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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/07/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3884/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3884/2020, avente ad oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio; promosso da:
, nato a [...] il 27 .6.1966 , c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cettina Verdirrame, giusta procura in atti;
ricorrente contro
nata a [...] in data [...] (Cod. Fisc.: Controparte_1
), residente a [...], CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Dugo, giusta procura in atti;
resistente pagina 1 di 8 Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza del 1.04.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio, assegnando i termini, ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 28.09.2020 , premettendo che con Parte_1 decreto del 5/8 aprile 2016 (n. 185/2016) il Tribunale di Siracusa aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi, ove si stabiliva tra, l'altro, l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della figlia l'assegnazione a della casa Per_1 Controparte_1 familiare e l'obbligo in capo al padre di versare alla odierna resistente per il mantenimento della minore la somma di 250,00 euro mensili, chiedeva, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stata, da allora, ripristinata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con conferma delle statuizioni di cui al decreto di omologa della separazione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, con memoria del 1.04.2021 si costituiva in giudizio la quale si opponeva alla pronuncia di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, stante l'intervenuta riconciliazione tra le parti dal mese di maggio 2019 fino a giugno del 2020.
La resistente, nello specifico, deduceva che, dopo alcuni anni dalla pronuncia del decreto di omologa della separazione (del 2016), la coppia aveva ricostituito l'unione coniugale, ovvero la comunione di vita e di intenti, e che solo a giugno 2020, quando la moglie aveva scoperto che il aveva intrapreso una relazione extraconiugale, il rapporto tra i Pt_1 coniugi si era nuovamente interrotto.
Aggiungeva inoltre che il avrebbe intrapreso la presente azione al fine di evitare Pt_1 una nuova pronuncia di separazione, questa volta, con addebito.
Chiedeva quindi di accertare l'intervenuta riconciliazione rigettando la domanda di divorzio in quanto carente dei presupposti e di condannare il resistente per lite temeraria.
pagina 2 di 8 La causa veniva istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale di
[...]
, nonché prova per testi. Parte_1
Terminata l'istruttoria, all'udienza del 1.04.2025, le parti precisavano le conclusioni e il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini ex art. 190
c.p.c.
2. La domanda di parte ricorrente volta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento, con conseguente rigetto della eccezione della resistente sulla intervenuta riconciliazione tra le parti.
Ai sensi dell'art. 157 c.c. i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La riconciliazione comporta il ripristino dei doveri coniugali, la ripresa dei rapporti materiali e spirituali che caratterizzano il consorzio familiare, che si verifica quando viene ricostruito l'intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo coniugale.
Al riguardo, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "La parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali" (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 20323 del
26/07/2019; in tal senso anche Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 27963 del 23/09/2022, secondo cui "Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare").
A fronte di questa giurisprudenza rigorosa sussiste, quindi, l'onere in capo alla parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione di fornire una prova piena e pagina 3 di 8 determinante, spettando, in ogni caso, al giudice di merito valutare se le prove addotte siano idonee a raggiungere tale scopo.
Nel caso in esame, dal complessivo vaglio delle risultanze testimoniali non è emersa la prova chiara e incontrovertibile che tra il mese di maggio del 2019 e il mese di giugno
2020 i coniugi avessero effettivamente ricostituito un consorzio di vita comune, potendo solo rilevarsi un riavvicinamento tra le parti, caratterizzato anche da momenti di coabitazione e di frequentazione di amici comuni, che, tuttavia, non è sufficiente a far ritenere il ripristino di una comunione di vita e di intenti tra loro.
Invero, dalle testimonianze degli amici comuni della coppia ( e Persona_2 [...]
), del collega di lavoro del ( , dei domestici della CP_2 Pt_1 Persona_3 famiglia paterna e ), risulta che in effetti, nel periodo tra Persona_4 Persona_5 il 2016 e il 2020, dimorava presso lo stabile di proprietà della sua Parte_1 famiglia, a Pachino in Via Amendola n. 9, e, nello specifico, nell'appartamento posto al piano di sopra rispetto a quello dei suoi genitori.
