387; Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Rv. 247085; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Rv. 258275; Sez. 3, n. 30133 del 5/04/2017). Nel caso di specie, la sentenza impugnata si mostra carente sul punto, non potendosi ritenere esaustiva la motivazione consistente nella mera clausola di stile, per di più espressa in forma eventuale, secondo cui si tratta di «cose servite per la commissione del reato, non potendosi escludere che la libera disponibilità ne favorisca il reimpiego in attività illecite».
4. Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione sulla + MM confisca, con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, perché proceda a nuovo giudizio facendo applicazione di principi sopra enunciati;
nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca e rinvia, per nuovo esame sul punto, al Tribunale di Napoli Nord. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. Andronio Elisabetta Rosi Antu DEPOSITATA IN CANCELLERA 28 GEN 2020 IL CANCELLIERE ESPERTO LU MA i 5