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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/12/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7141/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara De Munari ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7141/2022 promossa da:
, e con l'avv. Marta Stocco Parte_1 Parte_2 Parte_3
ATTORI
Contro
con l'avv. Momma-Sophie Stornello Controparte_1
e con l'avv. Balasso Davide Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da foglio di p.c. depositato il 13.6.2025)
pagina 1 di 8
Conclusioni di parti convenute e (come da foglio di p.c. Controparte_2 Controparte_3 depositato il 13.6.2025)
Conclusioni di parte convenuta (come da foglio di p.c. Controparte_4 depositato il 25.6.2025)
CP
per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori , e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio e nonché l' Parte_3 Controparte_3 Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 8 chiedendo di 1. dichiararsi la risoluzione dell'accordo di mediazione Controparte_1 concluso tra le parti il 3.12.2021 per il mancato avveramento della condizione ivi prevista, con condanna dei convenuti , e alla Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 restituzione degli importi ricevuti pari a €. 11.083,33 per la quota di e €. 4.750 Controparte_3 per la quota di;
2. Dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria Controparte_2 sulla base delle quote spettanti a ciascuno degli eredi a seguito della risoluzione del predetto accordo, attribuendo a ciascuno di essi la parte in natura corrispondente alla propria quota ideale secondo il progetto divisionale predisposto dal c.t.u. e, in caso di accertata non comoda divisibilità, ordinare la vendita dell'immobile e provvedere alla ripartizione del ricavato secondo le rispettive quote.
Allegavano a sostegno che:
- tra , e sorgeva Controparte_3 Parte_2 Parte_1 Controparte_2 controversia in ordine allo scioglimento della comunione ereditaria di , deceduto Persona_1 ab intestato il 4.3.1980;
- la quota in proprietà di relativa alla abitazione oggetto di comunione Controparte_3 ereditaria risultava gravata per i 21/30 di ipoteca in favore di Agenzia delle Entrate
SC;
- in data 18.03.2021 e promuovevano con l'organismo Parte_2 Parte_1
Concilia Lex la mediazione n. 943/2021 avente ad oggetto lo scioglimento della comunione;
- Agenzia delle entrate - SC non si costituiva nel procedimento, ma tramite invio di
PEC autorizzava lo scioglimento della comunione, previa corresponsione in suo favore delle somme risultanti dalla perizia giurata e asseverata che le parti avessero acquisito;
- in data 03.12.2021 venne raggiunto un accordo che prevedeva la vendita dai sig. CP_3
e in favore dei sig. e , che in parti
[...] Controparte_2 Parte_2 Parte_1 uguali la acquistavano, della complessiva quota di 30/90 di piena proprietà del fabbricato rurale a uso abitazione ai piani terra e primo, sito in San Giorgio in Bosco via Roara n.5247 e del pertinenziale corpo di terreno in zona agricola E;
- il prezzo della compravendita era stabilito in euro 15.833,33 (di cui euro 3.333,33 relativi al terreno) di cui 11.083,33 da pagare al creditore ipotecario “a condizione che venga cancellata la sottocitata ipoteca”;
- dichiarava di essere coniugato in regime di comunione legale con la sig.ra Parte_1
, che acquistava la quota proporzionalmente con il marito;
Parte_3
- gli assegni citati nell'accordo venivano consegnati ad Agenzia delle entrate -SC; pagina 3 di 8 - , nonostante i solleciti, non provvedeva alla cancellazione Controparte_4 dell'ipoteca, in quanto riteneva che il valore pattuito non fosse rispondente a quello di cui alla perizia asseverata;
- stante il mancato avveramento della condizione apposta di cancellazione di ipoteca, gli attori comunicavano la risoluzione dell'accordo;
- le parti intendevano quindi addivenire allo scioglimento giudiziale della comunione tramite il procedimento avanti il Tribunale.