Invero gli amici della coppia hanno riferito che di frequente, in occasione delle uscite settimanali o degli incontri di lavoro, il veniva da loro prelevato e riaccompagnato Pt_1 sempre presso la suddetta abitazione (v. testimonianza di :: si è vero, io e il CP_2
in quel periodo abbiamo fatto un corso di vino a Marzamemi e io lo andavo a Pt_1 prendere in quella abitazione che era del padre per andare a Marzamemi, accadeva quasi ogni settimana per un periodo, è stato nel 2016-2019 poi non si sono potute fare nel periodo del Covid le riunioni;
ADR: conosco anche il padre e sono entrato in quella casa,
è del padre; … lo andavo a prendere e ce ne andavamo al corso e poi lo riaccompagnavo la sera, dopo cena, intorno a mezzanotte verbale udienza; v. testimonianza Per_2
: si è vero, lo so perché quando andavo a trovare oppure quando uscivamo per
[...] piacere con il , ad esempio per andare a mangiare una pizza, lo andavo a prendere Pt_1
e lo riaccompagnavo lì. Capitava una volta ogni 15 gg o una volta alla settimana. Ricordo che erano quegli anni perché dopo che il sig. e la moglie si sono lasciati gli facevo Pt_1 di più compagnia…;non posso dire ogni settimana, ma mi recavo spesso in quella abitazione per andarlo a prendere e riaccompagnarlo, ma a volte mi veniva a prendere
pagina 4 di 8 lui. Anche all'una di notte lo riaccompagnava a casa dei genitori del che poi è di Pt_1 fronte, nella stessa strada dell'abitazione coniugale. Preciso che sono due case diverse e io lo riaccompagnava alla casa del padre…; lo vedevo entrare e a volte entravo anche io quando lo andavo a prendere per salutare il padre e la madre; v. testimonianza PE
… mi recavo nell'abitazione del padre in via Amendola n.
9. Lo so che è
[...]
l'abitazione del padre perché li conosco da diverso tempo e poi quando andavo c'era il padre e la madre fin quando era viva. Mi recavo in quella abitazione anche più volte alla settimana. ADR: preciso che siccome per lavoro facciamo dei servizi esterni io andavo a prenderlo dal padre per recarci poi anche dai clienti). I domestici della famiglia del
, i quali lavoravano presso lo stabile suddetto, sia di mattina, che di pomeriggio Pt_1
(dalle ore 8:30/10 alle ore 12:00/12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 18:30/20:00), hanno, inoltre, in modo conforme, riferito, per averlo appurato personalmente durante l'attività lavorativa, che il anche nell'anno 2019, ha abitato nell'appartamento sovrastante a Pt_1 quello dei genitori, tant'è che la mattina, scendeva al piano di sotto per salutare il padre, andava a lavoro e al rientro condivideva il pranzo con lo stesso, tant'è che il signor ER preparava loro il pasto, mentre la sera la cena veniva organizzata dallo stesso . Pt_1
E, sebbene dalle testimonianze di (fratello della resistente) e di Testimone_1
(cognata della risulti che nel 2019 il avesse ripreso Testimone_2 CP_1 Pt_1
a frequentare la moglie e si trovasse spesso nell'abitazione di famiglia per pranzi e cene con amici, tali elementi non dimostrano che la coppia avesse realmente ristabilito una comunione di vita e di intenti stabile.
Così, il fatto che le parti avessero ripreso, per un periodo a coabitare, come riferito da
, o andassero insieme a cena con amici, come sostenuto da Testimone_2 Tes_1
induce a ritenere, unicamente, che vi era stato un riavvicinamento e forse anche
[...] un tentativo di ripresa dei rapporti coniugali, ma non prova invece la riconciliazione.
La riconciliazione, infatti, non consiste del mero ripristino della situazione «quo ante», ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la pagina 5 di 8 prosecuzione della convivenza e che si concretizzavano in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione (Cass., 17 settembre 2014, n. 19535, pure richiamata dalla Corte territoriale;
Cass., 24 dicembre 2013, n. 28655; Cass., 6 ottobre
2005, n. 19497).
In altre parole, non basta, per provare la riconciliazione tra i coniugi separati, per gli effetti che ne derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la completa ripresa dei rapporti caratteristici della vita coniugale.
