Art. 4.
L'amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti che provvedono al mantenimento della scuola, e cioe' del Ministero di agricoltura, industria e commercio, della provincia di Cagliari, del comune di Macomer, del Comitato centrale di Patronato di Torino. La direttrice fa parte di diritto della Giunta di vigilanza. Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola con una somma annua non inferiore alle L. 500, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
I Comitati di patronato che contribuissero singolarmente per meno di 500 lire potranno tuttavia ottenere di essere rappresentati nella Giunta da un delegato comune, il quale sara' scelto dal Ministero di agricoltura fra le persone designate dai detti Comitati.
I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
L'amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti che provvedono al mantenimento della scuola, e cioe' del Ministero di agricoltura, industria e commercio, della provincia di Cagliari, del comune di Macomer, del Comitato centrale di Patronato di Torino. La direttrice fa parte di diritto della Giunta di vigilanza. Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola con una somma annua non inferiore alle L. 500, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
I Comitati di patronato che contribuissero singolarmente per meno di 500 lire potranno tuttavia ottenere di essere rappresentati nella Giunta da un delegato comune, il quale sara' scelto dal Ministero di agricoltura fra le persone designate dai detti Comitati.
I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.