Si costituivano in giudizio e , aderendo alle domande di parte Controparte_3 Controparte_2 attrice.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle entrate - SC allegando che:
- nell'ambito della procedura di mediazione attivata dagli attori Agenzia delle entrate -
SC trasmetteva comunicazione con la quale precisava le condizioni alle quali avrebbe autorizzato lo scioglimento della comunione e disposto la cancellazione dell'ipoteca, chiarendo che l'autorizzazione era subordinata alla corresponsione in suo favore delle somme risultanti della perizia giurata e asseverata;
- ciò nonostante, le controparti si accordavano per un prezzo di vendita della loro quota di appena 15.833,33, nettamente inferiore alla valutazione risultante dalla perizia giurata;
- a fronte dell'evidente divario tra le risultanze della perizia giurata e l'accordo sul prezzo raggiunto dalle parti, Agenzia entrate riscossione non poteva dare seguito alla cancellazione dell'ipoteca;
- con riferimento alla domanda di divisione proposta evidenziava di avere diritto a essere garantita e soddisfatta sulle quote del bene ipotecato e che nel caso di assegnazione del bene ad altro condividente deve esserle attribuita la somma spettante al proprio debitore.
Rassegnava dunque le seguenti conclusioni: “Rimettendo a codesto ill.mo giudice ogni valutazione in ordine alla domanda di annullamento della vendita;
Nulla opponendo allo scioglimento della comunione dell'immobile sito in San Giorgio in Bosco (PD) - catasto fabbricati foglio 20 M.N. 614- via Roara n. 524 – piano T-1 – cat A/3 – cl.
1 - vani 6,5 - superficie catastale totale: mq 139 – totale escluse aree scoperte: 138 mq – R.C.E. 386,05 -
Comune di San Giorgio in Bosco - catasto terreni foglio 20 M.N. 214 – di HA 00.15.89 –
R.D.E. 13,44 - R.A.E. 8,62 (sono catastali aree 15 e centiare 89), M.N. 614 - Ente urbano di are 02.86 (ex MN 211, giusta mappale n. PD0152836 del 20 Marzo 2007) del catasto terreni e foglio confini del M.N. 614: M.N.ri 103, 643, 108 e 11 Confini del M.N. 214: M.N.ri 107, 124,
267, 152 e 108. AV IA (VC) , via Piane 23 (censito al catasto fabbricati del Comune pagina 4 di 8 di AV IA (VC) , foglio 43, particelle 682, sub. 11, categoria A/3 , classe U, piano 2-
S1, consistenza vani 5, Superficie catastale 84 m quadri rendita euro 253,6); - nel caso di vendita dell'immobile, assegnare ad Agenzia delle entrate riscossione il ricavato, sino all'integrale o in subordine parziale -nel caso di valore della quota del bene oggetto di titolarità del debitore sia insufficiente- soddisfacimento del credito dell'agente di riscossione garantito da ipoteca;
in ogni caso con il favore delle spese di giudizio”.
La causa veniva istruita tramite CTU e rinviata per la precisazione delle conclusioni al
26.6.2025.
A detta udienza le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
***
1. La domanda di accertamento della intervenuta risoluzione per mancato avveramento della condizione.
In via principale gli attori e i convenuti e chiedono Controparte_3 Controparte_2 dichiararsi la risoluzione dell'accordo di mediazione concluso tra , Parte_1 Pt_2
e da un lato e e dall'altro con
[...] Parte_3 Controparte_3 Controparte_2 condanna dei convenuti e nonché di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
alla restituzione in favore degli attori degli importi ricevuti, pari a €. 11.083,33 per
[...] la quota di ed euro 4.750,00 per la quota di per mancato Controparte_3 Controparte_2 avveramento della condizione ivi prevista.
La convenuta Agenzia entrate riscossione sul punto si è rimessa al giudice.
La domanda merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Questi i fatti che risultano documentalmente:
-in data 18.3.2021 e hanno attivato procedura di mediazione Parte_2 Parte_1 nei confronti di e Agenzia Entrate avente ad oggetto: Controparte_3 Controparte_2
“scioglimento della comunione”;
-all'esito di detto procedimento (cui Agenzia entrate non ha partecipato) le parti hanno sottoscritto il seguente “accordo di conciliazione in sede di mediazione ex art. 11 d.lgs.
28/2010” avanti il notaio (doc. 4 di parti attrici): Persona_2
“Articolo 1.