Nel caso di specie, pare che tra i coniugi sia intervenuto un mero "tentativo di conciliazione", ma non emerge l'effettiva voluntas in ordine alla ripresa del rapporto coniugale soprattutto da parte dello stesso;
ed invero, la mancanza di una seria Pt_1 volontà di riconciliarsi dalla moglie è costituito dal fatto che il predetto aveva in atto, come dalla stessa resistente confermato, una relazione extraconiugale, probabilmente mai interrotta durante i mesi di riavvicinamento alla moglie, per cui se anche un desiderio di riconciliarsi con la c'era stato esso non poteva che essere rimasto nei termini di un CP_1 tentativo ben presto dimostratosi irrealizzabile.
Ciò detto, si ritiene che la separazione dei coniugi si sia in effetti protratta senza soluzione di continuità dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale, per il tempo prevista dalla legge.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Pachino il 22.06.2007, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Pachino, atto n. 21, parte II, serie A, anno 2007.
3. Anche le altre domande di parte ricorrente in ordine alla conferma delle condizioni della separazione sull'affidamento condiviso della minore ai genitori, con collocamento Per_1 presso la madre e diritto di visita paterno, assegnazione alla della casa coniugale, CP_1 sita a Pachino in Via G. Amendola n. 4, e sull'obbligo in capo al di contribuire con Pt_1 la somma di 250,00 euro al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, meritano accoglimento.
pagina 6 di 8 Invero, in mancanza di contestazione in merito e di elementi nuovi rispetto agli accordi di separazione tra le parti, appare opportuno disporsi in conformità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e dovranno porsi a carico della resistente.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori medi (risultato della media tra il valore minimo e quello medio) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 963/2018
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa a
Pachino il 22.06.2007, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Pachino, atto n.
21, parte II, serie A, anno 2007; affida la minore congiuntamente a entrambi i genitori, collocandola presso Persona_7 la madre;
assegna la casa familiare, sita a Pachino in Via Amendola n. 4, alla per viverci CP_1 unitamente alla figlia;
regolamenta il diritto di visita secondo quanto stabilito in sede di separazione;
pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 30 di ogni mese - la Parte_1 somma di euro 250,00 in favore di a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento della figlia somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate dal Protocollo vigente di questo
Tribunale; condanna a corrispondere in favore del ricorrente le spese di lite, Controparte_1 liquidate nella somma di €. 5.712,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
pagina 7 di 8 Così deciso in Siracusa, il 3.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3884/2020, avente ad oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio; promosso da:
, nato a [...] il 27 .6.1966 , c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cettina Verdirrame, giusta procura in atti;
ricorrente contro
nata a [...] in data [...] (Cod. Fisc.: Controparte_1
), residente a [...], CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Dugo, giusta procura in atti;
resistente pagina 1 di 8 Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza del 1.04.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio, assegnando i termini, ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 28.09.2020 , premettendo che con Parte_1 decreto del 5/8 aprile 2016 (n. 185/2016) il Tribunale di Siracusa aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi, ove si stabiliva tra, l'altro, l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della figlia l'assegnazione a della casa Per_1 Controparte_1 familiare e l'obbligo in capo al padre di versare alla odierna resistente per il mantenimento della minore la somma di 250,00 euro mensili, chiedeva, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stata, da allora, ripristinata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con conferma delle statuizioni di cui al decreto di omologa della separazione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, con memoria del 1.04.2021 si costituiva in giudizio la quale si opponeva alla pronuncia di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, stante l'intervenuta riconciliazione tra le parti dal mese di maggio 2019 fino a giugno del 2020.
La resistente, nello specifico, deduceva che, dopo alcuni anni dalla pronuncia del decreto di omologa della separazione (del 2016), la coppia aveva ricostituito l'unione coniugale, ovvero la comunione di vita e di intenti, e che solo a giugno 2020, quando la moglie aveva scoperto che il aveva intrapreso una relazione extraconiugale, il rapporto tra i Pt_1 coniugi si era nuovamente interrotto.
Aggiungeva inoltre che il avrebbe intrapreso la presente azione al fine di evitare Pt_1 una nuova pronuncia di separazione, questa volta, con addebito.
Chiedeva quindi di accertare l'intervenuta riconciliazione rigettando la domanda di divorzio in quanto carente dei presupposti e di condannare il resistente per lite temeraria.
pagina 2 di 8 La causa veniva istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale di
[...]
, nonché prova per testi. Parte_1
Terminata l'istruttoria, all'udienza del 1.04.2025, le parti precisavano le conclusioni e il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini ex art. 190
c.p.c.
