Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, il sequestro preventivo del veicolo, con il quale è stato commesso il reato di cui all'art. 186 c.d.s, in vista della confisca della quota appartenente all'indagato, deve necessariamente riguardare il bene nella sua infrazionabile interezza. Ne consegue che non è consentito disporre il sequestro parziale del bene, concedendone tuttavia l'uso per l'intero al comproprietario non indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2010, n. 16154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16154 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 04/03/2010
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 411
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 31189/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Pordenone in data 26.5.2009;
nei confronti di:
1) IG IE, n. in San Quirino il 4.6.1953;
2) GA IC, n. in Codroipo il 2.5.1938.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
Non comparsi i difensori delle parti private.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. Nel corso di un procedimento penale nei confronti di IG IE, coinvolta in un incidente stradale, per imputazione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 - per avere la stessa guidato un'autovettura in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico rilevato di gr/1. 3,10-3.08, il G.I.P. del Tribunale di Pordenone, con provvedimento del 4 maggio 2009, convalidava il sequestro dell'autovettura effettuato il 28 aprile 2009 e disponeva il sequestro preventivo della stessa, sul presupposto, tra l'altro, che "l'autovettura è di proprietà del conducente ed è pertanto soggetta a confisca obbligatoria...".
Avverso tale provvedimento proponevano istanza di riesame la IG ed IC GA, coniuge della prima. Deducevano che i due avevano contratto matrimonio in regime di comunione legale dei beni;
che l'autovettura era stata acquistata in costanza di matrimonio e perciò costituiva oggetto di comunione legale, ai sensi dell'art.177 c.c.; che "un tanto esclude che il bene possa essere oggetto di confisca", atteso che "certamente il sig. GA IC, proprietario del mezzo pro indiviso, è persona estranea al reato". Il Tribunale del riesame di Pordenone, con ordinanza del 26 maggio 2009, rilevava che l'autovettura in questione era iscritta nel P.R.A. al nome della IG;
che "sulla base dei documenti prodotti ... è provato che la vettura è stata acquistata in epoca successiva al matrimonio tra i ricorrenti ed altresì che essa ricade nel regime patrimoniale di comunione legale dei beni fra i coniugi ..."; che "è dimostrata l'estraneità del GA al reato per cui si procede", giacché "non risulta che (egli) fosse a bordo nel momento in cui la vettura condotta dalla moglie ebbe il sinistro e successivamente la Polizia Municipale ... accertò il reato per cui si procede"; che la vettura era "confiscabile nella misura della quota astrattamente di titolarità dell'indagata IG IE ...". Accoglieva, quindi, parzialmente le proposte istanze, "limitando il sequestro preventivo alla sola quota del 50% di proprietà dell'indagata IG IE ..., ed ordinando il dissequestro e restituzione formale a GA IC ... della residua quota del 50% spettante allo stesso GA". Disponeva che "l'autovettura in questione resti tutta fisicamente sottoposta a sequestro, con custodia affidata a GA IC ... e facoltà di uso dell'autovettura esclusivamente allo stesso GA IC, senza possibilità alcuna di farla usare e guidare a terzi (ed in particolare alla moglie IG IE)...".
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone. Deduce che illegittimamente il Tribunale del riesame aveva reso la statuizione suindicata, giacché, "ai fini della responsabilità per la violazione delle norme in materia di circolazione stradale, occorre ritenere, in analogia a quanto avviene con riferimento alla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, che si debba fare esclusivo riferimento, quanto al sequestro del veicolo, all'autore del reato quale risulta dal P.R.A., senza che a tale effetto possa rilevare il regime patrimoniale legale della famiglia del proprietario intestatario, che non può affatto desumersi dal pubblico registro".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
Va premesso che è inconferente il richiamo del ricorrente a principi propri della regolamentazione civilistica in tema di risarcimento del danno, cui si riferiscono le due pronunce della terza sezione civile di questa Suprema Corte evocate in ricorso.