Consenso e oggetto
pagina 5 di 8 Il sig. , catastalmente intestatario per la quota di 12/90 (dodici/novantesimi) Controparte_3 quale bene personale ed i signori e , catastalmente Controparte_3 Controparte_2 intestatari per la quota di 18/90 in regime di comunione legale
NO
con tutti gli obblighi e le garanzie di legge, ai sigg. e , che in Parte_2 Parte_1 parti uguali, già proprietari della residua quota di 30/90 (trenta/novantesimi) ciascuno in piena proprietà,
ACCETTANO E ACQUISTANO
(divenendone proprietari per la quota di 1/2 ciascuno) la complessiva quota di 30/90
(trenta/novantesimi) di piena proprietà e comunque ogni e qualsiasi diritto a essi spettanti di qualsiasi entità e natura del fabbricato rurale a uso abitazione ai piani terra e primo in San
Giorgio in Bosco via Roara n. 5247 e del pertinenziale corpo di terreno in zona agricola E, unità così catastalmente individuate :
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) – – FOGLIO 20 – Parte_4
M.N. 614- via Roara n. 524 – piano T-1 – cat. A/3 – cl. 1 – vani 6,5 – superficie Catastale totale: mq 139 -totale escluse aree scoperte: 138 mq. – R.C.E. 386,05-
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) – – Parte_5 Parte_6
214 – di ha. 00.15.89 – R.D.E. 13,44 – R.A.E. 8,62 – (sono catastali are quindici e CP_6 centiare ottantanove).
Detto fabbricato insiste sull'area, anch'essa in proprietà esclusiva, censita, tra coperta e scoperta, con il M.N. 614 Ente Urbano di are 02.86 (ex M.N. 211 giusta Tipo Mappale n.
PD0152836 del 20 marzo 2007) Del catasto terreni stessi comune e foglio.
CONFINI DEL M.N. 614: M.N.ri 103, 643, 108 e 11.
CONFINI DEL M.N. 214: M.N.ri 107, 124, 267, 152 e 108.
VO i più precisi.
Articolo 2
Corrispettivo
Il prezzo della presente compravendita è stato dalle parti convenuto e viene a me Notaio dichiarato in euro 15.833,33 (quindicimilaottocentotrentatre/33) di cui euro 3.333,33
(tremilatrecentotrentatre/33) relativi al terreno.
Relativamente a detto prezzo:
pagina 6 di 8 -Euro 11.083,33 (unidicimilaottantatre/33) la parte venditrice indica alla parte acquirente che accetta, di pagare al creditore ipotecario infra citato, fino alla concorrenza del prezzo, a condizione che venga cancellata la sotto citata ipoteca
-Euro 4.750 sono stati, prima della firma del presente atto, pagati dalla parte acquirente alla parte venditrice che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza.
La parte venditrice rinuncia all'ipoteca legale.
Detto prezzo è stato determinato sulla base della perizia di stima del geom. Persona_3
(iscritto all'albo professionale dei geometri della provincia di Padova al numero 3296) asseverata di giuramento in data 17 novembre 2021 n. 9837/21 presso la cancelleria del
Tribunale di Padova”
- parti attrici consegnavano gli assegni citati nell'accordo ad Agenzia Entrate riscossione
(assegni circolari n. 3206072563-05 e 037010496-07 dell'importo di euro 5.541,67 ciascuno di cui al doc. 5 di parti attrici);
- con PEC del 22.4.2022 comunicava di non accogliere la istanza Controparte_1 di cancellazione di ipoteca (doc. 6 di parti attrici);
- con raccomandata di data 16.6.2022 inviata a e le parti Controparte_2 Controparte_3 attrici rilevavano come la compravendita “veniva espressamente subordinata alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'abitazione in data 19 ottobre 2017 ai n.ri 40244 RG e rep. 6944 RP da parte di Agenzia Entrate” e diffidavano i destinatari “a provvedere all'incombente entro 15 giorni dalla presente” con avvertimento che in mancanza “l'accordo si intenderà risolto per
Vostro grave inadempimento”(doc. 7 parti attrici).