2. La domanda di parte ricorrente volta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento, con conseguente rigetto della eccezione della resistente sulla intervenuta riconciliazione tra le parti.
Ai sensi dell'art. 157 c.c. i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La riconciliazione comporta il ripristino dei doveri coniugali, la ripresa dei rapporti materiali e spirituali che caratterizzano il consorzio familiare, che si verifica quando viene ricostruito l'intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo coniugale.
Al riguardo, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "La parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali" (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 20323 del
26/07/2019; in tal senso anche Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 27963 del 23/09/2022, secondo cui "Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare").
A fronte di questa giurisprudenza rigorosa sussiste, quindi, l'onere in capo alla parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione di fornire una prova piena e pagina 3 di 8 determinante, spettando, in ogni caso, al giudice di merito valutare se le prove addotte siano idonee a raggiungere tale scopo.
Nel caso in esame, dal complessivo vaglio delle risultanze testimoniali non è emersa la prova chiara e incontrovertibile che tra il mese di maggio del 2019 e il mese di giugno
2020 i coniugi avessero effettivamente ricostituito un consorzio di vita comune, potendo solo rilevarsi un riavvicinamento tra le parti, caratterizzato anche da momenti di coabitazione e di frequentazione di amici comuni, che, tuttavia, non è sufficiente a far ritenere il ripristino di una comunione di vita e di intenti tra loro.
Invero, dalle testimonianze degli amici comuni della coppia ( e Persona_2 [...]
), del collega di lavoro del ( , dei domestici della CP_2 Pt_1 Persona_3 famiglia paterna e ), risulta che in effetti, nel periodo tra Persona_4 Persona_5 il 2016 e il 2020, dimorava presso lo stabile di proprietà della sua Parte_1 famiglia, a Pachino in Via Amendola n. 9, e, nello specifico, nell'appartamento posto al piano di sopra rispetto a quello dei suoi genitori.
Invero gli amici della coppia hanno riferito che di frequente, in occasione delle uscite settimanali o degli incontri di lavoro, il veniva da loro prelevato e riaccompagnato Pt_1 sempre presso la suddetta abitazione (v. testimonianza di :: si è vero, io e il CP_2
in quel periodo abbiamo fatto un corso di vino a Marzamemi e io lo andavo a Pt_1 prendere in quella abitazione che era del padre per andare a Marzamemi, accadeva quasi ogni settimana per un periodo, è stato nel 2016-2019 poi non si sono potute fare nel periodo del Covid le riunioni;
ADR: conosco anche il padre e sono entrato in quella casa,
è del padre; … lo andavo a prendere e ce ne andavamo al corso e poi lo riaccompagnavo la sera, dopo cena, intorno a mezzanotte verbale udienza; v. testimonianza Per_2
: si è vero, lo so perché quando andavo a trovare oppure quando uscivamo per
[...] piacere con il , ad esempio per andare a mangiare una pizza, lo andavo a prendere Pt_1
e lo riaccompagnavo lì. Capitava una volta ogni 15 gg o una volta alla settimana. Ricordo che erano quegli anni perché dopo che il sig. e la moglie si sono lasciati gli facevo Pt_1 di più compagnia…;non posso dire ogni settimana, ma mi recavo spesso in quella abitazione per andarlo a prendere e riaccompagnarlo, ma a volte mi veniva a prendere
pagina 4 di 8 lui. Anche all'una di notte lo riaccompagnava a casa dei genitori del che poi è di Pt_1 fronte, nella stessa strada dell'abitazione coniugale. Preciso che sono due case diverse e io lo riaccompagnava alla casa del padre…; lo vedevo entrare e a volte entravo anche io quando lo andavo a prendere per salutare il padre e la madre; v. testimonianza PE
… mi recavo nell'abitazione del padre in via Amendola n.