Nondimeno, occorre considerare che si versa, nella specie, in tema di sequestro, non di confisca, ancorché il primo preordinato alla seconda. In tal caso, per il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca obbligatoria, l'esistenza del periculum - cui la misura di cui all'art. 321 c.p.p. è preordinata - è presunta per legge e, in presenza del relativo fumus, la restituzione del mezzo non può essere disposta prima della sentenza definitiva (Cass., Sez. 4^, 6 maggio 2009, n. 24015, e giurisprudenza ivi richiamata) Ciò posto, il bene in questione è indivisibile (diversamente dalla fattispecie contemplata nella sentenza n. 6441/2006 della terza sezione penale di questa Suprema Corte, richiamata dai due istanti). Il sequestro, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, (art. 186 C.d.S., comma 2), tende a sottrarre all'imputato un bene strumentale al commesso reato, di cui egli abbia comunque la disponibilità (e nella specie l'indagata è addirittura intestataria del mezzo nel P.R.A.), ed obbedisce alla precipua finalità di evitare che egli tale disponibilità comunque conservi;
questa finalità può essere assicurata solo con il sequestro dell'intero indivisibile compendio;
che, altrimenti, l'imputato sarebbe pur sempre ed in ogni caso libero di conservare la disponibilità del bene e di continuare ad usarlo, sul solo presupposto della comproprietà con un terzo.
Tale esigenza non può ritenersi idoneamente assicurata, come nella specie ritenuto, "limitando il sequestro preventivo alla sola quota del 50% di proprietà dell'indagata ...", come reca il provvedimento impugnato. Per un verso, difatti, non è affatto fisicamente individuabile tale quota, meramente ideale, con conseguente impossibilità di disporre "la restituzione formale" al comproprietario della "residua quota del 50%", pur essa meramente ideale;
e l'affidamento a quest'ultimo dell'autovettura comporta, evidentemente, che questi possa usare della intera, ed indivisibile, autovettura, quindi anche nella "quota del 50% di proprietà dell'indagata", che invece si assume permanere, almeno idealmente, in sequestro: trattarsi pur sempre di quote ideali di un bene strutturalmente, assolutamente, indivisibile, solo tale indivisibilità consentendone l'uso e la funzione. Per altro verso, la concessione al comproprietario non indagato dell'uso dell'intero bene indivisibile, con la prescrizione che "l'autovettura in questione resti tutta fisicamente sottoposta a sequestro", non è idonea ad assicurare, con la richiesta assolutezza, la indisponibilità del bene medesimo da parte della comproprietaria indagata, non assicurando che quest'ultima non possa comunque usarlo, anche nella violazione del solo formale divieto, laddove il sequestro mira, appunto, a radicalmente, "fisicamente", sottrarre la cosa alla libera disponibilità e circolazione della stessa.
Vertendosi, come si diceva, in tema di sequestro e non di confisca, deve distinguersi tra il vincolo cautelare che trova la sua disciplina nel citato art. 240 cod. pen. ed i successivi sviluppi definitivamente ablatori: il primo, il sequestro, non può che riguardare il mezzo nella sua infrazionabile interezza, solo esso assicurando la finalità cautelare che la norma mira a preservare;
tale intervenuto vincolo cautelare ben può sfociare, poi, in sede di confisca in una comunione tra lo Stato ed altri soggetti che sull'indivisibile bene medesimo vantino, in buona fede, diritti reali di proprietà o di godimento: ed in tal caso tali soggetti ben possono in quella sede far valere le loro ragioni ed i loro diritti (cfr. Cass., Sez. 3^, 13 novembre 2007, n. 346). Non senza, peraltro, omettere di considerare che la norma incriminatrice (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c)) dispone che "con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, ... è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ..., salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato". L'espresso richiamo alla "estraneità" al reato mostra di imporre che l'esame al riguardo non debba essere limitato esclusivamente al titolo di proprietà dell'autoveicolo col quale il reato è stato commesso, ma esteso anche al ruolo, alla condotta svolta dal proprietario in riferimento ad esso, in termini di eventuale altrui determinazione, agevolazione o cooperazione colposa: non è il solo titolo di proprietà che, di per sè, esclude la confiscabilità del mezzo, ma la misura può essere imposta anche nei confronti del proprietario, ove si accerti che questi abbia esplicato forme di partecipazione psichica o materiale alla commissione del reato.
4. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato senza rinvio, così rivivendo la originaria misura imposta.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010