Dai fatti esposti emerge che gli effetti dell'accordo di mediazione stipulato in data 3.12.2021 sono venuti meno per il mancato verificarsi della condizione ivi apposta della cancellazione della ipoteca.
A fronte di tali evidenze documentali, né le parti contraenti hanno svolti rilievi, associandosi invece alla domanda degli attori, né ha dedotto alcunché Controparte_1
Deve, dunque, essere accolta la domanda svolta da parti attrici di accertamento della intervenuta risoluzione dell'accordo di mediazione sottoscritto tra le parti acquirenti Pt_2
e e le parti venditrici e stante il
[...] Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 mancato avveramento della condizione ivi apposta.
La risoluzione dell'accordo determina altresì l'obbligo in capo a coloro che hanno ricevuto dalle parti attrici le somme indicate in detto accordo di provvedere alla restituzione e segnatamente l'obbligo in capo a Agenzia Entrate di provvedere alla restituzione in favore di pagina 7 di 8 e della somma di euro 11.083,34 di cui agli assegni circolari di Parte_1 Parte_2
Intesa San Paolo n. 3206072563-05 e n 0370104196-07 sub doc. 5 di parti attrici e l'obbligo in capo alla convenuta di provvedere alla restituzione in favore di Controparte_2 Pt_1
e della somma di euro 4.750 ricevuti prima della firma dell'accordo
[...] Parte_2 per la quota di sua spettanza (pagamento di cui si dà atto all'art. 2 dell'accordo citato) oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La causa va rimessa in istruttoria per il prosieguo sulle domande di scioglimento della comunione ereditaria.
La regolamentazione delle spese di lite è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando così dispone:
1. accerta la risoluzione dell'accordo di conciliazione in sede di mediazione ex art. 11 d.lgs.
28/2010 del 3.12.2021 per mancato avveramento della condizione ivi apposta;
2. condanna alla restituzione della somma di euro 4.750,00 in favore di Controparte_2
e oltre a interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_1 Parte_2
3. condanna alla restituzione della somma di euro 11.083,33 in Controparte_1 favore di e oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_1 Parte_2
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
PADOVA, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Barbara De Munari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara De Munari ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7141/2022 promossa da:
, e con l'avv. Marta Stocco Parte_1 Parte_2 Parte_3
ATTORI
Contro
con l'avv. Momma-Sophie Stornello Controparte_1
e con l'avv. Balasso Davide Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da foglio di p.c. depositato il 13.6.2025)
pagina 1 di 8
Conclusioni di parti convenute e (come da foglio di p.c. Controparte_2 Controparte_3 depositato il 13.6.2025)
Conclusioni di parte convenuta (come da foglio di p.c. Controparte_4 depositato il 25.6.2025)
CP
per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori , e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio e nonché l' Parte_3 Controparte_3 Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 8 chiedendo di 1. dichiararsi la risoluzione dell'accordo di mediazione Controparte_1 concluso tra le parti il 3.12.2021 per il mancato avveramento della condizione ivi prevista, con condanna dei convenuti , e alla Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 restituzione degli importi ricevuti pari a €. 11.083,33 per la quota di e €. 4.750 Controparte_3 per la quota di;
2. Dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria Controparte_2 sulla base delle quote spettanti a ciascuno degli eredi a seguito della risoluzione del predetto accordo, attribuendo a ciascuno di essi la parte in natura corrispondente alla propria quota ideale secondo il progetto divisionale predisposto dal c.t.u. e, in caso di accertata non comoda divisibilità, ordinare la vendita dell'immobile e provvedere alla ripartizione del ricavato secondo le rispettive quote.