9. Lo so che è
[...]
l'abitazione del padre perché li conosco da diverso tempo e poi quando andavo c'era il padre e la madre fin quando era viva. Mi recavo in quella abitazione anche più volte alla settimana. ADR: preciso che siccome per lavoro facciamo dei servizi esterni io andavo a prenderlo dal padre per recarci poi anche dai clienti). I domestici della famiglia del
, i quali lavoravano presso lo stabile suddetto, sia di mattina, che di pomeriggio Pt_1
(dalle ore 8:30/10 alle ore 12:00/12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 18:30/20:00), hanno, inoltre, in modo conforme, riferito, per averlo appurato personalmente durante l'attività lavorativa, che il anche nell'anno 2019, ha abitato nell'appartamento sovrastante a Pt_1 quello dei genitori, tant'è che la mattina, scendeva al piano di sotto per salutare il padre, andava a lavoro e al rientro condivideva il pranzo con lo stesso, tant'è che il signor ER preparava loro il pasto, mentre la sera la cena veniva organizzata dallo stesso . Pt_1
E, sebbene dalle testimonianze di (fratello della resistente) e di Testimone_1
(cognata della risulti che nel 2019 il avesse ripreso Testimone_2 CP_1 Pt_1
a frequentare la moglie e si trovasse spesso nell'abitazione di famiglia per pranzi e cene con amici, tali elementi non dimostrano che la coppia avesse realmente ristabilito una comunione di vita e di intenti stabile.
Così, il fatto che le parti avessero ripreso, per un periodo a coabitare, come riferito da
, o andassero insieme a cena con amici, come sostenuto da Testimone_2 Tes_1
induce a ritenere, unicamente, che vi era stato un riavvicinamento e forse anche
[...] un tentativo di ripresa dei rapporti coniugali, ma non prova invece la riconciliazione.
La riconciliazione, infatti, non consiste del mero ripristino della situazione «quo ante», ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la pagina 5 di 8 prosecuzione della convivenza e che si concretizzavano in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione (Cass., 17 settembre 2014, n. 19535, pure richiamata dalla Corte territoriale;
Cass., 24 dicembre 2013, n. 28655; Cass., 6 ottobre
2005, n. 19497).
In altre parole, non basta, per provare la riconciliazione tra i coniugi separati, per gli effetti che ne derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la completa ripresa dei rapporti caratteristici della vita coniugale.
Nel caso di specie, pare che tra i coniugi sia intervenuto un mero "tentativo di conciliazione", ma non emerge l'effettiva voluntas in ordine alla ripresa del rapporto coniugale soprattutto da parte dello stesso;
ed invero, la mancanza di una seria Pt_1 volontà di riconciliarsi dalla moglie è costituito dal fatto che il predetto aveva in atto, come dalla stessa resistente confermato, una relazione extraconiugale, probabilmente mai interrotta durante i mesi di riavvicinamento alla moglie, per cui se anche un desiderio di riconciliarsi con la c'era stato esso non poteva che essere rimasto nei termini di un CP_1 tentativo ben presto dimostratosi irrealizzabile.
Ciò detto, si ritiene che la separazione dei coniugi si sia in effetti protratta senza soluzione di continuità dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale, per il tempo prevista dalla legge.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Pachino il 22.06.2007, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Pachino, atto n. 21, parte II, serie A, anno 2007.
3. Anche le altre domande di parte ricorrente in ordine alla conferma delle condizioni della separazione sull'affidamento condiviso della minore ai genitori, con collocamento Per_1 presso la madre e diritto di visita paterno, assegnazione alla della casa coniugale, CP_1 sita a Pachino in Via G. Amendola n. 4, e sull'obbligo in capo al di contribuire con Pt_1 la somma di 250,00 euro al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, meritano accoglimento.
pagina 6 di 8 Invero, in mancanza di contestazione in merito e di elementi nuovi rispetto agli accordi di separazione tra le parti, appare opportuno disporsi in conformità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e dovranno porsi a carico della resistente.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori medi (risultato della media tra il valore minimo e quello medio) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 963/2018
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa a
Pachino il 22.06.2007, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Pachino, atto n.
21, parte II, serie A, anno 2007; affida la minore congiuntamente a entrambi i genitori, collocandola presso Persona_7 la madre;
assegna la casa familiare, sita a Pachino in Via Amendola n. 4, alla per viverci CP_1 unitamente alla figlia;
regolamenta il diritto di visita secondo quanto stabilito in sede di separazione;
pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 30 di ogni mese - la Parte_1 somma di euro 250,00 in favore di a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento della figlia somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate dal Protocollo vigente di questo
Tribunale; condanna a corrispondere in favore del ricorrente le spese di lite, Controparte_1 liquidate nella somma di €. 5.712,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
pagina 7 di 8 Così deciso in Siracusa, il 3.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8