Allegavano a sostegno che:
- tra , e sorgeva Controparte_3 Parte_2 Parte_1 Controparte_2 controversia in ordine allo scioglimento della comunione ereditaria di , deceduto Persona_1 ab intestato il 4.3.1980;
- la quota in proprietà di relativa alla abitazione oggetto di comunione Controparte_3 ereditaria risultava gravata per i 21/30 di ipoteca in favore di Agenzia delle Entrate
SC;
- in data 18.03.2021 e promuovevano con l'organismo Parte_2 Parte_1
Concilia Lex la mediazione n. 943/2021 avente ad oggetto lo scioglimento della comunione;
- Agenzia delle entrate - SC non si costituiva nel procedimento, ma tramite invio di
PEC autorizzava lo scioglimento della comunione, previa corresponsione in suo favore delle somme risultanti dalla perizia giurata e asseverata che le parti avessero acquisito;
- in data 03.12.2021 venne raggiunto un accordo che prevedeva la vendita dai sig. CP_3
e in favore dei sig. e , che in parti
[...] Controparte_2 Parte_2 Parte_1 uguali la acquistavano, della complessiva quota di 30/90 di piena proprietà del fabbricato rurale a uso abitazione ai piani terra e primo, sito in San Giorgio in Bosco via Roara n.5247 e del pertinenziale corpo di terreno in zona agricola E;
- il prezzo della compravendita era stabilito in euro 15.833,33 (di cui euro 3.333,33 relativi al terreno) di cui 11.083,33 da pagare al creditore ipotecario “a condizione che venga cancellata la sottocitata ipoteca”;
- dichiarava di essere coniugato in regime di comunione legale con la sig.ra Parte_1
, che acquistava la quota proporzionalmente con il marito;
Parte_3
- gli assegni citati nell'accordo venivano consegnati ad Agenzia delle entrate -SC; pagina 3 di 8 - , nonostante i solleciti, non provvedeva alla cancellazione Controparte_4 dell'ipoteca, in quanto riteneva che il valore pattuito non fosse rispondente a quello di cui alla perizia asseverata;
- stante il mancato avveramento della condizione apposta di cancellazione di ipoteca, gli attori comunicavano la risoluzione dell'accordo;
- le parti intendevano quindi addivenire allo scioglimento giudiziale della comunione tramite il procedimento avanti il Tribunale.
Si costituivano in giudizio e , aderendo alle domande di parte Controparte_3 Controparte_2 attrice.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle entrate - SC allegando che:
- nell'ambito della procedura di mediazione attivata dagli attori Agenzia delle entrate -
SC trasmetteva comunicazione con la quale precisava le condizioni alle quali avrebbe autorizzato lo scioglimento della comunione e disposto la cancellazione dell'ipoteca, chiarendo che l'autorizzazione era subordinata alla corresponsione in suo favore delle somme risultanti della perizia giurata e asseverata;
- ciò nonostante, le controparti si accordavano per un prezzo di vendita della loro quota di appena 15.833,33, nettamente inferiore alla valutazione risultante dalla perizia giurata;
- a fronte dell'evidente divario tra le risultanze della perizia giurata e l'accordo sul prezzo raggiunto dalle parti, Agenzia entrate riscossione non poteva dare seguito alla cancellazione dell'ipoteca;
- con riferimento alla domanda di divisione proposta evidenziava di avere diritto a essere garantita e soddisfatta sulle quote del bene ipotecato e che nel caso di assegnazione del bene ad altro condividente deve esserle attribuita la somma spettante al proprio debitore.
Rassegnava dunque le seguenti conclusioni: “Rimettendo a codesto ill.mo giudice ogni valutazione in ordine alla domanda di annullamento della vendita;
Nulla opponendo allo scioglimento della comunione dell'immobile sito in San Giorgio in Bosco (PD) - catasto fabbricati foglio 20 M.N. 614- via Roara n. 524 – piano T-1 – cat A/3 – cl.
1 - vani 6,5 - superficie catastale totale: mq 139 – totale escluse aree scoperte: 138 mq – R.C.E. 386,05 -
Comune di San Giorgio in Bosco - catasto terreni foglio 20 M.N. 214 – di HA 00.15.89 –
R.D.E. 13,44 - R.A.E. 8,62 (sono catastali aree 15 e centiare 89), M.N. 614 - Ente urbano di are 02.86 (ex MN 211, giusta mappale n. PD0152836 del 20 Marzo 2007) del catasto terreni e foglio confini del M.N. 614: M.N.ri 103, 643, 108 e 11 Confini del M.N. 214: M.N.ri 107, 124,
267, 152 e 108. AV IA (VC) , via Piane 23 (censito al catasto fabbricati del Comune pagina 4 di 8 di AV IA (VC) , foglio 43, particelle 682, sub. 11, categoria A/3 , classe U, piano 2-
S1, consistenza vani 5, Superficie catastale 84 m quadri rendita euro 253,6); - nel caso di vendita dell'immobile, assegnare ad Agenzia delle entrate riscossione il ricavato, sino all'integrale o in subordine parziale -nel caso di valore della quota del bene oggetto di titolarità del debitore sia insufficiente- soddisfacimento del credito dell'agente di riscossione garantito da ipoteca;
in ogni caso con il favore delle spese di giudizio”.
La causa veniva istruita tramite CTU e rinviata per la precisazione delle conclusioni al
26.6.2025.
A detta udienza le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
***
1. La domanda di accertamento della intervenuta risoluzione per mancato avveramento della condizione.
In via principale gli attori e i convenuti e chiedono Controparte_3 Controparte_2 dichiararsi la risoluzione dell'accordo di mediazione concluso tra , Parte_1 Pt_2
e da un lato e e dall'altro con
[...] Parte_3 Controparte_3 Controparte_2 condanna dei convenuti e nonché di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
alla restituzione in favore degli attori degli importi ricevuti, pari a €. 11.083,33 per
[...] la quota di ed euro 4.750,00 per la quota di per mancato Controparte_3 Controparte_2 avveramento della condizione ivi prevista.
La convenuta Agenzia entrate riscossione sul punto si è rimessa al giudice.
La domanda merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Questi i fatti che risultano documentalmente:
-in data 18.3.2021 e hanno attivato procedura di mediazione Parte_2 Parte_1 nei confronti di e Agenzia Entrate avente ad oggetto: Controparte_3 Controparte_2
“scioglimento della comunione”;
-all'esito di detto procedimento (cui Agenzia entrate non ha partecipato) le parti hanno sottoscritto il seguente “accordo di conciliazione in sede di mediazione ex art. 11 d.lgs.
28/2010” avanti il notaio (doc. 4 di parti attrici): Persona_2
“Articolo 1.
Consenso e oggetto
pagina 5 di 8 Il sig. , catastalmente intestatario per la quota di 12/90 (dodici/novantesimi) Controparte_3 quale bene personale ed i signori e , catastalmente Controparte_3 Controparte_2 intestatari per la quota di 18/90 in regime di comunione legale
NO
con tutti gli obblighi e le garanzie di legge, ai sigg. e , che in Parte_2 Parte_1 parti uguali, già proprietari della residua quota di 30/90 (trenta/novantesimi) ciascuno in piena proprietà,
ACCETTANO E ACQUISTANO
(divenendone proprietari per la quota di 1/2 ciascuno) la complessiva quota di 30/90
(trenta/novantesimi) di piena proprietà e comunque ogni e qualsiasi diritto a essi spettanti di qualsiasi entità e natura del fabbricato rurale a uso abitazione ai piani terra e primo in San
Giorgio in Bosco via Roara n. 5247 e del pertinenziale corpo di terreno in zona agricola E, unità così catastalmente individuate :
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) – – FOGLIO 20 – Parte_4
M.N. 614- via Roara n. 524 – piano T-1 – cat. A/3 – cl. 1 – vani 6,5 – superficie Catastale totale: mq 139 -totale escluse aree scoperte: 138 mq. – R.C.E. 386,05-
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) – – Parte_5 Parte_6
214 – di ha. 00.15.89 – R.D.E. 13,44 – R.A.E. 8,62 – (sono catastali are quindici e CP_6 centiare ottantanove).
Detto fabbricato insiste sull'area, anch'essa in proprietà esclusiva, censita, tra coperta e scoperta, con il M.N. 614 Ente Urbano di are 02.86 (ex M.N. 211 giusta Tipo Mappale n.
PD0152836 del 20 marzo 2007) Del catasto terreni stessi comune e foglio.
CONFINI DEL M.N. 614: M.N.ri 103, 643, 108 e 11.
CONFINI DEL M.N. 214: M.N.ri 107, 124, 267, 152 e 108.
VO i più precisi.
Articolo 2
Corrispettivo
Il prezzo della presente compravendita è stato dalle parti convenuto e viene a me Notaio dichiarato in euro 15.833,33 (quindicimilaottocentotrentatre/33) di cui euro 3.333,33
(tremilatrecentotrentatre/33) relativi al terreno.
Relativamente a detto prezzo:
pagina 6 di 8 -Euro 11.083,33 (unidicimilaottantatre/33) la parte venditrice indica alla parte acquirente che accetta, di pagare al creditore ipotecario infra citato, fino alla concorrenza del prezzo, a condizione che venga cancellata la sotto citata ipoteca
-Euro 4.750 sono stati, prima della firma del presente atto, pagati dalla parte acquirente alla parte venditrice che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza.
La parte venditrice rinuncia all'ipoteca legale.
Detto prezzo è stato determinato sulla base della perizia di stima del geom. Persona_3
(iscritto all'albo professionale dei geometri della provincia di Padova al numero 3296) asseverata di giuramento in data 17 novembre 2021 n. 9837/21 presso la cancelleria del
Tribunale di Padova”
- parti attrici consegnavano gli assegni citati nell'accordo ad Agenzia Entrate riscossione
(assegni circolari n. 3206072563-05 e 037010496-07 dell'importo di euro 5.541,67 ciascuno di cui al doc. 5 di parti attrici);
- con PEC del 22.4.2022 comunicava di non accogliere la istanza Controparte_1 di cancellazione di ipoteca (doc. 6 di parti attrici);
- con raccomandata di data 16.6.2022 inviata a e le parti Controparte_2 Controparte_3 attrici rilevavano come la compravendita “veniva espressamente subordinata alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'abitazione in data 19 ottobre 2017 ai n.ri 40244 RG e rep. 6944 RP da parte di Agenzia Entrate” e diffidavano i destinatari “a provvedere all'incombente entro 15 giorni dalla presente” con avvertimento che in mancanza “l'accordo si intenderà risolto per
Vostro grave inadempimento”(doc. 7 parti attrici).
Dai fatti esposti emerge che gli effetti dell'accordo di mediazione stipulato in data 3.12.2021 sono venuti meno per il mancato verificarsi della condizione ivi apposta della cancellazione della ipoteca.
A fronte di tali evidenze documentali, né le parti contraenti hanno svolti rilievi, associandosi invece alla domanda degli attori, né ha dedotto alcunché Controparte_1
Deve, dunque, essere accolta la domanda svolta da parti attrici di accertamento della intervenuta risoluzione dell'accordo di mediazione sottoscritto tra le parti acquirenti Pt_2
e e le parti venditrici e stante il
[...] Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 mancato avveramento della condizione ivi apposta.
La risoluzione dell'accordo determina altresì l'obbligo in capo a coloro che hanno ricevuto dalle parti attrici le somme indicate in detto accordo di provvedere alla restituzione e segnatamente l'obbligo in capo a Agenzia Entrate di provvedere alla restituzione in favore di pagina 7 di 8 e della somma di euro 11.083,34 di cui agli assegni circolari di Parte_1 Parte_2
Intesa San Paolo n. 3206072563-05 e n 0370104196-07 sub doc. 5 di parti attrici e l'obbligo in capo alla convenuta di provvedere alla restituzione in favore di Controparte_2 Pt_1
e della somma di euro 4.750 ricevuti prima della firma dell'accordo
[...] Parte_2 per la quota di sua spettanza (pagamento di cui si dà atto all'art. 2 dell'accordo citato) oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La causa va rimessa in istruttoria per il prosieguo sulle domande di scioglimento della comunione ereditaria.
La regolamentazione delle spese di lite è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando così dispone:
1. accerta la risoluzione dell'accordo di conciliazione in sede di mediazione ex art. 11 d.lgs.
28/2010 del 3.12.2021 per mancato avveramento della condizione ivi apposta;
2. condanna alla restituzione della somma di euro 4.750,00 in favore di Controparte_2
e oltre a interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_1 Parte_2
3. condanna alla restituzione della somma di euro 11.083,33 in Controparte_1 favore di e oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_1 Parte_2
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
PADOVA, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Barbara De Munari
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